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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 10.02.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 716 /2022
Il Giudice, preliminarmente dà atto che in riferimento alla predetta udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., lette le note depositate da parte appellante, ove sono state ribadite le ragioni poste alla base delle rassegnate conclusioni, rilevatala contumacia dell'appellata, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 10..02.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 716/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
C.F. CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Saviano, con cui elett.
[...] C.F._4 domiciliano n Napoli alla via Kerbaker n.81 presso il suo studio, come da mandato in atti appellanti
E
p. iva , in persona del L.r.p.t., con sede legale in Barcellona Controparte_1 P.IVA_1
(Spagna) presso l' con sede legale, commerciale ed operativa in Italia alla Via Controparte_2
Barberini 47 – cap 00187, Roma, appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 16584 dell'Anno 2021 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, R.G. 31102/2020 , pubblicata il 09.06.2021, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato alla convenuta il 05.01.2022, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza n. 16584/2021 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, e pubblicata il 09.06.2021, che rigettava la domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei biglietti per un totale di € 799,89 (settecentonovantanove/89) a seguito della cancellazione dei voli da Napoli a
Barcellona, da Barcellona ad Ibiza del giorno 30.05.2020 ed ancora da Barcellona a Napoli del giorno 03
Giugno 2020.
Gli attori deducono la nullità della sentenza del Giudice di pace nella parte in cui ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il pagamento del costo del biglietto e la relativa cancellazione del volo per causa covid, all'uopo rappresentando di aver offerto la prova del pagamento attraverso la produzione in giudizio delle mail ricevute dalla compagnia aerea appellata aventi ad oggetto:
“PRENOTAZIONE CONFERMATA”, con indicazione dei codici di prenotazione, itinerari di volo ed indicazione del metodo di pagamento e costo pagato per la prenotazione di ogni singolo biglietto. Per quanto concerne invece la mancata prova della cancellazione del volo si rimettevano ai fatti notori che hanno caratterizzato il periodo tra Marzo 2020 e Giugno 2020, e dunque a fatti comunque ricavabili aliunde; in uno alla richiesta di rimborso del biglietto aereo inviata il 27.04.2020, ovvero nel pieno del lockdown;
richiesta di rimborso che nasceva dalla comunicazione avvenuta via mail della cancellazione del volo ad opera dell'odierna appellata che non poteva fare altrimenti dati gli obblighi imposti dalla normativa emergenziale.
Nonostante la rituale notifica all'appellata, la società Aerea non si è costituita in giudizio, rimanendo quindi contumace. Espletati gli incombenti di rito il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., per l'udienza del 10 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, data nella quale viene decisa con la presente sentenza.
L'appello è inammissibile e pertanto va rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che è passata in cosa giudicata la sentenza 16584/2021 nella parte in cui è stata rigettata la domanda per intervenuta decadenza dalla richiesta di rimborso, in quanto l'atto di costituzione in mora è stato consegnato alla convenuta in data 27.04.2020 ovverosia oltre 7 gg. dalla comunicazione di cancellazione (15.04.2020), oltre che non essendo stata data la prova che dall'inoltro del reclamo siano stati concessi i 30 gg. per rispondere, così come richiesto dalle condizioni di trasporto, ed infine, non essendo stata indicata la modalità con la quale poteva essere effettuato il rimborso.
Ed invero, “poiché la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (in questo senso, ad esempio, Cass. civ.,
29 aprile 2006, n. 10043; Cass. civ., 18 ottobre 2005, n. 20143)” . Nel caso in commento, essendo intervenuto il giudicato sul citato capo della sentenza gravata (depositata in cancelleria il 09.06.2021 e prodotta in copia conferme dagli appellanti) per omessa impugnazione delle ragioni del rigetto sopra indicate, autonome e sicuramente diverse rispetto a quelle oggetto del presente gravame, l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile.
Ad ogni modo, l'appello andrebbe comunque rigettato e andrebbero sicuramente confermate le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, atteso che alcuna prova è stata offerta dagli attori circa l'effettiva cancellazione del volo. Attraverso la lettura degli atti e dei documenti del presente giudizio non emerge, infatti, con certezza l'effettiva cancellazione dei voli: le mail allegate agli atti del giudizio così recitano: “Ti informiamo che, a seguito dell'epidemia di COVID-19, almeno uno dei voli della sua prenotazione è stato cancellato”, non offrendo, allora, alcuna contezza della riferibilità ai voli di cu trattasi.
Nulla sulle spese stante la contumacia della società appellata
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione di giudice dell'appello, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 10.02.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 716 /2022
Il Giudice, preliminarmente dà atto che in riferimento alla predetta udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., lette le note depositate da parte appellante, ove sono state ribadite le ragioni poste alla base delle rassegnate conclusioni, rilevatala contumacia dell'appellata, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 10..02.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 716/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
C.F. CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Saviano, con cui elett.
[...] C.F._4 domiciliano n Napoli alla via Kerbaker n.81 presso il suo studio, come da mandato in atti appellanti
E
p. iva , in persona del L.r.p.t., con sede legale in Barcellona Controparte_1 P.IVA_1
(Spagna) presso l' con sede legale, commerciale ed operativa in Italia alla Via Controparte_2
Barberini 47 – cap 00187, Roma, appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 16584 dell'Anno 2021 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, R.G. 31102/2020 , pubblicata il 09.06.2021, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato alla convenuta il 05.01.2022, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza n. 16584/2021 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, e pubblicata il 09.06.2021, che rigettava la domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei biglietti per un totale di € 799,89 (settecentonovantanove/89) a seguito della cancellazione dei voli da Napoli a
Barcellona, da Barcellona ad Ibiza del giorno 30.05.2020 ed ancora da Barcellona a Napoli del giorno 03
Giugno 2020.
Gli attori deducono la nullità della sentenza del Giudice di pace nella parte in cui ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il pagamento del costo del biglietto e la relativa cancellazione del volo per causa covid, all'uopo rappresentando di aver offerto la prova del pagamento attraverso la produzione in giudizio delle mail ricevute dalla compagnia aerea appellata aventi ad oggetto:
“PRENOTAZIONE CONFERMATA”, con indicazione dei codici di prenotazione, itinerari di volo ed indicazione del metodo di pagamento e costo pagato per la prenotazione di ogni singolo biglietto. Per quanto concerne invece la mancata prova della cancellazione del volo si rimettevano ai fatti notori che hanno caratterizzato il periodo tra Marzo 2020 e Giugno 2020, e dunque a fatti comunque ricavabili aliunde; in uno alla richiesta di rimborso del biglietto aereo inviata il 27.04.2020, ovvero nel pieno del lockdown;
richiesta di rimborso che nasceva dalla comunicazione avvenuta via mail della cancellazione del volo ad opera dell'odierna appellata che non poteva fare altrimenti dati gli obblighi imposti dalla normativa emergenziale.
Nonostante la rituale notifica all'appellata, la società Aerea non si è costituita in giudizio, rimanendo quindi contumace. Espletati gli incombenti di rito il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., per l'udienza del 10 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, data nella quale viene decisa con la presente sentenza.
L'appello è inammissibile e pertanto va rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che è passata in cosa giudicata la sentenza 16584/2021 nella parte in cui è stata rigettata la domanda per intervenuta decadenza dalla richiesta di rimborso, in quanto l'atto di costituzione in mora è stato consegnato alla convenuta in data 27.04.2020 ovverosia oltre 7 gg. dalla comunicazione di cancellazione (15.04.2020), oltre che non essendo stata data la prova che dall'inoltro del reclamo siano stati concessi i 30 gg. per rispondere, così come richiesto dalle condizioni di trasporto, ed infine, non essendo stata indicata la modalità con la quale poteva essere effettuato il rimborso.
Ed invero, “poiché la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (in questo senso, ad esempio, Cass. civ.,
29 aprile 2006, n. 10043; Cass. civ., 18 ottobre 2005, n. 20143)” . Nel caso in commento, essendo intervenuto il giudicato sul citato capo della sentenza gravata (depositata in cancelleria il 09.06.2021 e prodotta in copia conferme dagli appellanti) per omessa impugnazione delle ragioni del rigetto sopra indicate, autonome e sicuramente diverse rispetto a quelle oggetto del presente gravame, l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile.
Ad ogni modo, l'appello andrebbe comunque rigettato e andrebbero sicuramente confermate le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, atteso che alcuna prova è stata offerta dagli attori circa l'effettiva cancellazione del volo. Attraverso la lettura degli atti e dei documenti del presente giudizio non emerge, infatti, con certezza l'effettiva cancellazione dei voli: le mail allegate agli atti del giudizio così recitano: “Ti informiamo che, a seguito dell'epidemia di COVID-19, almeno uno dei voli della sua prenotazione è stato cancellato”, non offrendo, allora, alcuna contezza della riferibilità ai voli di cu trattasi.
Nulla sulle spese stante la contumacia della società appellata
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione di giudice dell'appello, in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero