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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 27.5.,2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 1897/2019,
TRA
nata a [...] il giorno 11/8/1973; ivi residente, (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata in Messina alla Via Maffei n. 4, presso C.F._1
lo studio dell'Avv. Maria Isabella Celeste che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) nata l'[...] a [...] ed NT C.F._2
ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Messina alla via G. Venezian,
55, presso lo studio dell'avv. Leonida Potestà che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
, C. F. , Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti in virtù di mandato generale alle liti del 21/07/2015 rep. 80974 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente Persona_1
domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Messina, Corso Vittorio Emanuele 100
Litisconsorte necessario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 08/4/2019 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir _1
condannare la sig.ra nella qualità di tutrice della EL NT Parte_2
, al pagamento della complessiva somma di € 30.466,06 pretesa a titolo di differenze
[...]
retributive maturate in forza dell'attività lavorativa resa per l'assistenza personale della sig.ra nel periodo 01/7/2015 – 31/7/2018. Parte_2
Premetteva la ricorrente di aver “…lavorato alle dipendenze prima della sig.ra Parte_2
e poi della sig.ra nella qualità di tutore della sig.ra
[...] NT Parte_2
(a causa della sua incapacità di intendere e volere) senza contratto di lavoro,
[...]
dall'01/07/2015 fino al 31/07/2015, allorquando è stata illegittimamente licenziata in modo verbale, senza giusta causa e/o giustificato motivo.”.
La prestazione si svolgeva, a detta della ricorrente, sette giorni su sette, senza alcun giorno di riposo, con orario 17-21 oppure 8,30-21,30 per 15 giorni al mese in assenza della badante del mattino.
Le mansioni asseritamente disimpegnate erano quelle di badante livello C Super CCNL di categoria.
La deduceva di non aver mai fruito, benchè richiesti, di permessi o ferie. _1
Lamentava, infine, di non aver beneficiato del versamento dei contributi in ragione della mancata denuncia del rapporto.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della mansione superiore ed il pagamento delle relative differenze retributive oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la propria NT
carenza di legittimazione passiva stante la mancata prova del dedotto rapporto di “tutela” sulla EL . Parte_2
Nel merito contestava la fondatezza delle domande volte a riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini dedotti dalla ricorrente in quanto nulla era stato allegato a riprova della presunta costituzione del rapporto di lavoro e della subordinazione alla resistente.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' l'ente si costituiva CP_2 rilevando l'intervenuta prescrizione di parte dei contributi rivendicati dalla ricorrente e chiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento di quelli eventualmente risultati dovuti. Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalla le parti venivano rimesse _1
all'odierna udienza di discussione senza necessità di ulteriore istruttoria e previo scambio di note scritte.
2. Esame della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente.
Nel costituirsi la sig.ra ha spiegato preliminare eccezione di carenza di NT
legittimazione passiva assumendo che il dedotto rapporto di lavoro non le poteva in alcun modo essere imputato mancando agli atti la prova della presunta tutela.
Infatti, la ha citato in giudizio la resistente nella espressa qualità di tutrice di _1
. Parte_2
L'eccezione è fondata.
Dagli atti di causa risulta espressamente che la ricorrente ha ricondotto la titolarità del rapporto di lavoro, attribuendo la qualifica di proprio datore, alla sig.ra NT
nella qualità di tutrice di . Parte_2
Nel ricorso introduttivo la espone di aver “…lavorato alle dipendenze prima della _1
sig.ra e poi della sig.ra nella qualità di tutore di Parte_2 NT
(a causa della sua incapacità di intendere e di volere)…” Parte_2
Da tale palmare dichiarazione emerge che il rapporto di lavoro inizialmente è sorto e si è incardinato tra la e la alle cui dipendenze la ricorrente lavorava _1 Parte_2
per sua espressa ammissione (“…lavorato alle dipendenze prima della sig.ra Parte_2
- cfr. ricorso introduttivo pag. 1 punto 1).
[...]
Successivamente, a detta della la stessa sarebbe passata alle dipendenze della _1
a causa della presunta incapacità di intendere e di volere della NT Parte_2
.
[...]
Tuttavia, agli atti del giudizio manca la prova di questa circostanza, ovvero, la non _1
ha dimostrato che la sarebbe stata interdetta e, men che meno, che la Parte_2
ne abbia assunto la tutela. NT
La circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo la quale la fosse portatrice Parte_2
di inabilità fisiche, non implica che la stessa fosse anche incapace di intendere e di volere e, dunque, impossibilitata ad assumere una persona che le fornisse assistenza.
In punto di fatto la nulla ha dedotto in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro. _1 Non è dato sapere chi l'avrebbe contattata e con chi avrebbe preso accordi su modi e termini della prestazione lavorativa.
La ricorrente non ha neppure chiarito quando (secondo la sua prospettazione) la CP_1
sarebbe subentrata nella qualità di tutrice alla EL .
[...] Parte_2
In ogni caso, la presunta tutela non è in alcun modo provata e, poiché l'odierna resistente è citata in giudizio nella sua espressa qualità di tutrice, la sua carenza di legittimazione passiva appare di palmare evidenza.
A nulla valgono le difese della la quale così argomenta: “Ora, a prescindere dalla _1
qualifica rivestita dalla resistente, la stessa è stata individuata correttamente quale reale e unica datrice di lavoro della sig.ra che, assunta dalla , Parte_1 NT
ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della stessa per l'assistenza della di lei EL, sig.ra , svolgendo mansioni di assistente a persona non Parte_2
autosufficiente (Livello CS CCNL settore domestico).
La sig.ra non avrebbe potuto intentare la causa se non contro la sig.ra Parte_1
che per la EL , che necessita di assistenza NT Parte_2
continua perché incapace di agire (in quanto affetta da patologia ischemica, disabile e non autosufficiente), svolge tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, curandone il patrimonio.”.
Le superiori affermazioni sono risultate del tutto prive del benchè minimo riscontro probatorio.
La non ha detto, non ha provato, né ha chiesto di provare, di essere stata assunta _1
dalla NT
La pur affermando che la sig.ra … per la EL _1 NT Parte_2
, che necessita di assistenza continua perché incapace di agire (in quanto affetta da
[...]
patologia ischemica, disabile e non autosufficiente), svolge tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, curandone il patrimonio, non fornisce prova della presunta incapacità di agire della . Parte_2
Non fornisce prova del fatto che la svolgesse tutti gli atti di ordinaria e NT
(addirittura) straordinaria amministrazione nell'interesse della EL curandone il patrimonio.
Infatti, agli atti del giudizio non risulta sia stata attivata nemmeno l'amministrazione di sostegno in favore della . Parte_2 Dei testi escussi soltanto il (fidanzato della ricorrente) riferisce di aver visto una sola Tes_1
volta (in tre anni dei servizio) la pagare la NT _1
In quanto al vincolo di subordinazione, dipendenza ed eterodirezione lo stesso teste riferisce di aver sentito una sola volta (in tre anni di servizio) la raccomandare NT
alla ricorrente di far muovere la EL.
Addirittura, il riferisce che in un'occasione fu invitato a salire in casa dalla a Tes_1 Pt_2
prendere un caffè.
Ciò a dimostrazione del fatto che la stessa fosse pienamente capace di intendere e di voler anche se attinta da inabilità fisica.
Anche la teste riferisce la medesima circostanza, ovvero di essere stata invitata Tes_2
in casa direttamente dalla . Parte_2
Dunque, manca agli atti del giudizio la prova che la ricorrente sia stata assunta dalla e che abbia lavorato alle sue dipendenze. NT
Così come manca la prova della presunta incapacità della . Parte_2
3. In quanto alla domanda di condanna ex art. 96 CPC spiegata dalla resistente, se ne deve ravvisare l'infondatezza in ragione del fatto che il rigetto delle domande della è _1
dipeso esclusivamente da un travisamento relativo ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio e non certo da mala fede, colpa grave o temerarietà nell'instaurazione del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo in base al valore della causa dichiarato nel ricorso introduttivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , uditi i procuratori Parte_1
delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
quantificate in € 9.257,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
[...]
Messina, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando