Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2022 promossa da:
(C.F. – Parte_1 C.F._1
P.I. ) con l'avv. Giuseppe Rizzi e dall'avv. Monica Pulieri, con domicilio P.IVA_1 digitale eletto presso l'indirizzo pec di questi ultimi e come da Email_1 Email_2 procura in atti
-attore opponente- contro
(C.F. Controparte_1
– P.I. con l'avv. Patrizia Zannini, elettivamente C.F._2 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio del difensore in Feltre (BL), Via Liberazione n. 3 e presso l'indirizzo pec di quest'ultimo coma da Email_3 procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024.
Conclusioni per l'attore: “Si confermano pertanto le domande di cui all'atto di opposizione, ribadendo la richiesta, Contr a fronte delle difese dell'opposta, che venga annullato ogni rapporto intercorso fra la e la lavori Parte_1 boschivi per essere stati conclusi in assenza di poteri, in conflitto di interessi e sostanzialmente con se stesso dal sig
[...]
a. CP_1
1
b. accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte dell'opponente Controparte_1 CP_1 di , previa declaratoria di nullità e/o annullamento dei sottostanti contratti, ed in via di Parte_1 Parte_1 in estremo subordine accertare la minor somma dovuta per la mancata consegna e montaggio dei beni descritti in narrativa;
c. accertare, in via ricovenzionale per le ragioni di cui in narrativa che la di Controparte_1 CP_1
è debitrice nei confronti di di della somma di euro 58.660,00 e/o la diversa
[...] Parte_1 Parte_1 maggiore o minore di giustizia e condannare la di a pagare in favore Controparte_1 CP_1 dell'esponente la somma euro 57.800,00 e/o la diversa maggiore o minore di giustizia o in via subordinata compensare Controparte_ tale credito con gli eventuali crediti di parte opposta;
Si fa presente che, senza nulla allo stato riconoscere nè senza rinunciare alle proprie domande ed eccezioni ha rappresentato e qui ribadisce la propria disponibilità a concludere in via transattiva la vertenza secondo la proposta formulata dal Giudice nel verbale di udienza del 20.12.2023 purchè venga concessa una dilazione di pagamento di otto/dieci mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione. Ovviamente la scrivente difesa non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove svolte da controparte e si chiede la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica ex art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, b) nel merito, respinta ogni contraria eccezione e domanda, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del credito della convenuta opposta, così come azionato in sede monitoria, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla impresa individuale di in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto Parte_1 Parte_1 per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento dell'importo oggetto di decreto ingiuntivo o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) rigettare tutte le domande svolte dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1 in via riconvenzionale e/o come eccezione di compensazione in quanto del tutto infondate per i motivi tutti riportati in atti
e dichiarare che nulla è dovuto da a di . In ogni Controparte_1 Parte_1 Parte_1 caso con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali e accessori di legge. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove svolte da controparte e si chiede la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica ex art. 190 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 23 marzo 2022, , Parte_1 nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 35/2022 emesso dall'intestato Tribunale, evocava in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'inammissibilità,
l'improcedibilità, l'infondatezza delle pretese avversarie e che, previa declaratoria di
2 nullità/annullamento dei sottostanti contratti, fosse dichiarato che nulla sarebbe dovuto in favore di parte convenuta opposta. In via subordinata, chiedeva che fosse accertata la minor somma dovuta da per la Parte_1 mancata consegna e montaggio dei beni descritti in atto di citazione e, in via riconvenzionale, che controparte fosse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 57.800,00, e/o della diversa somma ritenuta di giustizia, stante la sussistenza di un credito nei suoi confronti per tale ammontare o, in via subordinata, che fosse disposta la compensazione di tale credito con gli eventuali crediti riconosciuti a parte convenuta opposta.
Si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 15 giugno 2022, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto delle domande svolte da parte attrice opponente in via riconvenzionale.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il Giudice, su istanza di
[...]
e con l'assenso di Parte_1 Controparte_1
, con provvedimento del 13 settembre 2022 rinviava la prima
[...] udienza di comparizione prevista per il 14 settembre 2022 al giorno 4 ottobre 2022.
Alla prima udienza così fissata il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. rinviando la causa per il proseguo all'udienza del primo febbraio 2023.
All'udienza per la decisione sui mezzi istruttori del primo febbraio 2023, il Giudice si riservava e, con ordinanza del 6 febbraio 2023, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva le prove testimoniali, sia a prova diretta che a prova contraria, come in parte motivata dell'ordinanza delegando un GOT per tale incombente, e rigettava tutte le altre istanze istruttorie.
Esperita la prova testimoniale ammessa, il Giudice onorario disponeva la trasmissione del fascicolo al Giudice titolare per il proseguo del processo all'udienza del 20 dicembre
2023.
All'udienza del 20 dicembre 2023 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa nei seguenti termini: “pagamento da parte dell'attore opponete di un importo di Euro 20.000,00 a
3 tacitazione del rapporto controverso con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pagamento da parte dell'attore opponente della metà di spese di questo giudizio di opposizione, spese che si liquidano, per
l'intero, in complessive Euro 3.300” e rinviava all'udienza del 31 gennaio 2024 per verificare l'eventuale adesione delle parti alla proposta conciliativa.
All'udienza del 31 gennaio 2024 il Giudice, rilevato che la proposta conciliativa era accettata dalla convenuta opposta mentre alcun riscontro era pervenuto da parte attrice opponente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024.
All'udienza del 18 settembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190, 1° comma, c.p.c.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
L'opposizione svolta da ha ad Parte_1 oggetto il pagamento delle fatture nn. 17/2021 di euro 4.880,00, nr. 19/2021 di euro
6.554,08, nr. 31/2021 di euro 8.784,00, nr. 32/2021 di euro 4.196,80 e nr. 33/2021 di euro 14.668,80 per un importo complessivo pari ad euro 39.093,68, emesse dall'opposto ed azionate in via monitoria.
Secondo tale importo non sarebbe Parte_1 dovuto in quanto i documenti contabili azionati esporrebbero voci di fatturazione generiche, nonché in ragione del fatto che, tramite la fattura n. 33, l'opposto avrebbe preteso un compenso per prestazioni oggetto di un contratto di lavoro subordinato già vigente inter partes e successivamente inserite nel perimetro di un accordo transattivo sottoscritto avanti la competente Direzione provinciale del lavoro. Infine, sempre secondo l'opponente, i contratti perfezionati dall'opponente in nome e per conto dell'opposto dovrebbero essere annullati in quanto conclusi in carenza del relativo potere rappresentativo.
Sal canto suo, l'opposto rileva che il pagamento a proprio favore dovrebbe essere disposto per il legname personalmente acquistato dai sig.ri AT e MO e CP_3 rivenduto all'opponente, come dipendente in ragione del lavoro di taglio e recupero
4 affidato alla società opponente per i relativi lotti, come dipendente della medesima opponente per il concreto lavoro di taglio, pulizia e accatastamento effettuato dal maggio al luglio 2021, nonché per il noleggio dei mezzi di proprietà dell'opposto ed utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
4.
Ricostruite come sopra le reciproche pretese, osserva preliminarmente il Tribunale che l'opponente non contesta la consegna a proprio favore del legname venduto dall'opposto ed il cui corrispettivo è stato esposto nelle fatture nn. 17, 19, 31 e 32, né, d'altronde, rileva alcun inadempimento in punto alle altre obbligazioni scaturenti dal contratto avente ad oggetto il citato legname. Tale sarebbe se costui lamentasse la mancanza delle qualità promesse in capo alla cosa compravenduta, ovvero se deducesse vizi e difetti dell'opera oggetto di appalto. Non avendo nemmeno allegato tali inadempimenti, può dirsi non contestato che il legname fatturato sia stato consegnato, e che tale legname non fosse affetto da vizi e difetti, con la conseguenza che tale circostanza deve essere considerata ai fini della decisione ex art. 115 c.p.c.
D'altronde, ferma restando la valenza assorbente della mancata contestazione da parte dell'opponente di cui sopra si è fatto cenno, la vigenza tra le parti di un contratto avente ad oggetto la vendita del legname risulta per via documentale dai documenti di trasporto allegati da parte opposta sub docc. 5, ed è stata altresì confermata dalle emergenze dell'istruttoria tramite prove testimoniali. In particolare, il teste Testimone_1 sentito all'udienza del 26 giugno 2023, ha riferito essere vero che la Parte_1 vendeva il legname proveniente dal lotto di proprietà del sig. , venduto dallo Persona_1 stesso al sig. , alla Mihelcic legnami di AV (TN) come da Fattura nr. CP_1
2/001 del 26.06.2021 emessa da quest'ultima e alla di CO (VE). Parte_2
Da quanto sopra esposto e considerato discende che l'importo portato dalle fatture 17,
19, 31 e 32, per complessivi euro 24.414,88, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, deve essere riconosciuto a parte opposta.
5.
Per quanto riguarda, per converso, l'importo di euro 14.668,80, di cui alla fattura
33/2021, per “esbosco, sezionatura ed accatastamento”, si rileva che, stando a quanto allegato da parte attrice opponente, sarebbe stato assunto con contratto di CP_1
5 lavoro subordinato alle dipendenze di nel periodo intercorrente tra Parte_1 maggio e novembre 2021, e che, pertanto, le prestazioni fatturate sarebbero del tutto sovrapponibili a quelle dedotte nel contratto di lavoro subordinato. Da ciò deriverebbe pertanto che non sarebbe dato all'opposto agire anche il compenso derivante dal contratto d'opera, essendo le prestazioni ivi dedotte già oggetto del contratto di lavoro.
Parte opposta, dal canto suo, rileva come le somme oggetto di tale fattura sarebbe relativa al noleggio dei macchinari di proprietà della e non per le Controparte_1 prestazioni d'opera finalizzate al compimento dei lavori boschivi. Tale affermazione non persuade, in quanto, a fronte della contestazione da parte dell'opponente, parte opposta avrebbe dovuto provare che il corrispettivo sarebbe stato effettivamente relativo al nolo dei macchinari. Ebbene, oltre al fatto, di per sé rilevante, che la fattura non è stata emessa a tale titolo, nessuna prova è stata fornita in punto a tale fatto.
A riprova di quanto sopra argomentato, inoltre, vi è il fatto che le mansioni dedotte nel contratto di lavoro prodotto dall'opponente sub doc. 2 sono perfettamente sovrapponibili alle prestazioni di cui alla fattura n. 33, la quale, pertanto, non può che costituire una duplicazione del compenso preteso da colui che contemperamento assume la veste di prestatore d'opera e di dipendente dell'opponente.
Pertanto, se è pacifico, nonché documentalmente provato, che il rapporto contrattuale che scaturiva dal contratto di lavoro già in essere tra le parti è stato oggetto di transazione tra le parti, non vi è motivo per non ritenere che tale accordo transattivo non riguardasse anche il compenso richiesto con la fattura n. 33 azionata in via monitoria.
Da quanto sopra argomento, discende che l'importo di cui alla fattura n. 33/2021 non deve essere riconosciuto a parte opposta.
6.
Deve inoltre essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore opponente sulla scorta delle seguenti motivazioni.
L'attore opponente agisce dapprima per vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione di anticipi di compensi corrisposti per alcuni lavori compiuti dall'opposto e, a suo dire, non portati a termine. Tuttavia, non è fornito alcun dettaglio in punto ai fatti posti a base di tale pretesa, con la conseguenza che l'opponente non ha allegato alcunché in merito al
6 titolo sotteso alla propria domanda riconvenzionale, anche al solo fine di valutarne l'ammissibilità.
Occorre a riguardo tenere a mente che il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore può, sì limitarsi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, ma è gravato dell'onere della prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), (Cass. Civ. SSUU
1533/2001). Ebbene, deve ritenersi che l'opponente si sia del tutto sottratto rispetto a tale onere della prova, non avendo allegato, né tantomeno provato, alcunché in merito alla fonte del diritto azionato.
Da quanto sopra argomentato non può che discendere il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.
7.
A deve pertanto essere Controparte_1 riconosciuto il pagamento di un importo di euro 24.414,88, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, mentre deve essere rigettata la pretesa di pagamento di cui alla fattura n.
33/2021.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ex art. 653 c.p.c. e
[...]
deve essere condannato a pagare a Parte_1 [...]
una somma di euro 24.414,88, oltre IVA se e nella Controparte_1 misura in cui dovuta, ed oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002.
8.
In ragione della soccombenza parzialmente reciproca, le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione (scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000; compensi medi per tutte le fasi), devono essere poste a carico dell'opponente in ragione di un mezzo e compensate per il resto.
PQM
Il Tribunale ordinario di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto,
7 2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
3. CONDANNA a pagare a Parte_1
una somma di euro Controparte_1
24.414,88, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, ed oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino al saldo;
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dall'attore opponente;
5. CONDANNA a rimborsare Parte_1
a la metà delle spese di Controparte_1 questo giudizio, spese che liquida, per l'intero, in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, spese che si dichiarano compensate per il resto.
Così deciso in Belluno, il giorno 20 gennaio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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