Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza breve 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 24/02/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13766/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13766 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del provvedimento n. M_D AB05933 REG2024 0649211 dell’11 novembre 2024, notificato il 12 novembre 2024, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto la sospensione del ricorrente dalla valutazione dell’aliquota del 31 dicembre 2023 da parte della Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Graduati dell’Esercito (doc. 2)
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Commissione di Valutazione dei Graduati dell’Esercito, con provvedimento dell’11 novembre 2024 ha sospeso la valutazione del sig. -OMISSIS-, graduato capo presso il 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona” di TA, ai fini dell’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 1051, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che dispone che: “ 3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi ”.
Si legge nel provvedimento che la decisione è motivata: “ ...dal fatto che il Volontario in esame nel periodo di riferimento è incorso in un evento penalmente rilevante (ch)e allo stato attuale risulta ancora in itinere il processo in attesa della sentenza definitiva ”.
Il CC ha, perciò, proposto ricorso, rilevando di essere stato assolto con formula piena con sentenza di primo e ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 commi 1 e 2, C.O.M. ed eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il ricorrente ha, inoltre, dedotto violazione del principio di presunzione di innocenza, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di presupposto.
Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 gennaio 2025, emessa a seguito di camera di consiglio per la trattazione di istanza cautelare, il Collegio ha disposto l’acquisizione di documentazione concernente l’eventuale irrevocabilità della decisione di assoluzione del ricorrente, per la definizione dei procedimenti di impugnazione ovvero a causa della proposizione di impugnazione della sentenza di primo grado per i soli effetti civili.
L’onere è stato posto a carico del ricorrente, che ha provveduto ad effettuare il deposito della relativa documentazione il 20 gennaio 2025.
Nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti di riservarsi di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha assegnato la causa in decisione.
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente risulta che con sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata il 2 novembre 2020 e depositata l’1 febbraio 2021, il Tribunale di TA ha assolto il CC, imputato del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, c.p. (diffamazione), in quanto ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p. (provocazione).
A seguito dell’ordinanza istruttoria di cui sopra, lo stesso ricorrente ha depositato documentazione da cui si evince che avverso la sentenza del Tribunale di TA è stato proposto appello dalla parte civile e che non è stata proposta impugnazione dal pubblico ministero. Ne deriva che residua ormai la sola questione civile, mentre sotto l’aspetto penale la vicenda è definitivamente chiusa.
I motivi dedotti da parte ricorrente sono incentrati, sostanzialmente, sull’intervenuta assoluzione e, quindi, sulla non rilevanza della vicenda penale ai fini dell’art. 1051 C.O.M.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come evidenziato nella recente sentenza n. -OMISSIS- del 4 aprile 2024 di questa Sezione: “ L’appello della sola parte civile, come correttamente rilevato da parte ricorrente, non può incidere sulla definitività dell’accertamento penale e dell’assoluzione in quanto l’interposizione del gravame ad opera della parte civile può investire (ai sensi dell’art. 573 e ss c.p.p.) solo ed esclusivamente le statuizioni di carattere civile della sentenza, lasciando intatta, in ogni caso, l’assoluzione del SS ”.
Nella stessa sentenza si rileva che: “ È pacifico in base a quanto allegato dal ricorrente ed ammesso dall’Amministrazione resistente che è ormai spirato (ad ottobre 2022) il termine per l’appello del Pubblico Ministero e che il giudizio penale nel quale il ricorrente era imputato è stato ormai definito, senza che l’appello della sola parte civile possa produrre alcuna modifica della pronuncia di assoluzione (e della relativa motivazione).
Ne deriva che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma debba condurre ad equiparare pienamente, ai fini degli effetti giuridici e, in particolare, ai fini del riconoscimento della legittima aspirazione del ricorrente al conseguimento del passaggio in s.p. (e, successivamente, all’ammissione alle valutazioni per l’avanzamento di grado), la situazione dedotta in giudizio - caratterizzata da un’assoluzione con formula piena dell’interessato nel procedimento penale, nella quale, per l’interposizione dell’appello ai soli fini civili, non può ancora essere ancora ottenuto il formale attestato di irrevocabilità da parte della Cancelleria - alla situazione in cui, viceversa, siffatto (limitato) appello “civile” sia del tutto mancato (con formazione del giudicato formale e conseguente possibilità di conseguire l’attestazione di irrevocabilità) .
Tali principi risultano applicabili nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto, in esito al processo di primo grado, il graduato è risultato esente da responsabilità di carattere penale e la relativa decisione è ormai definitiva, in quanto non più soggetto ad impugnazione ai fini penali.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
La relativa novità e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.