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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
dott. Vincenzo Ambrosino Esperto
dott. Francesco Langellotti Esperto
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3839 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), difeso dall'avv. Giuseppe Bellaroba, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti
Appellante
E
(P.IVA ), difesa dall'avv. Mario Iuorio, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso dell'11.12.2019, la ha riassunto il giudizio Controparte_1
precedentemente iscritto al R.G. n. 2785/2019 del Tribunale di EV, conclusosi con pronuncia d'incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria.
La ricorrente ha dedotto: - di essere proprietaria di un'azienda LA, sita in Difesa Grande, in AN IN (AV), composta da terreni e fabbricati identificati in catasto al foglio n. 34, particelle nn. 37, 79, 6
e 81;
- che tali unità immobiliari sono state concesse in locazione a , con contratto Parte_1 di fitto del 15.05.2008, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di AN IN (AV);
- che , a seguito della stipula del predetto contratto, ha richiesto di condurre Parte_1
in locazione anche un ulteriore immobile di proprietà della RA, costituito da abitazione padronale con uffici ed annesse pertinenze;
- che detto immobile è contraddistinto, in catasto, dalla particella n. 38 del foglio n. 34, come riportato nel contratto di locazione depositato in atti;
- che il canone di fitto è stato stabilito in € 1.200,00 (milleduecento,00) annui, da pagarsi, con rate mensili anticipate, mediante assegno da depositarsi presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di AN IN ora EV;
- che il conduttore, dopo un ultimo versamento effettuato il 30.03.2012, relativo al mese di aprile 2012, non ha più provveduto al pagamento del canone;
- che il conduttore, nonostante le diffide inviate ed allegate, occupa l'immobile perseverando nella morosità.
2. Con comparsa del 14.02.2020, si è costituito in giudizio , il quale, nel Parte_1
confermare la sussistenza del contratto di locazione stipulato il 15.05.2008, ha esposto che:
- in data 12.06.2008, i contraenti hanno redatto e sottoscritto apposito modulo di “Denuncia di contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili”, con il quale hanno formalizzato e precisato gli accordi verbali tra loro già intercorsi, come previsto dagli artt. 2 e 3 del T.U. imposta di registro e dall'art. 41 L. n. 203/1982;
- mediante tale scrittura, le parti hanno precisato le particelle oggetto di affitto ed il canone pattuito: in particolare, per le particelle censite al catasto fabbricati ai nn. 37 e 38 del foglio
34, il corrispettivo di euro 10.000,00 annui;
mentre per le particelle censite al catasto terreni ai nn. 37, 38, 79, 6, 81 e 14, il corrispettivo di euro 2.000,00 annui;
- il contratto di affitto così formato è stato registrato all'ufficio del registro di AN IN in data 24.06.2009 al n. 1131 della serie 3;
- in seguito alla dichiarazione di fallimento della Società proprietaria del compendio immobiliare, la RA Fallimentare procedeva alla ricognizione dei beni della decotta società, giungendo alla conclusione -per quanto riguarda il complesso dell'azienda LA- che il titolo giustificativo del possesso in capo a non includesse il fabbricato Parte_1 definito “casa padronale” (part. 38).
Per tale motivo ha invitato il conduttore a stipulare apposito contratto con il , cosa Parte_2
che è avvenuta in data 15.11.2010;
- l'azienda LA, abbandonata all'incuria per molti anni, è stata consegnata al in Pt_1
pessime condizioni, inducendolo ad adoperarsi attivamente, mediante il proprio lavoro e l'intervento di ditte e personale specializzato, affinché l'intero fondo nel suo possesso potesse tornare a definirsi azienda LA e ad essere produttivo;
- nel corso dell'affitto, il conduttore ha impegnato tutte le proprie risorse economiche, lavorative e materiali, per riportare l'azienda agli antichi fasti, in adempimento di quanto pattuito con la Società.
3. All'udienza del 24.11.2021, il tribunale ha disposto la riunione al procedimento iscritto al R.G. n. 5353/2019 del Tribunale di EV di quello identificato nel R.G. dal numero 2231/2021, nel quale la ha riassunto il giudizio Controparte_1 precedentemente iscritto al R.G. n. 3911/2019, conclusosi con pronuncia d'incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria e preceduto dal giudizio di cui al R.G. n.
2801/2019, terminato -quest'ultimo- con il rigetto della domanda di convalida di sfratto e di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., nonché con disposizione di mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.
Nel giudizio riunito (id est, quello iscritto al R.G. n. 2231/2021 del Tribunale di EV):
- parte ricorrente, con ricorso del 22.03.2021, ha esposto che: 1) l'azienda LA sita in
Difesa Grande in AN IN (AV), composta da terreni e fabbricati identificati in catasto al foglio 34 p.lle 37, 79, 6 e 81, è stata concessa in locazione con contratto di fitto del
15.05.2008; 2) che il canone di fitto, corrisposto (come da contratto) solo per i terreni e per i fabbricati edificati giusta concessione edilizia n. 99 del 06.03.2003 rilasciata dal Comune di AN IN (AV) è stato concordato in € 12.000,00 (dodicimila,00) oltre iva, se dovuta, da corrispondere in rate mensili anticipate di € 1.000,00 il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o assegno;
3) che il conduttore, dopo un ultimo versamento effettuato il
23.08.2012, relativo al mese di dicembre 2011 e, dopo la compensazione di parte dei canoni fino al mese di marzo 2013 per i lavori di miglioramento effettuati dallo stesso per l'importo complessivo di € 14.520,00 ( come da Fattura n. 2 del 31.03.2013 della RA), risulta ad oggi moroso per € 75.480,00; 4) che l'importo di € 75.480,00 riguarda le morosità da gennaio
2012 a giugno 2019 (pari ad € 90.000,00), al netto della suddetta cifra pari ad € 14.520,00; 5) che attualmente il conduttore, nonostante le diffide inviate ed allegate, occupa gli immobili perseverando nella morosità;
- parte resistente, con comparsa del 10.09.2021, ha dedotto le medesime circostanze di fatto allegate all'atto di costituzione depositato nel procedimento iscritto al R.G. n.
5353/2019 del Tribunale di EV.
4. Con la sentenza n. 483, pubblicata il 9.3.2023, il tribunale di EV seziona specializzata agraria, ha così disposto:
“1) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da parte ricorrente nel giudizio iscritto al R.G. n. 5353/2019 e, per l'effetto:
- DICHIARA risolto il contratto del 15.11.2010;
- CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 9.200,00 oltreché dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio del bene, nonché degli interessi legali da calcolarsi sui singoli canoni locatizi previsti in contratto dalla data della loro scadenza e sino all'effettivo soddisfo;
- ORDINA l'immediato rilascio dell'immobile sito in contrada Difesa Grande di AN IN
(AV), identificato in catasto alla particella 38 del foglio 34, in favore di parte ricorrente;
2) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da parte ricorrente nel giudizio iscritto al R.G. n. 2231/2021 e, per l'effetto:
- DICHIARA risolto il contratto del 15.05.2008;
- CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 75.480,00 oltreché dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dei beni, nonché degli interessi legali da calcolarsi sui singoli canoni locatizi previsti in contratto dalla data della loro scadenza e sino all'effettivo soddisfo;
- ORDINA il rilascio dell'intero complesso aziendale sito in contrada Difesa Grande di AN
IN (AV), in favore di parte ricorrente, immediatamente e comunque non oltre il termine del 10.11.2023;
3) DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, l'inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale da parte resistente;
4) CONDANNA, per le ragioni di cui in motivazione, parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente:
- delle spese di lite relative al giudizio iscritto al R.G. n. 5353/2019, complessivamente liquidate in Euro 2.565,50 (di cui Euro 2.538,00 per compensi ed Euro 27,00 per gli esborsi documentati), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario;
- delle spese di lite relative al giudizio iscritto al R.G. n. 2231/2021, complessivamente liquidate in Euro 7.078,50 (di cui € 7.051,50 per compensi ed Euro 27,00 per gli esborsi documentati), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario”.
In motivazione si legge:
1. Sulle questioni preliminari
In primo luogo, devono essere vagliate le eccezioni preliminari formulate da parte resistente in entrambi i giudizi riuniti e, cioè, quelle relative all'improponibilità della domanda avanzata in giudizio per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 del d.lgs. n.
150/2011 nonché per omesso avviso ex art. 5, co. 3, della L. n. 203/1982.
Ebbene, tali eccezioni risultano entrambe infondate.
Invero, quanto alla prima, basti osservare che, nelle more del presente procedimento, il tentativo di conciliazione obbligatoria in materia agraria è stato correttamente espletato sia da parte ricorrente sia da parte resistente, che ha proposto domande in via riconvenzionale
(cfr. istanze di conciliazione e verbale di mancato accordo in atti).
Quanto, poi, alla seconda eccezione preliminare formulata, deve constatarsi che, nel caso in esame, parte ricorrente (id est, il locatore), avendo inviato all'odierno resistente le raccomandate a.r. del 13.03.2015 e del 09.07.2015 (cfr. allegati alle comparse di costituzione e risposta), ha rispettato l'onere su di esso gravante così come previsto dal citato art. 5, co. 3, della L. n. 203/1982, ai sensi del quale “prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste […]”.
Pertanto, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, le eccezioni preliminari esaminate non possono trovare accoglimento.
2. Sul merito
Venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, deve essere accertata, preliminarmente, la questione relativa alla validità ed efficacia, tra le parti costituite, di un solo contratto di affitto agrario -e, cioè, quello del 15.05.2008, avente ad oggetto “[…] l'intero complesso aziendale”- o anche, come ritenuto dal ricorrente e contestato dal resistente, di un secondo contratto di locazione -ossia, quello del 15.11.2010, avente ad oggetto l'«immobile, costituito da abitazione padronale con uffici e annesse pertinenze, sito in AN
IN alla C/da Difesa Grande, censito col numero di particella 38, del foglio 34»-. Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che oggetto del contratto di affitto del 2008 è sì il complesso aziendale in proprietà della ma con le “precisazioni” ivi Controparte_1 contenute, ossia con l'esclusione dell'immobile identificato, in catasto, dalla particella 38 del foglio 34; tale bene, infatti, né è stato citato tra quelli integranti il compendio aziendale né è stato inserito tra quelli individuati mediante la planimetria allegata al contratto in esame, da considerarsi, per espressa previsione degli stipulanti, sua “parte integrante e sostanziale”.
Tale volontà negoziale, così come consacrata nel predetto contratto, non può ritenersi contraddetta o revocata in ragione del contenuto difforme delle denunce di contratto verbale
(effettuate su modelli prestampati dell'Agenzia delle Entrate) versate in atti, in quanto tali ultime dichiarazioni, che rilevano certamente sul piano fiscale e/o tributario, assumono, in ambito civilistico, valore limitato: esse possono essere valutate alla stregua di meri indizi da cui desumere l'effettiva ricorrenza di un accordo stipulato in forma orale, in ipotesi evidentemente diverse da quella in esame.
Ancora, si ritiene che non depongano in senso opposto a quanto sopra constatato: né
l'immagine numero 13 di cui all'inventario dei beni e delle attrezzature stilato in riferimento al contratto summenzionato, in quanto tale fotogramma non ritrae solo ed esclusivamente l'immobile di cui alla particella 38 del foglio 34, ma anche, e in ampia parte del documento fotografico, l'area ad essa circostante, ossia parte dell'azienda LA effettivamente locata;
né la dichiarazione resa da il 28.10.2010, e, cioè, quella secondo la Parte_1 quale l'immobile suddetto “era già stato oggetto di precedente rapporto locativo intercorso con il menzionato Sig. ma, a causa di impedimenti posti in essere dallo stesso, Persona_1 lo scrivente non ha mai potuto esercitare i propri diritti”: si tratta, infatti, di una dichiarazione non meglio precisata, a cui è immediatamente seguita, nel medesimo documento del
28.10.2010 (cfr. copia in atti), indirizzato al Giudice delegato per il Fallimento della CP_1
la richiesta “[…] di poter stipulare un regolare contratto di locazione”, al fine di
[...] regolarizzare la propria posizione. Contratto di locazione, quest'ultimo, che è stato, poi, effettivamente stipulato (cfr. copia in atti).
Pertanto, unitamente considerate le circostanze di fatto e di diritto sin qui esposte, deve accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, tra le parti del presente giudizio, di due distinti rapporti giuridici, ognuno avente fonte in distinti titoli negoziali, ossia quelli sopra meglio identificati del 15.05.2008 e del 15.11.2010.
Dunque, deve constatarsi che: da una parte, la ricorrente ha fornito prova dei titoli sottesi alle pretese azionate in giudizio ed ha allegato gli inadempimenti contrattuali di controparte, per omesso versamento, in suo favore, dei canoni di locazione pattuiti nei predetti accordi negoziali;
dall'altra parte, il resistente non ha dedotto né documentato l'avvenuto pagamento di tali canoni.
Inoltre, non può ritenersi imputabile a parte ricorrente l'asserito inadempimento per omessa consegna del bene locato (id est, la casa padronale, in catasto alla particella 38 del foglio
34), così come dedotto da controparte, in quanto tale obbligo giuridico in capo alla locatrice
è conseguito al contratto del 2010 (e non del 2008, stante la predetta distinzione e validità dei due negozi per cui è causa), in virtù del quale l'immissione materiale nel possesso del bene è effettivamente avvenuta in favore di in data 15.11.2010, come da Parte_1
verbale sottoscritto anche dal medesimo conduttore, nel quale si dà atto della consegna delle chiavi dell'immobile locato (cfr. copia del verbale in atti).
Sicché, deve osservarsi, in diritto, che l'art. 5 della L. n. 203/1982 prevede: 1) al comma secondo, che “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione”; 2) all'ultimo comma, che “la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Ebbene, nel caso in esame, il conduttore è stato inadempiente rispetto ad entrambi i contratti oggetto di causa per ben più di una annualità, così come dedotto da parte ricorrente e non contestato da controparte.
A ciò consegue, in accoglimento delle domande formulate nei giudizi riuniti da parte ricorrente, la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione del 15.11.2010 e del
15.05.2008; la condanna del resistente al pagamento dei rispettivi canoni scaduti sino alla proposizione della domanda (id est, € 9.200,00 ed € 75.480,00) e di quelli a scadere successivi, fino all'effettivo rilascio dei beni, nonché degli interessi legali da calcolarsi sui singoli canoni locatizi previsti nei contratti dalla data della loro scadenza e sino all'effettivo soddisfo (senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta e non di valore);
l'ordine d'immediato rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'immobile sito in contrada
Difesa Grande di AN IN (Av), identificato in catasto alla particella 38 del foglio 34, nonché l'ordine di rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'intero complesso aziendale sito in contrada Difesa Grande di AN IN (Av), immediatamente e comunque non oltre il termine del 10.11.2023.
In ordine, altresì, alle allegazioni di parte resistente relative alle domande riconvenzionali - ossia quelle volte non solo a paralizzare le pretese di controparte, ma ad estendere l'oggetto del giudizio onde ottenere un accertamento più ampio e la conseguente pronuncia di condanna nei confronti del deve osservarsi che l'art. 52 R.D. 267/1942 Parte_2
stabilisce che ogni diritto di credito preteso nei confronti della società fallita debba essere accertato nelle forme dell'accertamento del passivo innanzi al Tribunale fallimentare;
con la conseguenza della improcedibilità della domanda avanzata nelle forme del rito ordinario qualora il fallimento sia intervenuto nel corso del giudizio;
ovvero di inammissibilità della stessa domanda qualora il fallimento sia stato dichiarato prima della relativa proposizione: la norma di cui all'art. 52 cit., dunque, è volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale a garanzia della par condicio creditorum, come peraltro ribadito in modo pacifico e costante dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., inter alia, Cass. Civ., 27 giugno 2016, n. 13226; Cassazione civile Sez. 1, n. 17035 del 05/08/2011; Tribunale Savona, 28/06/2019, n.640; Tribunale Bari, sez. II, 06/02/2017 n. 641).
In altri termini, nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al
Tribunale fallimentare.
Sul punto, dirimente appare Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n. 24156, la quale, nel riaffermare principi già espressi nelle pronunce appena citate, ha chiarito che
“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.
Pertanto, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto richiamati, poiché, nel caso in esame, la dichiarazione di fallimento della è avvenuta nel 2008 (cfr. Controparte_1
estratto sentenza di fallimento in atti) ed entrambi i giudizi riuniti sono stati iscritti in data successiva -nel 2019 e nel 2021-, le domande riconvenzionali proposte devono essere dichiarate inammissibili.
3. Sulle spese di lite
Quanto al governo delle spese di lite, deve precisarsi che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause -e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse- lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI,
16/09/2022, n. 27295).
Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto: I) le spese di lite relative al giudizio iscritto al R.G. n. 5353/2019 -che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022
(poiché, come chiarito dalle SS.UU., con pronuncia n. 33482/2022, le nuove tariffe professionali trovano applicazione ove le prestazioni professionali siano esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore -e, cioè, il 23 ottobre 2022-, come nel caso di specie), tenuto conto dei valori medi ridotti della metà (in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio), in ordine a controversie con valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00- vanno poste a carico di parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario;
II) le spese di lite relative al procedimento iscritto al R.G. 2231/2021 -che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (poiché, come chiarito dalle SS.UU., con pronuncia n. 33482/2022, le nuove tariffe professionali trovano applicazione ove le prestazioni professionali siano esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore -e, cioè, il 23 ottobre 2022-, come nel caso di specie), tenuto conto dei valori medi ridotti della metà (in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio), in ordine a controversie con valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00- vanno poste a carico di parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario.
5. ha promosso appello. Parte_1
Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 11 dlgs 150/2011.
Deduce: che dall'esame del doc. n. 7 di controparte, emerge che l'istanza di conciliazione è stata inviata tre gironi prima dell'iscrizione a ruolo del giudizio e con esclusivo riferimento al contenuto del contratto del 15.5.2008, mentre invece lo stesso tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un secondo contratto, quello del 15.1.2010, relativo quest'ultimo alla casa padronale;
che la spedizione della raccomandata al Servizio territoriale Provinciale di Avelino tre giorni prima della instaurazione del giudizio e con riferimento esclusivo ad una parte del contenzioso non può soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 11 del dlgs
150/2011; che è stata tardivamente depositata il 28.6.2021, nel corso del giudizio riunito n. 2231/2021, la documentazione attestante l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 5, comma 3, della legge 203 del 1982.
Deduce: che le raccomandate citiate dal tribunale (del 13.3.2015 e del 9.7.2015) risalgono entrambe al 2015, mentre gli inadempimenti contestati giudizialmente sono maturati nel 2019, e non
è mai stata inviata alcuna comunicazione con l'indicazione degli importi dovuti sino al momento della proposizione del giudizio, né fornita una esatta quantificazione del dovuto al fine di consentirgli di sanare l'inadempimento; che le missive non rispettavano il dettato dell'art. 5 della legge 203 del 1982, in quanto contestavano solo genericamente il mancato pagamento del canone relativo al contratto del
2008, ma non veniva menzionato il contratto del 2010.
Con il terzo motivo denuncia la violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 112, 115 e 116 cpc) e degli artt. 1346 d3 1418 c.c. in tema di nullità dei contratti.
Deduce: che non è corretta l'interpretazione dei documenti operata dal tribunale;
che il l.r. della società il si accordavano, verbalmente e per iscritto, sulla CP_1 Pt_1 locazione del complesso di terreni ed immobili costituenti l'azienda LA;
che l'oggetto degli impegni assunti consacrati nella scrittura del 15.5.2008 e, succesisvamente nei modelli di denuncia dei contratti verbali del 12.6.2008, risultano chiari;
che nella scrittura del 15.5.2008 si legge “che tra le parti si è addivenuti alla determinazione di concedere in fitto l'intero complesso aziendale con le precisazioni che seguono”. Nei modelli di denuncia dei contratti verbali vengono richiamate le particelle oggetto di affitto: nel primo modello vengono indicate le particelle censite al catasto fabbricati ai nn. 37 e 38 del foglio 34, con un corrispettivo pattuito di euro 10.000,00 annui;
nel secondo modello vengono indicate le particelle censite al catasto terreni ai nn. 37, 38, 79, 6, 81 e 14 (totale
10 ettari), con un corrispettivo pattuito di euro 2.000,00 annui;
che allegato al contratto, costituente parte integrante dello stesso, è l'inventario dei beni e delle attrezzature, sottoscritto da ambo le parti in data 12.6.2008; che dall'esame del documento, composto da 54 pagine, di cui 51 di fotografie delle strutture e dei beni presenti all'interno, è possibile ricavare l'entità dell'intero complesso aziendale in cui ricade anche la c.d. casa padronale, identificata alla particella n. 38 del catasto fabbricati;
che il non consegnava materialmente l'immobile compreso nel compendio Persona_1 aziendale – solo perché nel corso del tempo era stato utilizzato come deposito di beni, attrezzature dismesse e materiali di risulta di precedenti interventi edilizi;
che, dato che la casa padronale costituiva solo una piccola parte del compendio aziendale,
rimaneva fiducioso, in attesa dello sgombero del fabbricato, mai avvenuto;
Pt_1
che, dichiarato il fallimento della società, subentrava la curatela che, ritenendo il precedente contratto di affitto non comprendesse anche il fabbricato, invitava il alla stipula di Pt_1
apposito contratto di locazione;
che il ha sottoscritto il contratto del 15.11.2010 per ragioni esclusivamente Pt_1
transattive; che in contratti verbali di affitto, ai sensi dell'art.. 41 legge 203 del 1982, sono validi;
che l'inclusione nel contratto di affitto originario della particella n. 38, relativa alla casa padronale, emerge anche dalla relazione dell'ing. , CTU nella procedura Persona_2 fallimentare. Al paragrafo 2 “individuazione catastale dei beni”, l'ing. riporta il risultato R_
di tutte le particelle presenti in catasto terreni e catasto fabbricati: nella prima tabella, relativa ai terreni, si ricava l'esistenza di molteplici particelle, tutte appartenenti al foglio 34. Le particelle appartenenti all'azienda LA (6,79,81,37) sono indicate ai righi 1,2,3 e 20: tale ultima particella (foglio 34, part. 439) è in realtà il risultato del frazionamento della particella n. 37; nella seconda tabella, relativa ai fabbricati, sono riportate tutte le particelle frutto del frazionamento delle particelle nn. 37 e 28 catasto fabbricati: in particolare, la particella 37 ha generato le part. nn. 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 434 e 437; mentre la particella 38 è stata frazionata nella 428; che i beni costituenti l'azienda LA vengono individuati anche con le lettere a, b, c, del numero 1 degli atti di provenienza;
che altro elemento da cui emerge che la casa padronale era inclusa nel contratto è la formazione dei lotti da parte del CTU;
che il non pone a fondamento del contratto la perizia dell'ing. , ma richiama Pt_1 R_ tale documento al solo fine di evidenziare l'illogicità di un contratto che abbia ad oggetto l'azienda LA, ma che escluda un unico immobile sito all'interno della tenuta LA;
che l'originario contratto di affitto agrario, concluso dalla società in bonis, includeva già la casa padronale, di cui alla particella n. 38; che il contratto del 15.11.2010 è nullo, avendo un oggetto giuridicamente impossibile ex artt.
1346 e 1418 c.c. E' infatti giuridicamente impossibile il contratto di locazione che avesse ad oggetto un immobile di cui il proprietario non aveva la disponibilità per averlo già concesso in locazione precedentemente con atto valido ed efficace;
che è stato chiesto che il tribunale accertasse e dichiarasse l'esistenza e la validità del contratto di affitto agrario del 15.5.2008, ne precisasse il contenuto, ed accertasse la nullità/inefficacia del contratto di locazione del 15.11.2010; che le argomentazioni esposte in motivazione della sentenza impugnata non sono condivisibili:
- le denunce di contratto verbale assumono un evidente connotato di manifestazione della reale volontà delle parti e, ove anche valutabili come indizi, dimostrano che era intenzione delle parti includere nei beni aziendali locali anche la casa padronale;
- l'immagine n. 13 di cui all'inventario dei beni e delle attrezzature, nel ritrarre il complesso dei beni aziendali locali nel 2008, include anche la casa padronale;
- le dichiarazioni del del 28.10.2010 non erano confessorie, ma sono state rese al Pt_1
fine transattivo e indirizzate alla RA allo scopo di elidere possibili motivi di ulteriori contestazioni: in tal senso va interpretata la stipula del contratto del 15.11.2010 che, lungi dal concretare una vera pattuizione negoziale ulteriore rispetto al contratto del 15.5.2008, era una novazione, per altro affetta da nullità, ove involge un bene già oggetto di precedente contratto;
-che la stipula del contratto del 15.11.2010 conferma che sino a quella data la casa padronale non era mai stata oggetto di consegna al conduttore, nonostante fosse inserita nel contratto del 2008, con conseguente inadempimento di parte locatrice;
che è stato chiesto al tribunale di accertare l'inadempimento della locatrice e, conseguentemente, di condannare la stessa alla ripetizione delle somme indebitamente versate, oltre il risarcimento del danno patito;
che per ammissione della controparte, il ha versato il canone di locazione almeno Pt_1 fino al mese di aprile 2012, con ciò individuandosi l'indebito in n. 16 mensilità versate in ragione del contratto stipulato con la RA (pari ad euro 100 mensili) e n. 30 mensilità versate in ragione del contratto del 2008, concluso con la società (pari ad euro 166,67 al mese); che la sentenza di primo grado è illegittima nella parte in cui condanna il al Pt_1
versamento dei canoni per il periodo precedente alla stipula del contratto del 15.11.2010, atteso che, prima di tale data, il resistente non ha mai avuto la piena disponibilità dei beni locati.
Con il quarto motivo denuncia l'omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione di una parte dei crediti.
Deduce: di avere eccepito la prescrizione quinquennale del presunto diritto di credito almeno sino al mese di giugno 2013; che non vi sono atti interruttivi, non potendosi considerare tali le generiche comunicazioni del 2015; che la sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla eccezione.
Con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 52 e 93 della l.f. e degli artt. 112, 115 e
116 cpc in tema di valutazione delle prove.
Deduce: di avere proposto le seguenti domande:
-accertare e dichiarare l'esistenza, validità ed efficacia del contratto del 15.5/12.06.2008, dichiarandone il contenuto e la natura agraria;
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto del 15.11.2010 stipulato tra il sig. e il per i motivi di cui al presente atto e/o quelli accertati Pt_1 Controparte_1
in corso di causa;
-accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore con riguardo alla omessa consegna del fabbricato censito al foglio 34 partt. 38 (ora 428) e, per l'effetto condannarlo alla ripetizione dell'indebito e/o al risarcimento del danno;
- accertare e dichiarare la non inadempienza del conduttore, attese le proprie ragioni creditorie di entità superiore all'asserita morosità; - accertare e dichiarare le migliorie e l'incremento di valore apportato dal conduttore all'azienda concessa e, per l'effetto, condannare l'intimante al pagamento della relativa indennità in favore del conduttore, dichiarando, altresì, il diritto del conduttore alla ritenzione del fondo ai sensi degli artt. 17 comma 4 e/o 20 comma 2 l. 203/92, ovvero, dichiarare che l'importo dell'indennità o le altre ragioni creditorie del SO vengano computati in conto pagamento canoni;
-accertare e dichiarare l'indebita ritenzione, da parte del ricorrente, delle somme spettanti al conduttore quali contributi Agea a partire dal 15.5.2008 e, per l'effetto, condannare il primo al pagamento delle stesse a favore del secondo;
-accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nella causazione dei danni subiti e subendi dal sig. all'integrità fisica ed all'attività LA espletata nell'azienda Parte_1 concessa in fitto, da quantificarsi in corso di causa e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento in suo favore;
che non è condivisibile la dichiarazione di inammissibilità delle domande in quanto da proporre in sede concorsuale, in quanto:
-le posizioni in riconvenzionale, essendo innanzi tutto finalizzate a pronunce di accertamento e dichiarative dell'avverso inadempimento e della illegittimità delle condotte della parte locatrice, vanno valutate come eccezioni riconvenzionali, tese a paralizzare l'avversa domanda di risoluzione del contratto ed a contrapporre alla avversa prospettazione di inadempimenti in capo al conduttore quelli, ben più gravi, sostanziatisi a carico della locatrice;
-gran parte dei crediti rivendicati dal resistente attengono a posizioni e rapporti intercorsi con la stessa RA (e quindi maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale) e non con la società in bonis: il contratto del 15.11.2010 è stato concluso con la RA e i crediti per contributi AGEA di cui è stata chiesta la restituzione sono stati percepiti, dal 2008, dalla
; CP_1
-la prova che le posizioni patrimoniali azionate sono ammissibili perché amministrabili dalla
RA fallimentare senza alcuna violazione della par condicio creditorum è data dal fatto che è la stessa RA ad affermare nelle note autorizzate del 22.3.2022 che “il conduttore, dopo un ultimo versamento effettuato il 23.08.2012, relativo al mese di dicembre 2011 e, dopo la compensazione di parte dei canoni fino al mese di marzo 2013 per i lavori di miglioramento effettuati dallo stesso per l'importo complessivo di euro 14.520,00 (come da fattura n. 2 del 31.03.2013 della RA) risulta ad oggi morso per l'importo di euro
75.480,00 (oltre gli ulteriori canoni scaduti)”. La RA ha già compensato volontariamente parte del credito vantato dal resistente per migliorie apportate alla azienda locata, senza alcuna istanza di ammissione al passivo;
- le eccezioni e domande riconvenzionali sono state avanzate anche al fine di supportare l'accertamento del diritto del conduttore alla ritenzione del fondo ai sensi degli artt. 17 e 20 legge 203 del 1982, ovvero, al fine di fare dichiarare che l'importo dell0dinenità e le altre ragioni creditorie di SO vengano computati in conto pagamento canoni;
che, quanto alle migliorie, in base alla documentazione, emerge che il conduttore ha apportato migliorie e riparazioni che hanno condotto ad un incremento di valore del compendio di circa l'80% e che il ha rivitalizzato una azienda dismessa. Dalla Pt_1
documentazione fotografica emerge che:
-diverse settimane sono state necessarie per provvedere allo sgombero ed all'avvio in discarica dei rifiuti;
- diversi mesi sono occorsi per provvedere al dissodamento, spietramento e scasso dei terreni interessati, poi alla successiva piantumazione e recinzione del fondo;
-è stata bonificata un'area paludosa e priva di attitudini di produzione prettamente LA;
-sono stati ristrutturati i fabbricati pericolanti;
- sono stati rifatti gli impianti idrici ed elettrici, ove esistenti;
- sono stati installati gli impianti idrici ed elettrici, ove inesistenti;
-sono state sostituite le attrezzature non funzionanti e ripristinate quelle deteriorate;
- sono stati rifatti le strade ed i sentieri interni all'azienda;
che il conduttore, con la missiva del 27.1.2012, aveva comunicato alla curatela la necessità di effettuare una serie di opere;
che il ha eseguito opere di ristrutturazione e ammodernamento per un incremento Pt_1 di valore di euro 500.000/600.000 circa all'intera azienda, non solo alla casa padronale;
che la maggior parte dei lavori sono stati svolti in economia, con l'apporto di mezzi propri o dei prossimi congiunti, ma ciò non giustifica l'indebito arricchimento della curatela;
che dal momento di immissione del nel possesso dell'azienda, questi è il titolare Pt_1
delle provvidenze a favore dei coltivatori diretti;
che, come si evince dalle ricevute di stampa della Unione generale Coltivatori, i titoli corrispondenti alle particelle indicate in fase di richiesta avrebbero generato circa euro
7.353,50 annui;
che dall'elenco dei beneficiari dei pagamenti, si evince che la società per Controparte_1
l'anno 2009, ha ricevuto tre pagamenti, rispettivamente per euro 27.992,35; 10.054,41;
22.274,41. Parte di queste somme sono di spettanza di;
Parte_1 che con comunicazione del 12.10.2009 il conduttore invitava la società e la Agea ad
Per_ aggiornare il fascicolo aziendale presso i registri . La Agea, con comunicazione del
2.11.2009, invitava il a risolvere la questione con la società concedente, attesa la Pt_1
natura privatistica del rapporto. Il conduttore reiterava la richiesta con missiva indirizzata alla curatela fallimentare del 25.2.2010; che il è creditore della somma corrispondente al mancato incasso dei titoli Agea, a Pt_1
decorrere dal dovuto, per una somma di circa 73.000,00, somma per cui è stata spiegata domanda riconvenzionale, sia per portare in compensazione tale somma, sia per vederne disposta la restituzione in favore del conduttore per essere stata la somma indebitamente incassata dalla RA;
che il SO vanta altra ragione di credito a titolo di danni cagionati all'attività produttiva alla sua salute. Il è affetto da patologia fibrotica a carico dei polmoni, in particolare Pt_1 da un ispessimento interstiziale diffuso. È scientificamente provato che l'esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio e delle membrane sierose.
Il iniziava le ricerche circa la possibile presenza di amianto, ricerche che davano Pt_1
esito positivo;
ha constatato che la copertura dei capannoni e depositi presenti è costituita da lastre di eternit. La presenza di rotture e sfaldamenti ha indotto il conduttore al trasferimento (cautelativo) di tutti gli animali presenti in azienda.
Ha chiesto di: preliminarmente
-dichiarare improponibile la domanda perché proposta in violazione dell'art. 5, legge n.
203/1982, non avendo la RA contestato all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'asserito inadempimento e illustrato le proprie motivazioni richieste;
-dichiarare improponibile la domanda perché proposta in violazione dell'art. 11 comma 3 dlgs 150/2011; principalmente:
-rigettare l'avversa domanda di risoluzione del contratto ed intimazione di sfratto con liberazione dell'azienda locata perchè infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto
-accertare e dichiarare che non è inadempiente rispetto alle proprie Parte_1 obbligazioni di cui al contratto di affitto agrario e, per l'effetto
-rigettare l'avversa domanda di pagamento della somma di euro 9.200,00 per canoni scaduti e di pagamento dei canoni a scadere, nonché ogni ulteriore avversa domanda di pagamento;
nel merito, e in via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare l'esistenza, validità ed efficacia del contratto del 15.5./12.6.2008, dichiarandone il contenuto e la natura agraria;
-accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto del 15.11.2010 stipulato tra il e il Pt_1 Controparte_2
-accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore con riguardo alla omessa consegna del fabbricato censito al foglio 34 part. 38 (ora 428) e, per l'effetto condannarlo alla ripetizione dell'indebito e/o al risarcimento del danno;
-accertare e dichiarare la non inadempienza del conduttore attese le proprie ragioni creditorie di entità superiore all'asserita morosità;
-accertare e dichiarare le migliorie e l'incremento di valore apportato dal conduttore all'azienda concessa in fatti e, per l'effetto, condannare l'intimante al pagamento della relativa indennità in favore del conduttore, dichiarando, altresì, il diritto del conduttore alla ritenzione del fondo ai sensi degli artt. 17, comma 4, e/o 20, comma 2, legge 203 del 1092, ovvero dichiarare che l'0importo dell'indennità o le altre ragioni creditorie del SO vengano computati in conto pagamento canoni;
-accertare e dichiarare l'indebita ritenzione, da parte del ricorrente, delle somme spettanti al conduttore quali contributi Agea a partire dal 15.5.2008 e, per l'effetto, condannare il primo al pagamento delle stesse a favore del secondo;
-accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nella causazione dei danni subiti da all'integrità fisica ed all'attività LA espletata nell'azienda concessa in Parte_1 fitto, da quantificarsi in corso di causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarre.
6. Si è costituita la Controparte_3
Ha contestato la fondatezza dell'appello ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile in merito alle preliminari sollevate nei confronti della Parte_1
RA Fallimentare in merito alla Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria con condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari di causa;
Sempre in Via Preliminare Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare in merito Parte_1
alla Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria in quanto inammissibile per tutti i motivi esposti con condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari di causa;
Nel merito
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare in merito Parte_1
alla Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria per le motivazioni di cui in premessa considerando che nessuna violazione così come sollevata è stata commessa;
questo anche virtù della carenza dell'assetto probatorio nel Giudizio di prime cure da parte del Sig. Pt_1
del tutto carente;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria, disattendere ogni richiesta avanzata da controparte confermando la risoluzione del contratto del 15..11.2010 confermando la morosità per i motivi esposti non avendo ancora oggi il provveduto a versare nulla Pt_1
alla RA Fallimentare;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria, disattendere ogni richiesta avanzata da controparte confermando la risoluzione del contratto del 15.05.2008 confermando la morosità per i motivi esposti non avendo ancora oggi il provveduto a versare nulla Pt_1
alla RA Fallimentare;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare la richiesta di e dichiarazione di esistenza di validità del contratto del 15.05/12.06.2008 non essendo supportata da alcuna valida argomentazione giuridica;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare la richiesta di accertamento della nullità/invalidità/inefficacia del contratto del 15.11.2010 per i motivi esposti in narrativa;
SULLE DOMANDE RICONVENZIALI stante quanto confermato dal Collegio e sulla scorta della Sentenza impugnata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare le domande riconvenzionali sia in merito alle migliorie in quanto non provate sia in merito ai fondi AGEA stante l'evidente errore nella richiesta delle stesse nel presente giudizio;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare le domande di risarcimento dei danni subiti e subendi del tutto improponibile ed infondata;
Vinte le spese.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
L'art. 46 della legge 203 del 1982, per quel che rileva, recita:
“Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente”.
Tale articolo è stato abrogato dal dlgs 150/2011 che lo ha sostituito con l'art. 11 (ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame), del medesimo contenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente (o dichiarato tale in esito a regolamento di competenza) non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, prima della riassunzione della causa davanti alla sezione specializzata agraria” (cfr. Cass. 34131/2022; 17011/2015).
Nella specie, il fallimento introduceva un giudizio (iscritto al n. di r.g. Controparte_1
2785/2019) innanzi al tribunale ordinario di EV per chiedere la risoluzione di un contratto di affitto agrario conclusi con il nel 2011. Pt_1
Il tribunale di EV si dichiarava incompetente, per cui la curatela riassumeva il giudizio (iscritto al n. di r.g. 5353/2019) innanzi alla sezione specializzata agraria.
La curatela introduceva altro giudizio innanzi al tribunale ordinario di EV (iscritto al n. di r.g. 3911/2019), nel quale chiedeva la risoluzione del contratto di affitto agrario concluso con il nel 2008; a fronte della declaratoria di incompetenza del tribunale, Pt_1
la curatela riassumeva il giudizio (iscritto al n. di r.g. 2231/2021) innanzi alla sezione specializzata agraria del medesimo ufficio giudiziario.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, risulta irrilevante che il tentativo di conciliazione sia o meno stato esperito, o che sia stato esperito senza il rispetto delle forme e dei tempi imposti dall'art. 11 del dlgs 150/2011, atteso che, prima dell'introduzione dei due giudizi innanzi alla sezione specializzata agraria, i giudizi, in primo grado, erano stati introdotti innanzi al tribunale ordinario che si era dichiarato, in entrambi i casi, incompetente.
2. Il eccepisce l'improponibilità delle domande di risoluzione per violazione Pt_1 dell'art. 5 della legge 203 del 1982.
Lamenta che:
-le due raccomandate prodotte risalgono entrambe al 2015, mentre gli inadempimenti contestati in giudizio sono maturati nel 2019; inoltre non è mai stato indicato l'importo preciso dovuto;
-le comunicazioni sono generiche, in quanto di riferiscono al solo contratto del 2008.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 5, comma 3 della legge 203 del 1982 recita: “Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto”.
La Corte di cassazione ha precisato che “ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto, l'art. 5, terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, nel prevedere un termine minimo (tre mesi) tra la contestazione degli inadempimenti, con contestuale invito ad eliminarli, e la successiva convocazione per la conciliazione, non stabilisce un termine massimo di intervallo tra le due comunicazioni. Ne consegue, pertanto, che la prima di esse conserva nel tempo la sua funzione di contestazione dell'inadempimento e di invito a provvedere alla sua eliminazione, legittimando "sine die" la successiva convocazione per la conciliazione, salvo che il concedente non abbia nel frattempo manifestato una inequivoca diversa volontà rispetto a quella di insistere nell'adempimento” (cfr. Cass. 25053/2013).
Nella specie, la prima missiva inviata al , del 13.3.2015, aveva il seguente contenuto: Pt_1
La seconda missiva, del 9.7.2015, era del seguente tenore: Nella missiva del luglio del 2015 si fa espresso riferimento ai due contratti esistenti ed è anche indicata la somma complessiva dovuta a titolo di canoni arretrati.
Non rileva che le diffide risalgano al 2015, mentre le azioni nei confronti del siano Pt_1
cominciate nel 2019, atteso che, in assenza di indici che attestino che nel lasso di tempo intercorso tra il 2015 e il 2019, la curatela abbia dismesso l'intenzione di risolvere i contratti, deve ritenersi che la volontà manifestata nel 2015 sia rimasta ferma.
Quanto alle somme richieste, il mancato aggiornamento dell'entità delle somme dovuta a titolo di canoni non corrisposti non rende inefficaci le diffide del 2015 e l'effetto di soddisfare la condizione imputabile alle due missive.
Per altro, al fine di soddisfare la condizione di proponibilità prevista dall'art. 5 citato non può ritenersi sussistente, a carico del concedente, l'onere di comunicare al conduttore moroso l'entità aggiornata dei canoni non corrisposti.
3. Le domande con cui il chiede di accertare la nullità del contratto del 2010, Pt_1
l'inadempimento del contratto del 2008 – imputabile alla curatela -, la condanna del fallimento alla ripetizione di somme ed al risarcimento del danno sono tutte infondate.
3.1. Il contratto del 15.5.2008 ha il seguente contenuto: La planimetria allegata al contratto, cui questo stesso rimanda, per la piena identificazione del suo oggetto, è la seguente:
3.2. Nel contratto viene identificato l'oggetto dell'azienda concesso in affitto: tra le particelle elencate non vi è la particella n. 38 foglio 34, quella, cioè, sulla quale insiste la casa padronale.
Giurisprudenza risalente ha da tempo evidenziato che le piante planimetriche allegate ai contratti aventi a oggetto beni immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà contrattuale quando ad esse i contraenti si siano riferiti per meglio descrivere l'oggetto del contratto. Conseguentemente, nella interpretazione del contratto deve tenersi conto anche delle predette risultanze delle planimetrie a norma dell'art 1363 cod. civ. (cfr. Cass.
2518/1978)
Dalla planimetria – sottoscritta dalle parti negoziali - cui il contratto fa riferimento e che è parte integrante del negozio – per espressa volontà delle parti - emergono i beni che, colorati in giallo, sono oggetto del contratto: come evidente, la casa padronale, anche in pianta identificata con la particella 38, non è tra i beni colorati in giallo.
3.3. Il sostiene che la particella n. 38 sia stata compresa nell'oggetto del contratto Pt_1
del 15.5.2008, in quanto nelle denunce di contratto verbale del 12.6.2008 è indicata anche tale particella.
Invero, va osservato che nella specie sono state depositate due denunce di contratto verbale (doc. 5 prodotto dal ), mentre tra le parti era stato concluso un contratto di Pt_1
affitto in forma scritta, nel precedente mese di maggio.
Inoltre, a fronte di una chiara manifestazione di volontà, contenuta nel contratto, da cui emerge con certezza l'individuazione dell'oggetto, non può dirsi che le due denunce di contratto verbale – che senza dubbio fanno riferimento proprio al contratto del 15.5.2008 – siano manifestazioni di volontà delle parti di integrare o correggere il contratto scritto del
15.5.2008.
Inoltre, non può non rilevarsi che il contratto del 15.5.2008 fu registrato il 24.6.2009 - vale a dire dopo le due denunce di contratto verbale –, a conferma della volontà di considerare il contratto scritto del 15.5.2008 quale fonte di regolazione dei rapporti tra le parti negoziali.
3.4. D'altro lato, lo stesso ha dichiarato che la casa padronale non gli fu mai Pt_1
consegnata e che, quindi, non fu mai immesso nel possesso proprio di tale bene. Tanto risulta essere coerente con la circostanza che la casa padronale non sia stata concessa in affitto al a mezzo del contratto del 15.5.2008. Pt_1 Solo il ha dichiarato che la casa non gli fu consegnata solo perché occupata da Pt_1 attrezzi e masserizie e che l'amministratore della società concedente si era impegnato a consegnargli le chiavi (v. verbale del 24 giugno 2009, doc. 8 prodotto dalla curatela), ma non si ha alcuna prova – al di là della affermazione del – che la mancata consegna Pt_1 sia derivata solo dalla circostanza che l'immobile fosse occupato.
3.5. Non risulta decisiva la circostanza che alla pagina 13 dell'inventario dei beni oggetto di contratto (v. doc. 4 prodotto dal ) venga raffigurata la casa padronale. Invero, Pt_1 premesso che a pg. 13 dell'inventario vi sono due fotografie, si rileva che l'oggetto principale dei due fotogrammi è il capannone, ritratto infatti in entrambe le fotografie, mentre la casa padronale rimane sullo sfondo di uno solo dei due fotogrammi. In altri termini, la casa padronale è stata ripresa solo perché risultava sullo sfondo nella foto di un lato del capannone, vero oggetto delle fotografie a pg. 13 e non poteva essere non compresa nella foto che ritraeva un lato del capannone.
3.6. Il sostiene che non precisa indicazione delle particelle catastali nella perizia Pt_1 dell'ing. , CTU nominato in senso alla procedura fallimentare, abbia ingenerato un R_
errore nella curatela, inducendola a ritenere che il non avesse titolo per la Pt_1
conduzione della casa padronale.
L'affermazione risulta non conferente.
La perizia dell'ing. è stata redatta nel 2014, quando il contratto di affitto dell'azienda R_ LA (datato maggio 2008) era stato da tempo redatto – come pure il secondo contratto, del 2010: per cui, non è ragionevole pensare che il contenuto e l'oggetto del contratto del
2008 possano essere stati influenzati dall'elaborato del CTU, redatto nel 2014.
3.7. Alla luce della motivazione esposta, può già concludersi che il contratto del 2008 non aveva ad oggetto anche la concessione in affitto della casa padronale e che, di conseguenza, il contratto del 2010, avente ad oggetto la casa padronale, era valido.
3.8. In ogni caso, per completezza, si osserva quanto segue.
3.9. Il SO sostiene che il contratto del 15.11.2010 sia nullo in quanto avente un oggetto impossibile (il fitto della casa padronale), dato che la casa padronale era già stata concessa in affitto al ed il proprietario, non avendone più la disponibilità, non poteva Pt_1
nuovamente locarla.
L'affermazione non è condivisibile.
Il presupposto sufficiente alla stipula di un contratto di locazione valido è che il locatore abbia la disponibilità di fatto della cosa, in base ad un titolo giuridico che non sia contrario all'ordine pubblico (cfr. per es. Cass. 27021/2016; 27910/2023).
Nella specie, la RA fallimentare, nel 2010, oltre ad essere proprietaria della casa padronale, ne aveva anche la disponibilità di fatto: lo stesso ha più volte riconosciuto Pt_1
di non avere mai avuto, dopo il 2008, la disponibilità della casa padronale, in quanto occupata da masserizie altrui e in quanto l'amministratore della società concedente non gli aveva mai consegnato le chiavi.
Da tanto discende che il contratto del 2010, stipulato dalla curatela, proprietaria della casa padronale e nel possesso di questa, era pienamente valido.
3.10. Infine, il SO afferma che le sue dichiarazioni del 28.10.2010, contenute in una comunicazione inviata alla curatela – del seguente tenore:
non avevano natura confessoria, ma avevano uno scopo meramente transattivo, volte cioè ad elidere ogni dubbio o contestazione in ordine all'oggetto dell'affitto.
Aggiunge che il contratto del 15.11.2010 non integrava una vera pattuizione negoziale, ulteriore rispetto al contratto del 15.5.2008, ma era una novazione, affetta da nullità, in quanto avente ad oggetto la casa padronale, già oggetto di precedente contratto.
Le affermazioni del sono manifestamente infondate. Pt_1 Ai sensi dell'art. 1965 c.c., affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche (cfr. Cass. 1067/2023; 7999/2010).
Nella specie, il dubbio da eliminare sarebbe gravato sull'oggetto del contratto di affitto del
2008: pertanto, al fine di eliminare questo dubbio, il contratto del 2010 avrebbe potuto essere una valida transazione. Manca, però, la prova delle reciproche concessioni - il non ha né indicato, né provato quali siano state le reciproche concessioni delle parti. Pt_1
Deve pertanto escludersi che il contratto del 2010 sia stata una transazione.
Ove, però, si volesse ritenere la sussistenza di tutti i presupposti della transazione, si dovrebbe concludere che la stessa sarebbe stata pienamente valida.
Quanto alla asserita novazione, si osserva che il primo comma dell'art. 1234 c.c. prevede che la novazione sia senza effetto, ove non esista l'obbligazione originaria.
Nella specie, ove, come dedotto dal SO, il contratto del 2010 integri una novazione del contratto del 2008, per ritenere nullo il contratto del 2010 dovrebbe essere inesistente o nullo il contratto del 2008. Ma il non ha mai dedotto – né dagli atti di causa è mai Pt_1
emerso - che il contratto del 2008 fosse nullo o inesistente: la invalidità è sempre stata imputata, dal , al contratto del 2010. Pt_1
3.11. In conclusione, va rigettata la domanda di accertamento della nullità del contratto del
2010.
Alla luce dell'accertamento della validità dei contratti del 2008 e del 2010 e del contenuto degli stessi, vanno rigettate le domande di accertamento dell'inadempimento, imputato dal alla RA, e la domanda di risarcimento del danno. Pt_1
4. Il lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla sollevata Pt_1
eccezione di prescrizione dei crediti azionati dalla curatela.
Deduce: di avere sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale, in primo grado, per crediti maturati almeno fino al giugno 2013, e che il tribunale non ha dato alcuna risposta;
che non esistono, agli atti, validi atti interruttivi del decorso della prescrizione, posto che le comunicazioni del 2015, in ragione della loro genericità, non integrano atti interruttivi.
Il motivo di appello non è fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 2948, il diritto al corrispettivo delle locazioni e i fitti di beni rustici si prescrive in cinque anni.
4.2. Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 279/2024;
25500/2006).
4.3. Nella specie, va premesso che la curatela ha precisato che l'ultimo versamento è stato effettuato dal il 23.08.2012, ed era relativo al mese di dicembre 2011; che dopo la Pt_1
compensazione di parte dei canoni fino al mese di marzo 2013 per i lavori di miglioramento effettuati dallo stesso per l'importo complessivo di euro 14.520,00, residuava un importo di euro 75.480,00, così suddiviso: morosità da gennaio 2012 a giugno 2019 per un importo di
€ 90.000,00; a tale somma andava sottratto l'importo di € 14.520,00 residuando l'importo totale di € 75.480,00.
Pertanto, deve accertarsi se sia maturata la prescrizione solo in relazione ai canoni successivi al gennaio 2012, dato che quelli precedenti sono stati pagati.
4.4. Nella missiva del luglio 2015 - il cui contenuto è stato sopra riportato – è contenuto l'invito, rivolto al , di pagare alla RA i canoni non corrisposti, maturati fino a quel Pt_1
momento, relativi ai due contratti di affitto in essere.
La missiva in questione aveva tutti i caratteri necessari per integrare una messa in mora.
4.5. Atteso che i giudizi di primo grado sono cominciati nel 2019, deve escludersi che sia maturata alcuna prescrizione quinquennale, dal momento dell'atto interruttivo.
5. Il ha chiesto la condanna della RA al pagamento delle migliorie Pt_1 apportate alla azienda e l'accertamento del suo diritto alla ritenzione del fondo, ai sensi degli artt. 17 e 20 della legge 203 del 1982.
Le domande sono infondate.
5.1. La giurisprudenza di legittimità, in tema di migliorie, ha chiarito che “in un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile
(oltre che lecito e possibile)” (cfr. Cass. 10309/2024), che “in materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno “ex tunc” l'illiceità della condotta del concessionario o del , dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, Pt_3
eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento” (cfr. Cass. 30332/2019; 19789/2011), che “in tema di affitto di fondi rustici, il consenso del concedente all'effettuazione di miglioramenti (espresso in contratto o successivamente concordato tra le parti) costituisce elemento idoneo ad escludere sia la procedura di coinvolgimento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura prevista dall'art. 15 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, sia quella prevista dall'art. 17, settimo comma, prima parte, della l. 5 marzo 1982, n. 203” (cfr. Cass. 11369/2011).
In tema di diritto di ritenzione, la Corte di cassazione ha precisato che “il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo” (cfr. Cass. 27990/2019).
5.2. Nella specie, come già evidenziato, nel contratto del 2008 le parti convennero che
5.3. Il - a fronte della espressa contestazione, da parte della RA di non avere Pt_1
consentito ad alcuna miglioria - non ha fornito alcuna prova che la RA abbia mai autorizzato i lavori e le migliorie per le quali il primo chiede la ripetizione delle somme spese.
Il deduce di avere comunicato, il 27.1.2012, alla RA, la necessità di effettuare Pt_1
lavori necessari (v. doc. 17 prodotto dal ). A fronte di tale comunicazione non vi è Pt_1
prova di alcuna autorizzazione ai lavori da parte della . CP_1
5.4. Il SO ha evidenziato che la RA, in sede stragiudiziale, ha già operato il riconoscimento di migliorie apportate dal primo, compensando con i canoni non corrisposti la somma di euro 14.520,00, spesa dal per alcuni lavori. Pt_1
La RA stessa ha riconosciuto di avere compensato la somma di euro 14.520,00 con il maggior credito dovuto al mancato pagamento dei canoni.
Si osserva, però, che proprio il riconoscimento da parte della RA della debenza della somma di euro 14.520,00 a titolo di somme spese per migliorie conferma che il ha Pt_1
diritto al riconoscimento solo delle migliorie che sono state autorizzate dalla RA (o che questa, spontaneamente, ha riconosciuto ex post).
In assenza della prova del consenso alla realizzazione delle migliorie, il non ha diritto Pt_1
ad alcuna somma.
5.5. Non riconoscendo al SO il diritto al pagamento di alcuna somma a titolo di miglioria, allo stesso non può essere riconosciuto neanche alcun diritto alla ritenzione dei fondi, il che comporta il rigetto della relativa eccezione.
6. Il ha chiesto la condanna della RA al pagamento delle somme da Pt_1
questa percepite a titolo di aiuti PAC (titoli Agea) in relazione ai terreni concessi in affitto al
. Pt_1 Deduce che dal momento della sua immissione nel possesso dei terreni, a lui spettavano le provvidenze comunitarie previste a favore dei coltivatori.
La domanda non è fondata.
6.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “i titoli Agea non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti” (cfr.
Cass. 26115/2021), che “i titoli dell' relativi ai Controparte_4
contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC") possono essere trasferiti con o senza terra;
le due cessioni non sono fungibili tra loro, poiché mentre la cessione dei titoli
PAC "con terra" è immediatamente produttiva di aiuti, il trasferimento dei titoli PAC "senza terra" richiede necessariamente, per concretizzare il diritto, di essere combinato con una superficie LA ammissibile” (cfr. Cass. 1772/2025) e che “in tema di contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica LA nella Comunità Europea (c.d.
"aiuti PAC."), ai fini del trasferimento dei diritti maturati nel triennio 2000-2002 a titolo di successione anticipata, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del d.m. 5 agosto 2004, è necessario il consenso esplicito del dante causa, rilasciato mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata” (cfr. Cass. 11199/2019).
6.2. Nella specie, nel contratto del 2008 non vi è alcuna cessione dei titoli Agea dalla società concedente in favore del;
di tale cessione non vi è prova neanche nel contratto del Pt_1
2010, né in seguito.
Posto che, come detto, il trasferimento dei titoli Agea non avviene automaticamente ed implicitamente con la cessione – o, come in questo caso, con l'affitto - dei terreni cui i titolo sono collegati, deve concludersi che il non abbia acquistato alcun titolo Agea in Pt_1
relazione ai terreni da lui presi in fitto in forza della stipula del contratto di affitto;
pertanto, non può chiedere alla RA di corrispondergli le somme che quest'ultima ha percepito in relazione ai titoli Agea dalla stessa conservati.
6.3. Va, per completezza, evidenziato che il non ha lamentato, nel presente giudizio, Pt_1
che la RA non gli abbia trasferito i titoli Agea, pur avendo egli il diritto al trasferimento
– diritto, per altro, la cui esistenza sarebbe da accertare -, né ha chiesto il trasferimento dei titoli Agea, adducendo il diritto a tale trasferimento, ma ha chiesto che le somme percepite dalla RA vengano da quest'ultima versate a lui.
7. Il ha chiesto la condanna della RA al risarcimento dei danni Pt_1
patrimoniali e alla sua salute, derivati dalla circostanza che i capannoni e i depositi abbiano una copertura in eternit deteriorata.
Deduce:
che la sua salute è peggiorata;
che all'esito di accertamenti medici, gli è stata riscontrata una patologia fibrotica a carico dei polmoni;
che è scientificamente provato che l'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie polmonari;
che a seguito di verifiche, ha riscontrato che i capannoni hanno la copertura in eternit;
che dalla rottura delle coperture provengono detriti e fibre pericolosi, cosa che lo ha indotto a trasferire gli animali, anche quelli non interessati da tale problema;
che i tecnici hanno installato dispositivi di rilevamento della qualità dell'aria e della Pt_4
presenza di sostanze nocive.
La domanda non è fondata.
7.1. In primo luogo, quanto al lamentato danno patrimoniale, il non ha allegato quale Pt_1
danno abbia subito, limitandosi a dedure di avere trasferito gli animali. Manca una indicazione di danni, di spese sostenute, di eventuale perdita o danneggiamento di bestiame.
7.2. Quanto al danno alla salute, come anche il ha evidenziato, i danni possono Pt_1 essere provocati dall'amianto, ove la polvere di questo si diffonda.
Nella specie non vi è la prova che queste coperture si siano sfaldate – le fotografie prodotte, quali allegati alla denuncia del 23.4.2019, doc. 20 -, non mostrano alcuna rottura, né che le eventuali rotture preesistessero alla consegna dei beni al . Il ha solo dedotto Pt_1 Pt_1 che l ha installato dispositivi di rilevamento, senza però dedurre quali siano stati gli Pt_4
esiti di tali rilevamenti.
In assenza di alcun elemento fattuale, non può neanche disporsi una CTU medica, che risulterebbe meramente esplorativa.
8. Ogni altra questione agitata con l'appello deve ritenersi assorbita.
9. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado, con le correzioni della motivazione come esposte nella presente sentenza.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e quindi devono gravare sull'appellante.
11. Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della intera controversia, alla luce delle varie domande riproposte dal
, è indeterminabile. Pt_1
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile sono da considerare di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo presenti l'oggetto e la complessità della causa.
Nella specie, in considerazione dell'oggetto (affitto di azienda LA) e della presumibile entità delle somme cui, in caso di accoglimento, il avrebbe avuto diritto, deve farsi Pt_1 applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzia alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
14. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, cos decide:
a) rigetta l'appello promosso da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 14.317,00 a Parte_1
titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
dott. Vincenzo Ambrosino Esperto
dott. Francesco Langellotti Esperto
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3839 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), difeso dall'avv. Giuseppe Bellaroba, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti
Appellante
E
(P.IVA ), difesa dall'avv. Mario Iuorio, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso dell'11.12.2019, la ha riassunto il giudizio Controparte_1
precedentemente iscritto al R.G. n. 2785/2019 del Tribunale di EV, conclusosi con pronuncia d'incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria.
La ricorrente ha dedotto: - di essere proprietaria di un'azienda LA, sita in Difesa Grande, in AN IN (AV), composta da terreni e fabbricati identificati in catasto al foglio n. 34, particelle nn. 37, 79, 6
e 81;
- che tali unità immobiliari sono state concesse in locazione a , con contratto Parte_1 di fitto del 15.05.2008, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di AN IN (AV);
- che , a seguito della stipula del predetto contratto, ha richiesto di condurre Parte_1
in locazione anche un ulteriore immobile di proprietà della RA, costituito da abitazione padronale con uffici ed annesse pertinenze;
- che detto immobile è contraddistinto, in catasto, dalla particella n. 38 del foglio n. 34, come riportato nel contratto di locazione depositato in atti;
- che il canone di fitto è stato stabilito in € 1.200,00 (milleduecento,00) annui, da pagarsi, con rate mensili anticipate, mediante assegno da depositarsi presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di AN IN ora EV;
- che il conduttore, dopo un ultimo versamento effettuato il 30.03.2012, relativo al mese di aprile 2012, non ha più provveduto al pagamento del canone;
- che il conduttore, nonostante le diffide inviate ed allegate, occupa l'immobile perseverando nella morosità.
2. Con comparsa del 14.02.2020, si è costituito in giudizio , il quale, nel Parte_1
confermare la sussistenza del contratto di locazione stipulato il 15.05.2008, ha esposto che:
- in data 12.06.2008, i contraenti hanno redatto e sottoscritto apposito modulo di “Denuncia di contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili”, con il quale hanno formalizzato e precisato gli accordi verbali tra loro già intercorsi, come previsto dagli artt. 2 e 3 del T.U. imposta di registro e dall'art. 41 L. n. 203/1982;
- mediante tale scrittura, le parti hanno precisato le particelle oggetto di affitto ed il canone pattuito: in particolare, per le particelle censite al catasto fabbricati ai nn. 37 e 38 del foglio
34, il corrispettivo di euro 10.000,00 annui;
mentre per le particelle censite al catasto terreni ai nn. 37, 38, 79, 6, 81 e 14, il corrispettivo di euro 2.000,00 annui;
- il contratto di affitto così formato è stato registrato all'ufficio del registro di AN IN in data 24.06.2009 al n. 1131 della serie 3;
- in seguito alla dichiarazione di fallimento della Società proprietaria del compendio immobiliare, la RA Fallimentare procedeva alla ricognizione dei beni della decotta società, giungendo alla conclusione -per quanto riguarda il complesso dell'azienda LA- che il titolo giustificativo del possesso in capo a non includesse il fabbricato Parte_1 definito “casa padronale” (part. 38).
Per tale motivo ha invitato il conduttore a stipulare apposito contratto con il , cosa Parte_2
che è avvenuta in data 15.11.2010;
- l'azienda LA, abbandonata all'incuria per molti anni, è stata consegnata al in Pt_1
pessime condizioni, inducendolo ad adoperarsi attivamente, mediante il proprio lavoro e l'intervento di ditte e personale specializzato, affinché l'intero fondo nel suo possesso potesse tornare a definirsi azienda LA e ad essere produttivo;
- nel corso dell'affitto, il conduttore ha impegnato tutte le proprie risorse economiche, lavorative e materiali, per riportare l'azienda agli antichi fasti, in adempimento di quanto pattuito con la Società.
3. All'udienza del 24.11.2021, il tribunale ha disposto la riunione al procedimento iscritto al R.G. n. 5353/2019 del Tribunale di EV di quello identificato nel R.G. dal numero 2231/2021, nel quale la ha riassunto il giudizio Controparte_1 precedentemente iscritto al R.G. n. 3911/2019, conclusosi con pronuncia d'incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria e preceduto dal giudizio di cui al R.G. n.
2801/2019, terminato -quest'ultimo- con il rigetto della domanda di convalida di sfratto e di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., nonché con disposizione di mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.
Nel giudizio riunito (id est, quello iscritto al R.G. n. 2231/2021 del Tribunale di EV):
- parte ricorrente, con ricorso del 22.03.2021, ha esposto che: 1) l'azienda LA sita in
Difesa Grande in AN IN (AV), composta da terreni e fabbricati identificati in catasto al foglio 34 p.lle 37, 79, 6 e 81, è stata concessa in locazione con contratto di fitto del
15.05.2008; 2) che il canone di fitto, corrisposto (come da contratto) solo per i terreni e per i fabbricati edificati giusta concessione edilizia n. 99 del 06.03.2003 rilasciata dal Comune di AN IN (AV) è stato concordato in € 12.000,00 (dodicimila,00) oltre iva, se dovuta, da corrispondere in rate mensili anticipate di € 1.000,00 il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o assegno;
3) che il conduttore, dopo un ultimo versamento effettuato il
23.08.2012, relativo al mese di dicembre 2011 e, dopo la compensazione di parte dei canoni fino al mese di marzo 2013 per i lavori di miglioramento effettuati dallo stesso per l'importo complessivo di € 14.520,00 ( come da Fattura n. 2 del 31.03.2013 della RA), risulta ad oggi moroso per € 75.480,00; 4) che l'importo di € 75.480,00 riguarda le morosità da gennaio
2012 a giugno 2019 (pari ad € 90.000,00), al netto della suddetta cifra pari ad € 14.520,00; 5) che attualmente il conduttore, nonostante le diffide inviate ed allegate, occupa gli immobili perseverando nella morosità;
- parte resistente, con comparsa del 10.09.2021, ha dedotto le medesime circostanze di fatto allegate all'atto di costituzione depositato nel procedimento iscritto al R.G. n.
5353/2019 del Tribunale di EV.
4. Con la sentenza n. 483, pubblicata il 9.3.2023, il tribunale di EV seziona specializzata agraria, ha così disposto:
“1) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da parte ricorrente nel giudizio iscritto al R.G. n. 5353/2019 e, per l'effetto:
- DICHIARA risolto il contratto del 15.11.2010;
- CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 9.200,00 oltreché dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio del bene, nonché degli interessi legali da calcolarsi sui singoli canoni locatizi previsti in contratto dalla data della loro scadenza e sino all'effettivo soddisfo;
- ORDINA l'immediato rilascio dell'immobile sito in contrada Difesa Grande di AN IN
(AV), identificato in catasto alla particella 38 del foglio 34, in favore di parte ricorrente;
2) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da parte ricorrente nel giudizio iscritto al R.G. n. 2231/2021 e, per l'effetto:
- DICHIARA risolto il contratto del 15.05.2008;
- CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 75.480,00 oltreché dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dei beni, nonché degli interessi legali da calcolarsi sui singoli canoni locatizi previsti in contratto dalla data della loro scadenza e sino all'effettivo soddisfo;
- ORDINA il rilascio dell'intero complesso aziendale sito in contrada Difesa Grande di AN
IN (AV), in favore di parte ricorrente, immediatamente e comunque non oltre il termine del 10.11.2023;
3) DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, l'inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale da parte resistente;
4) CONDANNA, per le ragioni di cui in motivazione, parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente:
- delle spese di lite relative al giudizio iscritto al R.G. n. 5353/2019, complessivamente liquidate in Euro 2.565,50 (di cui Euro 2.538,00 per compensi ed Euro 27,00 per gli esborsi documentati), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario;
- delle spese di lite relative al giudizio iscritto al R.G. n. 2231/2021, complessivamente liquidate in Euro 7.078,50 (di cui € 7.051,50 per compensi ed Euro 27,00 per gli esborsi documentati), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario”.
In motivazione si legge:
1. Sulle questioni preliminari
In primo luogo, devono essere vagliate le eccezioni preliminari formulate da parte resistente in entrambi i giudizi riuniti e, cioè, quelle relative all'improponibilità della domanda avanzata in giudizio per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 del d.lgs. n.
150/2011 nonché per omesso avviso ex art. 5, co. 3, della L. n. 203/1982.
Ebbene, tali eccezioni risultano entrambe infondate.
Invero, quanto alla prima, basti osservare che, nelle more del presente procedimento, il tentativo di conciliazione obbligatoria in materia agraria è stato correttamente espletato sia da parte ricorrente sia da parte resistente, che ha proposto domande in via riconvenzionale
(cfr. istanze di conciliazione e verbale di mancato accordo in atti).
Quanto, poi, alla seconda eccezione preliminare formulata, deve constatarsi che, nel caso in esame, parte ricorrente (id est, il locatore), avendo inviato all'odierno resistente le raccomandate a.r. del 13.03.2015 e del 09.07.2015 (cfr. allegati alle comparse di costituzione e risposta), ha rispettato l'onere su di esso gravante così come previsto dal citato art. 5, co. 3, della L. n. 203/1982, ai sensi del quale “prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste […]”.
Pertanto, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, le eccezioni preliminari esaminate non possono trovare accoglimento.
2. Sul merito
Venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, deve essere accertata, preliminarmente, la questione relativa alla validità ed efficacia, tra le parti costituite, di un solo contratto di affitto agrario -e, cioè, quello del 15.05.2008, avente ad oggetto “[…] l'intero complesso aziendale”- o anche, come ritenuto dal ricorrente e contestato dal resistente, di un secondo contratto di locazione -ossia, quello del 15.11.2010, avente ad oggetto l'«immobile, costituito da abitazione padronale con uffici e annesse pertinenze, sito in AN
IN alla C/da Difesa Grande, censito col numero di particella 38, del foglio 34»-. Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che oggetto del contratto di affitto del 2008 è sì il complesso aziendale in proprietà della ma con le “precisazioni” ivi Controparte_1 contenute, ossia con l'esclusione dell'immobile identificato, in catasto, dalla particella 38 del foglio 34; tale bene, infatti, né è stato citato tra quelli integranti il compendio aziendale né è stato inserito tra quelli individuati mediante la planimetria allegata al contratto in esame, da considerarsi, per espressa previsione degli stipulanti, sua “parte integrante e sostanziale”.
Tale volontà negoziale, così come consacrata nel predetto contratto, non può ritenersi contraddetta o revocata in ragione del contenuto difforme delle denunce di contratto verbale
(effettuate su modelli prestampati dell'Agenzia delle Entrate) versate in atti, in quanto tali ultime dichiarazioni, che rilevano certamente sul piano fiscale e/o tributario, assumono, in ambito civilistico, valore limitato: esse possono essere valutate alla stregua di meri indizi da cui desumere l'effettiva ricorrenza di un accordo stipulato in forma orale, in ipotesi evidentemente diverse da quella in esame.
Ancora, si ritiene che non depongano in senso opposto a quanto sopra constatato: né
l'immagine numero 13 di cui all'inventario dei beni e delle attrezzature stilato in riferimento al contratto summenzionato, in quanto tale fotogramma non ritrae solo ed esclusivamente l'immobile di cui alla particella 38 del foglio 34, ma anche, e in ampia parte del documento fotografico, l'area ad essa circostante, ossia parte dell'azienda LA effettivamente locata;
né la dichiarazione resa da il 28.10.2010, e, cioè, quella secondo la Parte_1 quale l'immobile suddetto “era già stato oggetto di precedente rapporto locativo intercorso con il menzionato Sig. ma, a causa di impedimenti posti in essere dallo stesso, Persona_1 lo scrivente non ha mai potuto esercitare i propri diritti”: si tratta, infatti, di una dichiarazione non meglio precisata, a cui è immediatamente seguita, nel medesimo documento del
28.10.2010 (cfr. copia in atti), indirizzato al Giudice delegato per il Fallimento della CP_1
la richiesta “[…] di poter stipulare un regolare contratto di locazione”, al fine di
[...] regolarizzare la propria posizione. Contratto di locazione, quest'ultimo, che è stato, poi, effettivamente stipulato (cfr. copia in atti).
Pertanto, unitamente considerate le circostanze di fatto e di diritto sin qui esposte, deve accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, tra le parti del presente giudizio, di due distinti rapporti giuridici, ognuno avente fonte in distinti titoli negoziali, ossia quelli sopra meglio identificati del 15.05.2008 e del 15.11.2010.
Dunque, deve constatarsi che: da una parte, la ricorrente ha fornito prova dei titoli sottesi alle pretese azionate in giudizio ed ha allegato gli inadempimenti contrattuali di controparte, per omesso versamento, in suo favore, dei canoni di locazione pattuiti nei predetti accordi negoziali;
dall'altra parte, il resistente non ha dedotto né documentato l'avvenuto pagamento di tali canoni.
Inoltre, non può ritenersi imputabile a parte ricorrente l'asserito inadempimento per omessa consegna del bene locato (id est, la casa padronale, in catasto alla particella 38 del foglio
34), così come dedotto da controparte, in quanto tale obbligo giuridico in capo alla locatrice
è conseguito al contratto del 2010 (e non del 2008, stante la predetta distinzione e validità dei due negozi per cui è causa), in virtù del quale l'immissione materiale nel possesso del bene è effettivamente avvenuta in favore di in data 15.11.2010, come da Parte_1
verbale sottoscritto anche dal medesimo conduttore, nel quale si dà atto della consegna delle chiavi dell'immobile locato (cfr. copia del verbale in atti).
Sicché, deve osservarsi, in diritto, che l'art. 5 della L. n. 203/1982 prevede: 1) al comma secondo, che “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione”; 2) all'ultimo comma, che “la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Ebbene, nel caso in esame, il conduttore è stato inadempiente rispetto ad entrambi i contratti oggetto di causa per ben più di una annualità, così come dedotto da parte ricorrente e non contestato da controparte.
A ciò consegue, in accoglimento delle domande formulate nei giudizi riuniti da parte ricorrente, la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione del 15.11.2010 e del
15.05.2008; la condanna del resistente al pagamento dei rispettivi canoni scaduti sino alla proposizione della domanda (id est, € 9.200,00 ed € 75.480,00) e di quelli a scadere successivi, fino all'effettivo rilascio dei beni, nonché degli interessi legali da calcolarsi sui singoli canoni locatizi previsti nei contratti dalla data della loro scadenza e sino all'effettivo soddisfo (senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta e non di valore);
l'ordine d'immediato rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'immobile sito in contrada
Difesa Grande di AN IN (Av), identificato in catasto alla particella 38 del foglio 34, nonché l'ordine di rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'intero complesso aziendale sito in contrada Difesa Grande di AN IN (Av), immediatamente e comunque non oltre il termine del 10.11.2023.
In ordine, altresì, alle allegazioni di parte resistente relative alle domande riconvenzionali - ossia quelle volte non solo a paralizzare le pretese di controparte, ma ad estendere l'oggetto del giudizio onde ottenere un accertamento più ampio e la conseguente pronuncia di condanna nei confronti del deve osservarsi che l'art. 52 R.D. 267/1942 Parte_2
stabilisce che ogni diritto di credito preteso nei confronti della società fallita debba essere accertato nelle forme dell'accertamento del passivo innanzi al Tribunale fallimentare;
con la conseguenza della improcedibilità della domanda avanzata nelle forme del rito ordinario qualora il fallimento sia intervenuto nel corso del giudizio;
ovvero di inammissibilità della stessa domanda qualora il fallimento sia stato dichiarato prima della relativa proposizione: la norma di cui all'art. 52 cit., dunque, è volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale a garanzia della par condicio creditorum, come peraltro ribadito in modo pacifico e costante dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., inter alia, Cass. Civ., 27 giugno 2016, n. 13226; Cassazione civile Sez. 1, n. 17035 del 05/08/2011; Tribunale Savona, 28/06/2019, n.640; Tribunale Bari, sez. II, 06/02/2017 n. 641).
In altri termini, nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al
Tribunale fallimentare.
Sul punto, dirimente appare Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n. 24156, la quale, nel riaffermare principi già espressi nelle pronunce appena citate, ha chiarito che
“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.
Pertanto, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto richiamati, poiché, nel caso in esame, la dichiarazione di fallimento della è avvenuta nel 2008 (cfr. Controparte_1
estratto sentenza di fallimento in atti) ed entrambi i giudizi riuniti sono stati iscritti in data successiva -nel 2019 e nel 2021-, le domande riconvenzionali proposte devono essere dichiarate inammissibili.
3. Sulle spese di lite
Quanto al governo delle spese di lite, deve precisarsi che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause -e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse- lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI,
16/09/2022, n. 27295).
Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto: I) le spese di lite relative al giudizio iscritto al R.G. n. 5353/2019 -che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022
(poiché, come chiarito dalle SS.UU., con pronuncia n. 33482/2022, le nuove tariffe professionali trovano applicazione ove le prestazioni professionali siano esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore -e, cioè, il 23 ottobre 2022-, come nel caso di specie), tenuto conto dei valori medi ridotti della metà (in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio), in ordine a controversie con valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00- vanno poste a carico di parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario;
II) le spese di lite relative al procedimento iscritto al R.G. 2231/2021 -che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (poiché, come chiarito dalle SS.UU., con pronuncia n. 33482/2022, le nuove tariffe professionali trovano applicazione ove le prestazioni professionali siano esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore -e, cioè, il 23 ottobre 2022-, come nel caso di specie), tenuto conto dei valori medi ridotti della metà (in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio), in ordine a controversie con valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00- vanno poste a carico di parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore dell'Avv. Mario Iuorio, dichiaratosi antistatario.
5. ha promosso appello. Parte_1
Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 11 dlgs 150/2011.
Deduce: che dall'esame del doc. n. 7 di controparte, emerge che l'istanza di conciliazione è stata inviata tre gironi prima dell'iscrizione a ruolo del giudizio e con esclusivo riferimento al contenuto del contratto del 15.5.2008, mentre invece lo stesso tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un secondo contratto, quello del 15.1.2010, relativo quest'ultimo alla casa padronale;
che la spedizione della raccomandata al Servizio territoriale Provinciale di Avelino tre giorni prima della instaurazione del giudizio e con riferimento esclusivo ad una parte del contenzioso non può soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 11 del dlgs
150/2011; che è stata tardivamente depositata il 28.6.2021, nel corso del giudizio riunito n. 2231/2021, la documentazione attestante l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 5, comma 3, della legge 203 del 1982.
Deduce: che le raccomandate citiate dal tribunale (del 13.3.2015 e del 9.7.2015) risalgono entrambe al 2015, mentre gli inadempimenti contestati giudizialmente sono maturati nel 2019, e non
è mai stata inviata alcuna comunicazione con l'indicazione degli importi dovuti sino al momento della proposizione del giudizio, né fornita una esatta quantificazione del dovuto al fine di consentirgli di sanare l'inadempimento; che le missive non rispettavano il dettato dell'art. 5 della legge 203 del 1982, in quanto contestavano solo genericamente il mancato pagamento del canone relativo al contratto del
2008, ma non veniva menzionato il contratto del 2010.
Con il terzo motivo denuncia la violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 112, 115 e 116 cpc) e degli artt. 1346 d3 1418 c.c. in tema di nullità dei contratti.
Deduce: che non è corretta l'interpretazione dei documenti operata dal tribunale;
che il l.r. della società il si accordavano, verbalmente e per iscritto, sulla CP_1 Pt_1 locazione del complesso di terreni ed immobili costituenti l'azienda LA;
che l'oggetto degli impegni assunti consacrati nella scrittura del 15.5.2008 e, succesisvamente nei modelli di denuncia dei contratti verbali del 12.6.2008, risultano chiari;
che nella scrittura del 15.5.2008 si legge “che tra le parti si è addivenuti alla determinazione di concedere in fitto l'intero complesso aziendale con le precisazioni che seguono”. Nei modelli di denuncia dei contratti verbali vengono richiamate le particelle oggetto di affitto: nel primo modello vengono indicate le particelle censite al catasto fabbricati ai nn. 37 e 38 del foglio 34, con un corrispettivo pattuito di euro 10.000,00 annui;
nel secondo modello vengono indicate le particelle censite al catasto terreni ai nn. 37, 38, 79, 6, 81 e 14 (totale
10 ettari), con un corrispettivo pattuito di euro 2.000,00 annui;
che allegato al contratto, costituente parte integrante dello stesso, è l'inventario dei beni e delle attrezzature, sottoscritto da ambo le parti in data 12.6.2008; che dall'esame del documento, composto da 54 pagine, di cui 51 di fotografie delle strutture e dei beni presenti all'interno, è possibile ricavare l'entità dell'intero complesso aziendale in cui ricade anche la c.d. casa padronale, identificata alla particella n. 38 del catasto fabbricati;
che il non consegnava materialmente l'immobile compreso nel compendio Persona_1 aziendale – solo perché nel corso del tempo era stato utilizzato come deposito di beni, attrezzature dismesse e materiali di risulta di precedenti interventi edilizi;
che, dato che la casa padronale costituiva solo una piccola parte del compendio aziendale,
rimaneva fiducioso, in attesa dello sgombero del fabbricato, mai avvenuto;
Pt_1
che, dichiarato il fallimento della società, subentrava la curatela che, ritenendo il precedente contratto di affitto non comprendesse anche il fabbricato, invitava il alla stipula di Pt_1
apposito contratto di locazione;
che il ha sottoscritto il contratto del 15.11.2010 per ragioni esclusivamente Pt_1
transattive; che in contratti verbali di affitto, ai sensi dell'art.. 41 legge 203 del 1982, sono validi;
che l'inclusione nel contratto di affitto originario della particella n. 38, relativa alla casa padronale, emerge anche dalla relazione dell'ing. , CTU nella procedura Persona_2 fallimentare. Al paragrafo 2 “individuazione catastale dei beni”, l'ing. riporta il risultato R_
di tutte le particelle presenti in catasto terreni e catasto fabbricati: nella prima tabella, relativa ai terreni, si ricava l'esistenza di molteplici particelle, tutte appartenenti al foglio 34. Le particelle appartenenti all'azienda LA (6,79,81,37) sono indicate ai righi 1,2,3 e 20: tale ultima particella (foglio 34, part. 439) è in realtà il risultato del frazionamento della particella n. 37; nella seconda tabella, relativa ai fabbricati, sono riportate tutte le particelle frutto del frazionamento delle particelle nn. 37 e 28 catasto fabbricati: in particolare, la particella 37 ha generato le part. nn. 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 434 e 437; mentre la particella 38 è stata frazionata nella 428; che i beni costituenti l'azienda LA vengono individuati anche con le lettere a, b, c, del numero 1 degli atti di provenienza;
che altro elemento da cui emerge che la casa padronale era inclusa nel contratto è la formazione dei lotti da parte del CTU;
che il non pone a fondamento del contratto la perizia dell'ing. , ma richiama Pt_1 R_ tale documento al solo fine di evidenziare l'illogicità di un contratto che abbia ad oggetto l'azienda LA, ma che escluda un unico immobile sito all'interno della tenuta LA;
che l'originario contratto di affitto agrario, concluso dalla società in bonis, includeva già la casa padronale, di cui alla particella n. 38; che il contratto del 15.11.2010 è nullo, avendo un oggetto giuridicamente impossibile ex artt.
1346 e 1418 c.c. E' infatti giuridicamente impossibile il contratto di locazione che avesse ad oggetto un immobile di cui il proprietario non aveva la disponibilità per averlo già concesso in locazione precedentemente con atto valido ed efficace;
che è stato chiesto che il tribunale accertasse e dichiarasse l'esistenza e la validità del contratto di affitto agrario del 15.5.2008, ne precisasse il contenuto, ed accertasse la nullità/inefficacia del contratto di locazione del 15.11.2010; che le argomentazioni esposte in motivazione della sentenza impugnata non sono condivisibili:
- le denunce di contratto verbale assumono un evidente connotato di manifestazione della reale volontà delle parti e, ove anche valutabili come indizi, dimostrano che era intenzione delle parti includere nei beni aziendali locali anche la casa padronale;
- l'immagine n. 13 di cui all'inventario dei beni e delle attrezzature, nel ritrarre il complesso dei beni aziendali locali nel 2008, include anche la casa padronale;
- le dichiarazioni del del 28.10.2010 non erano confessorie, ma sono state rese al Pt_1
fine transattivo e indirizzate alla RA allo scopo di elidere possibili motivi di ulteriori contestazioni: in tal senso va interpretata la stipula del contratto del 15.11.2010 che, lungi dal concretare una vera pattuizione negoziale ulteriore rispetto al contratto del 15.5.2008, era una novazione, per altro affetta da nullità, ove involge un bene già oggetto di precedente contratto;
-che la stipula del contratto del 15.11.2010 conferma che sino a quella data la casa padronale non era mai stata oggetto di consegna al conduttore, nonostante fosse inserita nel contratto del 2008, con conseguente inadempimento di parte locatrice;
che è stato chiesto al tribunale di accertare l'inadempimento della locatrice e, conseguentemente, di condannare la stessa alla ripetizione delle somme indebitamente versate, oltre il risarcimento del danno patito;
che per ammissione della controparte, il ha versato il canone di locazione almeno Pt_1 fino al mese di aprile 2012, con ciò individuandosi l'indebito in n. 16 mensilità versate in ragione del contratto stipulato con la RA (pari ad euro 100 mensili) e n. 30 mensilità versate in ragione del contratto del 2008, concluso con la società (pari ad euro 166,67 al mese); che la sentenza di primo grado è illegittima nella parte in cui condanna il al Pt_1
versamento dei canoni per il periodo precedente alla stipula del contratto del 15.11.2010, atteso che, prima di tale data, il resistente non ha mai avuto la piena disponibilità dei beni locati.
Con il quarto motivo denuncia l'omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione di una parte dei crediti.
Deduce: di avere eccepito la prescrizione quinquennale del presunto diritto di credito almeno sino al mese di giugno 2013; che non vi sono atti interruttivi, non potendosi considerare tali le generiche comunicazioni del 2015; che la sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla eccezione.
Con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 52 e 93 della l.f. e degli artt. 112, 115 e
116 cpc in tema di valutazione delle prove.
Deduce: di avere proposto le seguenti domande:
-accertare e dichiarare l'esistenza, validità ed efficacia del contratto del 15.5/12.06.2008, dichiarandone il contenuto e la natura agraria;
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto del 15.11.2010 stipulato tra il sig. e il per i motivi di cui al presente atto e/o quelli accertati Pt_1 Controparte_1
in corso di causa;
-accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore con riguardo alla omessa consegna del fabbricato censito al foglio 34 partt. 38 (ora 428) e, per l'effetto condannarlo alla ripetizione dell'indebito e/o al risarcimento del danno;
- accertare e dichiarare la non inadempienza del conduttore, attese le proprie ragioni creditorie di entità superiore all'asserita morosità; - accertare e dichiarare le migliorie e l'incremento di valore apportato dal conduttore all'azienda concessa e, per l'effetto, condannare l'intimante al pagamento della relativa indennità in favore del conduttore, dichiarando, altresì, il diritto del conduttore alla ritenzione del fondo ai sensi degli artt. 17 comma 4 e/o 20 comma 2 l. 203/92, ovvero, dichiarare che l'importo dell'indennità o le altre ragioni creditorie del SO vengano computati in conto pagamento canoni;
-accertare e dichiarare l'indebita ritenzione, da parte del ricorrente, delle somme spettanti al conduttore quali contributi Agea a partire dal 15.5.2008 e, per l'effetto, condannare il primo al pagamento delle stesse a favore del secondo;
-accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nella causazione dei danni subiti e subendi dal sig. all'integrità fisica ed all'attività LA espletata nell'azienda Parte_1 concessa in fitto, da quantificarsi in corso di causa e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento in suo favore;
che non è condivisibile la dichiarazione di inammissibilità delle domande in quanto da proporre in sede concorsuale, in quanto:
-le posizioni in riconvenzionale, essendo innanzi tutto finalizzate a pronunce di accertamento e dichiarative dell'avverso inadempimento e della illegittimità delle condotte della parte locatrice, vanno valutate come eccezioni riconvenzionali, tese a paralizzare l'avversa domanda di risoluzione del contratto ed a contrapporre alla avversa prospettazione di inadempimenti in capo al conduttore quelli, ben più gravi, sostanziatisi a carico della locatrice;
-gran parte dei crediti rivendicati dal resistente attengono a posizioni e rapporti intercorsi con la stessa RA (e quindi maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale) e non con la società in bonis: il contratto del 15.11.2010 è stato concluso con la RA e i crediti per contributi AGEA di cui è stata chiesta la restituzione sono stati percepiti, dal 2008, dalla
; CP_1
-la prova che le posizioni patrimoniali azionate sono ammissibili perché amministrabili dalla
RA fallimentare senza alcuna violazione della par condicio creditorum è data dal fatto che è la stessa RA ad affermare nelle note autorizzate del 22.3.2022 che “il conduttore, dopo un ultimo versamento effettuato il 23.08.2012, relativo al mese di dicembre 2011 e, dopo la compensazione di parte dei canoni fino al mese di marzo 2013 per i lavori di miglioramento effettuati dallo stesso per l'importo complessivo di euro 14.520,00 (come da fattura n. 2 del 31.03.2013 della RA) risulta ad oggi morso per l'importo di euro
75.480,00 (oltre gli ulteriori canoni scaduti)”. La RA ha già compensato volontariamente parte del credito vantato dal resistente per migliorie apportate alla azienda locata, senza alcuna istanza di ammissione al passivo;
- le eccezioni e domande riconvenzionali sono state avanzate anche al fine di supportare l'accertamento del diritto del conduttore alla ritenzione del fondo ai sensi degli artt. 17 e 20 legge 203 del 1982, ovvero, al fine di fare dichiarare che l'importo dell0dinenità e le altre ragioni creditorie di SO vengano computati in conto pagamento canoni;
che, quanto alle migliorie, in base alla documentazione, emerge che il conduttore ha apportato migliorie e riparazioni che hanno condotto ad un incremento di valore del compendio di circa l'80% e che il ha rivitalizzato una azienda dismessa. Dalla Pt_1
documentazione fotografica emerge che:
-diverse settimane sono state necessarie per provvedere allo sgombero ed all'avvio in discarica dei rifiuti;
- diversi mesi sono occorsi per provvedere al dissodamento, spietramento e scasso dei terreni interessati, poi alla successiva piantumazione e recinzione del fondo;
-è stata bonificata un'area paludosa e priva di attitudini di produzione prettamente LA;
-sono stati ristrutturati i fabbricati pericolanti;
- sono stati rifatti gli impianti idrici ed elettrici, ove esistenti;
- sono stati installati gli impianti idrici ed elettrici, ove inesistenti;
-sono state sostituite le attrezzature non funzionanti e ripristinate quelle deteriorate;
- sono stati rifatti le strade ed i sentieri interni all'azienda;
che il conduttore, con la missiva del 27.1.2012, aveva comunicato alla curatela la necessità di effettuare una serie di opere;
che il ha eseguito opere di ristrutturazione e ammodernamento per un incremento Pt_1 di valore di euro 500.000/600.000 circa all'intera azienda, non solo alla casa padronale;
che la maggior parte dei lavori sono stati svolti in economia, con l'apporto di mezzi propri o dei prossimi congiunti, ma ciò non giustifica l'indebito arricchimento della curatela;
che dal momento di immissione del nel possesso dell'azienda, questi è il titolare Pt_1
delle provvidenze a favore dei coltivatori diretti;
che, come si evince dalle ricevute di stampa della Unione generale Coltivatori, i titoli corrispondenti alle particelle indicate in fase di richiesta avrebbero generato circa euro
7.353,50 annui;
che dall'elenco dei beneficiari dei pagamenti, si evince che la società per Controparte_1
l'anno 2009, ha ricevuto tre pagamenti, rispettivamente per euro 27.992,35; 10.054,41;
22.274,41. Parte di queste somme sono di spettanza di;
Parte_1 che con comunicazione del 12.10.2009 il conduttore invitava la società e la Agea ad
Per_ aggiornare il fascicolo aziendale presso i registri . La Agea, con comunicazione del
2.11.2009, invitava il a risolvere la questione con la società concedente, attesa la Pt_1
natura privatistica del rapporto. Il conduttore reiterava la richiesta con missiva indirizzata alla curatela fallimentare del 25.2.2010; che il è creditore della somma corrispondente al mancato incasso dei titoli Agea, a Pt_1
decorrere dal dovuto, per una somma di circa 73.000,00, somma per cui è stata spiegata domanda riconvenzionale, sia per portare in compensazione tale somma, sia per vederne disposta la restituzione in favore del conduttore per essere stata la somma indebitamente incassata dalla RA;
che il SO vanta altra ragione di credito a titolo di danni cagionati all'attività produttiva alla sua salute. Il è affetto da patologia fibrotica a carico dei polmoni, in particolare Pt_1 da un ispessimento interstiziale diffuso. È scientificamente provato che l'esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio e delle membrane sierose.
Il iniziava le ricerche circa la possibile presenza di amianto, ricerche che davano Pt_1
esito positivo;
ha constatato che la copertura dei capannoni e depositi presenti è costituita da lastre di eternit. La presenza di rotture e sfaldamenti ha indotto il conduttore al trasferimento (cautelativo) di tutti gli animali presenti in azienda.
Ha chiesto di: preliminarmente
-dichiarare improponibile la domanda perché proposta in violazione dell'art. 5, legge n.
203/1982, non avendo la RA contestato all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'asserito inadempimento e illustrato le proprie motivazioni richieste;
-dichiarare improponibile la domanda perché proposta in violazione dell'art. 11 comma 3 dlgs 150/2011; principalmente:
-rigettare l'avversa domanda di risoluzione del contratto ed intimazione di sfratto con liberazione dell'azienda locata perchè infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto
-accertare e dichiarare che non è inadempiente rispetto alle proprie Parte_1 obbligazioni di cui al contratto di affitto agrario e, per l'effetto
-rigettare l'avversa domanda di pagamento della somma di euro 9.200,00 per canoni scaduti e di pagamento dei canoni a scadere, nonché ogni ulteriore avversa domanda di pagamento;
nel merito, e in via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare l'esistenza, validità ed efficacia del contratto del 15.5./12.6.2008, dichiarandone il contenuto e la natura agraria;
-accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto del 15.11.2010 stipulato tra il e il Pt_1 Controparte_2
-accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore con riguardo alla omessa consegna del fabbricato censito al foglio 34 part. 38 (ora 428) e, per l'effetto condannarlo alla ripetizione dell'indebito e/o al risarcimento del danno;
-accertare e dichiarare la non inadempienza del conduttore attese le proprie ragioni creditorie di entità superiore all'asserita morosità;
-accertare e dichiarare le migliorie e l'incremento di valore apportato dal conduttore all'azienda concessa in fatti e, per l'effetto, condannare l'intimante al pagamento della relativa indennità in favore del conduttore, dichiarando, altresì, il diritto del conduttore alla ritenzione del fondo ai sensi degli artt. 17, comma 4, e/o 20, comma 2, legge 203 del 1092, ovvero dichiarare che l'0importo dell'indennità o le altre ragioni creditorie del SO vengano computati in conto pagamento canoni;
-accertare e dichiarare l'indebita ritenzione, da parte del ricorrente, delle somme spettanti al conduttore quali contributi Agea a partire dal 15.5.2008 e, per l'effetto, condannare il primo al pagamento delle stesse a favore del secondo;
-accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nella causazione dei danni subiti da all'integrità fisica ed all'attività LA espletata nell'azienda concessa in Parte_1 fitto, da quantificarsi in corso di causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarre.
6. Si è costituita la Controparte_3
Ha contestato la fondatezza dell'appello ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile in merito alle preliminari sollevate nei confronti della Parte_1
RA Fallimentare in merito alla Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria con condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari di causa;
Sempre in Via Preliminare Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare in merito Parte_1
alla Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria in quanto inammissibile per tutti i motivi esposti con condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari di causa;
Nel merito
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare in merito Parte_1
alla Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria per le motivazioni di cui in premessa considerando che nessuna violazione così come sollevata è stata commessa;
questo anche virtù della carenza dell'assetto probatorio nel Giudizio di prime cure da parte del Sig. Pt_1
del tutto carente;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria, disattendere ogni richiesta avanzata da controparte confermando la risoluzione del contratto del 15..11.2010 confermando la morosità per i motivi esposti non avendo ancora oggi il provveduto a versare nulla Pt_1
alla RA Fallimentare;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria, disattendere ogni richiesta avanzata da controparte confermando la risoluzione del contratto del 15.05.2008 confermando la morosità per i motivi esposti non avendo ancora oggi il provveduto a versare nulla Pt_1
alla RA Fallimentare;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare la richiesta di e dichiarazione di esistenza di validità del contratto del 15.05/12.06.2008 non essendo supportata da alcuna valida argomentazione giuridica;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare la richiesta di accertamento della nullità/invalidità/inefficacia del contratto del 15.11.2010 per i motivi esposti in narrativa;
SULLE DOMANDE RICONVENZIALI stante quanto confermato dal Collegio e sulla scorta della Sentenza impugnata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare le domande riconvenzionali sia in merito alle migliorie in quanto non provate sia in merito ai fondi AGEA stante l'evidente errore nella richiesta delle stesse nel presente giudizio;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile nei confronti della RA Fallimentare confermare Parte_1
la Sentenza di condanna n. 483/2023 di cui al giudizio civile iscritto al N.R.G. 5353/2019 resa dal Tribunale di EV Sezione agraria e rigettare le domande di risarcimento dei danni subiti e subendi del tutto improponibile ed infondata;
Vinte le spese.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
L'art. 46 della legge 203 del 1982, per quel che rileva, recita:
“Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente”.
Tale articolo è stato abrogato dal dlgs 150/2011 che lo ha sostituito con l'art. 11 (ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame), del medesimo contenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente (o dichiarato tale in esito a regolamento di competenza) non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, prima della riassunzione della causa davanti alla sezione specializzata agraria” (cfr. Cass. 34131/2022; 17011/2015).
Nella specie, il fallimento introduceva un giudizio (iscritto al n. di r.g. Controparte_1
2785/2019) innanzi al tribunale ordinario di EV per chiedere la risoluzione di un contratto di affitto agrario conclusi con il nel 2011. Pt_1
Il tribunale di EV si dichiarava incompetente, per cui la curatela riassumeva il giudizio (iscritto al n. di r.g. 5353/2019) innanzi alla sezione specializzata agraria.
La curatela introduceva altro giudizio innanzi al tribunale ordinario di EV (iscritto al n. di r.g. 3911/2019), nel quale chiedeva la risoluzione del contratto di affitto agrario concluso con il nel 2008; a fronte della declaratoria di incompetenza del tribunale, Pt_1
la curatela riassumeva il giudizio (iscritto al n. di r.g. 2231/2021) innanzi alla sezione specializzata agraria del medesimo ufficio giudiziario.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, risulta irrilevante che il tentativo di conciliazione sia o meno stato esperito, o che sia stato esperito senza il rispetto delle forme e dei tempi imposti dall'art. 11 del dlgs 150/2011, atteso che, prima dell'introduzione dei due giudizi innanzi alla sezione specializzata agraria, i giudizi, in primo grado, erano stati introdotti innanzi al tribunale ordinario che si era dichiarato, in entrambi i casi, incompetente.
2. Il eccepisce l'improponibilità delle domande di risoluzione per violazione Pt_1 dell'art. 5 della legge 203 del 1982.
Lamenta che:
-le due raccomandate prodotte risalgono entrambe al 2015, mentre gli inadempimenti contestati in giudizio sono maturati nel 2019; inoltre non è mai stato indicato l'importo preciso dovuto;
-le comunicazioni sono generiche, in quanto di riferiscono al solo contratto del 2008.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 5, comma 3 della legge 203 del 1982 recita: “Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto”.
La Corte di cassazione ha precisato che “ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto, l'art. 5, terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, nel prevedere un termine minimo (tre mesi) tra la contestazione degli inadempimenti, con contestuale invito ad eliminarli, e la successiva convocazione per la conciliazione, non stabilisce un termine massimo di intervallo tra le due comunicazioni. Ne consegue, pertanto, che la prima di esse conserva nel tempo la sua funzione di contestazione dell'inadempimento e di invito a provvedere alla sua eliminazione, legittimando "sine die" la successiva convocazione per la conciliazione, salvo che il concedente non abbia nel frattempo manifestato una inequivoca diversa volontà rispetto a quella di insistere nell'adempimento” (cfr. Cass. 25053/2013).
Nella specie, la prima missiva inviata al , del 13.3.2015, aveva il seguente contenuto: Pt_1
La seconda missiva, del 9.7.2015, era del seguente tenore: Nella missiva del luglio del 2015 si fa espresso riferimento ai due contratti esistenti ed è anche indicata la somma complessiva dovuta a titolo di canoni arretrati.
Non rileva che le diffide risalgano al 2015, mentre le azioni nei confronti del siano Pt_1
cominciate nel 2019, atteso che, in assenza di indici che attestino che nel lasso di tempo intercorso tra il 2015 e il 2019, la curatela abbia dismesso l'intenzione di risolvere i contratti, deve ritenersi che la volontà manifestata nel 2015 sia rimasta ferma.
Quanto alle somme richieste, il mancato aggiornamento dell'entità delle somme dovuta a titolo di canoni non corrisposti non rende inefficaci le diffide del 2015 e l'effetto di soddisfare la condizione imputabile alle due missive.
Per altro, al fine di soddisfare la condizione di proponibilità prevista dall'art. 5 citato non può ritenersi sussistente, a carico del concedente, l'onere di comunicare al conduttore moroso l'entità aggiornata dei canoni non corrisposti.
3. Le domande con cui il chiede di accertare la nullità del contratto del 2010, Pt_1
l'inadempimento del contratto del 2008 – imputabile alla curatela -, la condanna del fallimento alla ripetizione di somme ed al risarcimento del danno sono tutte infondate.
3.1. Il contratto del 15.5.2008 ha il seguente contenuto: La planimetria allegata al contratto, cui questo stesso rimanda, per la piena identificazione del suo oggetto, è la seguente:
3.2. Nel contratto viene identificato l'oggetto dell'azienda concesso in affitto: tra le particelle elencate non vi è la particella n. 38 foglio 34, quella, cioè, sulla quale insiste la casa padronale.
Giurisprudenza risalente ha da tempo evidenziato che le piante planimetriche allegate ai contratti aventi a oggetto beni immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà contrattuale quando ad esse i contraenti si siano riferiti per meglio descrivere l'oggetto del contratto. Conseguentemente, nella interpretazione del contratto deve tenersi conto anche delle predette risultanze delle planimetrie a norma dell'art 1363 cod. civ. (cfr. Cass.
2518/1978)
Dalla planimetria – sottoscritta dalle parti negoziali - cui il contratto fa riferimento e che è parte integrante del negozio – per espressa volontà delle parti - emergono i beni che, colorati in giallo, sono oggetto del contratto: come evidente, la casa padronale, anche in pianta identificata con la particella 38, non è tra i beni colorati in giallo.
3.3. Il sostiene che la particella n. 38 sia stata compresa nell'oggetto del contratto Pt_1
del 15.5.2008, in quanto nelle denunce di contratto verbale del 12.6.2008 è indicata anche tale particella.
Invero, va osservato che nella specie sono state depositate due denunce di contratto verbale (doc. 5 prodotto dal ), mentre tra le parti era stato concluso un contratto di Pt_1
affitto in forma scritta, nel precedente mese di maggio.
Inoltre, a fronte di una chiara manifestazione di volontà, contenuta nel contratto, da cui emerge con certezza l'individuazione dell'oggetto, non può dirsi che le due denunce di contratto verbale – che senza dubbio fanno riferimento proprio al contratto del 15.5.2008 – siano manifestazioni di volontà delle parti di integrare o correggere il contratto scritto del
15.5.2008.
Inoltre, non può non rilevarsi che il contratto del 15.5.2008 fu registrato il 24.6.2009 - vale a dire dopo le due denunce di contratto verbale –, a conferma della volontà di considerare il contratto scritto del 15.5.2008 quale fonte di regolazione dei rapporti tra le parti negoziali.
3.4. D'altro lato, lo stesso ha dichiarato che la casa padronale non gli fu mai Pt_1
consegnata e che, quindi, non fu mai immesso nel possesso proprio di tale bene. Tanto risulta essere coerente con la circostanza che la casa padronale non sia stata concessa in affitto al a mezzo del contratto del 15.5.2008. Pt_1 Solo il ha dichiarato che la casa non gli fu consegnata solo perché occupata da Pt_1 attrezzi e masserizie e che l'amministratore della società concedente si era impegnato a consegnargli le chiavi (v. verbale del 24 giugno 2009, doc. 8 prodotto dalla curatela), ma non si ha alcuna prova – al di là della affermazione del – che la mancata consegna Pt_1 sia derivata solo dalla circostanza che l'immobile fosse occupato.
3.5. Non risulta decisiva la circostanza che alla pagina 13 dell'inventario dei beni oggetto di contratto (v. doc. 4 prodotto dal ) venga raffigurata la casa padronale. Invero, Pt_1 premesso che a pg. 13 dell'inventario vi sono due fotografie, si rileva che l'oggetto principale dei due fotogrammi è il capannone, ritratto infatti in entrambe le fotografie, mentre la casa padronale rimane sullo sfondo di uno solo dei due fotogrammi. In altri termini, la casa padronale è stata ripresa solo perché risultava sullo sfondo nella foto di un lato del capannone, vero oggetto delle fotografie a pg. 13 e non poteva essere non compresa nella foto che ritraeva un lato del capannone.
3.6. Il sostiene che non precisa indicazione delle particelle catastali nella perizia Pt_1 dell'ing. , CTU nominato in senso alla procedura fallimentare, abbia ingenerato un R_
errore nella curatela, inducendola a ritenere che il non avesse titolo per la Pt_1
conduzione della casa padronale.
L'affermazione risulta non conferente.
La perizia dell'ing. è stata redatta nel 2014, quando il contratto di affitto dell'azienda R_ LA (datato maggio 2008) era stato da tempo redatto – come pure il secondo contratto, del 2010: per cui, non è ragionevole pensare che il contenuto e l'oggetto del contratto del
2008 possano essere stati influenzati dall'elaborato del CTU, redatto nel 2014.
3.7. Alla luce della motivazione esposta, può già concludersi che il contratto del 2008 non aveva ad oggetto anche la concessione in affitto della casa padronale e che, di conseguenza, il contratto del 2010, avente ad oggetto la casa padronale, era valido.
3.8. In ogni caso, per completezza, si osserva quanto segue.
3.9. Il SO sostiene che il contratto del 15.11.2010 sia nullo in quanto avente un oggetto impossibile (il fitto della casa padronale), dato che la casa padronale era già stata concessa in affitto al ed il proprietario, non avendone più la disponibilità, non poteva Pt_1
nuovamente locarla.
L'affermazione non è condivisibile.
Il presupposto sufficiente alla stipula di un contratto di locazione valido è che il locatore abbia la disponibilità di fatto della cosa, in base ad un titolo giuridico che non sia contrario all'ordine pubblico (cfr. per es. Cass. 27021/2016; 27910/2023).
Nella specie, la RA fallimentare, nel 2010, oltre ad essere proprietaria della casa padronale, ne aveva anche la disponibilità di fatto: lo stesso ha più volte riconosciuto Pt_1
di non avere mai avuto, dopo il 2008, la disponibilità della casa padronale, in quanto occupata da masserizie altrui e in quanto l'amministratore della società concedente non gli aveva mai consegnato le chiavi.
Da tanto discende che il contratto del 2010, stipulato dalla curatela, proprietaria della casa padronale e nel possesso di questa, era pienamente valido.
3.10. Infine, il SO afferma che le sue dichiarazioni del 28.10.2010, contenute in una comunicazione inviata alla curatela – del seguente tenore:
non avevano natura confessoria, ma avevano uno scopo meramente transattivo, volte cioè ad elidere ogni dubbio o contestazione in ordine all'oggetto dell'affitto.
Aggiunge che il contratto del 15.11.2010 non integrava una vera pattuizione negoziale, ulteriore rispetto al contratto del 15.5.2008, ma era una novazione, affetta da nullità, in quanto avente ad oggetto la casa padronale, già oggetto di precedente contratto.
Le affermazioni del sono manifestamente infondate. Pt_1 Ai sensi dell'art. 1965 c.c., affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche (cfr. Cass. 1067/2023; 7999/2010).
Nella specie, il dubbio da eliminare sarebbe gravato sull'oggetto del contratto di affitto del
2008: pertanto, al fine di eliminare questo dubbio, il contratto del 2010 avrebbe potuto essere una valida transazione. Manca, però, la prova delle reciproche concessioni - il non ha né indicato, né provato quali siano state le reciproche concessioni delle parti. Pt_1
Deve pertanto escludersi che il contratto del 2010 sia stata una transazione.
Ove, però, si volesse ritenere la sussistenza di tutti i presupposti della transazione, si dovrebbe concludere che la stessa sarebbe stata pienamente valida.
Quanto alla asserita novazione, si osserva che il primo comma dell'art. 1234 c.c. prevede che la novazione sia senza effetto, ove non esista l'obbligazione originaria.
Nella specie, ove, come dedotto dal SO, il contratto del 2010 integri una novazione del contratto del 2008, per ritenere nullo il contratto del 2010 dovrebbe essere inesistente o nullo il contratto del 2008. Ma il non ha mai dedotto – né dagli atti di causa è mai Pt_1
emerso - che il contratto del 2008 fosse nullo o inesistente: la invalidità è sempre stata imputata, dal , al contratto del 2010. Pt_1
3.11. In conclusione, va rigettata la domanda di accertamento della nullità del contratto del
2010.
Alla luce dell'accertamento della validità dei contratti del 2008 e del 2010 e del contenuto degli stessi, vanno rigettate le domande di accertamento dell'inadempimento, imputato dal alla RA, e la domanda di risarcimento del danno. Pt_1
4. Il lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla sollevata Pt_1
eccezione di prescrizione dei crediti azionati dalla curatela.
Deduce: di avere sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale, in primo grado, per crediti maturati almeno fino al giugno 2013, e che il tribunale non ha dato alcuna risposta;
che non esistono, agli atti, validi atti interruttivi del decorso della prescrizione, posto che le comunicazioni del 2015, in ragione della loro genericità, non integrano atti interruttivi.
Il motivo di appello non è fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 2948, il diritto al corrispettivo delle locazioni e i fitti di beni rustici si prescrive in cinque anni.
4.2. Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 279/2024;
25500/2006).
4.3. Nella specie, va premesso che la curatela ha precisato che l'ultimo versamento è stato effettuato dal il 23.08.2012, ed era relativo al mese di dicembre 2011; che dopo la Pt_1
compensazione di parte dei canoni fino al mese di marzo 2013 per i lavori di miglioramento effettuati dallo stesso per l'importo complessivo di euro 14.520,00, residuava un importo di euro 75.480,00, così suddiviso: morosità da gennaio 2012 a giugno 2019 per un importo di
€ 90.000,00; a tale somma andava sottratto l'importo di € 14.520,00 residuando l'importo totale di € 75.480,00.
Pertanto, deve accertarsi se sia maturata la prescrizione solo in relazione ai canoni successivi al gennaio 2012, dato che quelli precedenti sono stati pagati.
4.4. Nella missiva del luglio 2015 - il cui contenuto è stato sopra riportato – è contenuto l'invito, rivolto al , di pagare alla RA i canoni non corrisposti, maturati fino a quel Pt_1
momento, relativi ai due contratti di affitto in essere.
La missiva in questione aveva tutti i caratteri necessari per integrare una messa in mora.
4.5. Atteso che i giudizi di primo grado sono cominciati nel 2019, deve escludersi che sia maturata alcuna prescrizione quinquennale, dal momento dell'atto interruttivo.
5. Il ha chiesto la condanna della RA al pagamento delle migliorie Pt_1 apportate alla azienda e l'accertamento del suo diritto alla ritenzione del fondo, ai sensi degli artt. 17 e 20 della legge 203 del 1982.
Le domande sono infondate.
5.1. La giurisprudenza di legittimità, in tema di migliorie, ha chiarito che “in un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile
(oltre che lecito e possibile)” (cfr. Cass. 10309/2024), che “in materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno “ex tunc” l'illiceità della condotta del concessionario o del , dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, Pt_3
eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento” (cfr. Cass. 30332/2019; 19789/2011), che “in tema di affitto di fondi rustici, il consenso del concedente all'effettuazione di miglioramenti (espresso in contratto o successivamente concordato tra le parti) costituisce elemento idoneo ad escludere sia la procedura di coinvolgimento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura prevista dall'art. 15 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, sia quella prevista dall'art. 17, settimo comma, prima parte, della l. 5 marzo 1982, n. 203” (cfr. Cass. 11369/2011).
In tema di diritto di ritenzione, la Corte di cassazione ha precisato che “il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo” (cfr. Cass. 27990/2019).
5.2. Nella specie, come già evidenziato, nel contratto del 2008 le parti convennero che
5.3. Il - a fronte della espressa contestazione, da parte della RA di non avere Pt_1
consentito ad alcuna miglioria - non ha fornito alcuna prova che la RA abbia mai autorizzato i lavori e le migliorie per le quali il primo chiede la ripetizione delle somme spese.
Il deduce di avere comunicato, il 27.1.2012, alla RA, la necessità di effettuare Pt_1
lavori necessari (v. doc. 17 prodotto dal ). A fronte di tale comunicazione non vi è Pt_1
prova di alcuna autorizzazione ai lavori da parte della . CP_1
5.4. Il SO ha evidenziato che la RA, in sede stragiudiziale, ha già operato il riconoscimento di migliorie apportate dal primo, compensando con i canoni non corrisposti la somma di euro 14.520,00, spesa dal per alcuni lavori. Pt_1
La RA stessa ha riconosciuto di avere compensato la somma di euro 14.520,00 con il maggior credito dovuto al mancato pagamento dei canoni.
Si osserva, però, che proprio il riconoscimento da parte della RA della debenza della somma di euro 14.520,00 a titolo di somme spese per migliorie conferma che il ha Pt_1
diritto al riconoscimento solo delle migliorie che sono state autorizzate dalla RA (o che questa, spontaneamente, ha riconosciuto ex post).
In assenza della prova del consenso alla realizzazione delle migliorie, il non ha diritto Pt_1
ad alcuna somma.
5.5. Non riconoscendo al SO il diritto al pagamento di alcuna somma a titolo di miglioria, allo stesso non può essere riconosciuto neanche alcun diritto alla ritenzione dei fondi, il che comporta il rigetto della relativa eccezione.
6. Il ha chiesto la condanna della RA al pagamento delle somme da Pt_1
questa percepite a titolo di aiuti PAC (titoli Agea) in relazione ai terreni concessi in affitto al
. Pt_1 Deduce che dal momento della sua immissione nel possesso dei terreni, a lui spettavano le provvidenze comunitarie previste a favore dei coltivatori.
La domanda non è fondata.
6.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “i titoli Agea non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti” (cfr.
Cass. 26115/2021), che “i titoli dell' relativi ai Controparte_4
contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC") possono essere trasferiti con o senza terra;
le due cessioni non sono fungibili tra loro, poiché mentre la cessione dei titoli
PAC "con terra" è immediatamente produttiva di aiuti, il trasferimento dei titoli PAC "senza terra" richiede necessariamente, per concretizzare il diritto, di essere combinato con una superficie LA ammissibile” (cfr. Cass. 1772/2025) e che “in tema di contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica LA nella Comunità Europea (c.d.
"aiuti PAC."), ai fini del trasferimento dei diritti maturati nel triennio 2000-2002 a titolo di successione anticipata, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del d.m. 5 agosto 2004, è necessario il consenso esplicito del dante causa, rilasciato mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata” (cfr. Cass. 11199/2019).
6.2. Nella specie, nel contratto del 2008 non vi è alcuna cessione dei titoli Agea dalla società concedente in favore del;
di tale cessione non vi è prova neanche nel contratto del Pt_1
2010, né in seguito.
Posto che, come detto, il trasferimento dei titoli Agea non avviene automaticamente ed implicitamente con la cessione – o, come in questo caso, con l'affitto - dei terreni cui i titolo sono collegati, deve concludersi che il non abbia acquistato alcun titolo Agea in Pt_1
relazione ai terreni da lui presi in fitto in forza della stipula del contratto di affitto;
pertanto, non può chiedere alla RA di corrispondergli le somme che quest'ultima ha percepito in relazione ai titoli Agea dalla stessa conservati.
6.3. Va, per completezza, evidenziato che il non ha lamentato, nel presente giudizio, Pt_1
che la RA non gli abbia trasferito i titoli Agea, pur avendo egli il diritto al trasferimento
– diritto, per altro, la cui esistenza sarebbe da accertare -, né ha chiesto il trasferimento dei titoli Agea, adducendo il diritto a tale trasferimento, ma ha chiesto che le somme percepite dalla RA vengano da quest'ultima versate a lui.
7. Il ha chiesto la condanna della RA al risarcimento dei danni Pt_1
patrimoniali e alla sua salute, derivati dalla circostanza che i capannoni e i depositi abbiano una copertura in eternit deteriorata.
Deduce:
che la sua salute è peggiorata;
che all'esito di accertamenti medici, gli è stata riscontrata una patologia fibrotica a carico dei polmoni;
che è scientificamente provato che l'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie polmonari;
che a seguito di verifiche, ha riscontrato che i capannoni hanno la copertura in eternit;
che dalla rottura delle coperture provengono detriti e fibre pericolosi, cosa che lo ha indotto a trasferire gli animali, anche quelli non interessati da tale problema;
che i tecnici hanno installato dispositivi di rilevamento della qualità dell'aria e della Pt_4
presenza di sostanze nocive.
La domanda non è fondata.
7.1. In primo luogo, quanto al lamentato danno patrimoniale, il non ha allegato quale Pt_1
danno abbia subito, limitandosi a dedure di avere trasferito gli animali. Manca una indicazione di danni, di spese sostenute, di eventuale perdita o danneggiamento di bestiame.
7.2. Quanto al danno alla salute, come anche il ha evidenziato, i danni possono Pt_1 essere provocati dall'amianto, ove la polvere di questo si diffonda.
Nella specie non vi è la prova che queste coperture si siano sfaldate – le fotografie prodotte, quali allegati alla denuncia del 23.4.2019, doc. 20 -, non mostrano alcuna rottura, né che le eventuali rotture preesistessero alla consegna dei beni al . Il ha solo dedotto Pt_1 Pt_1 che l ha installato dispositivi di rilevamento, senza però dedurre quali siano stati gli Pt_4
esiti di tali rilevamenti.
In assenza di alcun elemento fattuale, non può neanche disporsi una CTU medica, che risulterebbe meramente esplorativa.
8. Ogni altra questione agitata con l'appello deve ritenersi assorbita.
9. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado, con le correzioni della motivazione come esposte nella presente sentenza.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e quindi devono gravare sull'appellante.
11. Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della intera controversia, alla luce delle varie domande riproposte dal
, è indeterminabile. Pt_1
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile sono da considerare di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo presenti l'oggetto e la complessità della causa.
Nella specie, in considerazione dell'oggetto (affitto di azienda LA) e della presumibile entità delle somme cui, in caso di accoglimento, il avrebbe avuto diritto, deve farsi Pt_1 applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzia alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
14. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, cos decide:
a) rigetta l'appello promosso da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 14.317,00 a Parte_1
titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini