Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01419/2026REG.PROV.COLL.
N. 06098/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6098 del 2023, proposto da EL De IM, rappresentata e difesa dall’avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 607/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. SE ZE
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha in parte dichiarato improcedibile, in parte ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il diniego, opposto con provvedimento n. 25462 del 30 ottobre del 2017 del Comune di Capri, col quale è stata respinta la sua richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 11711/1034 del 19 maggio del 2017, avente ad oggetto alcune opere insistenti su un fondo di proprietà della ricorrente ubicato alla Via Truglio, n. 19/A.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
violazione e falsa applicazione dell’art. 167 comma 4 del d. lgs. n.167 del 2004; eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Capri, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. L’unico motivo d’appello denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che sarebbe asseritamente viziato perché non contiene alcun riferimento normativo che possa giustificare il diniego opposto dall’amministrazione, limitandosi ad allegare un generico contrasto dell’opera coi vigenti strumenti urbanistici.
La parte appellante aggiunge che le opere realizzate, in quanto prive di una propria autonomia funzionale, e destinate a servizio della costruzione principale, non contrastavano coi vincoli insistenti sull’area, e pertanto avrebbero potuto ottenere l’accertamento di compatibilità richiesto ai sensi dell’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Infatti, quest’ultima norma, secondo la doglianza, nel precludere, in area vincolata, l’accertamento ex post della compatibilità paesaggistica in caso di realizzazione abusiva di nuovi volumi, non ricomprenderebbe, in questa ultima nozione, i cd. “volumi tecnici”, quali per l’appunto quelli di cui all’odierna controversia, in quanto elementi che non incidono sul carico urbanistico, né altrimenti impattanti sull’ambiente.
3.1. Il motivo è complessivamente infondato.
3.1.1. Quanto alla dedotta carenza di motivazione si osserva che dall’atto, in modo esauriente, si possono evincere le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad emettere il diniego opposto, e che risiedono nell’avere la parte, coi suddetti interventi, realizzato sine titulo nuovi volumi e superficie in area vincolata, il che le ha precluso, ai sensi del citato art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 42/2004, la possibilità di ottenere una sanatoria postuma dell’intervento.
3.1.2. Venendo alla eccezione per cui quest’ultima disposizione preclusiva non sarebbe applicabile con riferimento ai volumi tecnici, si osserva, innanzitutto, che dalla descrizione delle singole opere oggetto di istanza di accertamento, almeno quelle di cui alla lett. b), alla lett. e) e, verosimilmente anche alla lett. f) ivi elencate non possono ritenersi costituire volumi tecnici. Al contrario, con quegli interventi, la parte ha realizzato veri e propri aumenti di volumi e superficie utili, non di carattere tecnico, che, come tali, vanno senz’altro ricompresi tra le costruzioni abusive che, allorquando eseguite in zona vincolata, non sono suscettibili di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post ai sensi del più volte citato art. 167, comma 4, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.
3.1.3. Quanto ai restanti interventi, ad eccezione di quello di cui alla lett. d) dell’istanza, che è stato spontaneamente demolito dalla parte, quelli di cui alla lett. a) e c) dell’elenco, e cioè l’ampliamento della lavanderia e la realizzazione del locale caldaia, possono in effetti essere annoverati nella tipologia dei volumi tecnici.
3.1.3.1. Ciò nonostante, ancora in fatto sono necessarie ulteriori precisazioni. Prima delle quali è specificamente riferibile al locale sub a) il quale preesisteva ed ha ricevuto, da quanto si comprende, un’espansione.
Or bene, se anche si volesse accedere alla prospettazione di parte, sulla non ricomprendibilità dei volumi tecnici nell’interdetto di cui al comma 4 dell’art.167 citato, sarebbe comunque evidentemente ben strano, per non dire contrario alla ratio legis , ammettere, in virtù di essa che, non solo un volume tecnico edificato ex novo , ma anche un locale tecnico, già edificato, possa ottenere ( rectius : essere valutato, al fine di eventualmente ottenere...) un aumento di volumetria senza rispettare i vincoli urbanistici, e soprattutto quelli paesaggistici. E’ evidente infatti che, a volerlo espandere - e non si vedrebbe come altrimenti limitarlo - questo ragionamento condurrebbe ad uno sviluppo costruttivo dei locali tecnici del tutto fuori controllo che finirebbe per essere in contrasto, prima ancora che con le specifiche norme regolative dell’area, con gli stessi principi generali in tema di urbanistica.
Quindi, anche solo per questo motivo, può senz’altro escludersi che il diniego opposto con riferimento alla lavanderia (locale sub a) sia illegittimo.
3.1.3.2. Aggiungasi che quest’ultimo intervento, così come quello grazie al quale è stata creata una caldaia rappresentano, solo allo stato, volumi tecnici, grazie ad una destinazione che, evidentemente, in via temporanea, la parte ha impresso sugli stessi, senza peraltro, almeno per quanto riguarda la seconda, dimostrarne l’ineluttabile necessità per ragioni energetiche.
Ciò non toglie che, in futuro, detta funzionalità – circostanza quest’ultima altamente verosimile, almeno per la prima delle due opere in questione – possa venir meno. E questo, evidentemente, nel caso di sanatoria, consentirebbe alla parte di fruire, in modo indebito, di nuovi volumi urbanistici, a tutti gli effetti, malgrado, al momento della loro realizzazione, gli stessi contrastassero con il regime urbanistico in vigore.
Ed anche questa considerazione induce a negare che il provvedimento impugnato sia affetto dai vizi indicati in appello, questa volta con riferimento ad entrambi i volumi.
3.2. Anche a voler trascurare le assorbenti considerazioni che precedono, si osserva che l’orientamento che ritiene che l’art.167, comma 4, del d. lgs. n.42/2004, nella parte in cui preclude l’accertamento postumo, non ricomprende i volumi tecnici, non è unanime nella giurisprudenza amministrativa; è infatti presente un’opposta, e più rigida interpretazione di detta disposizione.
E difatti, mentre l’orientamento meno severo ritiene che, con la nozione di volumetria, il codice dei beni culturali si sia voluto riferire alla realizzazione di “ superficie calpestabile, di regola non esposta alle intemperie, che può essere oggetto di una fruizione di tipo abitativo/residenziale/commerciale, o comunque atta allo svolgimento di attività umane” e cioè all’omonima nozione evincibile dal D.P.R. 380 del 2001, un altro e indirizzo ritiene che “la nuova volumetria, quale che sia la sua natura, impone comunque una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area (da compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo, ovvero dalla competente Soprintendenza in sede di redazione di un suo parere), mentre sono radicalmente precluse autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi” (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1305/2019 del 29 aprile 2019 interpretativo (Cons. St., sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9851; Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2023, n. 4172).
In tale più ampia nozione vanno inevitabilmente compresi anche i volumi tecnici dal momento che, come si è visto, qualsiasi incremento volumetrico - indipendentemente dalla nozione economico-funzionale del testo unico edilizia, che accoglie una prospettiva utilitaristica in senso stretto - e dunque inteso invece nella sua portata letterale, secondo il senso comune, è comunque incompatibile con le istanze paesaggistiche che sono sottese alla normativa sull’autorizzazione paesaggistica postuma. La quale, per esigenze di generale protezione del paesaggio e dell’ambiente, e dunque non della sola componente urbanistica territoriale, intende vietare che, ex post , qualsiasi aumento di volumi sia assentibile.
4. Tanto premesso, questi interventi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 celebratasi da remoto con l'intervento dei magistrati:
AB CO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
SE ZE, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE ZE | AB CO |
IL SEGRETARIO