TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Piro Luigia Paola giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mancini Claudia giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio contenziosa, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 26/9/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e A tal fine ha esposto di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile ( rectius, con rito concordatario in quanto dagli atti ne risulta tale celebrazione ) con il in IV ( LT ) il 28/8/99; CP_1
1 che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 19/12/02 ), ( il Per_1 Per_2
19/10/05 ) e ( il 13/10/08 ); che con sentenza n. 597 di questo Tribunale Per_3 del 18/6/18 è stata disposta la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito al e sospensione della responsabilità CP_1 genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei loro tre figli - con conseguente affidamento di questi ultimi al Sindaco del Comune di Frosinone - e loro collocamento presso la madre nella casa familiare alla stessa assegnata in godimento, subordinando gli incontri padre-figli all'esito dei percorsi di psicoterapia dei figli, con obbligo del di corrispondere alla la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 450,00 ( € 150,00 per ciascun figlio ) a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, oltre all'adeguamento annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al 50% delle correlative spese straordinarie, con rispettiva condanna in capo al ed alla al risarcimento del danno in favore dei figli;
CP_1 Pt_2 che con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3112 del 26/6/20 veniva parzialmente riformata la predetta sentenza del Tribunale di Frosinone, con la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla e Parte_1
l'affidamento in via esclusiva alla madre dei tre figli;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. L'attrice svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando tra l'altro chela figlia nel frattempo era diventata maggiorenne ed era andava a vivere altrove Per_1 per conto proprio. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio alle seguenti Per_ condizioni: “affidare i figli e alla madre e ove i ragazzi volessero vedere il padre con l'ausilio Per_2
e presenza del servizio sociale;
disporre a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario CP_1
Per_ dei figli e di 400 mensili totali rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi entro i 5 di ogni Per_2 mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese ed onorario”.
Col decreto di convocazione delle parti del 16/12/23 il Giudice rel. rilevava le seguenti criticità del ricorso: “mancata osservanza da parte dell'attrice del requisito “di forma della domanda” quanto all'indicazione del luogo di residenza del convenuto e quanto al deposito del piano Per_ genitoriale relativo al figlio minorenne delle parti ( disciplinati dall'art. 473-bis-12., co. 1, lett. b), e co. 4
c.p.c. ), cui la medesima dovrà pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1,
c.p.c., invitandola altresì a specificare entro il predetto termine quale dei due genitori percepisce l'a.u.u. a essi spettante in relazione ai loro due figli infraventunenni ed il correlativo ammontare nonché a depositare una copia integrale della sentenza della Corte d'Appello di Roma ( in entrambi i documenti all'uopo depositati
2 dall'attrice mancano alcune parti di tale sentenza )”, alle quali l'attrice poneva parzialmente rimedio con depositi documentali del 6/5/25.
All'udienza del 27/5/25, il Giudice rel. rilevava la mancata costituzione in giudizio del convenuto “posto che nel fascicolo telematico risulta soltanto il mero deposito effettuato nella mattinata odierna della sola procura alle liti rilasciata dal convenuto all'avv. Mancini” e i difensori presenti ne prendevano atto, insistendo ugualmente in un'istanza di rinvio dell'udienza.
Il convenuto successivamente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 26/9/25, formulando nel merito le seguenti conclusioni: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i Signori ed ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni”.
All'udienza del 26/9/25 le parti, presenti anche personalmente, raggiungevano un accordo per la trasformazione del presente divorzio contenzioso in divorzio Per_ congiunto alle seguenti condizioni “affidamento esclusivo di alla madre, stante la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. , e suo collocamento stabile presso la madre in CP_1
Per_ Frosinone, Via Monti Lepini n. 227; previsione di eventuali incontri tra e suo padre soltanto all'esito di una valutazione in tal senso da parte del Servizio Sociale di Frosinone che accerti la corrispondenza al Per_ benessere morale ed educativo di di siffatti incontri;
obbligo di di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei due figli con lei conviventi ( è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente ) versando ad entro il giorno 15 di ogni mese la somma complessiva di € Parte_1
Per_ 300,00, da intendersi € 150,00 ciascuno per e , oltre rivalutazione monetaria annuale secondo Per_2 indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i tre figli come da Protocollo di questo Tribunale;
attribuzione integrale ad dell'assegno unico e universale spettante per i Parte_1 due figli delle parti e;
espressione di entrambe le parti del consenso al rilascio di Persona_4 Persona_5
Per_ un documento valido per l'espatrio per loro personalmente nonché per il loro figlio minorenne;
nessun assegno divorzile per nessuna delle due parti;
spese di lite compensate.”. I difensori delle parti concludevano quindi per la pronuncia del divorzio congiunto delle parti alle predette condizioni concordate dalle parti personalmente, e il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la
3 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione ( certamente in data antecedente al
19/1/12, data in cui venivano emessi i provvedimenti presidenziali ), vista la sentenza n. 597 di questo Tribunale del 18/6/18 ( cfr. produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allore protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 26/9/25, che si appalesano altresì idonee al benessere morale e materiale del figlio minorenne
( nonché peraltro della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_3 Per_2 autosufficiente ).
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in IV ( LT ) il 28/8/99, trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di IV dell'anno 1999, Atto n. 88,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del 26/9/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IV per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
4 c) conferisce incarico al Servizio Sociale del Comune di Frosinone per la previsione di eventuali incontri tra e suo padre Persona_5 Controparte_1 laddove venga accertata la corrispondenza di siffatti incontri al benessere morale ed educativo di;
Per_3
d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 7/10/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Piro Luigia Paola giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mancini Claudia giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio contenziosa, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 26/9/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e A tal fine ha esposto di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile ( rectius, con rito concordatario in quanto dagli atti ne risulta tale celebrazione ) con il in IV ( LT ) il 28/8/99; CP_1
1 che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 19/12/02 ), ( il Per_1 Per_2
19/10/05 ) e ( il 13/10/08 ); che con sentenza n. 597 di questo Tribunale Per_3 del 18/6/18 è stata disposta la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito al e sospensione della responsabilità CP_1 genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei loro tre figli - con conseguente affidamento di questi ultimi al Sindaco del Comune di Frosinone - e loro collocamento presso la madre nella casa familiare alla stessa assegnata in godimento, subordinando gli incontri padre-figli all'esito dei percorsi di psicoterapia dei figli, con obbligo del di corrispondere alla la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 450,00 ( € 150,00 per ciascun figlio ) a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, oltre all'adeguamento annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al 50% delle correlative spese straordinarie, con rispettiva condanna in capo al ed alla al risarcimento del danno in favore dei figli;
CP_1 Pt_2 che con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3112 del 26/6/20 veniva parzialmente riformata la predetta sentenza del Tribunale di Frosinone, con la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla e Parte_1
l'affidamento in via esclusiva alla madre dei tre figli;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. L'attrice svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando tra l'altro chela figlia nel frattempo era diventata maggiorenne ed era andava a vivere altrove Per_1 per conto proprio. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio alle seguenti Per_ condizioni: “affidare i figli e alla madre e ove i ragazzi volessero vedere il padre con l'ausilio Per_2
e presenza del servizio sociale;
disporre a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario CP_1
Per_ dei figli e di 400 mensili totali rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi entro i 5 di ogni Per_2 mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese ed onorario”.
Col decreto di convocazione delle parti del 16/12/23 il Giudice rel. rilevava le seguenti criticità del ricorso: “mancata osservanza da parte dell'attrice del requisito “di forma della domanda” quanto all'indicazione del luogo di residenza del convenuto e quanto al deposito del piano Per_ genitoriale relativo al figlio minorenne delle parti ( disciplinati dall'art. 473-bis-12., co. 1, lett. b), e co. 4
c.p.c. ), cui la medesima dovrà pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1,
c.p.c., invitandola altresì a specificare entro il predetto termine quale dei due genitori percepisce l'a.u.u. a essi spettante in relazione ai loro due figli infraventunenni ed il correlativo ammontare nonché a depositare una copia integrale della sentenza della Corte d'Appello di Roma ( in entrambi i documenti all'uopo depositati
2 dall'attrice mancano alcune parti di tale sentenza )”, alle quali l'attrice poneva parzialmente rimedio con depositi documentali del 6/5/25.
All'udienza del 27/5/25, il Giudice rel. rilevava la mancata costituzione in giudizio del convenuto “posto che nel fascicolo telematico risulta soltanto il mero deposito effettuato nella mattinata odierna della sola procura alle liti rilasciata dal convenuto all'avv. Mancini” e i difensori presenti ne prendevano atto, insistendo ugualmente in un'istanza di rinvio dell'udienza.
Il convenuto successivamente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 26/9/25, formulando nel merito le seguenti conclusioni: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i Signori ed ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni”.
All'udienza del 26/9/25 le parti, presenti anche personalmente, raggiungevano un accordo per la trasformazione del presente divorzio contenzioso in divorzio Per_ congiunto alle seguenti condizioni “affidamento esclusivo di alla madre, stante la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. , e suo collocamento stabile presso la madre in CP_1
Per_ Frosinone, Via Monti Lepini n. 227; previsione di eventuali incontri tra e suo padre soltanto all'esito di una valutazione in tal senso da parte del Servizio Sociale di Frosinone che accerti la corrispondenza al Per_ benessere morale ed educativo di di siffatti incontri;
obbligo di di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei due figli con lei conviventi ( è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente ) versando ad entro il giorno 15 di ogni mese la somma complessiva di € Parte_1
Per_ 300,00, da intendersi € 150,00 ciascuno per e , oltre rivalutazione monetaria annuale secondo Per_2 indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i tre figli come da Protocollo di questo Tribunale;
attribuzione integrale ad dell'assegno unico e universale spettante per i Parte_1 due figli delle parti e;
espressione di entrambe le parti del consenso al rilascio di Persona_4 Persona_5
Per_ un documento valido per l'espatrio per loro personalmente nonché per il loro figlio minorenne;
nessun assegno divorzile per nessuna delle due parti;
spese di lite compensate.”. I difensori delle parti concludevano quindi per la pronuncia del divorzio congiunto delle parti alle predette condizioni concordate dalle parti personalmente, e il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la
3 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione ( certamente in data antecedente al
19/1/12, data in cui venivano emessi i provvedimenti presidenziali ), vista la sentenza n. 597 di questo Tribunale del 18/6/18 ( cfr. produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allore protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 26/9/25, che si appalesano altresì idonee al benessere morale e materiale del figlio minorenne
( nonché peraltro della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_3 Per_2 autosufficiente ).
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in IV ( LT ) il 28/8/99, trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di IV dell'anno 1999, Atto n. 88,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del 26/9/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IV per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
4 c) conferisce incarico al Servizio Sociale del Comune di Frosinone per la previsione di eventuali incontri tra e suo padre Persona_5 Controparte_1 laddove venga accertata la corrispondenza di siffatti incontri al benessere morale ed educativo di;
Per_3
d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 7/10/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5