Art. 3. 1. Le chiavi della cassaforte di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto sono tenute dal direttore della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui allo stesso art. 2 o, in caso di assenza, malattia o impedimento, dal suo sostituto.
2. I duplicati delle chiavi della cassaforte di cui al precedente comma, i secondi esemplari dei ((supporti magnetici)) di cui all'art. 1, e matrici dei moduli di mandato di pagamento menzionati nello stesso art. 1, recanti le firme dei funzionari e i timbri delle prefetture, sono custoditi, in buste sigillate, in altra cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui all'art. 2.
2. I duplicati delle chiavi della cassaforte di cui al precedente comma, i secondi esemplari dei ((supporti magnetici)) di cui all'art. 1, e matrici dei moduli di mandato di pagamento menzionati nello stesso art. 1, recanti le firme dei funzionari e i timbri delle prefetture, sono custoditi, in buste sigillate, in altra cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui all'art. 2.