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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 161/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), e , nato a
[...] C.F._2 Parte_3
Fano il 9/12/1971 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Pesaro via Curiel n. 8, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Marco Storti, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto
Con di citazione in opposizione a
- appellanti-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a Controparte_2 P.IVA_1
mezzo della mandataria con unico socio, in persona del legale Parte_4
pagina 1 di 11 rappresentante pro tempore (c.f. /p.i. ), elettivamente domiciliata in Milano, P.IVA_2 P.IVA_1
via Principe Amedeo 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Grilletta, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 917 del 21-22/12/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “che l'Ecc.ma Corte adita Voglia riformare integralmente la sentenza impugnata, Voglia respingere tutte le domande spiegate, sia in sede monitoria che in primo grado, dalla convenuta/appellata perché improcedibili, inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e diritto ed in accoglimento del presente gravame:
A) nel merito, per i motivi in atti e respinta ogni contraria eccezione e difesa, Voglia revocare il decreto opposto, riformare integralmente la sentenza impugnata e, previa eventuale remissione in istruttoria con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come indicato in atti, Voglia comunque rigettare la domanda avversaria di garanzia perché infondata in fatto e diritto e comunque perché si basa su documento invalido, nullo e/o annullabile.
B) Ad integrale riforma della sentenza impugnata, per le ragioni di cui in atti e respinta ogni contraria deduzione, richiesta, eccezione ed istanza, previa eventuale remissione in istruttoria con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come indicato in atti, Voglia accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità,
l'inopponibilità e comunque l'inefficacia quanto meno parziale e/o relativa ex art. 1418 e/o 1419 c.c.
dei contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti in data 27.7.2012 e 10.01.2013 in quanto riproduttivi dello schema contrattuale, nullo e comunque invalido, predisposto dall'ABI nel 2003,
contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 ed in particolare, per tali ragioni e contrasti, Voglia accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità,
l'inopponibilità e comunque l'inefficacia quanto meno parziale e/o relativa ex art. 1418 e/o 1419 c.c.
pagina 2 di 11 delle seguenti clausole: della cosiddetta “clausola di reviviscenza” stabilita dall'art. 2 delle NBU,
presente, sempre all'art. 2, anche nel contratto di fideiussione a firma in data 27.7.2012 e Pt_1
10.01.2013; della clausola di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. stabilita dall'art. 6 delle NBU,
presente, sempre all'art. 6, anche nel contratto di fideiussione a firma in data 27.7.2012 e Pt_1
10.01.2013 ed infine della cosiddetta “clausola di sopravvivenza” stabilita dall'art. 8 delle NBU,
presente, sempre all'art. 8, nel contratto di fideiussione a firma in data 27.7.2012 e Pt_1
10.01.2013; in ogni caso Voglia dichiarare la nullità di tutte le ulteriori diverse clausole presenti nelle fideiussioni di causa e conformi al modello ABI 2003 dichiarato contrastante con l'art. 2, comma 2, lett.
a), della legge n. 287 del 1990 ;
per l'effetto e conseguentemente, espulse e/o dichiarate inefficaci le clausole colpite da nullità parziale,
in applicazione ed in reviviscenza della disciplina legale in materia di fideiussione, ed in particolare a norma e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., Voglia dichiarare estinte entrambe le fideiussioni prestate dagli opponenti/appellanti con i citati contratti del 27.7.2012 e del 10.01.2013, qui azionate da controparte, non avendo l'opposta/appellata proposto le necessarie istanze giudiziali contro il debitore principale nel rispetto del termine di decadenza previsto dal medesimo art. 1957 c.c. con rigetto della richiesta di condanna avanzata dall'opposta/appellata nei confronti dei sigg. , Parte_1 Pt_2
e . Pt_3
C) Voglia all'esito della revoca del decreto opposto e della sentenza di primo grado qui impugnata,
condannare l'opposta/appellata e restituire agli appellanti quanto dagli stessi eventualmente pagato in forza dell'esecutività del decreto e/o della sentenza impugnata.
D) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite, anche del primo grado”.
Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
per tutti i motivi di cui in atti, rigettare l'appello proposto dai sig.ri , Parte_1 Parte_2
e , in quanto totalmente infondato per le ragioni in fatto e in diritto affrontati in Parte_3
pagina 3 di 11 narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente ogni capo della sentenza n. 917/2023 del Tribunale
di Pesaro;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese compreso il compenso professionale anche del presente grado di giudizio, con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale come per legge con condanna ex art 96 c.p.c. per i danni derivanti dalla condotta tenuta da controparte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
, e al DI, emesso (tra gli altri) nei loro confronti, in qualità
[...] Parte_2 Parte_3
di fideiussori della debitrice principale ed in favore di cessionaria dei CP_3 Controparte_2
crediti azionati in giudizio in forza di contratto del 1/8/2018 concluso con (a Controparte_4
sua volta società incorporante di , per il pagamento del complessivo Controparte_5
importo di € 1.151.689,14, oltre accessori successivi, quale saldo passivo del rapporto di apertura di credito ipotecario in c/c del 27/7/2012 di originari € 650.000,00, del rapporto di apertura di credito ipotecario in c/c del 23/1/2013 di originari € 500.000,00 e del mutuo chirografario del CP_6
27/10/2016 di originari € 151.000,00 con garanzia cambiaria.
In particolare, il primo giudice, dopo aver qualificato le fideiussioni azionate in giudizio come contratti autonomi di garanzia, ha rigettato l'eccezione di nullità delle stesse per violazione della normativa antitrust come accertata dalla Banca d' Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto successive al periodo oggetto di considerazione e perché gli opponenti non avevano fornito prova della esistenza di un accordo violativo anche nel periodo successivo e della effettiva impossibilità di trovare sul mercato altre e più convenienti garanzie, rilevando altresì che il termine di cui all'art. 1957 c.c. era stato interrotto con raccomandata in data 23/5/2018 di . Controparte_4
Gli opponenti hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza che ha qualificato le garanzie dedotte in giudizio come contratti autonomi di garanzia;
2) erroneità del pagina 4 di 11 capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità delle clausole contenute nei contratti de quibus
in quanto conformi al modello ABI 2003 e quella di inefficacia delle garanzie azionate art. 1957 c.c..
Insistendo, quindi, sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei “modelli/contratti di fideiussioni a
garanzia delle operazioni bancarie conclusi nella sede di e Cuccurano dall'Istituto oggi CP_5
appellato” e sull'ammissione di CTU contabile, hanno concluso come in epigrafe.
a mezzo della propria mandataria ha resistito al gravame, Controparte_2 Parte_4
chiedendone il rigetto.
Il primo motivo di impugnazione, con il quale si censura il capo di sentenza che qualifica le fideiussioni azionate in giudizio come contratti autonomi di garanzia, appare fondato.
In punto di diritto deve qui farsi applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte, la quale è pacifica nell'affermare che “Il contratto autonomo di
garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia,
derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al
debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a
chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale,
nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da
quest'ultimo” (cfr. da ultimo Cass. ord. 19693 del 17/6/2022) e nell'individuare gli elementi caratterizzanti il contratto autonomo di garanzia nella presenza delle clausole "a prima richiesta e
senza eccezioni". E' pur vero che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte afferma che l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivarsi, in mancanza delle predette clausole, anche dal tenore dell'accordo ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante un ristretto termine per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, tuttavia precisa che detta previsione contrattuale deve essere accompagnata “dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di
eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (cfr. da ultimo Cass. n. 15091 del
31/05/2021).
pagina 5 di 11 Orbene, nel caso di specie, seppure i contratti azionati contengono all'art. 7 la clausola a prima richiesta, per cui i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente all' a semplice Parte_5
richiesta scritta quanto dovuto per capitale, interessi spese e tasse dal debitore principale, tuttavia la citata disposizione non comprende la previsione “senza eccezioni” cioè non pone alcuna limitazione del potere degli stessi di far valere questioni relative alla validità ed efficacia del debito garantito. Né in senso contrario può argomentarsi, come sembra aver effettuato il primo giudice, sulla base dell'art. 9
dei medesimi contratti, atteso che lo stesso si limita a prevedere il potere della banca di recedere dai rapporti con il debitore senza che la scelta “del momento”, in cui esercitare detto potere, possa essere oggetto di contestazione da parte dei garanti.
I rilievi svolti impongono di qualificare entrambe le garanzie dedotte in giudizio come fideiussioni omnibus.
Il secondo motivo di impugnazione, con il quale si censura il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità e di inefficacia delle garanzie azionate, è invece infondato.
In punto di fatto è pacifico e comunque documentato in atti che gli appellanti hanno rilasciato le fideiussioni azionate in giudizio in data 27/7/2012 e 10/1/2013 (cfr. docc sub 2 e 3 nel fascicolo dell'appellante e 14 e 15 nel fascicolo dell'appellata), le stesse sono quindi relative ad un periodo di tempo di molto successivo a quello oggetto dell'indagine della Banca d'Italia. Tale circostanza consente di affermare la correttezza dell'affermazione resa dal giudice di primo grado per cui il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'asserita esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra le banche. Ed infatti, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/21 ha, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento della Banca d'Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005 (cfr. provvedimento Banca d'Italia sub all. 5 nel fascicolo degli appellanti), con conseguente pagina 6 di 11 onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale,
della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio
2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13
settembre 2021, n. 2356; nonché sent. n. 547 28.03.2023 e n. 499 del 21.03.2023 di questa Corte).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa. Quindi, secondo detto orientamento,
parte appellante avrebbe dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza della sussistenza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni e, poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Elemento costitutivo della dedotta nullità non è quindi l'eventuale conformità in tutto o in parte delle clausole delle garanzie prestate al modello ABI, bensì della persistenza sul mercato di una intesa anticoncorrenziale.
Ebbene, come rilevato dal giudice di primo grado l'onere probatorio posto a carico degli odierni appellanti non risulta assolto.
A riguardo occorre innanzitutto dichiarare l'inammissibilità della reiterata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dagli appellanti per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si rileva che l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è uno strumento di carattere residuale, utilizzabile qualora sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio (in tal senso vedi da ultimo Cass ord. n. 31251 del 3/11/2021): gli pagina 7 di 11 appellanti avrebbero pertanto dovuto allegare e provare l'impossibilità di acquisire direttamente dalle banche (avendo questo opposto specifico rifiuto) la documentazione necessaria ai fini che qui rilevano.
Ebbene nessuna allegazione e prova è stata fornita a riguardo.
In secondo luogo, la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione è stata rivolta contro una società di cartolarizzazione (e non un istituto di credito) senza che sia stato né allegato né provato il possesso da parte della medesima della documentazione richiesta.
In terzo luogo, l'eventuale acquisizione dei “modelli/contratti di fideiussioni a garanzia delle
operazioni bancarie conclusi nella sede di e Cuccurano […] con tutti i propri Clienti, nel CP_5
periodo compreso tra il 1.1.2005 ed il 31.12.2011” sarebbe comunque irrilevante ai fini della prova dell'asserita intesa concorrenziale tra le banche, atteso che gli appellanti, come sopra evidenziato, non dovevano fornire prova che la utilizzava per tutti i suoi clienti il medesimo Controparte_5
schema di garanzia (eventualmente conforme al modello ABI), ma che “tutti gli istituti di credito o
quantomeno la maggior parte” degli stessi utilizzava, al tempo in cui sono state rilasciate le garanzie oggetto di causa, lo stesso modello ponendo in essere una condotta anticoncorrenziale.
Orbene, gli appellanti hanno versato in atti il contratto di fideiussione prestato in data 18/12/2009 in favore della (cfr. doc. 12 nel fascicolo degli appellanti): stante l'identità Controparte_5
della Banca con il quale è stato concluso rispetto a quella parte dei contratti dedotti in giudizio, la produzione de qua è priva di rilevanza probatoria.
Risultano poi prodotti agli atti tre contratti di fideiussione conclusi in data 31/1/2007 in favore di
(cfr. docc. 13-15 ibidem), che con evidenza si riferiscono ad un arco Parte_6
temporale di molto antecedente rispetto a quello dei contratti per cui è causa.
Ancora sono stati versati in giudizio tre contratti conclusi in data 30/3/2011 in favore di
[...]
(cfr. docc. 19-21 ibidem): questi oltre ad essere comunque riferibili al medesimo Parte_6
ente/gruppo creditizio di cui al punto che precede, si riferiscono tutti a fideiussioni specifiche e quindi esulano dal perimetro delle questioni in esame vieppiù alla luce della sentenza della Suprema Corte n.
pagina 8 di 11 21841 del 2/8/2024 che ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della sanzione di nullità
per violazione della normativa antitrust sancita in relazione alle fideiussioni omnibus dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Irrilevante ai fini in esame è anche la produzione del contratto di fideiussione del 24/5/2005 concluso con BCC Credito Cooperativo (cfr. doc. 16 ibidem), che per la data in cui è stato stipulato rientra nel perimetro di accertamento del richiamato provvedimento della Banca d'Italia.
Infine, sono stati prodotti due contratti conclusi in data 24/2/2010 e 1/10/2010 (docc. 17 e 18 ibidem)
con , i quali da soli o anche valutati unitamente ai contratti conclusi con Controparte_7
nel 2007 e quelli dedotti in giudizio (doc. 2 e 3 ibidem) appaiono del tutto Parte_6
inidonei, sia per la limitatezza numerica in sé, sia per il numero di banche coinvolte che per il carattere territoriale delle stesse, ad affermare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale.
Le considerazioni svolte portano ad affermare la validità delle clausole contenute nelle fideiussioni azionate e, in particolare, tenuto conto delle eccezioni svolte, di quella di cui all'art. 6 che prevede espressamente la deroga al rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
In ogni caso, occorre rilevare che l'art. 7 dei contratti dedotti in giudizio prevede testualmente che “il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole
per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. La riportata clausola nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca “a semplice richiesta scritta” (a prescindere dalla questione relativa alla eccepita nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dal precedente art. 6)
impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale.
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di Cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020; n. 31509 del 3/11/2021) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento
pagina 9 di 11 debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di
decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del
criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla
predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio
di un'azione in giudizio”. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent. n. 1834 del 10/8/2022) e dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte.
Ebbene nel caso di specie sono gli stessi appellanti a dare atto che con raccomandata in data 23/5/2018
(cfr. doc. sub 9 nel fascicolo degli appellanti) la ha comunicato la Controparte_4
risoluzione di tutti i rapporti in essere con la debitrice principale, intimando contestualmente alla stessa e ai garanti il pagamento delle somme riportate a debito, e che con raccomandata in data 24/1/2019
(cfr. doc. sub 10 ibidem) quale mandataria della appellata società di Controparte_8
cartolarizzazione, ha messo in mora la debitrice principale e gli odierni appellanti per il pagamento di quanto dovuto in favore della cessionaria.
Pertanto, l'eccezione sollevata dagli appellanti, di inefficacia delle garanzie prestate per non avere “la
creditrice proposto nei termini le necessarie istanze giudiziali contro la debitore CP_3
principale”, risulta infondata.
Le conclusioni raggiunte impongono l'integrale rigetto dell'appello, non incidendo la qualificazione delle garanzie dedotte in giudizio sulla statuizione di conferma della condanna di cui all'opposto DI.
pagina 10 di 11 Infine, deve essere rigettata la domanda di parte appellata di condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
A riguardo questa Corte ritiene che non siano stati acquisiti al processo elementi che consentano di affermare che l'appello sia stato intenzionalmente proposto solo per arrecare un danno alla controparte ovvero con colpa grave nella valutazione del proprio diritto ed inoltre che il presente giudizio abbia arrecato all'appellata conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali.
Le spese del di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 917 del 21-22/12/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di
€ 24.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9/5/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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