Articolo 10 della Legge 6 marzo 1958, n. 199
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 aprile 1958
Art. 10.
Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente art. 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianita' complessiva di servizio.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958