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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/08/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 980/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/C, presso lo studio dell'avv. NICOLA DI MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, via San Prospero n. 4, E, PER ESSA, QUALE PROCURATRICE,
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
sede in Lecce, via Lodi n. 38, elettivamente domiciliata in Lecce, via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio dell'avv. EUGENIO BUSCICCHIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via di Villa Parte_2 C.F._2
Ortisi n. 45, presso lo studio dell'avv. NICOLA DI MAURO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 16.2.2023 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2071/2022 con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare a Controparte_1 – e, per essa, quale procuratrice, – la somma di €. 29.709,78, oltre accessori e spese del CP_2
procedimento monitorio, in dipendenza di contratto di finanziamento stipulato originariamente con nel 2007. Parte_3
A supporto della propria prospettazione, l'opponente ha anzitutto eccepito la prescrizione, evidenziando come non potesse reputarsi idoneo atto interruttivo di quest'ultima la raccomandata del
27.2.2013 prodotta da controparte, in quanto spedita ad indirizzo non più corrispondente alla residenza dell'ingiunto.
In secondo luogo, ha sostenuto che l'opposta non avrebbe dimostrato di aver Parte_1
acquistato la posizione creditoria oggetto di causa.
Infine, l'opponente ha ritenuto non adeguatamente provato il credito azionato da controparte ed ha lamentato la usurarietà degli interessi addebitati e la discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.6.2023 si è costituita in giudizio quale CP_2 procuratrice di chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione. Controparte_1
Si è altresì costituita, con atto d'intervento del 4.7.2023, , contestando – per ragioni Parte_2
parzialmente coincidenti con quelle prospettate da – il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2071/2022.
Denegata la provvisoria esecuzione ed espletata inutilmente la mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per l'assorbente ragione della mancata prova, da parte della società ingiungente, della titolarità del credito azionato.
Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio si legge testualmente che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione […] gli avvisi delle cessioni prodotte in via monitoria dall'opposta, fanno tutte un generico riferimento […] ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti. Si contesta pertanto la carenza di legittimazione della società opposta per non aver provato l'esistenza e la validità delle cessioni pubblicate in Gazzetta del credito originario e, per l'effetto, s'invoca la revoca del decreto ingiuntivo opposto” (v. pag. 3 della citazione in opposizione). In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre è invece compito di quest'ultima fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Venendo al caso di specie, come emerge dal ricorso monitorio, il credito azionato:
- sarebbe stato ceduto da a Link Finanziaria s.p.a.; Controparte_3
- sarebbe stato ceduto da Link Finanziaria s.p.a. a Crio Finance s.r.l. in data 10.12.2011;
- sarebbe stato ceduto da Crio Finance s.r.l. a in data 28.9.2018; Controparte_4
- sarebbe stato ceduto da all'odierna opposta in data 31.1.2022 Controparte_4 Controparte_1
(v. pagg.
1-2 del ricorso monitorio).
Orbene, in relazione al primo di tali trasferimenti tuttavia non è stata ritualmente fornita adeguata prova.
Con riguardo a tale atto traslativo intercorso tra e Link Finanziaria s.p.a. non è Controparte_3
stato anzitutto prodotto il contratto di cessione.
In assenza di prova diretta sul contenuto di quest'ultimo, occorre poi chiedersi se gli elementi raccolti in giudizio consentano di ritenere dimostrata in via presuntiva la inclusione in esso del credito oggetto di causa.
Anche in tale materia, infatti, deve considerarsi lecito il ricorso alle presunzioni, avendo il Supremo
Collegio evidenziato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (così Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944; v. già Cass. Civ.
Sez. I 28.2.2020, n. 5617, per cui “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”). Al superiore quesito deve fornirsi risposta negativa.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Con specifico riguardo alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” rechi indicazioni,
“senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass.
Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”). Nel caso di specie, il contenuto della cessione intercorsa tra e Link Finanziaria Controparte_3
s.p.a. non risulta in alcun modo ricostruibile attraverso il ricorso alle pubblicazioni effettuate nella
Gazzetta Ufficiale.
Di tale specifico trasferimento, infatti, non è stato ritualmente depositato in giudizio l'avviso pubblicato ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993.
Gli unici documenti formati ai sensi di siffatta norma investono le successive operazioni traslative intercorse tra Link Finanziaria s.p.a., Crio Finance s.r.l., Crio e (v. CP_4 Controparte_1
all. 5, 7 e 8 del ricorso monitorio).
Nessuno di tali avvisi reca indicazione analitica dei criteri di individuazione delle posizioni creditorie ricomprese nella cessione operata da a Link Finanziaria s.p.a. Controparte_3
Sotto tale profilo, occorre precisare, in primo luogo, che nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.4.2022 si legge che ha acquistato il 31.1.2022 da crediti – Controparte_1 Controparte_4 per quanto interessa in questa sede - “oggetto di acquisto da parte del Cedente nell'ambito di cessioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 giugno 2006 ed il 31 luglio 2014”, “acquisiti da CP_4
anche da “ (v. pag. 60 dell'all. 8 del ricorso monitorio).
[...] Parte_3
Quanto alla cessione precedente, intercorsa tra la detta – nelle vesti di cessionaria – Controparte_4
e Crio Finance s.r.l. – nelle vesti di cedente -, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
20.10.2018 emerge che essa si è perfezionata il 28.9.2018 – e, dunque, al di fuori dell'intervallo temporale menzionato nell'atto traslativo sopra richiamato - ed ha investito “tutti i crediti di titolarità di Crio Finance s.r.l. alla data del 31 agosto 2018, che derivano da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati” anche “da […] di cui Crio Finance s.r.l. si Controparte_3
è resa cessionaria mediante contratti di cessione di cui alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 45 del 21 aprile 2011, n. 69 del 18 giugno 2011, n. 80 del 14 luglio 2011, n. 95 del 18 agosto 2011, n. 142 del 10 dicembre 2011, n. 142 del 10 dicembre
2011, n. 1 del 3 gennai 2012, n. 17 del 9 febbraio 2012, n. 42 del 7 aprile 2012” (v. pag. 22 dell'all.
7 del ricorso monitorio).
Ancora, in merito al pregresso trasferimento, l'opposta ha prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 10.12.2011, nel quale si attesta che Crio Finance s.r.l. il 29.11.2011 ha acquistato “tutti i crediti pecuniari in essere al 31 ottobre 2011 […] detenuti da Link Finanziaria s.p.a. […], quale cessionaria” di svariati soggetti, tra cui “ (v. pag. 1 dell'all. 5 del ricorso Controparte_3
monitorio).
Nessuna altra specificazione è contenuta nel predetto documento.
Come appare manifestamente evidente, dal richiamato avviso non risulta in alcun modo ricostruibile il perimetro delle posizioni creditorie cedute da a Link Finanziaria s.p.a. (cfr. App. Controparte_3 Catania Sez. I 29.5.2023, n. 989, che ha accolto la doglianza relativa alla mancata prova dell'acquisto del credito con le seguenti argomentazioni: “nella fattispecie la società intervenuta … si è limitata ad asserire di essere cessionaria del credito litigioso senza null'altro allegare per consentire di accertare che anche il credito in questione rientri fra quelli ceduti ed ha prodotto atto notarile di scissione parziale ed estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020 della cessione in blocco di crediti già facenti capo” ad altra società; “tuttavia dall'atto notarile prodotto di scissione parziale si evince solo che dalla predetta scissione ne era derivata la cessione di parte dei rapporti attivi e passivi” dalla asserita cedente alla asserita cessionaria “così come dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale si evince solo la notizia di un acquisto in blocco da parte della cessionaria
… di un compendio di attività e passività e dunque di un portafoglio di rapporti attivi e passivi che facevano capo” alla asserita cedente “ma sostanzialmente in tali atti non identificati. Posto che la genericità dei prodotti documenti non consente di acclarare che il credito oggetto di lite sia compreso tra quelli ceduti, sarebbe stato onere della cessionaria darne prova considerata la contestazione specifica”).
Non è conseguentemente possibile verificare, in assenza di qualsiasi indicazione delle caratteristiche dei crediti trasferiti, se tra questi ultimi rientri quello già vantato dalla prima nei confronti dell'odierno opponente . Parte_1
Nessun altro significativo elemento valorizzabile quale indice presuntivo può poi ritenersi ritualmente acquisito in giudizio.
Non dirimente appare anzitutto la raccomandata del 27.2.2013 prodotta già in fase monitoria dalla società opposta (v. all. 6 del ricorso monitorio).
In essa, invero, si rinvengono esclusivamente comunicazioni provenienti da Link Finanziaria s.p.a., mentre non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di alienante nella pregressa operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in Controparte_3
Non può pertanto farsi applicazione del noto – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della prova dell'acquisto del diritto, alla “dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n.
10200).
Nessun significato può poi conferirsi da tale angolo visuale al documento denominato “estratto conto”.
Quest'ultimo non reca alcuna denominazione di – né di altre società – e non risulta Controparte_3
in alcun modo sottoscritto da CH (v. all. 4 del ricorso monitorio).
Ancora, non può ritenersi sufficiente per dimostrare che il credito azionato rientri specificamente nella cessione intercorsa tra e Link Finanziaria s.p.a. il mero fatto – isolatamente Controparte_3 considerato e non accompagnato da altri indici che era onere dell'opposta addurre - che l'odierna ingiungente disponga del testo contrattuale sotteso alla pretesa monitoria.
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito – con argomentazioni confacenti al caso di specie – che
“la circostanza del possesso di documentazione relativa a un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780).
Infine, deve rilevarsi che la creditrice ingiungente nulla ha depositato con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Com'è del tutto pacifico, con lo spirare del termine previsto per il deposito di tale ultimo atto devono intendersi maturate le preclusioni istruttorie.
Di conseguenza, manifestamente inammissibile deve ritenersi la produzione documentale – orientata alla prova della titolarità del credito e, dunque, attinente al merito - effettuata da parte opposta in comparsa conclusionale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951, così sul punto massimata: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”; cfr. App. Catania Sez. I 24.6.2025, n. 930, in cui, a conferma di come alla contestazione della titolarità del credito sollevata fin dall'inizio della controversia sia possibile replicare solo entro le preclusioni, si afferma al più che, ove la censura sia mossa in fasi successive, la replica della cessionaria deve intervenire nella immediatezza: “a riprova della impossibilità di stabilire, sulla base del solo contratto senza gli allegati, quanto lamentato dall'opponente, l'appellata … ha preferito produrre per la prima volta in appello un estratto … contenente l'indicazione del credito ceduto, sembrando tuttavia appena il caso di evidenziare come detta produzione sia senz'altro tardiva, e come tale inammissibile, visto che tutt'al più avrebbe costituito onere dell'appellata, anziché insistere affinché la causa venisse spedita a sentenza a fronte della tempestiva eccezione sollevata dall'opponente, chiedere di potere allora procedere alla produzione … sulla falsariga di quanto consentito dalla giurisprudenza nel caso di intervento soltanto in appello;
v. Cass. sez. I, 20 gennaio 2021, n. 996”).
Non potendosi per quanto sopra ritenere ritualmente provato che Link Finanziaria s.p.a. abbia acquistato da il credito vantato nei confronti di e lo abbia Controparte_3 Parte_1
poi legittimamente ceduto a Crio Finance s.r.l. – prima degli ulteriori trasferimenti a Controparte_4
e a -, la società ingiungente – gravata, come si è visto, dell'onere della prova del Controparte_1
titolo – deve reputarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Essendosi rivelata fondata la contestazione mossa dall'ingiunto in merito alla titolarità del credito azionato da controparte, rimane assorbita ogni considerazione relativa alle ulteriori doglianze articolate da parte opponente.
3. Quanto alla vicenda processuale intercorsa tra e – e, per Parte_1 Controparte_1
essa, quale procuratrice, -, quest'ultima va reputata soccombente e va dunque condannata CP_2
al pagamento delle spese in favore del primo.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00).
In relazione alla vicenda processuale intercorsa con , va invece disposta la compensazione Parte_2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del 2018, tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo n. 2071/2022 è stato revocato e che per altro verso quest'ultimo non aveva previsto alcuna ingiunzione di pagamento a carico della intervenuta, che ha partecipato al giudizio per mero errore, com'è pacifico tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
980/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2071/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna quale procuratrice di a pagare in favore di CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in €. 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
[...]
I.V.A., come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite in relazione alla vicenda processuale intercorsa con Pt_2
per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Così deciso in Siracusa, 3.8.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 980/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/C, presso lo studio dell'avv. NICOLA DI MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, via San Prospero n. 4, E, PER ESSA, QUALE PROCURATRICE,
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
sede in Lecce, via Lodi n. 38, elettivamente domiciliata in Lecce, via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio dell'avv. EUGENIO BUSCICCHIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via di Villa Parte_2 C.F._2
Ortisi n. 45, presso lo studio dell'avv. NICOLA DI MAURO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 16.2.2023 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2071/2022 con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare a Controparte_1 – e, per essa, quale procuratrice, – la somma di €. 29.709,78, oltre accessori e spese del CP_2
procedimento monitorio, in dipendenza di contratto di finanziamento stipulato originariamente con nel 2007. Parte_3
A supporto della propria prospettazione, l'opponente ha anzitutto eccepito la prescrizione, evidenziando come non potesse reputarsi idoneo atto interruttivo di quest'ultima la raccomandata del
27.2.2013 prodotta da controparte, in quanto spedita ad indirizzo non più corrispondente alla residenza dell'ingiunto.
In secondo luogo, ha sostenuto che l'opposta non avrebbe dimostrato di aver Parte_1
acquistato la posizione creditoria oggetto di causa.
Infine, l'opponente ha ritenuto non adeguatamente provato il credito azionato da controparte ed ha lamentato la usurarietà degli interessi addebitati e la discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.6.2023 si è costituita in giudizio quale CP_2 procuratrice di chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione. Controparte_1
Si è altresì costituita, con atto d'intervento del 4.7.2023, , contestando – per ragioni Parte_2
parzialmente coincidenti con quelle prospettate da – il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2071/2022.
Denegata la provvisoria esecuzione ed espletata inutilmente la mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per l'assorbente ragione della mancata prova, da parte della società ingiungente, della titolarità del credito azionato.
Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio si legge testualmente che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione […] gli avvisi delle cessioni prodotte in via monitoria dall'opposta, fanno tutte un generico riferimento […] ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti. Si contesta pertanto la carenza di legittimazione della società opposta per non aver provato l'esistenza e la validità delle cessioni pubblicate in Gazzetta del credito originario e, per l'effetto, s'invoca la revoca del decreto ingiuntivo opposto” (v. pag. 3 della citazione in opposizione). In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre è invece compito di quest'ultima fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Venendo al caso di specie, come emerge dal ricorso monitorio, il credito azionato:
- sarebbe stato ceduto da a Link Finanziaria s.p.a.; Controparte_3
- sarebbe stato ceduto da Link Finanziaria s.p.a. a Crio Finance s.r.l. in data 10.12.2011;
- sarebbe stato ceduto da Crio Finance s.r.l. a in data 28.9.2018; Controparte_4
- sarebbe stato ceduto da all'odierna opposta in data 31.1.2022 Controparte_4 Controparte_1
(v. pagg.
1-2 del ricorso monitorio).
Orbene, in relazione al primo di tali trasferimenti tuttavia non è stata ritualmente fornita adeguata prova.
Con riguardo a tale atto traslativo intercorso tra e Link Finanziaria s.p.a. non è Controparte_3
stato anzitutto prodotto il contratto di cessione.
In assenza di prova diretta sul contenuto di quest'ultimo, occorre poi chiedersi se gli elementi raccolti in giudizio consentano di ritenere dimostrata in via presuntiva la inclusione in esso del credito oggetto di causa.
Anche in tale materia, infatti, deve considerarsi lecito il ricorso alle presunzioni, avendo il Supremo
Collegio evidenziato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (così Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944; v. già Cass. Civ.
Sez. I 28.2.2020, n. 5617, per cui “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”). Al superiore quesito deve fornirsi risposta negativa.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Con specifico riguardo alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” rechi indicazioni,
“senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass.
Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”). Nel caso di specie, il contenuto della cessione intercorsa tra e Link Finanziaria Controparte_3
s.p.a. non risulta in alcun modo ricostruibile attraverso il ricorso alle pubblicazioni effettuate nella
Gazzetta Ufficiale.
Di tale specifico trasferimento, infatti, non è stato ritualmente depositato in giudizio l'avviso pubblicato ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993.
Gli unici documenti formati ai sensi di siffatta norma investono le successive operazioni traslative intercorse tra Link Finanziaria s.p.a., Crio Finance s.r.l., Crio e (v. CP_4 Controparte_1
all. 5, 7 e 8 del ricorso monitorio).
Nessuno di tali avvisi reca indicazione analitica dei criteri di individuazione delle posizioni creditorie ricomprese nella cessione operata da a Link Finanziaria s.p.a. Controparte_3
Sotto tale profilo, occorre precisare, in primo luogo, che nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.4.2022 si legge che ha acquistato il 31.1.2022 da crediti – Controparte_1 Controparte_4 per quanto interessa in questa sede - “oggetto di acquisto da parte del Cedente nell'ambito di cessioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 giugno 2006 ed il 31 luglio 2014”, “acquisiti da CP_4
anche da “ (v. pag. 60 dell'all. 8 del ricorso monitorio).
[...] Parte_3
Quanto alla cessione precedente, intercorsa tra la detta – nelle vesti di cessionaria – Controparte_4
e Crio Finance s.r.l. – nelle vesti di cedente -, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
20.10.2018 emerge che essa si è perfezionata il 28.9.2018 – e, dunque, al di fuori dell'intervallo temporale menzionato nell'atto traslativo sopra richiamato - ed ha investito “tutti i crediti di titolarità di Crio Finance s.r.l. alla data del 31 agosto 2018, che derivano da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati” anche “da […] di cui Crio Finance s.r.l. si Controparte_3
è resa cessionaria mediante contratti di cessione di cui alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 45 del 21 aprile 2011, n. 69 del 18 giugno 2011, n. 80 del 14 luglio 2011, n. 95 del 18 agosto 2011, n. 142 del 10 dicembre 2011, n. 142 del 10 dicembre
2011, n. 1 del 3 gennai 2012, n. 17 del 9 febbraio 2012, n. 42 del 7 aprile 2012” (v. pag. 22 dell'all.
7 del ricorso monitorio).
Ancora, in merito al pregresso trasferimento, l'opposta ha prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 10.12.2011, nel quale si attesta che Crio Finance s.r.l. il 29.11.2011 ha acquistato “tutti i crediti pecuniari in essere al 31 ottobre 2011 […] detenuti da Link Finanziaria s.p.a. […], quale cessionaria” di svariati soggetti, tra cui “ (v. pag. 1 dell'all. 5 del ricorso Controparte_3
monitorio).
Nessuna altra specificazione è contenuta nel predetto documento.
Come appare manifestamente evidente, dal richiamato avviso non risulta in alcun modo ricostruibile il perimetro delle posizioni creditorie cedute da a Link Finanziaria s.p.a. (cfr. App. Controparte_3 Catania Sez. I 29.5.2023, n. 989, che ha accolto la doglianza relativa alla mancata prova dell'acquisto del credito con le seguenti argomentazioni: “nella fattispecie la società intervenuta … si è limitata ad asserire di essere cessionaria del credito litigioso senza null'altro allegare per consentire di accertare che anche il credito in questione rientri fra quelli ceduti ed ha prodotto atto notarile di scissione parziale ed estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020 della cessione in blocco di crediti già facenti capo” ad altra società; “tuttavia dall'atto notarile prodotto di scissione parziale si evince solo che dalla predetta scissione ne era derivata la cessione di parte dei rapporti attivi e passivi” dalla asserita cedente alla asserita cessionaria “così come dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale si evince solo la notizia di un acquisto in blocco da parte della cessionaria
… di un compendio di attività e passività e dunque di un portafoglio di rapporti attivi e passivi che facevano capo” alla asserita cedente “ma sostanzialmente in tali atti non identificati. Posto che la genericità dei prodotti documenti non consente di acclarare che il credito oggetto di lite sia compreso tra quelli ceduti, sarebbe stato onere della cessionaria darne prova considerata la contestazione specifica”).
Non è conseguentemente possibile verificare, in assenza di qualsiasi indicazione delle caratteristiche dei crediti trasferiti, se tra questi ultimi rientri quello già vantato dalla prima nei confronti dell'odierno opponente . Parte_1
Nessun altro significativo elemento valorizzabile quale indice presuntivo può poi ritenersi ritualmente acquisito in giudizio.
Non dirimente appare anzitutto la raccomandata del 27.2.2013 prodotta già in fase monitoria dalla società opposta (v. all. 6 del ricorso monitorio).
In essa, invero, si rinvengono esclusivamente comunicazioni provenienti da Link Finanziaria s.p.a., mentre non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di alienante nella pregressa operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in Controparte_3
Non può pertanto farsi applicazione del noto – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della prova dell'acquisto del diritto, alla “dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n.
10200).
Nessun significato può poi conferirsi da tale angolo visuale al documento denominato “estratto conto”.
Quest'ultimo non reca alcuna denominazione di – né di altre società – e non risulta Controparte_3
in alcun modo sottoscritto da CH (v. all. 4 del ricorso monitorio).
Ancora, non può ritenersi sufficiente per dimostrare che il credito azionato rientri specificamente nella cessione intercorsa tra e Link Finanziaria s.p.a. il mero fatto – isolatamente Controparte_3 considerato e non accompagnato da altri indici che era onere dell'opposta addurre - che l'odierna ingiungente disponga del testo contrattuale sotteso alla pretesa monitoria.
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito – con argomentazioni confacenti al caso di specie – che
“la circostanza del possesso di documentazione relativa a un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780).
Infine, deve rilevarsi che la creditrice ingiungente nulla ha depositato con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Com'è del tutto pacifico, con lo spirare del termine previsto per il deposito di tale ultimo atto devono intendersi maturate le preclusioni istruttorie.
Di conseguenza, manifestamente inammissibile deve ritenersi la produzione documentale – orientata alla prova della titolarità del credito e, dunque, attinente al merito - effettuata da parte opposta in comparsa conclusionale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951, così sul punto massimata: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”; cfr. App. Catania Sez. I 24.6.2025, n. 930, in cui, a conferma di come alla contestazione della titolarità del credito sollevata fin dall'inizio della controversia sia possibile replicare solo entro le preclusioni, si afferma al più che, ove la censura sia mossa in fasi successive, la replica della cessionaria deve intervenire nella immediatezza: “a riprova della impossibilità di stabilire, sulla base del solo contratto senza gli allegati, quanto lamentato dall'opponente, l'appellata … ha preferito produrre per la prima volta in appello un estratto … contenente l'indicazione del credito ceduto, sembrando tuttavia appena il caso di evidenziare come detta produzione sia senz'altro tardiva, e come tale inammissibile, visto che tutt'al più avrebbe costituito onere dell'appellata, anziché insistere affinché la causa venisse spedita a sentenza a fronte della tempestiva eccezione sollevata dall'opponente, chiedere di potere allora procedere alla produzione … sulla falsariga di quanto consentito dalla giurisprudenza nel caso di intervento soltanto in appello;
v. Cass. sez. I, 20 gennaio 2021, n. 996”).
Non potendosi per quanto sopra ritenere ritualmente provato che Link Finanziaria s.p.a. abbia acquistato da il credito vantato nei confronti di e lo abbia Controparte_3 Parte_1
poi legittimamente ceduto a Crio Finance s.r.l. – prima degli ulteriori trasferimenti a Controparte_4
e a -, la società ingiungente – gravata, come si è visto, dell'onere della prova del Controparte_1
titolo – deve reputarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Essendosi rivelata fondata la contestazione mossa dall'ingiunto in merito alla titolarità del credito azionato da controparte, rimane assorbita ogni considerazione relativa alle ulteriori doglianze articolate da parte opponente.
3. Quanto alla vicenda processuale intercorsa tra e – e, per Parte_1 Controparte_1
essa, quale procuratrice, -, quest'ultima va reputata soccombente e va dunque condannata CP_2
al pagamento delle spese in favore del primo.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00).
In relazione alla vicenda processuale intercorsa con , va invece disposta la compensazione Parte_2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del 2018, tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo n. 2071/2022 è stato revocato e che per altro verso quest'ultimo non aveva previsto alcuna ingiunzione di pagamento a carico della intervenuta, che ha partecipato al giudizio per mero errore, com'è pacifico tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
980/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2071/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna quale procuratrice di a pagare in favore di CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in €. 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
[...]
I.V.A., come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite in relazione alla vicenda processuale intercorsa con Pt_2
per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Così deciso in Siracusa, 3.8.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti