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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/11/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2109/2020 R.G. promossa da:
(c.f. Controparte_1
), giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 2.5.2017, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Di Pede e Gregorio Troilo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. HN RD AD e dall'avv. Valeria Pecorone, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Civitavecchia, contrariis rejectis
- revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fall., tutti i pagamenti indicati in atto di citazione e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2), in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in Controparte_1 bonis, a favore di nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di CP_2 Controparte_3 ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a
[...]
, in persona ed elettivamente domiciliata come in Controparte_1 atti, la complessiva somma di Euro 73.200,00, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
Pagina 1 - condannare altresì in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, alla integrale rifusione delle spese processuali”
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni, istanze ed argomentazioni contenute negli atti di causa, e previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, rigettare la domanda di revocatoria avanzata da
nei confronti Parte_1 della ai sensi dell'art. 67 comma 2 e 3 della L.F., con Controparte_4 riguardo ai pagamenti eseguiti in data 19/12/2016 e 27/02/2017 per un totale di Euro 73.200,00, per tutte le motivazioni riportate in atti.
Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. AD che si dichiara antistatario”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2020,
[...]
(di seguito ), in persona del Controparte_1 Parte_2 [...]
, ha convenuto in giudizio la soc. chiedendo Parte_3 Controparte_4 all'intestato Tribunale di:
- revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fall., tutti i pagamenti indicati in premessa e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini
d'uso così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2), in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in bonis, a favore Controparte_1 di nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione Controparte_4 alla procedura di amministrazione straordinaria;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a
[...]
, in persona ed elettivamente domiciliata come in Controparte_1 atti, la complessiva somma di Euro 73.200,00, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo
e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
- condannare altresì in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, alla integrale rifusione delle spese processuali.
In sintesi, la parte attrice ha esposto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la soc.
che nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione Controparte_4 alla procedura di amministrazione straordinaria, a saldo delle fatture indicate nel prospetto allegato sub doc. 2, aveva corrisposto alla convenuta il complessivo ammontare di € 73.200,00; Parte_2 che tale importo era stato versato alla controparte nel cd. periodo sospetto per il pagamento di
Pagina 2 debiti liquidi ed esigibili, scaduti allorquando il debitore già versava in stato di insolvenza e l'accipiens ne era a conoscenza;
che il requisito soggettivo della “scientia decoctionis” doveva intendersi dimostrato, in particolare, alla luce delle risultanze dei bilanci di e delle Parte_2 notizie pubblicate dalla stampa, da cui emergeva il grave e irreversibile stato di crisi in cui versava la compagnia aerea. CP_ La Ricambi si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda avversaria poiché infondata. La parte convenuta ha esposto di aver svolto per anni a favore di prestazioni di “revisione, riparazione e manutenzione dei motori dei generatori” Pt_2 utilizzati per l'alimentazione degli aeroplani in sosta, nelle fasi precedenti e successive al decollo e all'atterraggio nell'aeroporto di Fiumicino;
che i rapporti contrattuali con erano Parte_2 iniziati nel 2015, a seguito della sua costituzione, ma prima ancora la aveva Controparte_4 intrattenuto identici rapporti contrattuali anche con CAI - Compagnia Aerea Italiana;
che i pagamenti effettuati da in data 19.12.2016 (€ 24.400,00 per la fattura n. 165H, emessa in Pt_2 data 30.6.2016) e 27.2.2017 ( € 48.000,00 per le fatture nn. 166H, emessa in data 30.6.2016, e
338H, emessa in data 18.10.2016) erano riconducibili al rapporto contrattuale intercorso tra le parti tra il 2015 e 2017, avente ad oggetto le lavorazioni “sui motori dei generatori di marca
“ montati su veicoli Iveco, generatori “KVA 140/180”, che erano stati consegnati alla CP_6 convenuta da , nel mese di marzo 2016 ed ottobre 2015”; che senza i generatori CP_7 Pt_2 di corrente revisionati, rettificati e riparati dalla non Controparte_4 Pt_2 avrebbe potuto svolgere la propria attività di impresa;
che nell'arco temporale 2015-2017 tutte le fatture emesse prevedevano il pagamento a “90 giorni”; che aveva saldato tutte le fatture Pt_2 indicate nell'estratto conto senza mai rispettare le scadenze previste, sempre con qualche giorno/mese di ritardo, costantemente accettato e tollerato dalla CP_2 Controparte_4 che, dunque, “la prassi contrattuale vigente tra le parti prevedeva che pagasse con breve Pt_2 ritardo (anche due o tre mesi) e che effettuasse talvolta in un unico bonifico, il pagamento anche di una o più fatture scadute”. Ha eccepito pertanto l'irrevocabilità dei pagamenti ex art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., poiché da ritenersi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Ha contestato il requisito soggettivo della conoscenza dello stato insolvenza, deducendo l'inidoneità e l'insufficienza probatoria di quanto allegato e prodotto al riguardo da controparte.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Ai sensi del secondo comma del citato art. 67, “sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Pagina 3 Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 d.lgs. 270/1999 e 6 DL 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017.
Spetta all'attore in revocatoria l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento.
Come riassunto da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. e risultante dalla documentazione in atti, i pagamenti oggetto di revocatoria e i corrispondenti ritardi maturati da rispetto a ciascuna fattura così saldata sono compendiabili come segue: Parte_2
- con il pagamento di € 24.400,00 del 19.12.2016 – primo pagamento oggetto di revoca - saldò la fattura n. 1161030163 (165H) del 30.06.2016, con scadenza 30.09.2016, con Parte_2 quindi 80 giorni di ritardo.
- con il pagamento di € 24.400,00 del 27.02.2017 – secondo pagamento oggetto di revoca - saldò la fattura n. 1161030161 (166H) del 30.06.2016, con scadenza 30.9.2016, con Parte_2 quindi 150 giorni di ritardo;
la fattura n. 1161044090 (338H) del 18.10.2016, con scadenza
31.01.2017, con quindi 27 giorni di ritardo.
Ciò premesso, in applicazione del criterio della ragione più liquida e del connesso principio di economia processuale la controversia può essere decisa sulla base della valutazione di una questione di merito assorbente, pur se eventualmente subordinata rispetto a una o più questioni anche logicamente preliminari (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”).
Nella fattispecie per cui è causa, la disamina del requisito soggettivo dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l. fall. consente di pervenire – prescindendo da ogni valutazione sull'eccezione di pagamento nei termini di uso – ad una più sollecita e immediata definizione della controversia.
La domanda attorea non può difatti trovare accoglimento, per carenza del presupposto soggettivo della c.d. “scientia decoctionis” in capo alla convenuta.
In continuità con l'orientamento consolidatosi in materia di revocatoria fallimentare nella giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. tra le altre Tribunale Civitavecchia, 19/04/2023, n.
411; 10/05/2023, n. 495; 07/07/2023, n. 756; 07/07/2023, n. 757; 24/07/2023, n. 798; 09/11/2023
n. 1272/2023; 08/01/2024, n. 34), deve premettersi che:
- la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed
Pagina 4 astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del
04/05/2009) e dovendo a tal fine considerare la qualità del creditore e le specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978);
- ai fini della prova dell'effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza, ricavabile anche da elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, non risulta sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorre la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286;
Cass., Sez. 6,3 maggio 2012, n. 6686);
- in particolare, si è riconosciuta portata indiziaria alla pendenza di procedure esecutive immobiliari nei confronti del debitore, in quanto resa pubblica mediante la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e la divulgazione degli avvisi attraverso gli organi d'informazione, negandosi invece rilevanza a quella delle procedure mobiliari, non assoggettate ad analoghe formalità (Cass., Sez. 2, 4/10/2016, n. 19795; 28/04/1995, n. 4718), ed alla stessa levata di protesti cambiari, salvo che, per la pluralità, la prossimità rispetto all'epoca in cui fu posto in essere l'atto impugnato o l'inerenza a titoli di credito di cui fosse beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, non possa ritenersi che egli dovesse averne conoscenza (cfr. Cass., sez. 1, 24 ottobre
2012, n. 18196; 26 gennaio 2011, n. 1934; Cass. sez. I, 27 ottobre 2017, n.25635);
- con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa, la Cassazione ha evidenziato che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso” (Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del
31/08/2021);
- per quanto concerne gli indici di bilancio, occorre sempre tenere conto delle conoscenze tecniche del creditore, dovendo escludersi che un operatore commerciale, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerato di esaminare il bilancio della società cliente;
- gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale disponga di un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale (cfr. in tal
Pagina 5 senso anche Tribunale sez. IV Bari, 30 giugno 2010 n. 2411), analogo ragionamento valendo anche per la relazione del collegio sindacale. ha fondato il ragionamento presuntivo volto a dimostrare la Controparte_8 conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza muovendo, in particolare, dalle iniziative assunte dai creditori, dalle allegate notizie di stampa e dalle risultanze di bilancio.
Come però argomentato dal Tribunale pronunciando in altri procedimenti di revocatoria fallimentare (cfr. Tribunale Civitavecchia, 08/01/2024, nn. 37, 38 e 39; Tribunale Civitavecchia,
02/02/2024, n. 247), non può pretendersi che, nelle correnti relazioni d'affari, un creditore come quello di specie (la cui attività, come da visura allegata, consiste nello svolgimento di lavori di meccanica per conto terzi), non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività finanziarie, debba cautelativamente – nel momento in cui riceve un pagamento – espletare indagini contabili su bilanci o compiere attività investigative per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza, tanto più nell'ambito di un rapporto continuo e consolidato come quello intercorso tra le parti.
In ogni caso, la lettura dei bilanci di al 31.12.2015, di per sé, avrebbe potuto Parte_2 consentire di desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa) ma non necessariamente di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 267/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Parte della giurisprudenza di merito, con riferimento ad un caso in cui il creditore era un istituto di credito e pertanto un soggetto munito della capacità tecniche di esame del bilancio, ha, infatti, ritenuto non sufficiente ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza l'allegazione dei dati di bilancio, in quanto dalla lettura degli stessi si può unicamente desumere l'esistenza di uno stato di declino della società e non di uno stato di insolvenza (cfr. Tribunale, sez.
II Milano, 05 luglio 2010 n. 8807, richiamata, ad esempio, da Tribunale Civitavecchia, 13/01/2025,
n.35).
Come rappresentato dalla stessa parte attrice in citazione, nella Relazione sulla gestione i manager della compagnia rassicuravano che, nonostante il risultato negativo, definito “in linea con le aspettative”, rimaneva invariato “l'impegno di di raggiungere un pareggio a livello di Pt_2 risultato netto nel 2017”, mentre “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”.
Neppure nella relazione della società di revisione indipendente e nella relazione del Collegio
Sindacale si evincevano chiari riferimenti a un prossimo stato di insolvenza, in particolare il
Collegio Sindacale evidenziava solo la necessità di “una prudente valutazione e un costante monitoraggio da parte degli amministratori sull'andamento dei risultati economici, dell'indebitamento, del patrimonio netto e della liquidità” ed ancora di “approvare con celerità un nuovo piano industriale che tenga conto delle mutate condizioni sia a livello aziendale sia a livello
Pagina 6 settoriale sia a livello economico generale e che dia conto della sostenibilità degli investimenti necessari a supportare lo sviluppo dei ricavi, così come dell'indebitamento sotto il profilo del suo ripianamento e/o rifinanziamento” (cfr. sul punto Tribunale Civitavecchia, 13/01/2025, n.34).
Gli stessi dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio non sono univoci, dunque, nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di , dovendosi escludere che Pt_2 la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di (cfr. Tribunale Civitavecchia, 13/01/2025, n.35). Pt_2
Neanche dalla lettura degli articoli di stampa allegati dall'attrice può desumersi in via presuntiva la consapevolezza della convenuta, già dalla fine dell'anno 2016, dello stato di insolvenza che avrebbe determinato, pochi mesi dopo, l'ammissione di alla procedura di Pt_2 amministrazione straordinaria.
Anzitutto, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale in relazione a controversie del tutto analoghe a quella in oggetto, è fatto notorio che nel periodo per cui è causa i giornali nazionali riportassero notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel CP_9
2014 e che si apprestava ad approvare un nuovo piano industriale. Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie potesse permettere con certezza alla odierna convenuta di sapere che quale società a capo del gruppo di cui fa parte anche l'odierna attrice, già dalla Parte_2 fine del 2016 versava in quella situazione di “insolvenza” che ne avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr., tra le altre, Tribunale
Civitavecchia, 12/02/2025, n.204)
Devono infatti considerarsi le particolari caratteristiche del soggetto debitore: ” ”, nelle Pt_2 sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alla vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate, non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti (cfr. comunicato stampa 22.12.2016 e articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di e naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei sindacati, ai quali la Parte_2
Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di e che sia stato Parte_2 attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori dell'odierna attrice circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di alla Procedura di Pt_2
Amministrazione Straordinaria.
Pagina 7 Anche la Corte D'appello di Roma, con riferimento ad Alitalia Servizi S.p.A. in A.S. (una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera), in diverse occasioni ha negato la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in ” (C. appello Roma sent. 9 giugno Controparte_1
2020 n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata (Corte Appello Roma sez.
I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
Con riferimento all'amministrazione di la Corte d'Appello di Roma ha ribadito CP_10 che “al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se
l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che passa Pt_2 comporta due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani ";" brucia in fretta Pt_2 quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde mediamente un milione e mezzo di curo al giorno";" , l'incubo del fallimento - avverte: presto un accordo oppure si portano i Pt_2 Per_1 libri in Tribunale ", ed altre notizie dello stesso tenore.”, ritenendo altresì trattarsi di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di
”( Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). Pt_2
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie, non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'attrice che, unitamente alle notizie di giornale, potessero consentire alla convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Ferma l'irrilevanza degli articoli pubblicati successivamente al 27.2.2017 (data dell'ultimo pagamento contestato), le notizie di stampa depositate dall'attrice danno l'idea di una compagnia
Pagina 8 aerea in difficoltà, che tuttavia era ancora in stretto contatto con il governo per tentare di trovare una soluzione condivisa.
Si è altresì osservato che gli articoli in cui si paventano prima del 24.4.2017, data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di , ipotesi liquidatorie e/o Pt_2 incapacità di far fronte ai pagamenti, contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e non dati oggettivi e sono comunque formulati in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza ( cfr. ore – 9.12. 2016; il giornale- 28.2 2017). I pochi articoli successivi al CP_11
24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono invece irrilevanti, perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto al quale si riferiscono i pagamenti oggetto di domanda (cfr. Tribunale
Civitavecchia, 25/07/2023, n.805).
Non è pertanto possibile ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di – non riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale – Pt_2 fossero indici gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della convenuta, nel corso del c.d. periodo sospetto, dell'impossibilità dell' di far fronte alle Parte_2 proprie obbligazioni.
Quantunque insufficienti a fornire la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, poiché
l'invio di richieste volte al pagamento di somme rientra in una frequente dinamica commerciale
(cfr. Cass. 07/12/2020 n. 27939), nella fattispecie oggetto di causa neppure consta che la soc.
Ricambi e Rettifiche abbia mai sollecitato a saldare le fatture, dovendo da ciò trarsi un Pt_2 ulteriore elemento ostativo all'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare.
Infine, anche la natura delle prestazioni eseguite dalla convenuta (manutenzione di generatori di corrente), volte a consentire l'alimentazione degli aeromobili in sosta nell'aeroporto, era un indice della prosecuzione dell'attività imprenditoriale e deponeva in senso contrario alla conoscibilità di un irreversibile stato di dissesto economico del vettore.
In conclusione, la domanda attorea deve essere respinta.
Ogni altra questione, deduzione ed eccezione risulta assorbita.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri ex
DM 55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della domanda (da € 52.000,00 a €
260.000,00), considerata l'attività processuale effettivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la parte attrice alla refusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv.
HN RD AD, il quale se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Civitavecchia il 14/11/2025
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IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio