Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), residente in Avola, Parte_1 CodiceFiscale_1 via D'Agata Micale n° 29, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.
Claudio Leone (c.f.: ) e dall'avv. Sebastiano Leone (c.f.: CodiceFiscale_2 C.F._3
), entrambi con studio in Siracusa, viale Teocrito n° 112, giusta procura in atti;
[...]
Appellante nei confronti di
, (cod. fisc. , titolare della ditta individuale il Parte_2 CodiceFiscale_4 [...]
, (P. IVA ), con sede in Pachino, via F. Ferrucci, 220/A, rappr. e dif. Parte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Giocolano (cod. fisc. ), giusta procura in atti, elett. dom.ta in CodiceFiscale_5
Catania presso lo studio dell'Avv. Aldo Messina, via Vincenzo Giuffrida n. 53;
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 6.5.2025, sentiti i difensori delle parti, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive depositate nel termine assegnato con provvedimento del 26.09.2024, il
Collegio ha posto la causa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare dell'impresa Parte_2 individuale commerciale “ ”, conveniva in giudizio il Rag. Parte_4 PT
, esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo aveva svolto attività di professionista
[...]
1
pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare;
sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'anno 2017.
Precisava che spesso, in tali occasioni, il convenuto incassava dalla sig.ra le somme Parte_2
occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili o con denaro contante o mediante assegni;
aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal Rag. al defunto sig. suo collaboratore di studio, che alle volte lo PT Persona_1 accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice.
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il Rag. era stato regolarmente Parte_1 pagato con fatture per l'attività professionale prestata.
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al Parte_5
Rag. copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che Parte_1
tali richieste rimanevano senza esito;
che, pertanto, insospettita dall'evasività del convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente, tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al convenuto, il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito.
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del Rag. nel Parte_1
danno economico subito dalla per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, Pt_6 Parte_2 quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute.
Costituitosi in giudizio, , in primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del Parte_1 credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. asserendo che questi non era suo Persona_1
2 collaboratore di studio;
in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte;
infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richieste risarcitorie formulate dalla parte attrice.
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1054/2023 pubblicata il 5.6.2023, il Giudice unico della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G. ha così statuito:
“- Condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. Parte_1
759,00 per contributo unificato ed €. 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Si è costituita , nella qualità, chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la totale conferma Parte_2
dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 12.12.2023 (depositata il 16.12.2023), la Corte ha accolto parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa dell'appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, seppure limitatamente agli importi che superano la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, ferma restando la provvisoria efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese processuali.
Assunto all'udienza del 26.09.2024 il giuramento decisorio di , deferito dall'appellata Parte_1 personalmente presente all'udienza dell'11.06.2024 ed ammesso dalla Corte, giusta ordinanza depositata il 28.06.2024, il processo è stato rinviato per la discussione, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
Sentite le parti, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 6.5.2025, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, lamenta la violazione degli artt. 1176 e 2697 c.c. Parte_1
deducendo di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale e la mancanza di alcuna prova circa il nesso di causalità tra la sua condotta e il presunto e non provato danno subito da _2
.
[...]
Il motivo non è fondato.
3 Premesso che i documenti prodotti per la prima volta in appello (incarico per richiesta di servizio professionale del 2.1.2008 e relativi doc.ti allegati al n. 3), non sono utilizzabili ai fini della decisione ex art. 345 comma 3 c.p.c., questa Corte condivide pienamente le ampie argomentazioni svolte dal
Tribunale circa l'inadempimento contrattuale dell'appellante degli obblighi professionali di correttezza
(art. 1175 c.c.), diligenza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) assunti nei confronti della cliente odierna appellata.
Invero, come dedotto dalla difesa della parte appellata, dagli atti del giudizio di primo grado emerge che
, costituendosi in giudizio, ha contestato la circostanza di avere ricevuto dalla sig.ra Parte_1
la complessiva cifra di € 69.643,77 (a mezzo assegni e in contanti) durante il lungo rapporto _2
professionale di consulente del lavoro, quali importi richiesti per i pagamenti degli oneri contributivi e previdenziali dei dipendenti della ditta “ ”, eccependo l'intervenuta Parte_4
prescrizione quinquennale - eccezione non più riproposta in appello - e disconoscendo esclusivamente gli incassi degli assegni emessi in favore di per la complessiva somma di euro Persona_1
13.516,00 (v. n. 10 assegni in atti), deducendo altresì - senza alcun sostegno probatorio - che parte di questa somma era ascrivibile ad attività professionale pagata “in nero” secondo presunti e non provati accordi intercorsi tra le parti.
All'esito dell'attività istruttoria espletata all'udienza del 7.4.2022 i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto rappresentato in punto di fatto dall'attrice, in particolare le testi , Testimone_1
e , hanno spiegato: Tes_2 Testimone_3
1) il modus con cui , nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e Parte_1
regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale “ Parte_4 Parte_4
” sita in Pachino via Ferrucci e nelle occasioni richiedeva somme di denaro all'attrice per i
[...] pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all' per i propri dipendenti;
CP_1
2) che le somme mensili richieste dal alla sig.ra per i pagamenti all' dei PT Parte_2 CP_1 contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400, pagate con denaro e con assegni;
3) che consegnava sistematicamente al gli importi da lui richiesti per i Parte_2 PT pagamenti contributivi e retributivi all' o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli CP_1 venivano compilati dal medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui PT
dovevano essere emessi;
4) che spesso il sig. si accompagnava presso l'attività commerciale della con il sig. PT _2
Persona_1
4 5) che il faceva sempre sottoscrivere i modelli F24 (c.d. modelli di pagamento unificato) per il PT
pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati, e ciò anche dopo il primo gennaio del 2007 (da quando non c'era più il pagamento cartaceo);
6) la teste confermava, altresì, che appuntava tutto su di un'agendina. Tes_2 Parte_2
A sostegno delle sue pretese risarcitorie, parte attrice, ha versato in giudizio:
- 51 copie di assegni di c.c. emessi da consegnati al di cui dieci intestati ad Parte_2 PT
(doc. 3); Persona_1
- tutti gli estratti conto dei modelli F24 a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale “ ”, con evidenziate le mensilità Parte_4
pagate con assegno (doc.4);
- il brogliaccio nel quale appuntava mensilmente le somme consegnate a Parte_2 PT
e da lui richieste per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua
[...]
pasticceria (depositato con la memoria ex art.183 comma II c.p.c.);
- le fatture emesse da alla ditta “ ” per l'attività di Parte_1 Parte_4
consulente del lavoro (doc.2).
Il contenuto del brogliaccio e dei relativi dettagliati appunti con date e importi non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione successivamente alla sua tempestiva produzione in giudizio.
Come già chiarito nella impugnata sentenza, il quantum risarcitorio di euro 69.634,77 (ivi compresi gli importi degli assegni intestati ad e di cui si dirà a proposito del secondo motivo di Persona_1
appello) è stato determinato dal Tribunale effettuando la differenza tra il brogliaccio della IG.ra
, in cui venivano segnate, mensilmente, tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, _2 al per i pagamenti da lui quantificati per i versamenti all' dei contributi e delle ritenute, e PT CP_1 tutti gli F24 scaricati dal cassetto fiscale della ditta ” che sono stati Parte_4
effettuati realmente per predetti pagamenti mensili (v. dettagliato prospetto di cui alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e riportato nella memoria di costituzione in appello).
Parte appellante, al fine di escludere qualunque sua responsabilità contrattuale, ha dedotto che non gli sia imputabile alcuna negligenza, avendo adempiuto regolarmente ai pagamenti - per conto della cliente
- dei contributi previdenziali dei dipendenti dell'attività di pasticceria, tanto che parte Parte_2
appellata non avrebbe mai ricevuto alcun accertamento fiscale e/o ingiunzione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell' o dall' . CP_1 Controparte_2
Seppure quest'ultima circostanza non è stata contestata dalla difesa di , gli obblighi di Parte_2 buona fede contrattuale e di diligenza nell'esecuzione di un incarico professionale da parte di un consulente del lavoro (art. 2230 c.c.), a cui si chiede una diligenza qualificata, impongono a
5 quest'ultimo di eseguire con correttezza il proprio mandato, non esigendo e/o incassando somme ultronee a quelle dovute, di quantificare in modo preciso le somme dovute per i versamenti rispetto a quelle inerenti al compenso per le prestazioni rese, e di specificare i costi e i termini del suo incarico professionale.
Secondo la difesa dell'appellante le somme complessivamente ricevute e analiticamente indicate dell'appellata riguarderebbero attività professionale prestata “in nero”, per imprecisati e generici ulteriori mandati professionali rimasti indimostrati in corso di causa, percependo così migliaia di euro senza avere documentato o altrimenti dimostrato i costi della sua attività e i relativi compensi professionali.
Parte appellante assume, altresì, che le ingenti differenze in termini economici a lui corrisposte dalla sarebbero da inquadrarsi in un lavoro ulteriore e ben più articolato rispetto a quello oggetto _2 delle fatture per l'attività di consulente del lavoro regolarmente pagategli dalla cliente (vedi fatture versate quali doc. 2 nel fascicolo di primo grado); ma di tale affermazione parte appellante non ha fornito alcuna prova, né di quale ulteriore particolare attività professionale abbia compiuto in favore della , né di accordi diversi dal punto di vista retributivo. _2
Sul punto, come eccepito dalla difesa della parte appellata, alcuni dei documenti prodotti per la prima volta in appello non sono utilizzabili ai fini della decisione poiché inammissibili ex art. 345 comma 3
c.p.c.; in particolare, si tratta del contratto (allegato 3), del DURC della signora (allegato 4), del _2
prospetto contabile degli assegni ricevuti negli anni dalla (allegato 5), n. 40 assegni versati dalla _2
a con quietanze di pagamento dell'Agenzia delle Entrate (allegato 6) e modelli F24 _2 PT
estratti dal Cassetto Fiscale della sig.ra dal 2008 al 2017 (allegato 7). Parte_2
Con il secondo articolato motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2224,
2225, 2227, 2697 e 2721 c.c.
In particolare, parte appellante deduce che gli assegni prodotti in giudizio ed emessi in suo favore dall'appellata sono quaranta, poiché gli altri, anch'essi prodotti dalla difesa dell'originaria attrice, sono intestati ad e da lui incassati per attività professionale diversa dall'attività di consulenza Persona_1
del lavoro svolta dal Rag. PT
Sul punto, l'appello è fondato, atteso che , nel corso del presente giudizio di appello, Parte_1
ha prestato giuramento decisorio, negando di avere mai ricevuto da i dieci assegni (per Parte_2
l'importo complessivo di euro 13.516,00) intestati ad e negando di avere utilizzato detti Persona_1 titoli per pagare somme dovute all' per contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti della CP_1 ditta ” e di averli compilati. Parte_4
6 Di conseguenza, aldilà del contestato esito delle prove testimoniali raccolte in primo grado sulla posizione di e sul suo rapporto di “collaborazione” con il Rag. ai sensi degli Persona_1 PT
artt. 2736 e ss. c.c. il prestato giuramento ha valore di prova legale, di piena e vincolante efficacia probatoria, che non consente alla controparte di dimostrare il contrario.
Le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata, in sede di note conclusive, circa gli esiti della prova testimoniale assunta in giudizio contrari alle circostanze oggetto del prestato giuramento decisorio, non sono condivisibili e non consentono di superare l'esito del giuramento decisorio.
Dalla complessiva somma di euro 69.643,77 vanno, pertanto, detratti euro 13.516,00 di cui ai seguenti assegni intestati ad euro 2.526,00 del 15.01.2009, euro 1.250,00 del 15.05.2009, euro Persona_1
1.265,00 del 15.06.2009, euro 1.550,00 del 15.07.2009, euro 1.244,00 del 13.11.2009, euro 1.250,00 del
14.12.2009, euro 911,00 del 15.03.2010, euro 1.340,00 del 15.09.2010, euro 1.304,00 del 15.11.2010 ed euro 876,00 del 14.03.2012. L'importo residuo dovuto da a titolo risarcitorio (ex artt. Parte_1
1218 e 1223 c.c.), quale ingiustificato esborso, ammonta a complessivi euro 56.118,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come già indicati nella impugnata sentenza.
Di tale ingente somma parte appellante, come ritenuto dal Tribunale, non ha fornito plausibile e credibile giustificazione del relativo incasso.
Le altre doglianze, invece, non sono fondate, anche in ragione della circostanza che, come già rilevato, i documenti posti a sostegno delle censure, prodotti per la prima volta unitamente all'atto di appello e indicati ai nn. 3, 5, 6 e 7, non sono ammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, quindi, non sono utilizzabili per la decisione.
Le fatture emesse per compensi professionali, allegate al n. 8 dell'atto di appello, seppure mai prodotte nel corso del giudizio di primo grado, corrispondono al dettagliato prospetto contabile prodotto dalla difesa dell'attrice in primo grado (v. doc. n.2) e, di conseguenza, non introducono alcun elemento di novità nel presente giudizio. Detti documenti contabili non sono, comunque, idonei a dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione con i presunti e non provati compensi professionali dovuti a per ulteriore attività di consulenza svolta in favore della parte appellata. Parte_1
Con il terzo sintetico e generico motivo si lamenta l'infondatezza della domanda risarcitoria. Il motivo, privo di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è inammissibile.
Con l'ultimo motivo si censura la condanna alle spese subita in primo grado per violazione dell'art. 91
c.p.c.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
7 In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della sensibile riduzione dell'importo oggetto di condanna, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza (nella misura di 3/4), con compensazione della residua quota di 1/4, ex art. 92 comma 2 c.p.c. e si liquidano, per il primo grado, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale, e per il presente giudizio, come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare della somma oggetto di condannatorio e del valore dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva non particolarmente impegnativa svolta, applicando, anche per questo grado di giudizio, i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
In ragione della parziale conferma della sentenza di condanna di al risarcimento dei Parte_1
danni, le domande formulate dall'appellante - con le note conclusive - di revoca del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Siracusa in data 6-16.03.2018 e di cancellazione della relativa trascrizione presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Siracusa – Servizio di Pubblicità Immobiliare –
Agenzia delle Entrate (v. nota in atti del 16.03.2018) non possono trovare accoglimento, attesa altresì la già avvenuta conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
Anche la generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellante non è fondata.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass.
Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”
(Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass.
30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998,
n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
8 Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; Cass.
22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Sez.
Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda e le articolate ragioni della decisione, in ragione del complessivo esito del giudizio, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte dell'appellata le cui pretese risarcitorie sono state parzialmente accolte
(cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da PT
nei confronti di , titolare della individuale
[...] Parte_2 Pt_6 Parte_4
”, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1054/2023, pubblicata il 5.6.2023 ed emessa
[...]
nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G., ridetermina la somma dovuta da in favore Parte_1 della parte appellata e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di , Parte_2 titolare della ditta individuale ”, della somma di euro 56.118,77 oltre Parte_4
interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Condanna alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore Parte_1 di , titolare della ditta individuale ”, come già Parte_2 Parte_4 liquidate dal primo giudice, per l'intero, in complessivi euro 7.052,00 oltre euro 759,00 per contributo unificato, IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del presente giudizio di appello in Parte_1 favore di , titolare della ditta individuale ”, che Parte_2 Parte_4 liquida, per l'intero, in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4.
Così deciso in Catania il 22.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
9