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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Pt_1 con l'Avv. POLIZZI FILIPPO e l'Avv. GIAMBRONE GABRIELE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Palermo, via della Libertà n. 37/I
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. DE PAOLI ANTONIO e l'Avv. CANCIAN SARA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Venezia Mestre, via Torino n. 186
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva agli atti esecutivi e all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa 'Per tutti i motivi sopra esposti, previo ogni connesso e/o necessario accertamento, in virtù delle causali di cui in narrativa: Preliminarmente disporre la sospensione dell'incoanda procedura;
Accertare e dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata per i motivi esposti in premessa;
Dichiarare la nullità del precetto anche per difetto di procura. Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite'. Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle predette domande con condanna alle spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio (cautelare e di merito)” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 24.3.2025). Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare: - Rigettare la domanda di accertamento della nullità dell'atto di precetto poiché infondata in fatto e in diritto, posto che la mancata allegazione della procura non determina nullità dell'atto di precetto notificato. - Rigettare l'istanza di sospensione del presente procedimento poiché priva di fondamento, dal momento che, come meglio argomentato in narrativa, non è qualificato in alcun modo il
“danno” che sarebbe patito da controparte. Nel merito: - Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per le ragioni tutte esposte in narrativa, nonché il diritto di NLP a procedere ad esecuzione forzata;
In ogni caso: Con condanna degli attori alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio” (comparsa di costituzione, dep. tel.
13.6.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 5.3.2024 e iscritto a ruolo in pari data, Pt_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 14.2.2024 e contenente l'intimazione di procedere alla formale consegna di un impianto pubblicitario, sito in Milano, viale Forlanini n. 123, recante un cartellone dell'intimata.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva alla sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
2.10.2023, laddove era stata dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e laddove era stata condannata al pagamento di una somma di denaro. Pt_1
Al contempo, l'intimata deduceva che tale decisione si era limitata a statuire che l'impianto pubblicitario in controversia fosse di proprietà di Controparte_1
Tanto premesso, , con primo motivo di opposizione, sosteneva la nullità dell'atto Pt_1 di precetto opposto, in quanto lo stesso non riportava alcuna procura alle liti.
Inoltre, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'inesistenza del titolo esecutivo azionato da controparte, in quanto la sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 2.10.2023 non aveva disposto alcuna condanna alla consegna dell'impianto pubblicitario in controversia, ma aveva soltanto accertato la titolarità di tale bene in capo all'intimante.
In considerazione di tutto ciò, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ovvero di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza del processo di appello avverso la sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal
2 Tribunale di Milano in data 2.10.2023, e chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare che l'intimante non era titolare del diritto di procedere in executivis, con nullità dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 13.6.2024, contestando le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta escludeva la fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'allegazione di una procura alle liti non rientrava tra gli elementi necessari dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., avendo lo stesso una natura di atto stragiudiziale ed essendo comunque noto a controparte il contenuto del fascicolo del giudizio di primo grado, laddove era stato ritualmente depositato il mandato ex art. 83 c.p.c.
Al contempo, l'intimante negava la fondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto tutte le statuizioni di prime cure risultavano provvisoriamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., ivi comprese quelle dichiarative o costitutive, ed in quanto la sentenza n.
7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2.10.2023 riguardava la proprietà dell'impianto pubblicitario in controversia, con una statuizione di condanna alla liberazione e al rilascio del bene perlomeno implicita o comunque insita nella funzione stessa della decisione giudiziale, anche in ragione del fatto che l'eventuale accoglimento del gravame proposto dall'intimata avrebbe, in ogni caso, comportato l'obbligo in capo a quest'ultima di rimuovere la medesima struttura dal fondo dell'opposta.
Alla luce di tutto ciò, invocava, in via preliminare, la Controparte_1 reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte nonché la reiezione della domanda di accertamento della nullità dell'atto di precetto opposto e, in via principale, chiedeva il rigetto delle pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
depositava in seguito le proprie memorie integrative ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2, Pt_1
c.p.c. nonché il proprio foglio di precisazione delle conclusioni, mentre _1 versava in atti le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c.
[...]
Il Tribunale, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 27.3.2025 e si riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies,
u.c., c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riguardo al primo motivo di opposizione e ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riguardo al secondo motivo di opposizione – sono fondate per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
* * *
Il primo motivo di opposizione deve essere disatteso.
Per un verso, va infatti considerato che la notificazione della procura alle liti, in uno con l'atto di precetto, non rappresenta un elemento imposto – dall'art. 480 c.p.c. – a pena di nullità della medesima intimazione, la quale deve al più contenere – ai sensi dell'art. 125 c.p.c. – la sottoscrizione del difensore, eventualmente ancora privo “di procura alle liti, perché la rappresentanza tecnica non è richiesta per il precetto, che non è atto del processo” (Cass., sez. III, sent.
8.5.2006, n. 10497; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. III, sent. 5.5.2016, n. 8959).
Per altro verso, poi, l'opponente non ha comunque contestato che _1 abbia effettivamente conferito tale incarico professionale sin
[...] dall'introduzione del giudizio che ha portato alla sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 2.10.2023 (cfr. procura alle liti, fascicolo opposta).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza in esame.
*
Il secondo motivo di opposizione deve essere invece accolto.
Occorre invero considerare che in forza dell'atto di precetto opposto, risulta Pt_1 destinataria dell'intimazione di “consegnare l'impianto pubblicitario” – sito in Milano, viale Forlanini
n. 123, “costituito da un monotubo portante n. 2 cassonetti luminosi pubblicitari del formato 6X3 cadauno”
– “privo del cartellone pubblicitario sopra affisso” (doc. 1, fascicolo opponente).
Eppure la sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2.10.2023 non reca un simile contenuto precettivo, né in termini espliciti, né in termini impliciti.
Da un lato, infatti, la decisione di prime cure si limita ad “accerta[re] e dichiara[re] che l'impianto pubblicitario sito in Milano, viale Forlanini, n. 123, Milano, costituito da un monotubo portante n. 2 cassonetti luminosi pubblicitari del formato 6X3 cadauno, oltre alle relative autorizzazioni e permessi, è di proprietà di parte attrice a far data dal 9 ottobre 2021”, con una statuizione – espressa – avente
4 valore meramente accertativo e dichiarativo, di talché risulta venire in rilievo il principio di diritto secondo cui “possono costituire titolo esecutivo soltanto le sentenze riconducibili ad una pronuncia condannatoria, … posto che l'accertamento, che è proprio del giudizio di cognizione, non basta per ottenere la tutela nella forma reintegratoria, costituendo esso solo la premessa logica e giuridica per quella ulteriore attività che sta alla base della pretesa esecutiva” (Cass., sez. II, sent. 5.9.1994, n. 7650).
Dall'altro lato, poi, non può essere condiviso l'assunto dell'intimante secondo cui “pare possa ritenersi insita in tale riconoscimento la condanna alla liberazione (da pubblicità di terzi) ed il rilascio dell'impianto medesimo” (comparsa, p. 10), in quanto la decisione di prime cure ha ritenuto che, in data successiva al 15.8.2022, “l'impianto sia stato rilasciato per fatti concludenti” (doc. 2, fascicolo opponente), secondo una circostanza di fatto che – oltre ad essere stata apertamente contestata da in sede di appello incidentale, laddove Controparte_1
Parte_ quest'ultima ha affermato che “ ha continuato – invero, anche dopo il deposito della sentenza di primo grado – a godere dell'impianto pubblicitario” (doc. 9, fascicolo opposta) – risulta obiettivamente incompatibile con una implicita condanna alla consegna dell'impianto pubblicitario in controversia.
Va conseguentemente accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di _1 di procedere in executivis nei confronti di con riferimento alla
[...] Pt_1 pretesa – di consegna dell'impianto pubblicitario in controversia, sulla scorta della sentenza n.
7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2.10.2023 – recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480 c.p.c.
* * *
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, attesa l'infondatezza del primo motivo di opposizione, si ritiene che – ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. – sussistano gli estremi per una compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un quarto, con condanna di alla rifusione delle residue spese processuali (cfr. Cass., Controparte_1 sez. un., sent. 31.10.2022, n. 32061).
Ciò nei termini indicati in dispositivo, ove la liquidazione dell'intero – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – è stata operata tenuto conto del valore della controversia (cfr. citazione, p. 7), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza di attività istruttoria orale e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una
5 quantificazione prossima ai medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in Controparte_1 executivis nei confronti di con riferimento alla pretesa recata dall'atto di precetto Pt_1 opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; liquida le spese di lite, per l'intero, in euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
compensa le spese processuali nella misura di un quarto;
condanna alla rifusione delle residue spese di lite in favore di Controparte_1
. Pt_1
Milano, 24 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Pt_1 con l'Avv. POLIZZI FILIPPO e l'Avv. GIAMBRONE GABRIELE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Palermo, via della Libertà n. 37/I
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. DE PAOLI ANTONIO e l'Avv. CANCIAN SARA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Venezia Mestre, via Torino n. 186
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva agli atti esecutivi e all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa 'Per tutti i motivi sopra esposti, previo ogni connesso e/o necessario accertamento, in virtù delle causali di cui in narrativa: Preliminarmente disporre la sospensione dell'incoanda procedura;
Accertare e dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata per i motivi esposti in premessa;
Dichiarare la nullità del precetto anche per difetto di procura. Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite'. Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle predette domande con condanna alle spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio (cautelare e di merito)” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 24.3.2025). Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare: - Rigettare la domanda di accertamento della nullità dell'atto di precetto poiché infondata in fatto e in diritto, posto che la mancata allegazione della procura non determina nullità dell'atto di precetto notificato. - Rigettare l'istanza di sospensione del presente procedimento poiché priva di fondamento, dal momento che, come meglio argomentato in narrativa, non è qualificato in alcun modo il
“danno” che sarebbe patito da controparte. Nel merito: - Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per le ragioni tutte esposte in narrativa, nonché il diritto di NLP a procedere ad esecuzione forzata;
In ogni caso: Con condanna degli attori alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio” (comparsa di costituzione, dep. tel.
13.6.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 5.3.2024 e iscritto a ruolo in pari data, Pt_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 14.2.2024 e contenente l'intimazione di procedere alla formale consegna di un impianto pubblicitario, sito in Milano, viale Forlanini n. 123, recante un cartellone dell'intimata.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva alla sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
2.10.2023, laddove era stata dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e laddove era stata condannata al pagamento di una somma di denaro. Pt_1
Al contempo, l'intimata deduceva che tale decisione si era limitata a statuire che l'impianto pubblicitario in controversia fosse di proprietà di Controparte_1
Tanto premesso, , con primo motivo di opposizione, sosteneva la nullità dell'atto Pt_1 di precetto opposto, in quanto lo stesso non riportava alcuna procura alle liti.
Inoltre, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'inesistenza del titolo esecutivo azionato da controparte, in quanto la sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 2.10.2023 non aveva disposto alcuna condanna alla consegna dell'impianto pubblicitario in controversia, ma aveva soltanto accertato la titolarità di tale bene in capo all'intimante.
In considerazione di tutto ciò, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ovvero di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza del processo di appello avverso la sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal
2 Tribunale di Milano in data 2.10.2023, e chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare che l'intimante non era titolare del diritto di procedere in executivis, con nullità dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 13.6.2024, contestando le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta escludeva la fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'allegazione di una procura alle liti non rientrava tra gli elementi necessari dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., avendo lo stesso una natura di atto stragiudiziale ed essendo comunque noto a controparte il contenuto del fascicolo del giudizio di primo grado, laddove era stato ritualmente depositato il mandato ex art. 83 c.p.c.
Al contempo, l'intimante negava la fondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto tutte le statuizioni di prime cure risultavano provvisoriamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., ivi comprese quelle dichiarative o costitutive, ed in quanto la sentenza n.
7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2.10.2023 riguardava la proprietà dell'impianto pubblicitario in controversia, con una statuizione di condanna alla liberazione e al rilascio del bene perlomeno implicita o comunque insita nella funzione stessa della decisione giudiziale, anche in ragione del fatto che l'eventuale accoglimento del gravame proposto dall'intimata avrebbe, in ogni caso, comportato l'obbligo in capo a quest'ultima di rimuovere la medesima struttura dal fondo dell'opposta.
Alla luce di tutto ciò, invocava, in via preliminare, la Controparte_1 reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte nonché la reiezione della domanda di accertamento della nullità dell'atto di precetto opposto e, in via principale, chiedeva il rigetto delle pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
depositava in seguito le proprie memorie integrative ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2, Pt_1
c.p.c. nonché il proprio foglio di precisazione delle conclusioni, mentre _1 versava in atti le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c.
[...]
Il Tribunale, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 27.3.2025 e si riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies,
u.c., c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riguardo al primo motivo di opposizione e ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riguardo al secondo motivo di opposizione – sono fondate per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
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Il primo motivo di opposizione deve essere disatteso.
Per un verso, va infatti considerato che la notificazione della procura alle liti, in uno con l'atto di precetto, non rappresenta un elemento imposto – dall'art. 480 c.p.c. – a pena di nullità della medesima intimazione, la quale deve al più contenere – ai sensi dell'art. 125 c.p.c. – la sottoscrizione del difensore, eventualmente ancora privo “di procura alle liti, perché la rappresentanza tecnica non è richiesta per il precetto, che non è atto del processo” (Cass., sez. III, sent.
8.5.2006, n. 10497; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. III, sent. 5.5.2016, n. 8959).
Per altro verso, poi, l'opponente non ha comunque contestato che _1 abbia effettivamente conferito tale incarico professionale sin
[...] dall'introduzione del giudizio che ha portato alla sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 2.10.2023 (cfr. procura alle liti, fascicolo opposta).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza in esame.
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Il secondo motivo di opposizione deve essere invece accolto.
Occorre invero considerare che in forza dell'atto di precetto opposto, risulta Pt_1 destinataria dell'intimazione di “consegnare l'impianto pubblicitario” – sito in Milano, viale Forlanini
n. 123, “costituito da un monotubo portante n. 2 cassonetti luminosi pubblicitari del formato 6X3 cadauno”
– “privo del cartellone pubblicitario sopra affisso” (doc. 1, fascicolo opponente).
Eppure la sentenza n. 7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2.10.2023 non reca un simile contenuto precettivo, né in termini espliciti, né in termini impliciti.
Da un lato, infatti, la decisione di prime cure si limita ad “accerta[re] e dichiara[re] che l'impianto pubblicitario sito in Milano, viale Forlanini, n. 123, Milano, costituito da un monotubo portante n. 2 cassonetti luminosi pubblicitari del formato 6X3 cadauno, oltre alle relative autorizzazioni e permessi, è di proprietà di parte attrice a far data dal 9 ottobre 2021”, con una statuizione – espressa – avente
4 valore meramente accertativo e dichiarativo, di talché risulta venire in rilievo il principio di diritto secondo cui “possono costituire titolo esecutivo soltanto le sentenze riconducibili ad una pronuncia condannatoria, … posto che l'accertamento, che è proprio del giudizio di cognizione, non basta per ottenere la tutela nella forma reintegratoria, costituendo esso solo la premessa logica e giuridica per quella ulteriore attività che sta alla base della pretesa esecutiva” (Cass., sez. II, sent. 5.9.1994, n. 7650).
Dall'altro lato, poi, non può essere condiviso l'assunto dell'intimante secondo cui “pare possa ritenersi insita in tale riconoscimento la condanna alla liberazione (da pubblicità di terzi) ed il rilascio dell'impianto medesimo” (comparsa, p. 10), in quanto la decisione di prime cure ha ritenuto che, in data successiva al 15.8.2022, “l'impianto sia stato rilasciato per fatti concludenti” (doc. 2, fascicolo opponente), secondo una circostanza di fatto che – oltre ad essere stata apertamente contestata da in sede di appello incidentale, laddove Controparte_1
Parte_ quest'ultima ha affermato che “ ha continuato – invero, anche dopo il deposito della sentenza di primo grado – a godere dell'impianto pubblicitario” (doc. 9, fascicolo opposta) – risulta obiettivamente incompatibile con una implicita condanna alla consegna dell'impianto pubblicitario in controversia.
Va conseguentemente accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di _1 di procedere in executivis nei confronti di con riferimento alla
[...] Pt_1 pretesa – di consegna dell'impianto pubblicitario in controversia, sulla scorta della sentenza n.
7483/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2.10.2023 – recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480 c.p.c.
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In considerazione della parziale soccombenza reciproca, attesa l'infondatezza del primo motivo di opposizione, si ritiene che – ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. – sussistano gli estremi per una compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un quarto, con condanna di alla rifusione delle residue spese processuali (cfr. Cass., Controparte_1 sez. un., sent. 31.10.2022, n. 32061).
Ciò nei termini indicati in dispositivo, ove la liquidazione dell'intero – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – è stata operata tenuto conto del valore della controversia (cfr. citazione, p. 7), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza di attività istruttoria orale e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una
5 quantificazione prossima ai medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in Controparte_1 executivis nei confronti di con riferimento alla pretesa recata dall'atto di precetto Pt_1 opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; liquida le spese di lite, per l'intero, in euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
compensa le spese processuali nella misura di un quarto;
condanna alla rifusione delle residue spese di lite in favore di Controparte_1
. Pt_1
Milano, 24 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA
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