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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 27.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.3.2025, 16.3.2025, 25.3.2025 e 27.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 973/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Di Cola, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata (MC) via Martiri della Libertà n. 12, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
ORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile generale alle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione OI-001617594.
PAROLE CHIAVE: ROTTAMAZIONE - RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente propone opposizione all'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, evidenziando che la violazione non era giuridicamente rilevante, avendo la ricorrente aderito alla definizione
1 agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 commi da 231 a 252 legge 197/2022. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce l'inammissibilità del ricorso, CP_1 in quanto proposto dalla società e non dalla persona fisica verso Parte_1 cui era indirizzata l'ordinanza ingiunzione impugnata, quella notificata alla società Nel merito Parte_1 rileva che le poste i uanto non facevano parte di quelle affidate all'agente della riscossione, riguardando sanzioni amministrative scaturite dalla mancata ottemperanza al versamento della quota di contribuzione nel termine di tre mesi dalla contestazione. Precisa che la sanzione irrogata per la sola annualità 2017 è stata aumentata rispetto al minimo tenuto conto della reiterazione della condotta anche negli anni precedenti, per i quali non era stato possibile procedere essendo maturata la prescrizione. La causa, non essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria, è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della legittimazione ad agire. Parte resistente ritiene che il soggetto che agisce in giudizio, ossia il in persona Parte_1 del legale rappresentante non sia legittimato ad impugnare Parte_1
l'ordinanza ingiunzione in fe, che è stata emessa nei confronti della persona fisica di in qualità di legale rappresentante della
Parte_1 società in nome collett Invero, nell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, l'ordine di pagamento viene rivolto sia a in qualità di legale rappresentante
Parte_1 che alla società in quanto ob (si veda pagina 1 dell'ordinanza ingiunzione), mentre null'altro viene specificato laddove si ingiunge il versamento entro 30 giorni, sicché il
Parte_1 in qualità di legale rappresentante
Parte_1
l'ordinanza ingiunzione indicata in
3. Della fondatezza della pretesa sanzionatoria. La ricorrente sostiene che l' non poteva emettere la sanzione opposta, in quanto l'interessata aveva CP_1
a alla procedura di rottamazione che era stata accolta dall
[...]
con pagamento di alcune rate. Controparte_2 vato che le somme che sono state oggetto della cosiddetta rottamazione sono quelle dovute da Parte_1
a titolo di contributi non versati
[...] CP_3
) e richiesti con emissione di avvi ebito Controparte_4 nte indicati nell'accettazione della domanda di definizione agevolata da parte dell' . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 o quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione
2 a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”. Nel caso di specie, le somme ingiunte nell'ordinanza opposta non sono state affidate all' in quanto si tratta di Controparte_2 sanzioni ammini versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica di avvenuto accertamento per violazione dell'omesso versamento. Ed infatti, l'accertamento della violazione è avvenuta con atto notificato alla società in data 23.3.2018 e alla legale rappresentante in data 7.2.2019, mentre la domanda di rottamazione per i contributi accertati in quella sede risale al 14.6.2023, con versamento delle rate in data successiva, sicché la condotta sanzionata è del tutto integrata. D'altro canto, la disposizione sopra riportata esclude in caso di rottamazione le sanzioni civili e somme aggiuntive di cui all'art. 27 comma 1 d.lgs. 46/1999, mentre nel caso di specie la sanzione amministrativa irrogata è quella prevista dall'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 convertito in legge 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori). Ne deriva che le doglianze in esame non risultano fondate.
4. Dell'entità della sanzione irrogata e della recidiva. Nella memoria di costituzione e risposta l' adduce che la sanzione è stata calcolata tenendo CP_1 conto della reiterazione ondotta, atteso che le omissioni di versamento si riferivano a diverse annualità (dal 2013 al 2017) sebbene per alcune di queste (dal 2013 al 2016) l'illecito amministrativo era estinto per prescrizione. Nelle note autorizzate per la discussione parte ricorrente contesta tale modalità di determinazione della sanzione, asserendo che, a seguito di prescrizione, non sarebbe stato possibile tenere conto delle condotte non più sanzionabili. Va innanzitutto premesso che tale argomentazione non è tardiva, in quanto trattasi di questione di diritto che trae origine dalle stesse allegazioni di parte resistente (non esplicitate nell'ordinanza ingiunzione opposta dove non si fa alcun riferimento alle violazioni commesse con riferimento agli anni precedenti al 2017 o alla reiterazione della condotta), sicché ben poteva la ricorrente contestare la correttezza dell'applicazione della normativa nel caso di specie nelle note autorizzate per la discussione. Orbene, è pacifico tra le parti che l'illecito per omissione con riferimento agli anni precedenti al 2017 si è estinto per prescrizione e non è stato dunque
3 accertato con provvedimento esecutivo, sicché non sussiste la reiterazione come disciplinata dall'art. 8 bis legge 689/1981. Né delle precedenti violazioni può tenersi conto ai fini del calcolo della sanzione tra un minimo e un massimo ai sensi dell'art. 11 legge 689/1981, atteso che, trattandosi di più violazioni, in assenza di contestazione della recidiva nell'ordinanza ingiunzione, la gravità della violazione va considerata con riferimento alla sola condotta sanzionata relativa all'anno 2017, dovendo valorizzarsi ai sensi del già citato art. 11 anche l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, ossia l'adesione alla regolarizzazione prevista dalla legge 197/2022 che, pur non potendo escludere l'illecito per le ragioni esposte, di certo incide sulla determinazione della sanzione. Pertanto, trattandosi di unica violazione e non essendo stati addotti diversi elementi che possano portare a determinare la pena in misura superiore alla minima, la sanzione va ridotta all'importo minimo come individuato dall' nella propria memoria autorizzata per la discussione, per un CP_1 ammontare di Euro 11.268,00.
5. Delle conclusioni e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione ingiunta nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001617594 ad Euro 11.268,00, fermo restando per il resto il provvedimento opposto;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 02.04.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 27.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.3.2025, 16.3.2025, 25.3.2025 e 27.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 973/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Di Cola, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata (MC) via Martiri della Libertà n. 12, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
ORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile generale alle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione OI-001617594.
PAROLE CHIAVE: ROTTAMAZIONE - RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente propone opposizione all'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, evidenziando che la violazione non era giuridicamente rilevante, avendo la ricorrente aderito alla definizione
1 agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 commi da 231 a 252 legge 197/2022. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce l'inammissibilità del ricorso, CP_1 in quanto proposto dalla società e non dalla persona fisica verso Parte_1 cui era indirizzata l'ordinanza ingiunzione impugnata, quella notificata alla società Nel merito Parte_1 rileva che le poste i uanto non facevano parte di quelle affidate all'agente della riscossione, riguardando sanzioni amministrative scaturite dalla mancata ottemperanza al versamento della quota di contribuzione nel termine di tre mesi dalla contestazione. Precisa che la sanzione irrogata per la sola annualità 2017 è stata aumentata rispetto al minimo tenuto conto della reiterazione della condotta anche negli anni precedenti, per i quali non era stato possibile procedere essendo maturata la prescrizione. La causa, non essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria, è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della legittimazione ad agire. Parte resistente ritiene che il soggetto che agisce in giudizio, ossia il in persona Parte_1 del legale rappresentante non sia legittimato ad impugnare Parte_1
l'ordinanza ingiunzione in fe, che è stata emessa nei confronti della persona fisica di in qualità di legale rappresentante della
Parte_1 società in nome collett Invero, nell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, l'ordine di pagamento viene rivolto sia a in qualità di legale rappresentante
Parte_1 che alla società in quanto ob (si veda pagina 1 dell'ordinanza ingiunzione), mentre null'altro viene specificato laddove si ingiunge il versamento entro 30 giorni, sicché il
Parte_1 in qualità di legale rappresentante
Parte_1
l'ordinanza ingiunzione indicata in
3. Della fondatezza della pretesa sanzionatoria. La ricorrente sostiene che l' non poteva emettere la sanzione opposta, in quanto l'interessata aveva CP_1
a alla procedura di rottamazione che era stata accolta dall
[...]
con pagamento di alcune rate. Controparte_2 vato che le somme che sono state oggetto della cosiddetta rottamazione sono quelle dovute da Parte_1
a titolo di contributi non versati
[...] CP_3
) e richiesti con emissione di avvi ebito Controparte_4 nte indicati nell'accettazione della domanda di definizione agevolata da parte dell' . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 o quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione
2 a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”. Nel caso di specie, le somme ingiunte nell'ordinanza opposta non sono state affidate all' in quanto si tratta di Controparte_2 sanzioni ammini versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica di avvenuto accertamento per violazione dell'omesso versamento. Ed infatti, l'accertamento della violazione è avvenuta con atto notificato alla società in data 23.3.2018 e alla legale rappresentante in data 7.2.2019, mentre la domanda di rottamazione per i contributi accertati in quella sede risale al 14.6.2023, con versamento delle rate in data successiva, sicché la condotta sanzionata è del tutto integrata. D'altro canto, la disposizione sopra riportata esclude in caso di rottamazione le sanzioni civili e somme aggiuntive di cui all'art. 27 comma 1 d.lgs. 46/1999, mentre nel caso di specie la sanzione amministrativa irrogata è quella prevista dall'art. 2 comma 1 bis DL 463/1983 convertito in legge 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori). Ne deriva che le doglianze in esame non risultano fondate.
4. Dell'entità della sanzione irrogata e della recidiva. Nella memoria di costituzione e risposta l' adduce che la sanzione è stata calcolata tenendo CP_1 conto della reiterazione ondotta, atteso che le omissioni di versamento si riferivano a diverse annualità (dal 2013 al 2017) sebbene per alcune di queste (dal 2013 al 2016) l'illecito amministrativo era estinto per prescrizione. Nelle note autorizzate per la discussione parte ricorrente contesta tale modalità di determinazione della sanzione, asserendo che, a seguito di prescrizione, non sarebbe stato possibile tenere conto delle condotte non più sanzionabili. Va innanzitutto premesso che tale argomentazione non è tardiva, in quanto trattasi di questione di diritto che trae origine dalle stesse allegazioni di parte resistente (non esplicitate nell'ordinanza ingiunzione opposta dove non si fa alcun riferimento alle violazioni commesse con riferimento agli anni precedenti al 2017 o alla reiterazione della condotta), sicché ben poteva la ricorrente contestare la correttezza dell'applicazione della normativa nel caso di specie nelle note autorizzate per la discussione. Orbene, è pacifico tra le parti che l'illecito per omissione con riferimento agli anni precedenti al 2017 si è estinto per prescrizione e non è stato dunque
3 accertato con provvedimento esecutivo, sicché non sussiste la reiterazione come disciplinata dall'art. 8 bis legge 689/1981. Né delle precedenti violazioni può tenersi conto ai fini del calcolo della sanzione tra un minimo e un massimo ai sensi dell'art. 11 legge 689/1981, atteso che, trattandosi di più violazioni, in assenza di contestazione della recidiva nell'ordinanza ingiunzione, la gravità della violazione va considerata con riferimento alla sola condotta sanzionata relativa all'anno 2017, dovendo valorizzarsi ai sensi del già citato art. 11 anche l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, ossia l'adesione alla regolarizzazione prevista dalla legge 197/2022 che, pur non potendo escludere l'illecito per le ragioni esposte, di certo incide sulla determinazione della sanzione. Pertanto, trattandosi di unica violazione e non essendo stati addotti diversi elementi che possano portare a determinare la pena in misura superiore alla minima, la sanzione va ridotta all'importo minimo come individuato dall' nella propria memoria autorizzata per la discussione, per un CP_1 ammontare di Euro 11.268,00.
5. Delle conclusioni e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione ingiunta nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001617594 ad Euro 11.268,00, fermo restando per il resto il provvedimento opposto;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 02.04.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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