Provvedimento: […] opponenti ; che sul punto va aggiunto, per mera completezza, la piena opponibilità delle clausole del contratto di c/c bancario, pur con la sua novazione nei contratti di mutuo chirografario; che invero, secondo quanto stabilito dall'art. 1234 c.c., la novazione è senza effetto se non esiste la obbligazione originaria; che, pertanto, un eventuale ridimensionamento del credito originario di cui al contratto di c/c non potrebbe non riverberare i suoi effetti anche sui novati contratti di mutuo chirografario; che, tuttavia, la mancata esibizione dei
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