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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 311 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Federico
Fedele;
-APPELLANTE-
E
DEL (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Simonetta Tommasi;
-APPELLATO-
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 03.05.2022, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte difensive depositate telematicamente sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Ha agito in giudizio deducendo quanto segue: Parte_2
- di aver stipulato nell'anno 2002 con , poi incorporata da Controparte_2 Parte_1
, un contratto di conto corrente;
[...]
- che, dall'esame del contratto e degli estratti conto, si evince che vi è stata applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti espressamente dalle parti, un TEG superiore al tasso-soglia in una pluralità di trimestri, che vi è stata illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, che sono state applicate commissioni di massimo scoperto, spese e giorni-valuta non pattuiti;
- che la ha violato il dovere di trasparenza, non avendo provveduto a consegnare al cliente una copia Pt_1
del contratto e non avendo inviato comunicazioni periodiche, chiare e complete.
Ha concluso chiedendo l'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente intercorso tra le parti per l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale, per l'applicazione dell'anatocismo, per l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non specificamente pattuite, nonché per l'applicazione di interessi usurari, con rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti e con condanna di alla restituzione della somma di € 23.295,00 o di Parte_1
quella che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita che ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta Parte_1
prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore, poiché il termine prescrizionale decorre da ciascuna delle prestazioni indebite;
ha, inoltre, sostenuto che il tasso di interesse e la periodicità di capitalizzazione sono state espressamente pattuite.
Ha concluso per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di consulenza tecnica”.
Con sentenza n. 3671 del 2019, pubblicata il 26.11.2019, il Tribunale di Lecce ha accertato che il debito di nei confronti di ammontava Parte_2 Parte_1
2 ad € 19.962,00; con condanna dell'Istituto di credito a rifondere all'attore la metà delle spese e competenze legali, liquidate in € 280,00 per spese e € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2020, Parte_1
ha interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendone la integrale riforma;
con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata l'8.10.2020, si è costituito , il quale ha chiesto di Parte_2
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla con condanna Parte_1
dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'udienza cartolare dell' 01.06.2022, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'istituto bancario appellante deduce: “Legittimità della commissione di massimo scoperto”.
1.1. L'istituto di credito censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accolto le doglianze formulate dal correntista in ordine alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto, rilevando che né nel contratto di conto corrente né nelle aperture di credito essa risulta prevista compiutamente, essendo stata indicata solo una misura percentuale senza alcuna specificazione circa la base di calcolo, i criteri di computo e le modalità di applicazione, con la conseguente dichiarazione di nullità della stessa per indeterminatezza.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. E' principio pacifico in giurisprudenza che, affinché la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto possa ritenersi valida ed efficace, la stessa deve essere non solo espressamente pattuita in forma scritta, ma anche determinata o almeno
3 determinabile nei suoi elementi essenziali, ossia nell'ammontare, nella base e nei criteri di calcolo e nella periodicità dell'addebito, nonché nella definizione dell'oggetto della commissione stessa, che può essere riferito al massimo scoperto raggiunto in un singolo giorno o a uno scoperto protratto nel tempo.
1.3.1. La Corte di Cassazione ha difatti affermato che “…deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà
l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”. (Cass. Civ. 19825/2022; Cass. Civ. 23558/2014; Cass. Civ. 4804/2007).
1.3.2. Nel caso di specie, come accertato dal C.T.U. e correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, dal contratto di conto corrente e dalle aperture di credito emerge esclusivamente la previsione della c.m.s. con l'indicazione della percentuale e una generica determinazione del periodo di applicazione, senza che vi sia alcun riferimento ai criteri di calcolo ed alla somma su cui applicare la percentuale (scoperto effettivamente utilizzato o anche a quello non utilizzato). Tale mancanza di specificità rende la clausola priva dei requisiti minimi di determinatezza richiesti dalla legge e ne comporta la nullità.
1.3.3. Alla luce di quanto sopra, l'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU e condivisa dal
Tribunale, che ha espunto le commissioni di massimo scoperto dalla ricostruzione contabile in quanto genericamente determinate in sede contrattuale, appare corretta in quanto conforme ai principi generali richiamati, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce: “Erroneità della C.T.U.”, .
2.1. L'Istituto di credito appellante impugna la quantificazione del credito effettuata dal
C.T.U., pari a euro 19.962,00, dolendosi del fatto che il Tribunale si sia uniformato a tale calcolo senza tener conto delle osservazioni sollevate dalla quanto al superamento Pt_1
del tasso soglia nel primo trimestre 2013.
4 In particolare, l'appellante sostiene che il CTU abbia rilevato solo erroneamente il superamento del tasso soglia antiusura nel primo trimestre dell'anno 2013, in quanto, nel calcolo del TEG, avrebbe incluso oneri non pertinenti, violando le istruzioni di Banca
d'Italia che escludono determinate spese, quali quelle “per operazioni”, di “tenuta conto”
e “per comunicazioni” e senza operare una corretta distinzione tra gli oneri effettivamente collegati all'erogazione del credito e quelli privi di tale connessione.
2.2. La censura appare incongrua rispetto al dictum della pronuncia impugnata, in quanto dalla lettura di quest'ultima emerge che il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, ha dato atto che il CTU, incaricato di verificare se, al momento della pattuizione o successivamente, fosse mai stato superato il tasso-soglia usurario, è pervenuto alla soluzione negativa. E tale passaggio non è stato impugnato. Sicchè
l'appellante risulta aver impugnato una statuizione in realtà non rinvenibile in sentenza.
Indubbiamente, la censura per essere ammissibile e razionale avrebbe dovuto essere formulata diversamente al fine di esitare nella prospettazione di un vizio della sentenza proprio nel passaggio sopra evidenziato che, invece, non è stato impugnato.
3. L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte costituita nella liquidazione di cui al dispositivo.
4. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 3671 del 2019 emessa dal Tribunale Parte_2
di Lecce il 26.11.2019 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali sostenute in questo grado da , ammesso al Parte_2
5 gratuito patrocinio, che liquida, in complessivi € 3.235,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n . 115 a carico di Parte_1
Così deciso in Lecce, il 23.09.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
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