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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1780/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela C.F._1
RA ( , presso il cui studio elettivamente domicilia in Trecase (NA) C.F._2 alla Via Casa Cirillo, II Traversa n. 4,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Valentina Mazzei C.F._3
(C.F. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata CodiceFiscale_4 alla via Caravelli, n°48
RESISTENTE
NONCHÉ
1 Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni:
All'udienza del 26.11.2025 i difensori si riportavano ai rispettivi atti e rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione;
pertanto, concordemente chiedevano di recepire l'accordo raggiunto così come modificato in udienza.
Il P.M. in data 04.12.2025 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 06.05.2025, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Torre Annunziata (NA) in data 08.01.2003 (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2003).
Dall'unione delle parti, in data 01.05.2003, nasceva la figlia Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa del marito, il quale aveva ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio quali l'obbligo di fedeltà, di coabitazione e di assistenza morale e materiale del coniuge. In particolare, la Parte_1 riferiva che il marito dal 2023 intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione dei coniugi Parte_1 con addebito al marito;
di assegnare la casa coniugale di proprietà della ricorrente sita in Torre
Annunziata (NA) alla Via XXIV Maggio n. 22 alla medesima ove vivrà insieme alla figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
di porre a carico di
[...] Controparte_1 ed in favore della ricorrente un assegno mensile di € 600,00, per il mantenimento della figlia Per_2
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie.
Disposta con decreto 09.05.2025 la comparizione delle parti per l'udienza del 26.11.2025, il ricorso ed il decreto venivano notificati al resistente in data 27.06.202
Si costituiva in giudizio, in data 24.11.2025, non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 separazione ma contestando i fatti posti dalla ricorrente a fondamento della stessa.
In particolare, il resistente deduceva di non aver violato gli obblighi nascenti dal matrimonio e che, al contrario, la crisi coniugale era imputabile alla moglie la quale, con il suo carattere geloso e morboso, aveva reso intollerabile la convivenza.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione dei coniugi Controparte_1 rigettando la richiesta di addebito della medesima al marito;
di assegnare la casa coniugale, di
2 esclusiva proprietà della , a quest'ultima ove la stessa risiederà con la di loro figlia Parte_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
di porre a carico del marito un Per_1 assegno mensile di mantenimento a favore della figlia pari ad € 300,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i coniugi o direttamente con la giovane Per_1
Nel corso dell'udienza di comparizione del 26.11.2025 il giudice delegato dal Presidente procedeva all'ascolto delle parti e all'esperimento dell'infruttuoso tentativo di conciliazione.
I difensori delle parti rappresentavo che le stesse avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
Pertanto, all'esito dell'udienza, il giudice delegato disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni di sua competenza
Quest'ultimo, in data 04.12.2025 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi..
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi abbiano fissato il proprio domicilio in abitazioni differenti, il fallimento del tentativo di conciliazione nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare la ferma e comune volontà di mettere fine all'unione coniugale. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, come già anticipato, all'udienza del 26.11.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo poi formalizzato in udienza il quale, non contrastando con norme inderogabili e, dunque, essendo conforme agli interessi delle parti in causa e coerente con la posizione economica delle stesse (la lavora come capo-cassiera in un Parte_1 supermercato Cai a Torre Annunziata percependo uno stipendio medio di euro 1.250,00 mensili mentre il resistente lavora come magazziniere presso una farmacia guadagnando circa euro 1.100,00
3 mensili), può senz'altro essere recepito dal Tribunale e posto alla base della presente decisione nei termini riportati in dispositivo.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Torre Annunziata (NA) in data 08.01.2003
(atto n. 2, parte II, serie A, anno 2003);
- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale di Via XXIV Maggio, n.22 in Torre Annunziata (NA), di proprietà della signora , viene assegnata alla stessa e presso la quale risiederà la figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- il signor a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, maggiorenne ma non CP_1 economicamente indipendente, verserà, a favore della , entro e non oltre il giorno Parte_1
15 (quindici) di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e contribuirà altresì, nella misura del 50%, per le spese straordinarie per l'istruzione, mediche, sportive e ricreative, preventivamente concordate tra le parti e/o direttamente con la figlia di maggiore età; in ordine alle spese Per_1 straordinarie le parti si riportano al vigente protocollo d'intesa per le spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
- spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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