Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 2
In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 cod. civ., perchè un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. È pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Nella specie la corte di merito aveva rigettato, perchè estinta, la domanda, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i danni cagionati dalle illegittime azioni intraprese da una banca per un effetto cambiario scaduto nel dicembre del 1982; avevano sostenuto i ricorrenti di avere fatto espressa riserva di agire per tutti i danni nella citazione di un precedente giudizio, nel novembre 1984, per il rimborso delle spese di procedura di urgenza, e di avere fatto una diffida ad adempiere, nel settembre 1989, cui era seguita, nel maggio del 1992, l'introduzione dl presente giudizio, di modo che il quinquiennio non si sarebbe compiuto: sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso).
In tema di giudizio di legittimità, con riferimento alla prescrizione della domanda di risarcimento del danno, integra l'inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente, che nel giudizio di merito abbia agito a titolo di responsabilità extracontrattuale e si sia visto dichiarare estinto il diritto per il decorso del termine prescrizionale breve dell'articolo 2947 cod. civ., censuri la sentenza per non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione ordinaria decennale dell'articolo 2946 cod. civ., correlata alla responsabilità contrattuale del convenuto. Siffatta questione non comporta la mera, diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, bensì l'accertamento del fatto nuovo e diverso, costituito dalla pretesa esistenza di obblighi derivanti dal contratto e della relativa violazione.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2006, n. 25500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25500 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA GE, AV BRUNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato DI MAJO Adolfo, che li difende unitamente all'avvocato FREDDI ROMOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNICREDITI BANCA S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 05661/2005 proposto da:
UNICREDIT BANCA S.P.A., in persona del Procuratore speciale Dott. Faldella Michele, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato D'ERCOLE Stefano, che la difende unitamente all'avvocato RANCI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
SA GE, AV BRUNA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 518/04 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 29/06/2004, depositata il 29/07/04; RG. 959/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/11/06 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato ADOLFO DI MAJO;
udito l'Avvocato CLAUDIO ONOFRI (per delega Prof. Ranci Giovanni);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi AV citarono in giudizio la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, esponendo che, in forza di un effetto cambiario scaduto nel dicembre del 1982, la Cassa ottenne un'ingiunzione di pagamento nei loro confronti, sulla base del quale iscrisse ipoteca su numerosi beni costituenti il loro patrimonio immobiliare. Successivamente seppero che, per lo stesso credito, la BA aveva ottenuto analoga ingiunzione, non notificata a loro, ma utilizzata per iscrivere altra ipoteca sulla loro proprietà. Soltanto a seguito dell'instaurata procedura d'urgenza ottennero la cancellazione della seconda ipoteca e la restrizione della prima. Chiesero ed ottennero, dunque, la condanna della BA al rimborso delle spese anticipate nella menzionata procedura d'urgenza. Successivamente i coniugi, sciogliendo la riserva espressa nel precedente giudizio, citarono la BA per il risarcimento dei danni scaturiti dall'iniziativa della convenuta;
danno corrispondente al prezzo della vendita di un palazzo e di un terreno pattuito in un preliminare di vendita del quale il promissario acquirente aveva ottenuto la risoluzione a causa delle suddette iscrizioni ipotecarie. Il Tribunale di Ancona respinse la domanda, nonché le eccezioni di preclusione derivante da giudicato e di prescrizione sollevate dalla Cassa. La Corte d'appello di Ancona, rigettando l'appello principale dei RA, nonché quello incidentale della UN BA (cessionaria della originaria convenuta), ha dichiarato prescritto il diritto posto in azione.
Propongono ora ricorso per Cassazione il TE e la VI, a mezzo di un unico motivo. Risponde con controricorso la UN BA, la quale propone anche ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie per l'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
1.1 - Sotto un primo profilo, l'unico motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, 2946, 2947 c.c., anche con riferimento agli artt. 2941 e 2943 c.c. - vizi della motivazione) censura la sentenza per avere applicato il termine prescrizionale quinquennale (anziché quello decennale), senza considerare che nella specie era in discussione la responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale) della BA. La questione è affatto nuova e, come tale, inammissibile. Il dibattito si è incentrato, nel corso del giudizio di merito, intorno all'applicabilità o meno della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., scaturente dall'asserita responsabilità extracontrattuale dell'Istituto di credito, senza che fosse mai posto in discussione (nè dalla BA che eccepiva l'estinzione del credito, ne' dagli attori, che a tale eccezione resistevano) l'applicabilità della diversa prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. (cfr. pag. 8 della sentenza, che considera "fuori discussione" la questione).
Nel giudizio di legittimità, integra l'inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente, che nel giudizio di merito abbia agito per il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del convenuto e si sia visto dichiarare estinto il diritto per il decorso del termine prescrizionale breve dell'art. 2947 c.c., censuri la sentenza per non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c., correlata alla responsabilità contrattuale del convenuto stesso. Siffatta questione, infatti, non comporta la mera, diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, bensì l'accertamento del fatto nuovo e diverso, costituito dalla pretesa esistenza di obblighi derivanti dal contratto e della relativa violazione.
Inadempimento che, peraltro, i ricorrenti neppure specificamente lamentano, limitandosi alla generica enunciazione di violazione dei "doveri e gli obblighi nascenti da tale contratto, oltre che dai successivi accordi".
Nè vale invocare il principio derivante da Cass. sez. un. 25 luglio 2002, n. 10955, siccome questo fondamentale precedente concerne il giudizio di merito, stabilendo che, in quella sede, il riferimento della parte ad uno dei termini prescrizionali non priva il Giudice del potere officioso di applicare, sempre previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, una norma di previsione di un diverso termine.
1.2 - Sotto un secondo profilo i ricorrenti opinano che, anche accedendo alla tesi dell'applicabilità della prescrizione quinquennale, il diritto non sarebbe prescritto. Sostengono, infatti, che, nella prima citazione contro la BA (novembre 1984), per il rimborso delle spese sostenute per la procedura d'urgenza, essi fecero espressa riserva del diritto di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento della convenuta. Alla citazione avrebbe fatto seguito l'atto interruttivo costituito dalla diffida ad adempiere del settembre 1989; sicché, nel maggio del 1992 (data di introduzione del presente giudizio) il quinquennio prescrizionale non si sarebbe compiuto. In conclusione, i ricorrenti assimilano la menzionata riserva ad un vero e proprio atto di messa in mora del debitore.
La tesi è destituita di ogni fondamento. Un atto, perché abbia efficacia interruttiva della prescrizione (ai sensi dell'art. 2943 cod. proc. civ., comma 4), deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. È pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di altri danni, diversi ed ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. 24 gennaio 2002, n. 847; 2 agosto 2001, n. 10608). 2. - Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale condizionato.
I ricorrenti principali, siccome soccombenti, vanno condannati a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2006