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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/06/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 62-1/ -1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est. dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nel procedimento unitario n. 62/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata proposto da:
c.f./p.iva , con sede in Roma, Largo Ugo Bartolomei n. 5, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giampietro Colombini
e Lucio Vignai del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Quirico
d'Orcia (Si), Via F. Tozzi n. 10, come da procura allegata al ricorso;
creditore ricorrente
nei confronti di
(C.F. e P.I. ), già Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 corrente in Siena (Si) in Via E.S. Piccolomini n.35, cancellata dal registro delle imprese in data
11/06/2024, in persona del titolare nato a [...], il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Borghini, del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo (Ar), Via Petrarca n.9, come da procura in atti;
debitore resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
1 letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso depositato in data 24/09/2024 dalla società ricorrente volto all'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale resistente e tenuto conto delle conclusioni avanzate dal ricorrente all'ultima udienza celebratasi il 20/03/2025 per l'apertura, in subordine, della liquidazione controllata;
rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il
30/10/2024, nella quale, pur non contestando né la sussistenza del credito azionato dal ricorrente, né la propria incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che, a seguito di un differimento della prima udienza, celebratasi il 06/11/2024, per trattative,
e di differimento di ufficio, all'udienza del 20/03/2025, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, ha chiesto, sulla base delle medesime circostanze fattuali, l'apertura di liquidazione controllata, in considerazione delle eccezioni sollevate dal debitore in ordine ai requisiti dimensionali dell'impresa e stanti la sussistenza dello stato di insolvenza e l'assenza di beni idonei a soddisfare il ricorrente;
rilevato che, invece, il procuratore del debitore ha insistito per il rigetto del ricorso e si è opposto alla richiesta di liquidazione controllata, in quanto irrituale e ritenendo provata l'insolvenza in considerazione della natura di impresa individuale del resistente e della confusione del patrimonio fra impresa ormai cessata e già titolare della stessa;
Controparte_1
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore, imprenditore individuale cessato, è sito in Siena (SI);
ritenuto che sia ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda avanzata in via subordinata dal creditore ricorrente di apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale resistente ormai cessata;
rilevato che il debitore resistente non risulta infatti assoggettabile, avuto riguardo ai limiti dimensionali indicati dall'art. 2 lett. d CCII, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
2 amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;
rilevato inoltre che la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata si fonda sul medesimo presupposto oggettivo della domanda di liquidazione giudiziale e che il debitore ha potuto espletare pienamente il proprio diritto di difesa nel rispetto del contraddittorio;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla società ricorrente per Euro 57.074,59, rimasto non contestato, e dalla esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d'ufficio in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente e dovendosi ritenere che, con la cessazione dell'attività di impresa e relativa cancellazione dal Registro delle imprese, sia conclusa ogni attività liquidatoria;
b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
c) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a €
50.000,00 come stabilito dall'art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante, cui deve essere aggiunta l'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...]
per € 59.994,17 (v. informative acquisite d'ufficio); Controparte_2
d) il debitore costituito non ha dimostrato di aver presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamato a svolgere le funzioni di liquidatore il dott. Persona_1
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite
3 indicazioni sui redditi del debitore e sulle spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della sua famiglia;
rilevato altresì che ai sensi dell'art. 270 lettera f) CCII il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di anni 1 atteso che l'impresa individuale esercitata dal debitore risulta cancellata dal Registro delle Imprese;
visto l'art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di nato a [...] Controparte_1
Marittima (Gr), il 22/11/1993, titolare di (C.F. CP_1 Controparte_1
e P.I. ), già corrente in Siena (Si) in Via E.S. Piccolomini n.35; C.F._1 P.IVA_2
nomina
quale Giudice Delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
nomina
quale liquidatore il dott. invitandola a far pervenire l'accettazione dell'incarico Persona_1 entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4 assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
− che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando
5 al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt.
280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone
che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell'apposito sito internet del Ministero della
Giustizia per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott.ssa Marianna Serrao
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est. dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nel procedimento unitario n. 62/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata proposto da:
c.f./p.iva , con sede in Roma, Largo Ugo Bartolomei n. 5, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giampietro Colombini
e Lucio Vignai del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Quirico
d'Orcia (Si), Via F. Tozzi n. 10, come da procura allegata al ricorso;
creditore ricorrente
nei confronti di
(C.F. e P.I. ), già Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 corrente in Siena (Si) in Via E.S. Piccolomini n.35, cancellata dal registro delle imprese in data
11/06/2024, in persona del titolare nato a [...], il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Borghini, del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo (Ar), Via Petrarca n.9, come da procura in atti;
debitore resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
1 letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso depositato in data 24/09/2024 dalla società ricorrente volto all'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale resistente e tenuto conto delle conclusioni avanzate dal ricorrente all'ultima udienza celebratasi il 20/03/2025 per l'apertura, in subordine, della liquidazione controllata;
rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il
30/10/2024, nella quale, pur non contestando né la sussistenza del credito azionato dal ricorrente, né la propria incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che, a seguito di un differimento della prima udienza, celebratasi il 06/11/2024, per trattative,
e di differimento di ufficio, all'udienza del 20/03/2025, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, ha chiesto, sulla base delle medesime circostanze fattuali, l'apertura di liquidazione controllata, in considerazione delle eccezioni sollevate dal debitore in ordine ai requisiti dimensionali dell'impresa e stanti la sussistenza dello stato di insolvenza e l'assenza di beni idonei a soddisfare il ricorrente;
rilevato che, invece, il procuratore del debitore ha insistito per il rigetto del ricorso e si è opposto alla richiesta di liquidazione controllata, in quanto irrituale e ritenendo provata l'insolvenza in considerazione della natura di impresa individuale del resistente e della confusione del patrimonio fra impresa ormai cessata e già titolare della stessa;
Controparte_1
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore, imprenditore individuale cessato, è sito in Siena (SI);
ritenuto che sia ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda avanzata in via subordinata dal creditore ricorrente di apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale resistente ormai cessata;
rilevato che il debitore resistente non risulta infatti assoggettabile, avuto riguardo ai limiti dimensionali indicati dall'art. 2 lett. d CCII, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
2 amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;
rilevato inoltre che la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata si fonda sul medesimo presupposto oggettivo della domanda di liquidazione giudiziale e che il debitore ha potuto espletare pienamente il proprio diritto di difesa nel rispetto del contraddittorio;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla società ricorrente per Euro 57.074,59, rimasto non contestato, e dalla esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d'ufficio in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente e dovendosi ritenere che, con la cessazione dell'attività di impresa e relativa cancellazione dal Registro delle imprese, sia conclusa ogni attività liquidatoria;
b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
c) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a €
50.000,00 come stabilito dall'art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante, cui deve essere aggiunta l'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...]
per € 59.994,17 (v. informative acquisite d'ufficio); Controparte_2
d) il debitore costituito non ha dimostrato di aver presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamato a svolgere le funzioni di liquidatore il dott. Persona_1
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite
3 indicazioni sui redditi del debitore e sulle spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della sua famiglia;
rilevato altresì che ai sensi dell'art. 270 lettera f) CCII il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di anni 1 atteso che l'impresa individuale esercitata dal debitore risulta cancellata dal Registro delle Imprese;
visto l'art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di nato a [...] Controparte_1
Marittima (Gr), il 22/11/1993, titolare di (C.F. CP_1 Controparte_1
e P.I. ), già corrente in Siena (Si) in Via E.S. Piccolomini n.35; C.F._1 P.IVA_2
nomina
quale Giudice Delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
nomina
quale liquidatore il dott. invitandola a far pervenire l'accettazione dell'incarico Persona_1 entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4 assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
− che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando
5 al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt.
280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone
che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell'apposito sito internet del Ministero della
Giustizia per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott.ssa Marianna Serrao
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