Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 30/04/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 76/2026/GC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
Vittorio RAELI Presidente Marco CATALANO Consigliere Riccardo PATUMI Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 46204 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133539 del Comune di Cesena, agente contabile Vincenzo COVELLA, c.f. [...];
visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
visto il decreto del 24 gennaio 2024, con il quale il Presidente di questa Sezione, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo da parte del Magistrato relatore, ha fissato l’udienza per la discussione;
uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Antonio Sardella, mentre non sono comparsi né l’agente contabile, né l’Amministrazione.
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1. In data 23 novembre 2023, il Responsabile del settore entrate tributarie e servizi economico finanziari del Comune di Cesena, dott. Stefano Severi, Responsabile del servizio finanziario, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133539 relativo all’imposta di soggiorno riscossa a carico dei clienti dell’albergo Venezia, con sede a Cesena, per l’esercizio 2018, periodo dal 1.1.2018 al 12.9.2018.
Il conto è stato compilato d’ufficio e depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d’ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell’inottemperanza da parte dell’agente contabile Vincenzo Covella.
2. Con relazione del 20 gennaio 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto giudiziale di cui sopra, ne aveva chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza.
Aveva evidenziato come dall’analisi del conto fosse tra l’altro emerso che:
- il comune non è in possesso di dati relativi alle presenze nel corso del 2018 presso la struttura ricettiva in argomento, in quanto quest’ultima non ha trasmesso le dichiarazioni trimestrali e i soggetti ai quali sono state chieste informazioni non hanno fornito un esito;
- i controlli non hanno evidenziato illegittimità o criticità;
- il conto non è firmato dall’agente contabile incaricato;
- era stato violato il principio di alterità, per la coincidenza, nella fattispecie, tra il soggetto che ha compilato e sottoscritto il conto, e il soggetto che ha proceduto a parificarlo;
- dal conto emerge che nessuna somma è stata riscossa o versata (c.d. “conto a zero”).
3. Con decreto del 24 gennaio 2024, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale aveva fissato per il 22 maggio 2024 l’udienza per la discussione del giudizio di conto sopraindicato, ordinando alla segreteria di comunicare detto decreto e la relazione del Giudice designato per l’esame del conto all’Amministrazione interessata e, per il tramite di quest’ultima, all’agente contabile, nonché al Pubblico Ministero.
4. In data 30 aprile 2024 la Procura regionale aveva presentato le proprie conclusioni.
Innanzitutto, aveva evidenziato che l’Amministrazione non è stata in grado di verificare se l’agente contabile inadempiente avesse riscosso, nell’anno 2018, l’imposta di soggiorno comunale, né l’ammontare delle eventuali riscossioni. Da ciò consegue, rilevava la Procura contabile regionale, la necessità, nell’interesse dell’erario, che fosse accertata l’effettiva consistenza del carico. Inoltre, che lo stesso sia correttamente parificato, nel rispetto del principio di alterità tra controllante e controllato.
Nel rassegnare le conclusioni, la Procura aveva chiesto a questa Sezione di adottare “idoneo provvedimento interlocutorio ovvero disporre la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore affinché provveda a compiere l’istruttoria necessaria ad accertare l’effettiva consistenza del carico […] l’ammontare dell’imposta di soggiorno riscossa […] e ad acquisire […] il conto giudiziale correttamente compilato e parificato”.
5. A seguito dell’udienza del 22 maggio 2024 questa Corte, con sentenza-ordinanza n. 54, del 12 giugno 2024, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sul conto giudiziale in argomento e aveva disposto la restituzione degli atti al Giudice designato come relatore per assicurare l’accertamento del carico dell’agente contabile, nonché la parifica del conto giudiziale nel rispetto del principio di alterità.
6. Con relazione del 6 settembre 2024 il Giudice designato in esito a quanto disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 54/2024 aveva evidenziato che non era stato accertato il carico dell’agente contabile in quanto la Questura territorialmente competente aveva comunicato al Comune di Cesena di non poter evadere la richiesta motivando che il “portale alloggiati fornisce informazioni a partire da luglio 2019”. Con la medesima relazione il Giudice designato aveva comunicato l’avvenuta parifica del conto giudiziale nel rispetto del principio di alterità mediante sottoscrizione a opera del Segretario generale del Comune ed aveva concluso proponendone l’iscrizione a ruolo.
7. Con decreto del 12 aprile 2025 il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale ha disposto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale in epigrafe indicato.
8. In data 1° settembre 2025 la Procura contabile regionale ha depositato le proprie conclusioni, insistendo con la richiesta che questa Sezione ordinasse al Comune di Cesena di procedere con l’esatto adempimento previsto dall’art. 84, comma 2, del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 614, comma 1, lett. b) del R.D. n. 827/1924 allo scopo di assicurarne, mediante il procedimento di riconoscimento e sottoscrizione da parte dell’agente contabile, l’imputazione a quest’ultimo, con sua conseguente assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati in esso esposti.
9. A seguito dell’udienza del 24 settembre 2025 questa Corte ha preso atto del mancato accertamento della consistenza del carico intestato all’agente contabile e ha conseguentemente ritenuto necessario attivare il procedimento di riconoscimento e sottoscrizione del conto, anche allo scopo di far assumere all’agente contabile la responsabilità dei dati in esso esposti. Pertanto, con ordinanza n. 76, del 2 ottobre 2025, ha ordinato al Comune di Cesena di esitare il procedimento di cui all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 nei confronti dell’agente contabile in epigrafe indicato in riferimento al conto giudiziale n. 133539.
10. Il Comune di Cesena, ottemperando a quanto disposto con l’ordinanza sopra indicata, con nota del 28 novembre 2025 ha informato di avere attivato il procedimento disciplinato dal r.d. n. 827/1924 mediante ufficiale giudiziario, ma di non aver ricevuto alcuna risposta dall’agente contabile in questione.
11. L’agente contabile non ha presentato memorie.
12. Nel corso dell’udienza del 28 gennaio 2026 il Pubblico Ministero ha insistito con le conclusioni in atti ed ha inoltre formulato istanza di rinvio.
IR
1. Preliminarmente, dev’essere esaminata l’istanza di rinvio formulata in udienza dal Procuratore regionale.
L’istanza non può essere accolta, in ragione del recente pronunciamento della Corte di cassazione che, a Sezioni unite, ha dichiarato, con ordinanza n. 1527/2026, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in vicenda analoga a quella all’esame del Collegio, in favore della giurisdizione del giudice tributario.
A fronte di tale elemento, il giudizio dev’essere considerato maturo per la decisione. Non è infatti possibile rinviare l’udienza in ragione della mera possibilità che la Corte Suprema muti la propria posizione in materia, ostandovi il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi.
2. In via pregiudiziale, questo Collegio procede all’esame d’ufficio dei presupposti della sussistenza della giurisdizione contabile nel giudizio in esame, avente a oggetto il conto presentato dal gestore di una struttura ricettiva.
Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 codice della giustizia contabile e 17 dell’allegato 2, per il quale la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e fondata anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, si richiamano le motivazioni di cui alle sentenze dalla n. 53 alla n. 64 del 2026 di questa Sezione, alle quali si rinvia per una completa ricostruzione della problematica. Inoltre, si rinvia altresì alla recente ordinanza n. 1527/2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite, la quale ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili. Ne consegue l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
3. Resta fermo il dovere per l’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale.
4. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Riccardo Patumi Vittorio RAELI
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 30 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)