TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 28/11/2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4461/2024, promosso da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BOZZONI EMANUELA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI SABRINA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato il 10/04/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 Per_
per regolare l'affidamento e il mantenimento delle figlie (nata il Controparte_1
21.11.2012) e (nata il [...]). Per_2
Il resistente si è costituito in giudizio il 21.9.2024.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c.
Il 22.10.2024 si è tenuta la prima udienza, in cui le parti hanno raggiunto un'intesa circa l'affidamento e il regime delle visite delle figlie ai genitori. I difensori successivamente hanno chiesto un breve rinvio per proseguire nelle trattative.
2. Con note scritte del 8.11.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: Per_ «1) Affido condiviso delle minori e , con collocazione e fissazione di residenza presso l'abitazione Persona_3 della madre;
2) Tempi di permanenza presso il padre ogni qualvolta sussista l'accordo dei genitori ed in ogni caso da regolamentarsi come segue: fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica alle 20.30 nei giorni scolastici e alle
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
21.30 nei giorni non scolastici;
tutti i mercoledì dall'uscita di scuola all'accompagnamento a scuola la mattina seguente;
nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre, il venerdì dall'uscita di scuola alle 9 del sabato;
15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, concordati con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
dal 24/12 al 31/12 mattina e, per l'anno successivo, dal 31/12 mattina al 6/01, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante le vacanze Pasquali, avendo cura di trascorrere i giorni della Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore;
3) Contribuzione nel mantenimento delle figlie a carico del padre di euro 800 mensili (euro 400,00 Controparte_1 mensili per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente, e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia datato 14/07/2016, al quale le Parti fanno riferimento.
4) Rinuncia da parte di alla quota del 50% dell'Assegno Unico erogato dall'Inps, che verrà Controparte_1 percepito nella misura del 100% dalla madre Parte_1
5) Sempre a titolo di contribuzione nel mantenimento delle figlie, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra CP_1 mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, e sino al mese di dicembre 2026 compreso, i seguenti ulteriori Parte_1 benefit: buoni benzina per il valore di euro 200,00 e buoni spese per il valore di euro 200,00, per un totale di euro 400,00 mensili, con l'accordo che, in caso di ritardo nell'adempimento e/o inadempimento la sig.ra avrà titolo Parte_1
e diritto ad esigere il corrispondente valore in denaro;
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti familiari, il si impegna a versare alla la CP_1 Parte_1 somma di euro 30.000, da corrispondersi entro e non oltre il 28 febbraio 2025;
7) Dichiarare che le spese di causa siano integralmente compensate tra le Parti».
2.1. All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 11.4.24, non ha formulato osservazioni.
3. Le condizioni proposte appaiono rispondenti alla legge e agli interessi delle parti: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
4. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 28/11/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
Pag. 2 di 2