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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 23/5/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6958/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli (NA) il 21.11.1973, Parte_1 Parte_2
n. a Napoli (NA) il 29.05.1969, n. a Napoli (NA) il Parte_3
12.10.1984 nella qualità di eredi di n. a Napoli (NA) il Persona_1
17.11.1945 e deceduta in data 14.10.2022 rappresentati e difesi dall'avv. Fuschino Pasquale, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 3 giugno 21, ha proposto, ai sensi Persona_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis Persona_1
c.p.c., con ricorso depositato il 23 maggio 2022, hanno proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da CP_1 altra data accertata in corso di giudizio.
Nelle more del giudizio, atteso il decesso della ricorrente, si costituivano gli eredi.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che
[...]
è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si Per_1 intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per la de cuius un'invalidità con Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età pari al
100% grado grave e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dal mese di Novembre dell'anno 2020 fino al decesso.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Le spese di lite sono poste a carico dell' in ragione dell'accertamento del CP_1 requisito sanitario dal mese di Novembre dell'anno 2020, tenuto conto della natura, del valore del presente giudizio, del riconoscimento della prestazione prima del ricorso ATP.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che la de cuius necessitava di di assistenza Persona_2 continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dal mese di Novembre dell'anno 2020 fino al decesso;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge se dovute, con attribuzione;
c) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6234 del 2021 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 27/5/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino