CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7/2023 depositato il 02/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 26/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ066W003022021 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Rsistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Nominativo_2 , in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.p.a. impugnava l'Avviso di Accertamento in epigrafe, periodo di imposta 2015, notificato il 19/10/21.
Con il citato Accertamento l'Agenzia delle Entrate DP di ON recuperava a tassazione l'IVA indebitamente detratta, poiché asseritamente relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti. Il tutto scaturiva da una complessa attività di indagine effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Settore contrasto agli illeciti, da cui emergeva il fenomeno della interposizione di soggetti in simulate transazioni commerciali, privi di effettiva operatività imprenditoriale e quindi privi dello status di esportatore abituale. Le società Società_1 erano la TA di ON e la ME AN MA.
Con il proposto ricorso la Ricorrente_1 contestava la fondatezza dell'Accertamento, ne lamentava l'assoluta carenza di motivazione e, conclusivamente, chiedeva l'annullamento dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate DP di ON contestava per le avverse doglianze e ne chiedeva il rigetto.
La C.T.P. di ON adita, con sentenza n. 246/22, rigettava il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, nel presupposto che la Ricorrente_1 fosse una società cartiera come era ampiamente emerso dalle prove prodotte.
Avverso la sentenza propone appello la società lamentandone l'illegittimità per error in procedendo ed error in judicando. Ripropone la doglianza della propria buona fede perché non vi erano elementi da cui si potesse trarre che le società danti causa fossero delle società “Società_1”, in specie perchè i prezzi di vendita erano in linea con quelli di mercato. Conclude per la riforma dell'impugnata sentenza con declaratoria di annullamento dell'Accertamento.
Con proprie controdeduzioni l'Ufficio difende il proprio operato e ribadisce che la società accertata acquistava da società cartiere, risparmiando l'IVA sugli acquisti, dal momento che i prezzi risultavano particolarmente vantaggiosi. Contesta altresì la buona fede dell'acquirente e conclude per il rigetto del ricorso in appello, con vittoria di spese.
Successivamente, con comunicazione del 10/10/25 l'Ufficio resistente ha dato atto che la controversia è stata conclusa con regolare definizione della lite pendente e con il pagamento delle somme dovute.
Durante la discussione pubblica la parte non è presente. L'Ufficio conferma l'avvenuta definizione agevolata della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto, considerato che la lite in oggetto è stata definita ai sensi della Legge 197/22, art.1, commi 186-203, come dedotto dall'Ufficio impositore e che la parte contribuente ha provveduto al pagamento delle somme dovute, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi degli art. 61 e 46 del D.
Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata. Spese compensate Così deciso in Roma, addì 25/11/2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7/2023 depositato il 02/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 26/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ066W003022021 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Rsistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Nominativo_2 , in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 S.p.a. impugnava l'Avviso di Accertamento in epigrafe, periodo di imposta 2015, notificato il 19/10/21.
Con il citato Accertamento l'Agenzia delle Entrate DP di ON recuperava a tassazione l'IVA indebitamente detratta, poiché asseritamente relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti. Il tutto scaturiva da una complessa attività di indagine effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Settore contrasto agli illeciti, da cui emergeva il fenomeno della interposizione di soggetti in simulate transazioni commerciali, privi di effettiva operatività imprenditoriale e quindi privi dello status di esportatore abituale. Le società Società_1 erano la TA di ON e la ME AN MA.
Con il proposto ricorso la Ricorrente_1 contestava la fondatezza dell'Accertamento, ne lamentava l'assoluta carenza di motivazione e, conclusivamente, chiedeva l'annullamento dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate DP di ON contestava per le avverse doglianze e ne chiedeva il rigetto.
La C.T.P. di ON adita, con sentenza n. 246/22, rigettava il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, nel presupposto che la Ricorrente_1 fosse una società cartiera come era ampiamente emerso dalle prove prodotte.
Avverso la sentenza propone appello la società lamentandone l'illegittimità per error in procedendo ed error in judicando. Ripropone la doglianza della propria buona fede perché non vi erano elementi da cui si potesse trarre che le società danti causa fossero delle società “Società_1”, in specie perchè i prezzi di vendita erano in linea con quelli di mercato. Conclude per la riforma dell'impugnata sentenza con declaratoria di annullamento dell'Accertamento.
Con proprie controdeduzioni l'Ufficio difende il proprio operato e ribadisce che la società accertata acquistava da società cartiere, risparmiando l'IVA sugli acquisti, dal momento che i prezzi risultavano particolarmente vantaggiosi. Contesta altresì la buona fede dell'acquirente e conclude per il rigetto del ricorso in appello, con vittoria di spese.
Successivamente, con comunicazione del 10/10/25 l'Ufficio resistente ha dato atto che la controversia è stata conclusa con regolare definizione della lite pendente e con il pagamento delle somme dovute.
Durante la discussione pubblica la parte non è presente. L'Ufficio conferma l'avvenuta definizione agevolata della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto, considerato che la lite in oggetto è stata definita ai sensi della Legge 197/22, art.1, commi 186-203, come dedotto dall'Ufficio impositore e che la parte contribuente ha provveduto al pagamento delle somme dovute, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi degli art. 61 e 46 del D.
Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata. Spese compensate Così deciso in Roma, addì 25/11/2025