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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3201/2023 R.G. (cui è riunita la causa iscritta al n.
3463/2023 R.G.), promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di deceduto in Roma il C.F._2 Persona_1
6/7/2022 (C.F. , rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe C.F._3
Strazza (C.F. e dall'Avv. Salvatore Gagliardo (C.F. C.F._4
), come da procura speciale in calce all'atto di citazione in C.F._5 riassunzione;
Attrici in riassunzione
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._6
Mangione Riccardo (C.F. ),come da procura in calce all'atto di C.F._7 costituzione nel giudizio di riassunzione;
Convenuto in riassunzione
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 C.F._8
Alfredo Ferraldeschi (C.F. ) e Valeria Mandolesi (C.F. C.F._9 [...]
, come da procura speciale in calce all'atto di costituzione nel giudizio di C.F._10 riassunzione;
Convenuta in riassunzione
(C.F. ), quale erede di , Controparte_3 C.F._11 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Ferraldeschi (C.F. ) e C.F._9
1 Valeria Mandolesi (C.F. , come da procura speciale in calce CodiceFiscale_10 all'atto di costituzione nel giudizio di riassunzione;
Convenuta in riassunzione
All'udienza cartolare del 24.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Con l'ordinanza N. 235/2023 del 03.04.2023 la II sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da e dei ricorsi incidentali Persona_1 proposti da e da , ha cassato con rinvio la sentenza Controparte_3 Controparte_2 di questa Corte di Appello N. 5208/2021 del 14.07.2021.
La pronuncia da ultimo indicata aveva riformato in grado di appello la sentenza del
Tribunale di Roma che, accogliendo la domanda di e Persona_1 CP_4
, aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i predetti ed il
[...] fratello convenuto in lite, , attribuendo l'immobile oggetto della Controparte_1 domanda ai due attori, con addebito a questi ultimi dell'eccedenza del relativo valore rispetto alla quota ereditaria a ciascuno spettante.
La Corte di Appello, invece, espletata CTU, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall'appellante, , aveva rigettato la domanda di divisione, sul Controparte_1 presupposto che l'immobile comune, oggetto di lite, fosse stato edificato in parte abusivamente. Di conseguenza aveva anche: -condannato gli appellati, Persona_1
e , quale erede di frattanto deceduto, in solido, Controparte_3 Controparte_4 al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo e Controparte_1 del secondo grado e precisamente, quanto al primo grado, in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
quanto al secondo grado, in € 14.800,50, di cui € 1.165,00 per spese ed € 13.635,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
-dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellata, ; - Controparte_2 compensato integralmente le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra l'appellante e la predetta;
-posto a carico delle parti Controparte_1 Controparte_2 appellate, ed sempre in solido, le spese di lite, Persona_1 Controparte_3 compreso quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 12 maggio 2021.
§1.1-Le attrici in riassunzione hanno dedotto nell'atto introduttivo di questo giudizio che la corte territoriale nella sentenza cassata era pervenuta all'accoglimento
2 dell'impugnativa proposta da , ritenendo “che non può essere disposta Controparte_1 la chiesta divisione atteso che essa ha ad oggetto un fabbricato parzialmente abusivo e che nessuna delle parti ha chiesto lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi”. Di contro, in accoglimento del ricorso proposto da e del Persona_1 ricorso incidentale adesivo di , il giudice di legittimità ha affermato: Controparte_3
“Il fatto, consistente nell'avvenuta presentazione della istanza di condono e del pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, risultava dalla consulenza tecnica richiamata dalla stessa Corte d'appello, che ha poi omesso ogni esame della relativa circostanza, incorrendo pertanto nel vizio denunciato con il motivo in esame. La circostanza ha certamente carattere decisivo. La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U.,
n. 25021/2019)”, pervenendo alla seguente statuizione: “accoglie il ricorso principale e
i ricorsi incidentali;
cassa la sentenza in relazione al ricorso principale e ai ricorsi incidentali;
rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Le attrici in riassunzione hanno pertanto chiesto in questo giudizio di rinvio: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, previo accertamento della successione
a titolo generale della posizione processuale e sostanziale del SI. ed Persona_1
a titolo particolare della posizione processuale e sostanziale del SI. Controparte_4 così provvedere a seguito di rinvio:
1. rigettare l'appello proposto dal SI.
[...] avverso la sentenza n. 24418/2015, pubblicata in data 5 dicembre 2015, resa CP_1 nel giudizio di primo grado promosso da e nei Persona_1 Controparte_4 confronti del predetto SI. e confermare la stessa;
2. aggiornare Controparte_1
l'importo dovuto dal al SI. di cui alla sentenza di Controparte_1 Persona_1 primo grado mediante condanna di quest'ultimo alla quota parte delle indennità di occupazione successive al 1/1/2016 (1/3 di euro 800) sino all'effettivo rilascio;
3. condannare il SI. alla ripetizione delle somme indebitamente percette Controparte_1 pari ad euro 38.554,33 in sede di processo esecutivo sulla scorta della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma poi cassata dalla SC 4. estromettere la SI.ra
3 in quanto non erede del SI.
5. condannare il SI. Controparte_2 Controparte_4 al pagamento delle spese di lite relativamente ai seguenti Controparte_1 procedimenti: a. Corte d'Appello di Roma RG n. 3763/2016 conclusasi con Sentenza n.
5208/2021 pubbl. il 14/07/2021 Repert. n. 5054/2021 del 15/07/2021; b. Corte di
Cassazione procedimento Numero registro generale 27145/2021 conclusosi con ordinanza Numero sezionale 235/2023 Numero di raccolta generale 9152/2023 del
03/04/2023 Nonché al presente procedimento di rinvio”.
§1.2-Si è costituito anche in questa fase della lite il convenuto in riassunzione, CP_1
, il quale ha ribadito: -che anche a voler assumere l'esistenza della domanda di
[...] condono edilizio, vista l'oggettiva difformità urbanistica dei beni, resterebbe da superare il principio sempre espresso dalla Cassazione secondo il quale per potersi sciogliere la comunione su diritti immobiliari, il compendio da dividersi deve essere in regola con le norme urbanistico-edilizie, vale a dire conforme, non potendo ottenersi per via giudiziale atti che sarebbero vietati tra privati;
-che, data l'abusività dell'immobile, la valutazione che la Corte dovesse effettuare sull'indennità di occupazione invocata dai riassumenti dovrà essere commisurata alla effettiva possibilità di dare un valore locativo ad un immobile abusivo;
-che non è stata data prova dell'effettivo godimento o, meglio, da parte di chi sia avvenuto: e/o ; -che l'indennità di Controparte_1 Controparte_4 occupazione andrebbe calcolata, per quanto riguarda al netto delle aree Controparte_1 abusive, godute dall'altro condividente, quindi non sull'intero Controparte_4 compendio immobiliare, come invece stabilito dal CTU;
-che risulta incongrua la decorrenza a far data dall'anno 2000 per il calcolo dell'indennità di occupazione, non essendovi riscontro o prova della data di inizio dell'occupazione; -che, in ordine alla ripetizione delle spese di lite, l'importo eventualmente da restituire sarebbe pari ad euro
26.941,47; -che e sono legittimate ad agire quali eredi Parte_1 Parte_2 di , ma non per la quota di , rispetto alla quale le Persona_1 Controparte_4 stesse assumono che il loro dante causa l'avrebbe acquistata con atto tra vivi, poiché, essendo il dedotto acquisto risalente all'anno 2011, tale circostanza avrebbe dovuto già essere allegata all'epoca dell'introduzione del giudizio di appello;
-che alla luce della cessione della quota ereditaria da a , risalente Controparte_4 Persona_1 all'anno 2011, la questione scrutinata dalla Corte di Cassazione, in merito al ricorso incidentale proposto dalla sarebbe superata. CP_2
4 Il convenuto in riassunzione ha pertanto così concluso: “Piaccia alla Corte adita, contrariis rejectis, preliminarmente: estromettere dal giudizio la SI.ra
[...]
e la SI.ra in quanto prive di interesse ad agire ex art. 100 CP_3 Controparte_2 cpc;
nel merito: accogliere l'appello con il favore delle spese di lite”.
§1.2-Si è costituita ed ha riformulato le deduzioni già svolte nel Controparte_3 giudizio di appello proposto da , contestando la fondatezza delle Controparte_1 doglianze dallo stesso avanzate;
per cui ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis: a) respingere l'appello proposto dal SInor
[...] avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 24418/2015, in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente detta sentenza;
b)con vittoria di spese e compensi del giudizio recante R.G. 3763/2016 della Corte di
Appello di Roma, del procedimento della Suprema Corte di Cassazione recante R.G.
27145/2021, nonché del presente giudizio”.
§1.3-Si è costituita , ricorrente incidentale nel giudizio di legittimità, che Controparte_2 in virtù dell'accoglimento dello stesso ha ribadito l'accertato suo difetto di legittimazione passiva e ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SInora in osservanza di quanto disposto dalla Suprema Controparte_2
Corte di Cassazione con ordinanza n. 235 del 18 gennaio – 3 aprile 2023, condannare il
SInor al pagamento delle spese di lite relative al giudizio recante RG Controparte_1
3763/2016 della Corte d'Appello di Roma. Con il favore delle spese del giudizio di legittimità RG 27145/2021 e del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
§1.4-Tenutasi la prima udienza in data 21.12.2023, la corte ha riunito alla causa in epigrafe quella contraddistinta dal N. 3463/23 di R.G. e ha sottoposto alle riassumenti,
e , nelle rispettive qualità, la questione relativa al Parte_1 Parte_2 criterio in base al quale hanno chiesto ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione, affinché specificassero se tale richiesta era stata formulata accogliendo la liquidazione equitativa fatta dal primo giudice o secondo quale altro diverso criterio. Ha poi rinviato su richiesta delle parti all'udienza del 24/10/2024, per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di note conclusionali e repliche.
5 §2-Va anzitutto precisato che i limiti oggettivi del giudizio in trattazione, così come disposto dall'art. 394 c.p.c., sono fissati in ragione di quanto devoluto alla cognizione della Corte di Cassazione e di quanto dal predetto giudice di legittimità statuito nella fase rescindente.
Venendo, quindi, alla individuazione del thema decidendum di questo giudizio rescissorio, va ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, instaurato ex art. 392 c.p.c., sono fissati esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata dal giudice del rinvio, neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità stessa o in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto.
Inoltre, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020;
Sez. L - Sentenza n. 27337 del 24/10/2019).
Ciò posto, l'ordinanza rescindente N. 235/2023 ha accolto l'impugnazione proposta dalle odierne appellanti in riassunzione, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
, sulla scorta del seguente assunto motivazionale: “Il fatto, consistente Persona_1 nell'avvenuta presentazione della istanza di condono e del pagamento di quanto dovuto
a titolo di oblazione, risultava dalla consulenza tecnica richiamata dalla stessa Corte
6 d'appello, che ha poi omesso ogni esame della relativa circostanza, incorrendo pertanto nel vizio denunciato con il motivo in esame.
La circostanza ha certamente carattere decisivo. La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U., n.
25021/2019)”.
Riguardo poi alle deduzioni del convenuto – che, per altro, anche in Controparte_1 questa sede ancora insiste nel segnalare uno stato di fatto dell'immobile oggetto di domanda comunque difforme da quanto risulta dalle planimetrie catastali e dunque la sussistenza di abusi edilizi anche a seguito del condono – il giudice della fase rescindente ha affermato: “Il controricorrente eccepisce che la divisione, seppure fosse esatto ciò che deduce il ricorrente, non potrebbe comunque farsi, a causa della mancata corrispondenza fra lo stato di fatto e le planimetrie catastali. La circostanza non risulta minimamente considerata nella decisione impugnata, la cui ratio esclusiva è da ravvisare nel riconosciuto carattere abusivo del fabbricato. La novità del fatto comporta che la
Corte non possa tenerne conto”.
Analogamente, la Corte di cassazione ha ritenuto la fondatezza del ricorso incidentale proposto da , avendo affermato che “In materia di spese processuali la Controparte_2 compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice
è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. n.
1950/2022).
Il rilievo, utilizzato dalla Corte d'appello per giustificare la compensazione delle spese dj lite, che la appariva chiamata all'eredità, sembra esprimere il convincimento CP_2 del giudice di merito circa il carattere incolpevole dell'errore commesso dall'appellante nella evocazione in giudizio anche dell'ex coniuge della parte deceduta. Tale rilievo, però, nella situazione concreta, tenuto conto della sentenza di divorzio intervenuta molti anni prima, si risolve in una petizione di principio. È mancata, infatti, ogni e qualsiasi valutazione circa la esistenza di una reale ed effettiva situazione di apparenza, sulla quale l'appellante avesse fatto affidamento nel momento in cui ha proposto l'appello nei confronti degli eredi del fratello deceduto”.
In questa sede deve quindi procedersi ad un nuovo esame dei sopra richiamati punti decisivi della controversia.
7 §2.1-Tale nuovo esame deve necessariamente prendere le mosse dalla disamina delle risultanze probatorie acquisite in primo e in secondo grado, al fine di vagliare la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante, , così come Controparte_1 riproposte nel giudizio di riassunzione.
Al riguardo deve osservarsi che, richiamando un principio già espresso a sezioni unite, la
Corte di Cassazione ha considerato dirimente la sussistenza della domanda di condono corredata dalla prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione.
In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi, aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Cass. Civ.
Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019). Tuttavia, aggiunge la Corte, la nullità comminata dalla L. n. 47/1985 artt. 17 e 40 (successivamente modificata dal D.P.R. n.
380/2001) non rileva nel caso di mere difformità dell'immobile rispetto alle planimetrie allegate alla richiesta del titolo abilitativo (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 8230 del
22/03/2019).
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, sebbene abbia riconosciuto che sussistono alcune difformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali allegate alla domanda di condono, ha anche affermato che tali irregolarità sono sanabili “attraverso una SCIA di ripristino per un costo, valutato a corpo e non a misura, di circa euro 7.500,00 oltre gli oneri comunali e la sanzione da stabilirsi presso l'Ufficio
Tecnico del Municipio di competenza”, e pertanto deve ritenersi che si tratti non di abusi edilizi, bensì, per l'appunto, di mere irregolarità, non ostative allo scioglimento della comunione.
Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, già nel corso del giudizio di primo grado è poi incontestabilmente emersa l'occupazione dell'immobile da parte sua, e ciò innanzitutto dalla prima consulenza tecnica espletata (risalente all'anno 2004), avendo il
8 CTU dato atto che occupava 59,29 mq dell'immobile oggetto di Controparte_1 domanda, mentre ne occupava 42,82 mq. Controparte_4
A ciò aggiungasi che , contumace fino alla fase finale del giudizio di Controparte_1 primo grado, deferitogli l'interrogatorio formale, non si è presentato a renderlo. Il che può senz'altro essere valutato unitamente agli altri elementi di prova, ancor di più rilevando che lo stesso, pur dopo aver curato la sua costituzione in giudizio, non ha contestato la circostanza.
In proposito deve pure segnalarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, quale quello in esame, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello (Cass. civ. n.
40756/2021), e pervenirsi alla conclusione che il fatto fondante la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione: godimento esclusivo da parte di della Controparte_1 parte di immobile sopra indicata sin dall'anno 2000, siccome da quest'ultimo non contestato, deve ritenersi ormai acclarato.
L'appellante qui convenuto ha poi lamentato l'erronea, arbitraria pronuncia sui valori da attribuirsi alla massa da dividere nonché sulla indennità di occupazione, anche alla luce degli abusi insistenti sull'immobile.
Egli afferma in particolare che il tribunale, utilizzando la CTU redatta nell'anno 2004, nell'ambito di un precedente giudizio introdotto tra le medesime parti nell'anno 2000 e non giunto a compimento, ha dimenticato di attualizzarla alla nuova domanda introdotta nel giugno 2008, e ha calcolato erroneamente l'indennità di occupazione dal maggio
2000, data della domanda introduttiva del ridetto primo giudizio, mentre avrebbe dovuto calcolare le mensilità dovute a partire dal giugno 2008.
Si osserva in contrario che il giudice di primo grado ha condivisibilmente calcolato le mensilità dovute a titolo di indennità di occupazione dall'anno 2000, in ragione del fatto che anche nella consulenza tecnica d'ufficio, redatta dell'anno 2004, il CTU, come già accennato, dà atto dell'occupazione di parte dell'immobile oggetto di causa da parte di sin dall'anno 2000, nonché in considerazione del fatto che la prima Controparte_1
9 domanda di scioglimento della comunione e pagamento dell'indennità in questione risale allo stesso anno.
A supporto di tale decisione, si richiama anche l'orientamento del giudice di legittimità, secondo cui: “L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene
(Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)” (Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n.1686).
Parimenti priva di pregio è l'eccezione relativa alla impossibilità di dare un valore locativo ad un immobile abusivo, dovendo richiamarsi, a tal proposito, altra pronuncia della Suprema Corte, che nel confermare la decisione del giudice di merito afferma: “la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri (Cass. n. 1528/1985), ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012)- al riguardo la corte di merito ha correttamente posto in luce che il carattere abusivo dell'immobile non pregiudica la validità di un ipotetico contratto di locazione”
(Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17876).
Inoltre, tale valutazione risulta ulteriormente suffragata dalla considerazione che la liquidazione delle somme dovute per il godimento esclusivo in argomento è stata operata dal primo giudice in via equitativa, proprio considerando il profilo in questione e che, come specificato dalle attrici in riassunzione all'udienza del 21.12.2023, su domanda del collegio, anche in questa sede è stata richiesta in misura pari al menzionato valore locativo, determinato in via equitativa.
Da ultimo, di alcun rilievo è anche l'eccezione mossa da , in ordine alla Controparte_1 mancata comunicazione della compravendita della quota di a Controparte_4
10 nel corso del giudizio di appello, atteso che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Persona_1
è pacifica l'irrilevanza, rispetto al processo in corso, degli eventuali trasferimenti del diritto controverso a titolo particolare, per atto tra vivi, proseguendo il processo stesso tra le parti originarie.
§2.2-Ritenuta quindi l'integrale infondatezza dell'appello proposto da , Controparte_1
è necessario esaminare la domanda proposta dalle appellate/attrici in riassunzione, al fine di ottenere la liquidazione di ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione.
Sul punto, come anticipato, all'udienza del 21.12.2023, dopo aver disposto la riunione delle cause n. 3201/2023 R.G. e n. 3463/2023 R.G., questa corte ha chiesto alle riassumenti di chiarire se tale richiesta sia stata formulata accogliendo la liquidazione equitativa fatta dal primo giudice o secondo quale altro diverso criterio e, contrariamente a quanto pretenderebbe sostenere , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
hanno dichiarato che: “la richiesta è stata formulata accogliendo la liquidazione
[...] equitativa fatta dal primo giudice (1/3 di euro 800/00 al mese) e quindi euro 266,66 al mese a far data dal 1/1/2016 (1/3 di euro 800) sino all'effettivo rilascio”.
Dunque, conseguentemente al rigetto dell'appello proposto da , la corte Controparte_1 deve confermare la sentenza n. 24418/2015 del Tribunale di Roma e, ritendendo dovuta l'indennità di occupazione da a e , Controparte_1 Parte_2 Parte_1 per quanto già sopra detto, dalla data successiva alla predetta decisione, che in merito ha già statuito, con valutazione condivisa dalle medesime istanti, che l'hanno richiesta per il successivo periodo, a decorrere dall'01.01.2016 e fino alla data di effettivo rilascio,
dovrà essere condannato al pagamento dell'ulteriore somma, Controparte_1 equitativamente determinata nella misura di €. 266,66 al mese (1/3 di €. 800 mensili, considerata la quota di un terzo dell'intero spettante ai comproprietari), per il suddetto periodo, oltre interessi al saggio legale. Quest'ultimo, tuttavia, non potrà essere riconosciuto come richiesto: “….ovviamente maggiorate di interessi al tasso legale di cui al IV Comma dell'art. 1284 c.c.”, bensì secondo quanto disposto dal primo comma del medesimo testo normativo appena richiamato, non vertendosi in ipotesi di transazione commerciale, bensì di pagamento di indennizzo per godimento esclusivo di immobile comune ed indiviso (cfr. in proposito Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022).
§2.3-Alla luce della pronuncia della Corte di cassazione, che ha accolto il ricorso incidentale proposto da e delle richieste in questa sede formulata da Controparte_2
11 quest'ultima, deve essere riesaminata anche la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di appello tra e . Controparte_1 Controparte_2
Sul punto il giudice della fase rescindente ha espressamente affermato l'erroneità della statuizione, in quanto la aveva divorziato da già nel marzo CP_2 Controparte_4
2007, per cui mai avrebbe potuto considerarsi erede dello stesso nell'ambito del giudizio di appello in cui è stata evocata per la prima volta, nell'anno 2016.
Inoltre, in questa sede deve ulteriormente rimarcarsi che la mancanza di tale qualità era facilmente verificabile da parte dell'appellante, non fosse altro che per i rapporti di parentela esistenti tra i contendenti, tal che l'errore appare così grossolano da non giustificare la disposta compensazione delle spese di lite.
§2.4-In applicazione dei principi di cui all'art. 336 c.p.c., stante i comprovati esborsi in favore di in ragione della cassata sentenza di appello (cfr. Controparte_1 documentazione allegata all'atto di citazione in riassunzione), lo stesso va condannato alla restituzione di tutte le somme in ragione della medesima ricevute, come indicate dovute dalle attrici in riassunzione e non contestato dal convenuto da ultimo indicato.
In merito appare anche il caso di richiamare, ai fini della decorrenza degli interessi al tasso legale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: nel caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all' interessato il diritto di essere reintegrato dall' “accipiens” dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 25589 del
17/12/2010; Sez. 5, Sentenza n. 9480 del 21/04/2010; Sez. 1, Ordinanza n. 23764 del
03/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021).
§3-Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado anche quanto al governo delle spese di lite.
Quanto alle spese delle ulteriori fasi, comprese quelle relative al giudizio in Cassazione, seguono la soccombenza e, dunque, stante il complessivo esito della lite e i principi rinvenibili negli artt. 91 e 92 c.p.c., devono porsi a carico dell'appellante-convenuto in riassunzione, , previa liquidazione come da dispositivo, in ragione del Controparte_1 dichiarato valore della causa e applicando i medi tariffari vigenti.
PQM
12 La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello, in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Controparte_1
24418/2015, resa in primo grado dal Tribunale di Roma.
2) Condanna l'appellante al pagamento della quota parte dell'indennità di occupazione per il periodo dall'01.01.2016 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile oggetto di causa, in favore di e , nella misura di euro 266,66 mensili (1/3 Parte_2 Parte_1 di euro 800,00), oltre interessi al tasso legale da ciascuna data di scadenza mensile e sino all'effettivo pagamento.
3) Condanna alla ripetizione delle somme percepite in forza della Controparte_1 sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5208/2021, pari ad euro 26.941,47, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione, in favore di e . Parte_2 Parte_1
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di e Parte_2
nonché in favore di e di per Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima con attribuzione ai difensori antistatari, liquidandole in favore di ciascuna difesa costituita, quanto al secondo grado di giudizio, in euro 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; quanto al giudizio di legittimità, in euro 5.177,00 per compensi avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
La Presidente est. dott. Marianna D'Avino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3201/2023 R.G. (cui è riunita la causa iscritta al n.
3463/2023 R.G.), promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di deceduto in Roma il C.F._2 Persona_1
6/7/2022 (C.F. , rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe C.F._3
Strazza (C.F. e dall'Avv. Salvatore Gagliardo (C.F. C.F._4
), come da procura speciale in calce all'atto di citazione in C.F._5 riassunzione;
Attrici in riassunzione
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._6
Mangione Riccardo (C.F. ),come da procura in calce all'atto di C.F._7 costituzione nel giudizio di riassunzione;
Convenuto in riassunzione
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 C.F._8
Alfredo Ferraldeschi (C.F. ) e Valeria Mandolesi (C.F. C.F._9 [...]
, come da procura speciale in calce all'atto di costituzione nel giudizio di C.F._10 riassunzione;
Convenuta in riassunzione
(C.F. ), quale erede di , Controparte_3 C.F._11 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Ferraldeschi (C.F. ) e C.F._9
1 Valeria Mandolesi (C.F. , come da procura speciale in calce CodiceFiscale_10 all'atto di costituzione nel giudizio di riassunzione;
Convenuta in riassunzione
All'udienza cartolare del 24.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Con l'ordinanza N. 235/2023 del 03.04.2023 la II sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da e dei ricorsi incidentali Persona_1 proposti da e da , ha cassato con rinvio la sentenza Controparte_3 Controparte_2 di questa Corte di Appello N. 5208/2021 del 14.07.2021.
La pronuncia da ultimo indicata aveva riformato in grado di appello la sentenza del
Tribunale di Roma che, accogliendo la domanda di e Persona_1 CP_4
, aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i predetti ed il
[...] fratello convenuto in lite, , attribuendo l'immobile oggetto della Controparte_1 domanda ai due attori, con addebito a questi ultimi dell'eccedenza del relativo valore rispetto alla quota ereditaria a ciascuno spettante.
La Corte di Appello, invece, espletata CTU, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall'appellante, , aveva rigettato la domanda di divisione, sul Controparte_1 presupposto che l'immobile comune, oggetto di lite, fosse stato edificato in parte abusivamente. Di conseguenza aveva anche: -condannato gli appellati, Persona_1
e , quale erede di frattanto deceduto, in solido, Controparte_3 Controparte_4 al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo e Controparte_1 del secondo grado e precisamente, quanto al primo grado, in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
quanto al secondo grado, in € 14.800,50, di cui € 1.165,00 per spese ed € 13.635,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
-dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellata, ; - Controparte_2 compensato integralmente le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra l'appellante e la predetta;
-posto a carico delle parti Controparte_1 Controparte_2 appellate, ed sempre in solido, le spese di lite, Persona_1 Controparte_3 compreso quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 12 maggio 2021.
§1.1-Le attrici in riassunzione hanno dedotto nell'atto introduttivo di questo giudizio che la corte territoriale nella sentenza cassata era pervenuta all'accoglimento
2 dell'impugnativa proposta da , ritenendo “che non può essere disposta Controparte_1 la chiesta divisione atteso che essa ha ad oggetto un fabbricato parzialmente abusivo e che nessuna delle parti ha chiesto lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi”. Di contro, in accoglimento del ricorso proposto da e del Persona_1 ricorso incidentale adesivo di , il giudice di legittimità ha affermato: Controparte_3
“Il fatto, consistente nell'avvenuta presentazione della istanza di condono e del pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, risultava dalla consulenza tecnica richiamata dalla stessa Corte d'appello, che ha poi omesso ogni esame della relativa circostanza, incorrendo pertanto nel vizio denunciato con il motivo in esame. La circostanza ha certamente carattere decisivo. La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U.,
n. 25021/2019)”, pervenendo alla seguente statuizione: “accoglie il ricorso principale e
i ricorsi incidentali;
cassa la sentenza in relazione al ricorso principale e ai ricorsi incidentali;
rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Le attrici in riassunzione hanno pertanto chiesto in questo giudizio di rinvio: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, previo accertamento della successione
a titolo generale della posizione processuale e sostanziale del SI. ed Persona_1
a titolo particolare della posizione processuale e sostanziale del SI. Controparte_4 così provvedere a seguito di rinvio:
1. rigettare l'appello proposto dal SI.
[...] avverso la sentenza n. 24418/2015, pubblicata in data 5 dicembre 2015, resa CP_1 nel giudizio di primo grado promosso da e nei Persona_1 Controparte_4 confronti del predetto SI. e confermare la stessa;
2. aggiornare Controparte_1
l'importo dovuto dal al SI. di cui alla sentenza di Controparte_1 Persona_1 primo grado mediante condanna di quest'ultimo alla quota parte delle indennità di occupazione successive al 1/1/2016 (1/3 di euro 800) sino all'effettivo rilascio;
3. condannare il SI. alla ripetizione delle somme indebitamente percette Controparte_1 pari ad euro 38.554,33 in sede di processo esecutivo sulla scorta della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma poi cassata dalla SC 4. estromettere la SI.ra
3 in quanto non erede del SI.
5. condannare il SI. Controparte_2 Controparte_4 al pagamento delle spese di lite relativamente ai seguenti Controparte_1 procedimenti: a. Corte d'Appello di Roma RG n. 3763/2016 conclusasi con Sentenza n.
5208/2021 pubbl. il 14/07/2021 Repert. n. 5054/2021 del 15/07/2021; b. Corte di
Cassazione procedimento Numero registro generale 27145/2021 conclusosi con ordinanza Numero sezionale 235/2023 Numero di raccolta generale 9152/2023 del
03/04/2023 Nonché al presente procedimento di rinvio”.
§1.2-Si è costituito anche in questa fase della lite il convenuto in riassunzione, CP_1
, il quale ha ribadito: -che anche a voler assumere l'esistenza della domanda di
[...] condono edilizio, vista l'oggettiva difformità urbanistica dei beni, resterebbe da superare il principio sempre espresso dalla Cassazione secondo il quale per potersi sciogliere la comunione su diritti immobiliari, il compendio da dividersi deve essere in regola con le norme urbanistico-edilizie, vale a dire conforme, non potendo ottenersi per via giudiziale atti che sarebbero vietati tra privati;
-che, data l'abusività dell'immobile, la valutazione che la Corte dovesse effettuare sull'indennità di occupazione invocata dai riassumenti dovrà essere commisurata alla effettiva possibilità di dare un valore locativo ad un immobile abusivo;
-che non è stata data prova dell'effettivo godimento o, meglio, da parte di chi sia avvenuto: e/o ; -che l'indennità di Controparte_1 Controparte_4 occupazione andrebbe calcolata, per quanto riguarda al netto delle aree Controparte_1 abusive, godute dall'altro condividente, quindi non sull'intero Controparte_4 compendio immobiliare, come invece stabilito dal CTU;
-che risulta incongrua la decorrenza a far data dall'anno 2000 per il calcolo dell'indennità di occupazione, non essendovi riscontro o prova della data di inizio dell'occupazione; -che, in ordine alla ripetizione delle spese di lite, l'importo eventualmente da restituire sarebbe pari ad euro
26.941,47; -che e sono legittimate ad agire quali eredi Parte_1 Parte_2 di , ma non per la quota di , rispetto alla quale le Persona_1 Controparte_4 stesse assumono che il loro dante causa l'avrebbe acquistata con atto tra vivi, poiché, essendo il dedotto acquisto risalente all'anno 2011, tale circostanza avrebbe dovuto già essere allegata all'epoca dell'introduzione del giudizio di appello;
-che alla luce della cessione della quota ereditaria da a , risalente Controparte_4 Persona_1 all'anno 2011, la questione scrutinata dalla Corte di Cassazione, in merito al ricorso incidentale proposto dalla sarebbe superata. CP_2
4 Il convenuto in riassunzione ha pertanto così concluso: “Piaccia alla Corte adita, contrariis rejectis, preliminarmente: estromettere dal giudizio la SI.ra
[...]
e la SI.ra in quanto prive di interesse ad agire ex art. 100 CP_3 Controparte_2 cpc;
nel merito: accogliere l'appello con il favore delle spese di lite”.
§1.2-Si è costituita ed ha riformulato le deduzioni già svolte nel Controparte_3 giudizio di appello proposto da , contestando la fondatezza delle Controparte_1 doglianze dallo stesso avanzate;
per cui ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis: a) respingere l'appello proposto dal SInor
[...] avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 24418/2015, in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente detta sentenza;
b)con vittoria di spese e compensi del giudizio recante R.G. 3763/2016 della Corte di
Appello di Roma, del procedimento della Suprema Corte di Cassazione recante R.G.
27145/2021, nonché del presente giudizio”.
§1.3-Si è costituita , ricorrente incidentale nel giudizio di legittimità, che Controparte_2 in virtù dell'accoglimento dello stesso ha ribadito l'accertato suo difetto di legittimazione passiva e ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SInora in osservanza di quanto disposto dalla Suprema Controparte_2
Corte di Cassazione con ordinanza n. 235 del 18 gennaio – 3 aprile 2023, condannare il
SInor al pagamento delle spese di lite relative al giudizio recante RG Controparte_1
3763/2016 della Corte d'Appello di Roma. Con il favore delle spese del giudizio di legittimità RG 27145/2021 e del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
§1.4-Tenutasi la prima udienza in data 21.12.2023, la corte ha riunito alla causa in epigrafe quella contraddistinta dal N. 3463/23 di R.G. e ha sottoposto alle riassumenti,
e , nelle rispettive qualità, la questione relativa al Parte_1 Parte_2 criterio in base al quale hanno chiesto ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione, affinché specificassero se tale richiesta era stata formulata accogliendo la liquidazione equitativa fatta dal primo giudice o secondo quale altro diverso criterio. Ha poi rinviato su richiesta delle parti all'udienza del 24/10/2024, per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di note conclusionali e repliche.
5 §2-Va anzitutto precisato che i limiti oggettivi del giudizio in trattazione, così come disposto dall'art. 394 c.p.c., sono fissati in ragione di quanto devoluto alla cognizione della Corte di Cassazione e di quanto dal predetto giudice di legittimità statuito nella fase rescindente.
Venendo, quindi, alla individuazione del thema decidendum di questo giudizio rescissorio, va ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, instaurato ex art. 392 c.p.c., sono fissati esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata dal giudice del rinvio, neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità stessa o in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto.
Inoltre, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020;
Sez. L - Sentenza n. 27337 del 24/10/2019).
Ciò posto, l'ordinanza rescindente N. 235/2023 ha accolto l'impugnazione proposta dalle odierne appellanti in riassunzione, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
, sulla scorta del seguente assunto motivazionale: “Il fatto, consistente Persona_1 nell'avvenuta presentazione della istanza di condono e del pagamento di quanto dovuto
a titolo di oblazione, risultava dalla consulenza tecnica richiamata dalla stessa Corte
6 d'appello, che ha poi omesso ogni esame della relativa circostanza, incorrendo pertanto nel vizio denunciato con il motivo in esame.
La circostanza ha certamente carattere decisivo. La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U., n.
25021/2019)”.
Riguardo poi alle deduzioni del convenuto – che, per altro, anche in Controparte_1 questa sede ancora insiste nel segnalare uno stato di fatto dell'immobile oggetto di domanda comunque difforme da quanto risulta dalle planimetrie catastali e dunque la sussistenza di abusi edilizi anche a seguito del condono – il giudice della fase rescindente ha affermato: “Il controricorrente eccepisce che la divisione, seppure fosse esatto ciò che deduce il ricorrente, non potrebbe comunque farsi, a causa della mancata corrispondenza fra lo stato di fatto e le planimetrie catastali. La circostanza non risulta minimamente considerata nella decisione impugnata, la cui ratio esclusiva è da ravvisare nel riconosciuto carattere abusivo del fabbricato. La novità del fatto comporta che la
Corte non possa tenerne conto”.
Analogamente, la Corte di cassazione ha ritenuto la fondatezza del ricorso incidentale proposto da , avendo affermato che “In materia di spese processuali la Controparte_2 compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice
è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. n.
1950/2022).
Il rilievo, utilizzato dalla Corte d'appello per giustificare la compensazione delle spese dj lite, che la appariva chiamata all'eredità, sembra esprimere il convincimento CP_2 del giudice di merito circa il carattere incolpevole dell'errore commesso dall'appellante nella evocazione in giudizio anche dell'ex coniuge della parte deceduta. Tale rilievo, però, nella situazione concreta, tenuto conto della sentenza di divorzio intervenuta molti anni prima, si risolve in una petizione di principio. È mancata, infatti, ogni e qualsiasi valutazione circa la esistenza di una reale ed effettiva situazione di apparenza, sulla quale l'appellante avesse fatto affidamento nel momento in cui ha proposto l'appello nei confronti degli eredi del fratello deceduto”.
In questa sede deve quindi procedersi ad un nuovo esame dei sopra richiamati punti decisivi della controversia.
7 §2.1-Tale nuovo esame deve necessariamente prendere le mosse dalla disamina delle risultanze probatorie acquisite in primo e in secondo grado, al fine di vagliare la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante, , così come Controparte_1 riproposte nel giudizio di riassunzione.
Al riguardo deve osservarsi che, richiamando un principio già espresso a sezioni unite, la
Corte di Cassazione ha considerato dirimente la sussistenza della domanda di condono corredata dalla prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione.
In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi, aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Cass. Civ.
Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019). Tuttavia, aggiunge la Corte, la nullità comminata dalla L. n. 47/1985 artt. 17 e 40 (successivamente modificata dal D.P.R. n.
380/2001) non rileva nel caso di mere difformità dell'immobile rispetto alle planimetrie allegate alla richiesta del titolo abilitativo (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 8230 del
22/03/2019).
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, sebbene abbia riconosciuto che sussistono alcune difformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali allegate alla domanda di condono, ha anche affermato che tali irregolarità sono sanabili “attraverso una SCIA di ripristino per un costo, valutato a corpo e non a misura, di circa euro 7.500,00 oltre gli oneri comunali e la sanzione da stabilirsi presso l'Ufficio
Tecnico del Municipio di competenza”, e pertanto deve ritenersi che si tratti non di abusi edilizi, bensì, per l'appunto, di mere irregolarità, non ostative allo scioglimento della comunione.
Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, già nel corso del giudizio di primo grado è poi incontestabilmente emersa l'occupazione dell'immobile da parte sua, e ciò innanzitutto dalla prima consulenza tecnica espletata (risalente all'anno 2004), avendo il
8 CTU dato atto che occupava 59,29 mq dell'immobile oggetto di Controparte_1 domanda, mentre ne occupava 42,82 mq. Controparte_4
A ciò aggiungasi che , contumace fino alla fase finale del giudizio di Controparte_1 primo grado, deferitogli l'interrogatorio formale, non si è presentato a renderlo. Il che può senz'altro essere valutato unitamente agli altri elementi di prova, ancor di più rilevando che lo stesso, pur dopo aver curato la sua costituzione in giudizio, non ha contestato la circostanza.
In proposito deve pure segnalarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, quale quello in esame, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello (Cass. civ. n.
40756/2021), e pervenirsi alla conclusione che il fatto fondante la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione: godimento esclusivo da parte di della Controparte_1 parte di immobile sopra indicata sin dall'anno 2000, siccome da quest'ultimo non contestato, deve ritenersi ormai acclarato.
L'appellante qui convenuto ha poi lamentato l'erronea, arbitraria pronuncia sui valori da attribuirsi alla massa da dividere nonché sulla indennità di occupazione, anche alla luce degli abusi insistenti sull'immobile.
Egli afferma in particolare che il tribunale, utilizzando la CTU redatta nell'anno 2004, nell'ambito di un precedente giudizio introdotto tra le medesime parti nell'anno 2000 e non giunto a compimento, ha dimenticato di attualizzarla alla nuova domanda introdotta nel giugno 2008, e ha calcolato erroneamente l'indennità di occupazione dal maggio
2000, data della domanda introduttiva del ridetto primo giudizio, mentre avrebbe dovuto calcolare le mensilità dovute a partire dal giugno 2008.
Si osserva in contrario che il giudice di primo grado ha condivisibilmente calcolato le mensilità dovute a titolo di indennità di occupazione dall'anno 2000, in ragione del fatto che anche nella consulenza tecnica d'ufficio, redatta dell'anno 2004, il CTU, come già accennato, dà atto dell'occupazione di parte dell'immobile oggetto di causa da parte di sin dall'anno 2000, nonché in considerazione del fatto che la prima Controparte_1
9 domanda di scioglimento della comunione e pagamento dell'indennità in questione risale allo stesso anno.
A supporto di tale decisione, si richiama anche l'orientamento del giudice di legittimità, secondo cui: “L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene
(Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)” (Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n.1686).
Parimenti priva di pregio è l'eccezione relativa alla impossibilità di dare un valore locativo ad un immobile abusivo, dovendo richiamarsi, a tal proposito, altra pronuncia della Suprema Corte, che nel confermare la decisione del giudice di merito afferma: “la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri (Cass. n. 1528/1985), ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012)- al riguardo la corte di merito ha correttamente posto in luce che il carattere abusivo dell'immobile non pregiudica la validità di un ipotetico contratto di locazione”
(Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17876).
Inoltre, tale valutazione risulta ulteriormente suffragata dalla considerazione che la liquidazione delle somme dovute per il godimento esclusivo in argomento è stata operata dal primo giudice in via equitativa, proprio considerando il profilo in questione e che, come specificato dalle attrici in riassunzione all'udienza del 21.12.2023, su domanda del collegio, anche in questa sede è stata richiesta in misura pari al menzionato valore locativo, determinato in via equitativa.
Da ultimo, di alcun rilievo è anche l'eccezione mossa da , in ordine alla Controparte_1 mancata comunicazione della compravendita della quota di a Controparte_4
10 nel corso del giudizio di appello, atteso che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Persona_1
è pacifica l'irrilevanza, rispetto al processo in corso, degli eventuali trasferimenti del diritto controverso a titolo particolare, per atto tra vivi, proseguendo il processo stesso tra le parti originarie.
§2.2-Ritenuta quindi l'integrale infondatezza dell'appello proposto da , Controparte_1
è necessario esaminare la domanda proposta dalle appellate/attrici in riassunzione, al fine di ottenere la liquidazione di ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione.
Sul punto, come anticipato, all'udienza del 21.12.2023, dopo aver disposto la riunione delle cause n. 3201/2023 R.G. e n. 3463/2023 R.G., questa corte ha chiesto alle riassumenti di chiarire se tale richiesta sia stata formulata accogliendo la liquidazione equitativa fatta dal primo giudice o secondo quale altro diverso criterio e, contrariamente a quanto pretenderebbe sostenere , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
hanno dichiarato che: “la richiesta è stata formulata accogliendo la liquidazione
[...] equitativa fatta dal primo giudice (1/3 di euro 800/00 al mese) e quindi euro 266,66 al mese a far data dal 1/1/2016 (1/3 di euro 800) sino all'effettivo rilascio”.
Dunque, conseguentemente al rigetto dell'appello proposto da , la corte Controparte_1 deve confermare la sentenza n. 24418/2015 del Tribunale di Roma e, ritendendo dovuta l'indennità di occupazione da a e , Controparte_1 Parte_2 Parte_1 per quanto già sopra detto, dalla data successiva alla predetta decisione, che in merito ha già statuito, con valutazione condivisa dalle medesime istanti, che l'hanno richiesta per il successivo periodo, a decorrere dall'01.01.2016 e fino alla data di effettivo rilascio,
dovrà essere condannato al pagamento dell'ulteriore somma, Controparte_1 equitativamente determinata nella misura di €. 266,66 al mese (1/3 di €. 800 mensili, considerata la quota di un terzo dell'intero spettante ai comproprietari), per il suddetto periodo, oltre interessi al saggio legale. Quest'ultimo, tuttavia, non potrà essere riconosciuto come richiesto: “….ovviamente maggiorate di interessi al tasso legale di cui al IV Comma dell'art. 1284 c.c.”, bensì secondo quanto disposto dal primo comma del medesimo testo normativo appena richiamato, non vertendosi in ipotesi di transazione commerciale, bensì di pagamento di indennizzo per godimento esclusivo di immobile comune ed indiviso (cfr. in proposito Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022).
§2.3-Alla luce della pronuncia della Corte di cassazione, che ha accolto il ricorso incidentale proposto da e delle richieste in questa sede formulata da Controparte_2
11 quest'ultima, deve essere riesaminata anche la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di appello tra e . Controparte_1 Controparte_2
Sul punto il giudice della fase rescindente ha espressamente affermato l'erroneità della statuizione, in quanto la aveva divorziato da già nel marzo CP_2 Controparte_4
2007, per cui mai avrebbe potuto considerarsi erede dello stesso nell'ambito del giudizio di appello in cui è stata evocata per la prima volta, nell'anno 2016.
Inoltre, in questa sede deve ulteriormente rimarcarsi che la mancanza di tale qualità era facilmente verificabile da parte dell'appellante, non fosse altro che per i rapporti di parentela esistenti tra i contendenti, tal che l'errore appare così grossolano da non giustificare la disposta compensazione delle spese di lite.
§2.4-In applicazione dei principi di cui all'art. 336 c.p.c., stante i comprovati esborsi in favore di in ragione della cassata sentenza di appello (cfr. Controparte_1 documentazione allegata all'atto di citazione in riassunzione), lo stesso va condannato alla restituzione di tutte le somme in ragione della medesima ricevute, come indicate dovute dalle attrici in riassunzione e non contestato dal convenuto da ultimo indicato.
In merito appare anche il caso di richiamare, ai fini della decorrenza degli interessi al tasso legale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: nel caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all' interessato il diritto di essere reintegrato dall' “accipiens” dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 25589 del
17/12/2010; Sez. 5, Sentenza n. 9480 del 21/04/2010; Sez. 1, Ordinanza n. 23764 del
03/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021).
§3-Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado anche quanto al governo delle spese di lite.
Quanto alle spese delle ulteriori fasi, comprese quelle relative al giudizio in Cassazione, seguono la soccombenza e, dunque, stante il complessivo esito della lite e i principi rinvenibili negli artt. 91 e 92 c.p.c., devono porsi a carico dell'appellante-convenuto in riassunzione, , previa liquidazione come da dispositivo, in ragione del Controparte_1 dichiarato valore della causa e applicando i medi tariffari vigenti.
PQM
12 La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello, in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Controparte_1
24418/2015, resa in primo grado dal Tribunale di Roma.
2) Condanna l'appellante al pagamento della quota parte dell'indennità di occupazione per il periodo dall'01.01.2016 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile oggetto di causa, in favore di e , nella misura di euro 266,66 mensili (1/3 Parte_2 Parte_1 di euro 800,00), oltre interessi al tasso legale da ciascuna data di scadenza mensile e sino all'effettivo pagamento.
3) Condanna alla ripetizione delle somme percepite in forza della Controparte_1 sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5208/2021, pari ad euro 26.941,47, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione, in favore di e . Parte_2 Parte_1
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di e Parte_2
nonché in favore di e di per Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima con attribuzione ai difensori antistatari, liquidandole in favore di ciascuna difesa costituita, quanto al secondo grado di giudizio, in euro 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; quanto al giudizio di legittimità, in euro 5.177,00 per compensi avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
La Presidente est. dott. Marianna D'Avino
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