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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/09/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Francesca Riccardi Presidente rel.
Maria Martina Marchini Giudice
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 783/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Parte_1 C.F._1
PAOLA
e
AK SM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) La casa coniugale viene assegnata alla signora OV che ci convivrà con la figlia minore;
Per_1 pagina 1 di 3 3) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la Per_1 madre.
4) In considerazione dell'età di , padre e figlia si frequenteranno liberamente, compatibilmente agli Per_1 impegni lavorativi del primo e agli impegni scolastici della seconda.
5) Il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra OV, la somma di euro Parte_1
150,00 = quale contributo per il mantenimento della figlia, attualmente studentessa della scuola superiore, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
tale somma andrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sondrio.
6) I coniugi concordano che il padre concorrerà a mantenere la figlia anche attribuendole la sua quota di pertinenza della casa coniugale, una volta che la comunione legale verrà sciolta. A tal fine egli sin d'ora si obbliga a cedere alla figlia, la sua quota del 50% della casa coniugale sita nel comune di Sondrio così meglio descritta: nel compendio immobiliare denominato “Residenza al Parco” posto in Via Dello Stadio ai civici
50,52 e 54: a) appartamento in piano terra, “SCALA A” civico n. 54, contraddistinto nel Catasto fabbricati del predetto comune come segue: F.39, particella 432, sub. 6, piano T, cat. A/2, vani 5; b) il box-garage al piano interrato contraddistinto nel Catasto fabbricati del predetto comune come segue: F.39, particella 432, sub 66, piano S1, mq.16.
7) Per l'acquisto della casa coniugale i coniugi avevano contratto in data 28.03.2007 un mutuo ventennale con
Intesa San Paolo SpA che è in regolare ammortamento e ormai prossimo alla scadenza, mancando solo tre annualità: il sig. dichiara che continuerà a versare regolarmente le rate di Parte_1 mutuo come sinora sempre fatto, sino alla sua totale estinzione, accollandosi integralmente il relativo onere e notificando l'accollo alla banca.
8) Il rogito verrà stipulato presso il Notaio di Sondrio, non appena la sentenza di separazione, alla quale Per_2 le parti sin d'ora dichiarano di prestare acquiescenza, verrà emessa. Le spese dell'atto notarile saranno a carico esclusivo del sig. Parte_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver nulla a pretendere nulla l'uno dall'altro a nessun titolo, eccezion fatta per quanto qui concordato.
10) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e in generale dei documenti validi all'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
11) Le spese della presente procedura verranno integralmente sostenute dal sig. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21.05.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e OV JA che hanno Parte_1 contratto matrimonio in Sondrio in data 27.05.2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole, ai rapporti economici e alle spese di lite e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sondrio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente est.
Francesca Riccardi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Francesca Riccardi Presidente rel.
Maria Martina Marchini Giudice
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 783/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Parte_1 C.F._1
PAOLA
e
AK SM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) La casa coniugale viene assegnata alla signora OV che ci convivrà con la figlia minore;
Per_1 pagina 1 di 3 3) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la Per_1 madre.
4) In considerazione dell'età di , padre e figlia si frequenteranno liberamente, compatibilmente agli Per_1 impegni lavorativi del primo e agli impegni scolastici della seconda.
5) Il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra OV, la somma di euro Parte_1
150,00 = quale contributo per il mantenimento della figlia, attualmente studentessa della scuola superiore, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
tale somma andrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Sondrio.
6) I coniugi concordano che il padre concorrerà a mantenere la figlia anche attribuendole la sua quota di pertinenza della casa coniugale, una volta che la comunione legale verrà sciolta. A tal fine egli sin d'ora si obbliga a cedere alla figlia, la sua quota del 50% della casa coniugale sita nel comune di Sondrio così meglio descritta: nel compendio immobiliare denominato “Residenza al Parco” posto in Via Dello Stadio ai civici
50,52 e 54: a) appartamento in piano terra, “SCALA A” civico n. 54, contraddistinto nel Catasto fabbricati del predetto comune come segue: F.39, particella 432, sub. 6, piano T, cat. A/2, vani 5; b) il box-garage al piano interrato contraddistinto nel Catasto fabbricati del predetto comune come segue: F.39, particella 432, sub 66, piano S1, mq.16.
7) Per l'acquisto della casa coniugale i coniugi avevano contratto in data 28.03.2007 un mutuo ventennale con
Intesa San Paolo SpA che è in regolare ammortamento e ormai prossimo alla scadenza, mancando solo tre annualità: il sig. dichiara che continuerà a versare regolarmente le rate di Parte_1 mutuo come sinora sempre fatto, sino alla sua totale estinzione, accollandosi integralmente il relativo onere e notificando l'accollo alla banca.
8) Il rogito verrà stipulato presso il Notaio di Sondrio, non appena la sentenza di separazione, alla quale Per_2 le parti sin d'ora dichiarano di prestare acquiescenza, verrà emessa. Le spese dell'atto notarile saranno a carico esclusivo del sig. Parte_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver nulla a pretendere nulla l'uno dall'altro a nessun titolo, eccezion fatta per quanto qui concordato.
10) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e in generale dei documenti validi all'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
11) Le spese della presente procedura verranno integralmente sostenute dal sig. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21.05.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e OV JA che hanno Parte_1 contratto matrimonio in Sondrio in data 27.05.2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole, ai rapporti economici e alle spese di lite e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sondrio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente est.
Francesca Riccardi
pagina 3 di 3