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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
11277/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 27/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11277/2024 R.G.L. promosso
DA nata a [...] il [...] e residente in [...]
EN LI 38, C. F. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
OR D'SA come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania via S. Maria della
Catena presso lo studio dell'avv. Ignazio Greco;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza
Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : Indennità accompagnamento e Handicap grave
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
30.11.2024 il ricorrente premetteva che in data 01.09.2023 presentava domanda amministrativa CP_ all' per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per ottenere i benefici di cui alla legge 104/1992, art. 3, comma 3. L' dopo avere sottoposto a visita l'interessato, comunicava al ricorrente odierno l'esito della CP_1 visita medica dinanzi la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, all'esito della quale veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99% e soggetto portatore di Handicap, comma 1 articolo 3 Lege n. 104/1992.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo, per essere riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua e permanente e globale , secondo le previsioni di cui all'art. 3 , comma 3 , legge 104/1992.
Con ricorso iscritto al n. 3411/2024, chiedeva ex art. 445 bis c.p.c. l'accertamento tecnico preventivo, nel corso del procedimento veniva nominato il CTU Dott.ssa , la quale Persona_1 all'esito delle operazioni peritali e deposito di consulenza tecnica, valutava nei termini seguenti : è possibile affermare che il ricorrente sia in atto affetto da “ lieve paresi B-C a sn in esito a minor stroke in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale”. Il nominato CTU pur riconoscendo che la situazione clinica del ricorrente era dotata di pregnanza medico-legale ed arrecava al ricorrente gravi difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età, negava i benefici richiesti dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità , art. 3, co.3, L. 104/92.
Avverso tali conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso al Tribunale intestato. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva che formulava eccezioni di rito e di merito contestando la fondatezza del ricorso.
Con provvedimento presidenziale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante veniva delegato della trattazione e definizione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico legale sulla persona del ricorrente.
All'udienza di trattazione e decisione del 27 ottobre 2025 sostituita ex art. 127 ter da deposito di note scritte, le parti nulla eccepivano sulle modalità della trattazione nel termine previsto dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento. CP_ Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da in quanto infondate alla luce della documentazione presente in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. elaborato che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale interamente ci si riporta , condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudice di rilevare che pur essendo il ricorrente affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CTU ed analiticamente specificate nella relazione, e risultando invalido al 100%, non è da riconoscere tra quei soggetti che abbisognano dell'indennità di accompagnamento per come richiesto in domanda: Confermando sotto tale ultimo aspetto le conclusioni sia della Commissione Medica che soprattutto quelle del CTU nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico- scientifici supportati da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti immuni da vizi logici , pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 D.L. 269/2003, stante la produzione in atti da parte dell'odierno ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.11.2024 da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti;
Condanna al pagamento delle spese di consulenza tecnica in favore del CTU, liquidate CP_1 come da separato provvedimento.
Catania 31/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 27/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11277/2024 R.G.L. promosso
DA nata a [...] il [...] e residente in [...]
EN LI 38, C. F. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
OR D'SA come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania via S. Maria della
Catena presso lo studio dell'avv. Ignazio Greco;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza
Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : Indennità accompagnamento e Handicap grave
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
30.11.2024 il ricorrente premetteva che in data 01.09.2023 presentava domanda amministrativa CP_ all' per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per ottenere i benefici di cui alla legge 104/1992, art. 3, comma 3. L' dopo avere sottoposto a visita l'interessato, comunicava al ricorrente odierno l'esito della CP_1 visita medica dinanzi la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, all'esito della quale veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99% e soggetto portatore di Handicap, comma 1 articolo 3 Lege n. 104/1992.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo, per essere riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua e permanente e globale , secondo le previsioni di cui all'art. 3 , comma 3 , legge 104/1992.
Con ricorso iscritto al n. 3411/2024, chiedeva ex art. 445 bis c.p.c. l'accertamento tecnico preventivo, nel corso del procedimento veniva nominato il CTU Dott.ssa , la quale Persona_1 all'esito delle operazioni peritali e deposito di consulenza tecnica, valutava nei termini seguenti : è possibile affermare che il ricorrente sia in atto affetto da “ lieve paresi B-C a sn in esito a minor stroke in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale”. Il nominato CTU pur riconoscendo che la situazione clinica del ricorrente era dotata di pregnanza medico-legale ed arrecava al ricorrente gravi difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età, negava i benefici richiesti dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità , art. 3, co.3, L. 104/92.
Avverso tali conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso al Tribunale intestato. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva che formulava eccezioni di rito e di merito contestando la fondatezza del ricorso.
Con provvedimento presidenziale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante veniva delegato della trattazione e definizione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico legale sulla persona del ricorrente.
All'udienza di trattazione e decisione del 27 ottobre 2025 sostituita ex art. 127 ter da deposito di note scritte, le parti nulla eccepivano sulle modalità della trattazione nel termine previsto dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento. CP_ Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da in quanto infondate alla luce della documentazione presente in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. elaborato che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale interamente ci si riporta , condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudice di rilevare che pur essendo il ricorrente affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CTU ed analiticamente specificate nella relazione, e risultando invalido al 100%, non è da riconoscere tra quei soggetti che abbisognano dell'indennità di accompagnamento per come richiesto in domanda: Confermando sotto tale ultimo aspetto le conclusioni sia della Commissione Medica che soprattutto quelle del CTU nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico- scientifici supportati da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti immuni da vizi logici , pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 D.L. 269/2003, stante la produzione in atti da parte dell'odierno ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.11.2024 da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti;
Condanna al pagamento delle spese di consulenza tecnica in favore del CTU, liquidate CP_1 come da separato provvedimento.
Catania 31/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo