Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2006, n. 25500
CASS
Sentenza 30 novembre 2006

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In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 cod. civ., perchè un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. È pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Nella specie la corte di merito aveva rigettato, perchè estinta, la domanda, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i danni cagionati dalle illegittime azioni intraprese da una banca per un effetto cambiario scaduto nel dicembre del 1982; avevano sostenuto i ricorrenti di avere fatto espressa riserva di agire per tutti i danni nella citazione di un precedente giudizio, nel novembre 1984, per il rimborso delle spese di procedura di urgenza, e di avere fatto una diffida ad adempiere, nel settembre 1989, cui era seguita, nel maggio del 1992, l'introduzione dl presente giudizio, di modo che il quinquiennio non si sarebbe compiuto: sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso).

In tema di giudizio di legittimità, con riferimento alla prescrizione della domanda di risarcimento del danno, integra l'inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente, che nel giudizio di merito abbia agito a titolo di responsabilità extracontrattuale e si sia visto dichiarare estinto il diritto per il decorso del termine prescrizionale breve dell'articolo 2947 cod. civ., censuri la sentenza per non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione ordinaria decennale dell'articolo 2946 cod. civ., correlata alla responsabilità contrattuale del convenuto. Siffatta questione non comporta la mera, diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, bensì l'accertamento del fatto nuovo e diverso, costituito dalla pretesa esistenza di obblighi derivanti dal contratto e della relativa violazione.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2006, n. 25500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25500
Data del deposito : 30 novembre 2006

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