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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Parte_1 C.F._1
Piazza Nazionale n. 50, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Severgnini (C.F.
) e Ciro Sacco (C.F. ), dai quali è rappresentata e C.F._2 C.F._3 difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 31 gennaio 2025, nulla ha opposto.
1 FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 23/01/2025 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio con in data 9/08/2001 in Melito di Napoli (NA) dalla CP_1 cui unione era nato un figlio, (nato il [...]); che, con sentenza Persona_1 del Tribunale di Napoli Nord, emessa in data 12/6/2024 era stata pronunciata la separazione giudiziale fra i predetti coniugi e disposto l'obbligo in capo a di CP_1 corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio per la Per_1 somma di euro 400,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che, dalla data della separazione, non vi era stata la ripresa della convivenza familiare e che il resistente non corrispondeva alla l'assegno di mantenimento per il figlio , Pt_1 Per_1 maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con conferma dell'assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio per euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e la Per_1 conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
-All'udienza del 27 maggio 2025, compariva la sola ricorrente ed all'esito della sua audizione, non espletato il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del resistente, il difensore della ricorrente chiedeva la immediata decisione della causa in mancanza di istanze istruttorie;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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-La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
-In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda essendo decorso il termine di legge dalla sentenza di separazione personale n. 2857/2024 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord in data 12/6/2024; a ciò va aggiunto che la separazione è perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
-Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 3 n.
2, lett. b) e 4 n. 13 della legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-
3-1987 n. 74.
2 -Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di contestazioni, vanno confermati i provvedimenti emessi in sede di separazione relativamente all'obbligo del resistente di versare il mantenimento per il figlio . Per_1
-Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della maggiore età del figlio e delle sue esigenze, e considerato che non sono stati acquisiti al presente giudizio elementi nuovi in ordine alle capacità reddituali del resistente (rimasto contumace), sia opportuno confermare l'obbligo del Rampone di concorrere al mantenimento di nella misura complessiva Per_1 di euro 400,00 da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
-La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese in favore di
, a mezzo bonifico bancario ovvero altra modalità stabilita dalle parti previo Parte_1 accordo.
-Al riguardo va richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità, qualunque essa sia, acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass.24498/06; conf. Cass.1611/11).
-Nella specie non risulta provata l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne per il quale la ricorrente ha richiesto la conferma dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione a carico del resistente.
-Quanto alla casa coniugale, ne va confermato il godimento in favore della ricorrente quale genitore collocatario del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente
, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.. Per_1
-Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Melito di Napoli (NA) il giorno
09/08/2001 tra (nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 CP_1
Napoli il 5 novembre 1979), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Melito di
Napoli (Anno 2001 Numero 33 Parte I);
- conferma le condizioni stabilite in sede di separazione, come indicato in parte motiva.
- dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa il 3 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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