Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 31/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 276/2025 promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(BI), Via Riva di Levante n. 7
e c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Biella (BI), Via San Giuseppe Cottolengo n. 3
con il patrocinio dell'avv. Stefano Garbaccio Zanat, con domicilio in Biella, via dei Seminari 6;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto a) Analogamente a quanto stabilito in sede di separazione, i figli ed vengono Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalente presso la madre;
vista la serenità nei rapporti ad oggi esistenti tra i ricorrenti, per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, gli stessi concorderanno tra loro le modalità della presenza di ed Per_1
con entrambi, garantendo inoltre la continuità dei rapporti dei minori con i nonni e con Per_2
i parenti della madre, che risiedono a Voghera e con quelli del padre, che risiedono ad Asti. b) In ogni caso, nel contemperamento dei reciproci impegni lavorativi dei genitori e, comunque, sempre tenuto conto in via prioritaria delle esigenze dei figli, del loro benessere psico-fisico e degli impegni scolastici, gli stessi potranno soggiornare anche presso la residenza del padre, in modo particolare, benché non esclusivo, ad alterni fine settimana. Diversamente il padre dovrà provvedere a ricondurli all'abitazione della madre in tempi ed orari consoni all'età dei minori, oltre che al periodo scolastico
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli minori verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. e) Ciascun genitore contribuirà – tenuto conto del rispettivo reddito – al mantenimento dei figli;
in ogni caso il
Sig. si impegna a versare a titolo perequativo, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Parte_2
Sig.ra la somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT, mediante bonifico bancario o strumento equipollente. f) In merito alle spese riguardanti i figli, i genitori si richiamano integralmente al “protocollo d'intesa” sottoscritto fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Biella in data 19.04.2018, che, allegato al ricorso per separazione, viene a costituire parte integrante degli accordi fra coniugi. g) L'assegno unico verrà percepito da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
h) Le parti dichiarano di avere quindi risolto ogni questione di carattere patrimoniale e di non avere più l'un l'altro a pretendere. i) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegni alimentari o di mantenimento. j) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto con l'iscrizione dei figli minori sul documento di entrambi;
resta inteso tra le parti che eventuali viaggi al di fuori dell'Italia dovranno essere preventivamente concordati. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Biella il 14 Parte_1 Parte_2 aprile 2018, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, anno 2018, parte I, numero 17;
Dall'unione sono nati, il 24 agosto 2019, i figli gemelli e . Per_1 Per_2
Fra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 9 maggio 2023, omologato il 31 maggio 2023.
Con ricorso congiunto depositato il 17/01/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto e la relatrice si riservava.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 31 maggio 2023, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 276 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n Biella il 14 aprile 2018, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso
[...]
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 2018, parte I, numero 17;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 28/05/2025
la giudice rel. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone