CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 474/2024 RGAC vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti a [...], contrada Gemarca n. 30, rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Paolo Perrone del Foro di Paola (c.f.: ), in forza di C.F._3
separate procure speciali allegate al presente atto e rilasciate ai sensi dell'art. 83, III comma,
ultima parte, c.p.c., elettivamente domiciliati presso il suo studio in Paola - Corso Roma 3
APPELLANTI
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero Controparte_1
di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale Partita IVA P.IVA_1
, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa nata a P.IVA_2 Controparte_2
Piacenza, il 08.06.1963, facoltizzata in virtù della procura speciale rilasciata in data
14.04.2021 con atto a rogito del Notaio Notaio in Milano Persona_1
(Rep. 6744, Racc. 4736), registrata in data 15.04.2021 (doc. 2), rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al presente atto (doc. 3), anche in via disgiunta tra loro dagli
1 Avv.ti AN Ferraguto (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
e NA LA (C.F. – Email_1 CodiceFiscale_5
PEC del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Correggio n. 43,
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: << “Voglia l'adita Corte di Appello di Catanzaro, in totale accoglimento del presente atto di appello e per i motivi tutti esposti in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa e reietta, in riforma della qui gravata sentenza n. 669/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Paola – Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
AN SC, pubblicata il 22.09.2023, mai notificata, resa a conclusione del giudizio iscritto al
n. 591/2021 R.G.A.C., accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del
giudizio di primo grado, che devono qui, di seguito, intendersi integralmente ripotate e ritrascritte,
costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi:
1 - accertare e dichiarare la nullità, per pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura
ovvero per interessi anatocistici ovvero le per causali tutte di cui agli atti di causa delle clausole
contenute nel contratto di finanziamento n. 525480152 sottoscritto in data 9.12.2009, stipulato da
e con e per l'effetto condannare Parte_1 Parte_2 Controparte_3
al pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di € 20.364,99 Controparte_3
a titolo di restituzione degli interessi pagati e non dovuti, oltre agli interessi legali su detta somma
dal 9.12.2009 al saldo effettivo;
2 - condannare al risarcimento del danno nella misura dell'importo Controparte_3
degli interessi usurari o nella misura che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia;
3 - condannare al pagamento delle spese e competenze del doppio grado Controparte_3
di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.>>.
Per l'appellato: << …“in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione in quanto tardiva;
2 subordinatamente e sempre in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi, l'inammissibilità dell'avversa
impugnazione ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per l'insanabile assenza di alcuna ragionevole
probabilità di essere accolta per i motivi esposti nel presente atto;
ancora in via ulteriormente
subordinata e pregiudizialmente: accertarsi e dichiararsi, l'inammissibilità del secondo e del terzo
motivo avverso d'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1 c.p.c.;
nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Collegio intenda valutare il
tardivo gravame avversario, rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta da e Parte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata Parte_2
sentenza, per i motivi in atti.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali anche del primo grado.” >>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 14.4.2021, e Parte_1
hanno convenuto , quale Parte_2 Controparte_3
incorporante , con riferimento al contratto di finanziamento n. 525480152 CP_4
sottoscritto presso la filiale di Fuscaldo in data 9.12.2009, per la concessione della somma di
€ 36.838,23 da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 482,74 ognuna (ad eccezione della prima prevista nell'importo di € 574,82), con un TAN al 9,75% e TAEG al
10,82%, corredato da polizza assicurativa a copertura del contratto di finanziamento per €
1.838,23 corrisposta in un unico importo.
Dopo avere evidenziato di avere estinto interamente il debito nei termini pattuiti, hanno eccepito:
- la violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 6 CICR per la mancata espressa approvazione della clausola di capitalizzazione mensile degli interessi;
- la mancata indicazione del TAE in contratto;
- l'errata indicazione in contratto del TAEG/ISC (anche per erronea valutazione della facoltatività della polizza assicurativa);
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Hanno, pertanto, chiesto di dichiararsi la nullità delle relative clausole e di condannare la
3 convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito (previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis TUB) nella misura di € 20.364,99, salvo diverso accertamento giudiziale.
Si è costituita la , la quale ha eccepito la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c e, nel merito, la sua infondatezza.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ritenuto non necessario disporre la CTU contabile, la causa è stata rinviata per le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
all'udienza del 12.9.2023.
Con sentenza 22.09.2023, n. 699 e n. 735/23 Rep. il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciandosi sul giudizio 591/21 R.G., ha così statuito:
“rigetta la domanda degli attori, condannandoli al pagamento in solido delle spese di giudizio,
liquidate in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte convenuta”.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello da parte di e Parte_1
deducendo, in particolare: Parte_2
- ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI -
LA METODOLOGIA DI AMMORTAMENTO: ANATOCISMO E/O COSTO
OCCULTO. MANCATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL TAE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 1283 C.C. E DELL'ART. 6 CICR DEL 09.02.2000;
- ERRATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL TAEG/ISC;
- CONSEGUENZE SANZIONATORIE APPLICABILI: RIDETERMINAZIONE DEL
SALDO DEL RAPPORTO – RISARCIMENTO DANNO.
Si costituiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per tardività dello stesso;
nel merito deduceva l'infondatezza del proposto appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata con assegnazione dei termini 352 c.p.c..
Depositate comparse conclusionali e memorie di replica, all'esito dell'udienza del 6
novembre 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
4 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello.
Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza pubblicata il 22.09.2023, n. 699/2023 del Tribunale
di Paola, è stata notificata agli odierni appellanti in data 27.11.2023, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, a mezzo pec regolarmente consegnata in pari data alla casella postale certificata del difensore avverso di primo grado Avv. Rosaria Teresa Olivieri
( , ossia presso il domicilio digitale eletto dai sig.ri Email_3 Parte_1
e .
[...] Parte_2
Conseguentemente, il termine ultimo per l'impugnazione in appello della sentenza oggetto di scrutinio scadeva il 27.12.2023, come previsto dall'art. 325 c.p.c.
Essendo decorso inutilmente detto termine, la sentenza in esame deve intendersi definitivamente passata in giudicato, con conseguente inammissibilità dell'appello notificato a mezzo pec in data 22.03.2024.
Appare evidente a questa Corte, alla stregua di quanto sopra evidenziati, che l'appello proposto da e è inammissibile. Parte_1 Parte_2
Le spese del presente giudizio, in ragione della natura della pronuncia, devono ritenersi compensate per la metà e, nel resto sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza pubblicata CP_1
5 il 22.09.2023, n. 699/2023 del Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna e , al rimborso delle spese del grado in Parte_1 Parte_2
favore di , in persona del legale rappresentante p.t., che, già Controparte_1
compensate per la metà, sono liquidate in € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
GI IA
Il Presidente
AL NI LA
6
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 474/2024 RGAC vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti a [...], contrada Gemarca n. 30, rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Paolo Perrone del Foro di Paola (c.f.: ), in forza di C.F._3
separate procure speciali allegate al presente atto e rilasciate ai sensi dell'art. 83, III comma,
ultima parte, c.p.c., elettivamente domiciliati presso il suo studio in Paola - Corso Roma 3
APPELLANTI
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero Controparte_1
di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale Partita IVA P.IVA_1
, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa nata a P.IVA_2 Controparte_2
Piacenza, il 08.06.1963, facoltizzata in virtù della procura speciale rilasciata in data
14.04.2021 con atto a rogito del Notaio Notaio in Milano Persona_1
(Rep. 6744, Racc. 4736), registrata in data 15.04.2021 (doc. 2), rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al presente atto (doc. 3), anche in via disgiunta tra loro dagli
1 Avv.ti AN Ferraguto (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
e NA LA (C.F. – Email_1 CodiceFiscale_5
PEC del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Correggio n. 43,
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: << “Voglia l'adita Corte di Appello di Catanzaro, in totale accoglimento del presente atto di appello e per i motivi tutti esposti in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa e reietta, in riforma della qui gravata sentenza n. 669/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Paola – Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
AN SC, pubblicata il 22.09.2023, mai notificata, resa a conclusione del giudizio iscritto al
n. 591/2021 R.G.A.C., accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del
giudizio di primo grado, che devono qui, di seguito, intendersi integralmente ripotate e ritrascritte,
costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi:
1 - accertare e dichiarare la nullità, per pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura
ovvero per interessi anatocistici ovvero le per causali tutte di cui agli atti di causa delle clausole
contenute nel contratto di finanziamento n. 525480152 sottoscritto in data 9.12.2009, stipulato da
e con e per l'effetto condannare Parte_1 Parte_2 Controparte_3
al pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di € 20.364,99 Controparte_3
a titolo di restituzione degli interessi pagati e non dovuti, oltre agli interessi legali su detta somma
dal 9.12.2009 al saldo effettivo;
2 - condannare al risarcimento del danno nella misura dell'importo Controparte_3
degli interessi usurari o nella misura che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia;
3 - condannare al pagamento delle spese e competenze del doppio grado Controparte_3
di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.>>.
Per l'appellato: << …“in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione in quanto tardiva;
2 subordinatamente e sempre in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi, l'inammissibilità dell'avversa
impugnazione ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per l'insanabile assenza di alcuna ragionevole
probabilità di essere accolta per i motivi esposti nel presente atto;
ancora in via ulteriormente
subordinata e pregiudizialmente: accertarsi e dichiararsi, l'inammissibilità del secondo e del terzo
motivo avverso d'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1 c.p.c.;
nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Collegio intenda valutare il
tardivo gravame avversario, rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta da e Parte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata Parte_2
sentenza, per i motivi in atti.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali anche del primo grado.” >>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 14.4.2021, e Parte_1
hanno convenuto , quale Parte_2 Controparte_3
incorporante , con riferimento al contratto di finanziamento n. 525480152 CP_4
sottoscritto presso la filiale di Fuscaldo in data 9.12.2009, per la concessione della somma di
€ 36.838,23 da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 482,74 ognuna (ad eccezione della prima prevista nell'importo di € 574,82), con un TAN al 9,75% e TAEG al
10,82%, corredato da polizza assicurativa a copertura del contratto di finanziamento per €
1.838,23 corrisposta in un unico importo.
Dopo avere evidenziato di avere estinto interamente il debito nei termini pattuiti, hanno eccepito:
- la violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 6 CICR per la mancata espressa approvazione della clausola di capitalizzazione mensile degli interessi;
- la mancata indicazione del TAE in contratto;
- l'errata indicazione in contratto del TAEG/ISC (anche per erronea valutazione della facoltatività della polizza assicurativa);
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Hanno, pertanto, chiesto di dichiararsi la nullità delle relative clausole e di condannare la
3 convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito (previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis TUB) nella misura di € 20.364,99, salvo diverso accertamento giudiziale.
Si è costituita la , la quale ha eccepito la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c e, nel merito, la sua infondatezza.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ritenuto non necessario disporre la CTU contabile, la causa è stata rinviata per le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
all'udienza del 12.9.2023.
Con sentenza 22.09.2023, n. 699 e n. 735/23 Rep. il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciandosi sul giudizio 591/21 R.G., ha così statuito:
“rigetta la domanda degli attori, condannandoli al pagamento in solido delle spese di giudizio,
liquidate in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte convenuta”.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello da parte di e Parte_1
deducendo, in particolare: Parte_2
- ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI -
LA METODOLOGIA DI AMMORTAMENTO: ANATOCISMO E/O COSTO
OCCULTO. MANCATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL TAE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 1283 C.C. E DELL'ART. 6 CICR DEL 09.02.2000;
- ERRATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL TAEG/ISC;
- CONSEGUENZE SANZIONATORIE APPLICABILI: RIDETERMINAZIONE DEL
SALDO DEL RAPPORTO – RISARCIMENTO DANNO.
Si costituiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per tardività dello stesso;
nel merito deduceva l'infondatezza del proposto appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata con assegnazione dei termini 352 c.p.c..
Depositate comparse conclusionali e memorie di replica, all'esito dell'udienza del 6
novembre 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
4 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello.
Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza pubblicata il 22.09.2023, n. 699/2023 del Tribunale
di Paola, è stata notificata agli odierni appellanti in data 27.11.2023, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, a mezzo pec regolarmente consegnata in pari data alla casella postale certificata del difensore avverso di primo grado Avv. Rosaria Teresa Olivieri
( , ossia presso il domicilio digitale eletto dai sig.ri Email_3 Parte_1
e .
[...] Parte_2
Conseguentemente, il termine ultimo per l'impugnazione in appello della sentenza oggetto di scrutinio scadeva il 27.12.2023, come previsto dall'art. 325 c.p.c.
Essendo decorso inutilmente detto termine, la sentenza in esame deve intendersi definitivamente passata in giudicato, con conseguente inammissibilità dell'appello notificato a mezzo pec in data 22.03.2024.
Appare evidente a questa Corte, alla stregua di quanto sopra evidenziati, che l'appello proposto da e è inammissibile. Parte_1 Parte_2
Le spese del presente giudizio, in ragione della natura della pronuncia, devono ritenersi compensate per la metà e, nel resto sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza pubblicata CP_1
5 il 22.09.2023, n. 699/2023 del Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna e , al rimborso delle spese del grado in Parte_1 Parte_2
favore di , in persona del legale rappresentante p.t., che, già Controparte_1
compensate per la metà, sono liquidate in € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
GI IA
Il Presidente
AL NI LA
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