Decreto cautelare 22 maggio 2024
Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 7838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7838 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05652/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5652 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del governo di Roma, in persona del Ministro pro tempor e, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. protocollo -OMISSIS-di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1 - L’odierno ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 17 gennaio 2024 con cui la Prefettura di Roma, in riscontro alla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, ha comunicato l’impossibilità di darvi seguito - in ragione della situazione emergenziale, della limitata disponibilità di posti e della ritenuta assenza di condizioni di vulnerabilità -, determinando di fatto un sostanziale diniego della richiesta.
Il ricorso è affidato a tre motivi di gravame, con cui il ricorrente deduce, in sintesi:
i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 9, 11 e 14 del D. Lgs. n. 142/2015, nonché dell’art. 20, par. 5, della Direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per avere l’Amministrazione negato l’accesso alle misure di accoglienza nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, fondando il diniego sulla asserita indisponibilità di posti, in violazione dell’obbligo di garantire comunque l’accoglienza mediante strutture alternative;
ii) la violazione degli artt. 2, lett. g), e 17 della Direttiva 2013/33/UE, per omessa previsione, in via subordinata, di forme alternative di accoglienza o di un sussidio economico sostitutivo, idoneo a garantire condizioni materiali minime di vita dignitosa al richiedente, in caso di carenza di posti nelle strutture di accoglienza;
iii) la violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 14 CEDU, per la disparità di trattamento e la discriminazione subita dal ricorrente rispetto ad altri richiedenti asilo in analoga posizione, ai quali invece sono state garantite le misure di accoglienza e le connesse prestazioni essenziali.
2 - Nelle more del giudizio l’Amministrazione, in esecuzione del decreto cautelare n. 2032 del 2024 di questo T.a.r., con nota del 21 giugno 2024, ha comunicato l’inserimento del ricorrente presso il CAS Gelsomino di Roma.
4 - La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
4 - In via preliminare, il Collegio rileva che il riconoscimento delle misure di accoglienza è intervenuto in mera esecuzione del decreto cautelare di questo Tribunale, sicché non può ritenersi cessata la materia del contendere; il provvedimento sopravvenuto, infatti, è stato adottato al solo fine di ottemperare a un comando giudiziale e di garantire, nelle more della definizione del giudizio di merito, la posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, dando luogo a un assetto di interessi intrinsecamente interinale e provvisorio, destinato a venir meno in caso di esito favorevole all’Amministrazione (in termini, C.g.a.R.S., 8 febbraio 2024, n. 281).
5 - Nel merito, il ricorso è fondato, in relazione al primo e assorbente motivo.
Va infatti ribadito l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato secondo cui, l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142 del 2015, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie.
In particolare, “ a fronte dell’istanza di accesso in una struttura di accoglienza, presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015 ” (Consiglio di Stato, sentenza n. 8670 del 7 novembre 2025).
Ne consegue che:
- la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza;
- l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge;
- le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione.
Pertanto, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui ha fatto discendere dalla carenza di posti e da criteri di priorità una sostanziale negazione, sia pure temporanea, del diritto all’accoglienza.
6 - Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso che l’Amministrazione ha comunque provveduto ad assicurare l’accoglienza della ricorrente già in fase cautelare.
7 - Attesa la sostanziale fondatezza del ricorso, si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall’apposita Commissione con decreto n. 285 del 2024.
La liquidazione del compenso spettante al difensore è rimessa a separato provvedimento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato;
- compensa le spese di lite;
- conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviandone la liquidazione a un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES EL, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
IA La MA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA La MA | ES EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.