TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4135 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Parte_1 C.F._1
Guido, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Controparte_1
Imprese di MA , in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante e, per P.IVA_1
essa, la mandataria (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
Alessandra Villecco, virtù di procura generale rilasciata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante con atto per Notar Dr. del Persona_1
23.11.2017, Rep. n. 70976 e Racc. n. 24418;
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 23 settembre 2024.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Tribunale di Cosenza avverso l'atto di precetto notificato, in data 26.10.2021, dalla
[...]
e, per essa, la mandataria per intimare il pagamento della somma di Controparte_1 CP_2
Euro 123.103,52, in relazione al mancato rimborso delle rate del mutuo stipulato in data 24.7.2008.
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, deduceva: 1) il mancato rispetto delle condizioni contrattuali contenute nel mutuo, atteso che la al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, pur CP_3
avendo incassato il premio di € 556,31, non aveva attivato la polizza “protezione reddito”, quale copertura assicurativa del rischio relativo alla perdita di lavoro del contraente, sicchè il , pur Pt_1
avendo comunicato alla banca l'avvenuto licenziamento in data 31.8.2010, non aveva potuto beneficiare della relativa copertura assicurativa;
2) l'omessa detrazione dei versamenti di € 23.000,00 effettuati da fino al 2.5.2015; 3) la violazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e nullità Parte_1
delle relative clausole contrattuali, in quanto i tassi di interesse corrispettivo e di mora superavano il
; 4) l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
5) la violazione Parte_2
dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del precetto.
Si costituiva la e, per essa, la mandataria che contestava Controparte_1 CP_2 la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, che era succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale nella sola veste di cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999 del credito precedentemente facente capo all'originaria
[...]
con conseguente carenza di legittimazione rispetto ad eventuali pretese risarcitorie e/o CP_4
restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito;
che il primo motivo di opposizione afferente il presunto “mancato rispetto delle condizioni contrattuali contenute nel mutuo” del 23/07/2008 a rogito Notar Dott. , Rep. n. 14556, era improcedibile, per Persona_2
violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il medesimo motivo era stato già dedotto dall'opponente in altro giudizio di merito definitosi con sentenza n. 1381/2020 emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 30/07/2020; nel merito, deduceva che il credito sotteso al precetto trovava fondamento nel contratto di mutuo stipulato tra e in data 23/07/2008, con Parte_1 Parte_3
cui gli stessi avevano ricevuto dalla banca la somma di €. 82.416,00 per l'acquisto di una casa;
che i mutuatari si erano resi inadempienti agli accordi contrattuali, avendo provveduto a versare regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento sino al 22/11/2010; che il non aveva Pt_1
fornito alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla banca della presunta perdita del lavoro, né degli ulteriori pagamenti eseguiti sino al 2.5.2015 per l'importo di € 23.000,00; che alcuna responsabilità poteva essere ascritta all' di credito che aveva agito nel pieno rispetto dei criteri di diligenza e CP_5
trasparenza; che il contratto di mutuo prevedeva espressamente il tasso di interesse debitore in misura del 6,300%, inferiore al tasso soglia pari all'8,98% (5,99% tasso medio per la categoria dei “mutui a tasso fisso” aumentato del 50%), come evincibile dalla rilevazione della Banca d'Italia per il periodo di riferimento corrispondente al terzo trimestre 2009; che, quanto agli interessi moratori, l'opponente non pagina 2 di 8 aveva dimostrato di avere effettuato il pagamento di tali interessi e che, in ogni caso, nel contratto di mutuo era stato previsto un tasso di mora di due punti in più rispetto al tasso corrispettivo (quindi del
8,300%), del tutto legittimo ed inferiore alla soglia di usura degli interessi di mora (pari al 12,13%);
Espletati gli incombenti di rito e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 primo comma c.p.c., all'udienza del 23.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Parte_3
in data 23/07/2008, abbiano stipulato con la casa s.p.a. un mutuo
[...] Controparte_6
per l'importo di €. 82.416,00 per l'acquisto di una casa, da restituire entro anni 30 mediante il pagamento di n. 360 rate mensili, comprensive di capitale e interessi..
Il predetto contratto ha previsto espressamente il tasso di interesse debitore in misura del 6,300% fisso nominale annuo, nonché il tasso di mora stabilito in due punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo (quindi dell'8,300%), e le altre spese specificamente determinate.
Gli odierni opponenti hanno eccepito sia il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte della banca, in relazione all'omessa attivazione della polizza “protezione reddito”, quale copertura assicurativa del rischio relativo alla perdita di lavoro del contraente, sia l'invalidità di alcune clausole contenute nel contratto di mutuo, con particolare riferimento alla pattuizione di interessi corrispettivi e moratori aventi natura usuraria ed all'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
In riferimento al primo motivo di opposizione, si evidenzia che sulla medesima questione si è già pronunciato il Tribunale di Cosenza nel giudizio di merito instaurato dall'opponente nei confronti dell - originaria titolare del credito - e definito con sentenza n. 1381/2020 del Controparte_7
30/07/2020. In particolare, nel corpo della motivazione si legge testualmente: “Ed invero, il giudizio che ci occupa trae origine dal contratto di mutuo trentennale stipulato dalle parti il 23/07/2008 dell'importo di €. 82.416 per l'acquisto di immobile in Cosenza. Lamentano gli istanti di aver pagato, al momento della sottoscrizione del contratto, delle somme relative a delle coperture assicurative che gli avrebbero garantiti per una serie di eventi: incendio e scoppio, polizza vita e protezione reddito;
pagina 3 di 8 che però non hanno potuto beneficiare di alcuna copertura assicurativa. La avrebbe omesso di CP_3
attivare la copertura assicurativa, quella per protezione reddito, che nel caso di specie, stante la perdita del lavoro da parte della sig.ra , avrebbe coperto le rate rimaste. La condotta della Pt_1
sarebbe, altresì, censurabile sotto il profilo della mancata consegna della polizza in oggetto CP_3
nonostante le numerose richieste. Orbene, appare incontestato tra le parti l'inadempienza al contratto, avendo provveduto gli odierni istanti al regolare pagamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento sino al 22/11/2010 e poi a sporadici pagamenti sino al 2/05/2015, inadempimento collegato da questi ultimi alla perdita del lavoro del Sig. . Sulla copertura assicurativa, va Pt_1 evidenziato che l'assicurazione sul mutuo obbligatoria è la polizza incendio e scoppio, la quale mira a proteggere l'immobile posto a garanzia del mutuo contro numerosi eventi quali, appunto, incendio, scoppio, fulmini ed esplosioni, ergo il mutuante, la banca, e non il mutuatario. In caso di sinistro, la polizza prevede un rimborso del valore pari al costo di ricostruzione dell'immobile su cui si paga il mutuo, in modo tale da poter estinguere il debito con la banca. Al di là di tale tipo di assicurazione, alcun altra assicurazione è' prevista in caso di sottoscrizione del contratto di mutuo nè è stata provata
o formulata alcuna prova diretta a provare la stipula di tale polizza. Gli attori si limitano a muovere delle generiche contestazioni in ordine alla responsabilità dell'Istituto di credito per mancata stipula di una polizza assicurativa che avrebbe tutelato i mutuatari nell'ipotesi di perdita del lavoro ed alla mancata consegna di tale polizza ed a tale fine gli istanti chiedono l'acquisizione “di tutta la documentazione già prodotta al fascicolo di parte in sede di costituzione e, nello specifico si insiste affinchè vengano acquisiti tutti gli allegati alla relazione sul rapporto tra , Parte_1
e l'Istituto Bancario redatta dal Dott. . L'istanza si appalesa Parte_3 Persona_3
irrilevante ed ininfluente e genericamente formulata e, come tale, non accoglibile. Va, su tali basi, disattesa la domanda con assorbimento di ogni ed ulteriore questione e/od eccezione”.
Consegue che la stessa questione non può essere riproposta nel presente giudizio, per violazione del divieto del “ne bis in idem”.
Si aggiunga che il debitore opponente non ha fornito alcuna prova, nemmeno nel presente giudizio, in merito all'avvenuto pagamento del premio relativo alla polizza “protezione reddito”, né all'esistenza della stessa e all'effettivo avvenuto licenziamento, nonché alla comunicazione del predetto evento all'Istituto bancario, avendo allegato esclusivamente la copia di una “ricevuta di comunicazione obbligatoria on line”, priva di ogni sottoscrizione.
Quanto, poi, ai pagamenti eseguiti, la società creditrice opposta ha allegato che i debitori abbiano provveduto a versare regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento sino al 22/11/2010,
pagina 4 di 8 rendendosi successivamente inadempimenti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e residuo debito, in linea capitale, pari ad € 78.328,14 alla data del 16.9.2011.
Non risulta, invece, fornita dal alcuna prova documentale atta dimostrare l'esecuzione di Pt_1
“pagamenti sporadici” fino alla data del 31.8.2010, per un ammontare complessivo di € 23.000,00.
Per quanto concerne, poi, le eccezioni volte a far valere la nullità di singole clausole contrattuali relative all'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivo e di mora ed all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, si osserva quanto segue.
Dall'esame del contratto di mutuo, costituente il titolo posto a fondamento del precetto, risulta l'espressa determinazione dei tassi di interesse corrispettivo (in misura del 6,300% fisso nominale annuo) e moratorio (in misura del 8,300%), nonché dell'ISC pari al 6,71% e delle altre spese.
Consegue che il riferimento ad un parametro prescelto dalle parti esclude, in radice, la nullità della relativa clausola e della conseguente applicazione dei saggi di interesse, risultando osservato sia il requisito della determinazione diretta della misura del tasso convenzionale vigente durante il rapporto ex art. 1346 c.c., sia quello della forma scritta ad substantiam ex art. 1284, terzo comma, c.c..
Il tasso in oggetto risulta pacificamente inferiore al tasso soglia pari all'8,98% (5,99% tasso medio per la categoria dei “mutui a tasso fisso” aumentato del 50%), evincibile dalla rilevazione della Banca
d'Italia per il periodo di riferimento corrispondente al terzo trimestre 2009.
Con specifico riferimento alla questione relativa all'usurarietà del tasso di interesse di mora, va precisato che esiste un'evidente differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi, come ribadito dal più recente indirizzo della giurisprudenza di merito secondo la quale gli interessi moratori rientrerebbero tra “quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore (cfr. Trib.
MA, sez. IV civile, ordinanza 16/09/2014 n° 41860).
Consegue che, per un verso, interessi corrispettivi ed interessi moratori non possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie e, per altro verso ed avuto riguardo alla fattispecie in esame, non si pone alcuna questione di sommatoria delle due categorie di interessi, atteso che il contratto di mutuo si limita a stabilire la misura degli interessi di mora, in ragione di due punti in più del tasso contrattuale, ferma restando la relativa applicazione, in sostituzione del tasso di interesse corrispettivo, in ipotesi di mancato pagamento delle rate di mutuo dovute alle rispettive scadenze.
Ciò premesso, quanto ai parametri da utilizzare per la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito in contratto, questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr. sentenze Trib. MA, Sez. XVIII
pagina 5 di 8 del 2.5.2019, Trib. Cosenza, Sez. II, del 22.11.2018, est. Dott. Palma e del 10.01.2019, est. Dott.
Sammarro).
Al riguardo, pur condividendosi l'orientamento secondo il quale l'art. 1 della legge n. 108 del 1996 - che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari - riguarda anche gli interessi moratori (cfr., in questi termini, Cass. Civ., n.
5598/17), si ritiene che il tasso soglia così individuato non possa essere utilizzato come parametro di riferimento per tale categoria di interessi.
Il tasso soglia tempo per tempo vigente si determina, ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, applicando la maggiorazione prevista dal comma 4 al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal
Ministero del Tesoro con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali della stessa natura.
Dette rilevazioni periodiche sono di fatto condotte con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi.
Ciò risulta anche dal citato D.M. del 17.3.2004, nel quale è precisato, sub art. 3, comma 4, che “I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Nello stesso art. 3, comma 4, si evidenzia inoltre che “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Dagli esiti di tale indagine statistica si desume che il tasso soglia, essendo determinato sulla scorta di un dato (il TEGM) che prende in considerazione unicamente i tassi corrispettivi, non rappresenta un parametro di riferimento omogeneo rispetto al tasso degli interessi di mora, risultando, quindi, inutilizzabile allo scopo.
Al riguardo, infatti, poichè il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), se tale raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, si ottiene un dato che risulta in principio viziato (cfr. Cass. 12965/16 in tema di rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 185/08, art. 2 bis).
In materia, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 19597 del 18.9.2020) che hanno precisato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude pagina 6 di 8 l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..
Nella fattispecie in esame, va esclusa la nullità della clausola recante la pattuizione degli interessi di mora, atteso che lo stesso risulta pari all'8,300%, sicchè, anche senza operare la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, lo stesso sarebbe, di per sé, inferiore al tasso soglia esistente al momento di stipulazione del contratto.
Consegue che appare infondata la pretesa di convertire il mutuo da oneroso in gratuito, ritenendo non dovuti gli interessi corrispettivi e quelli di mora, il cui tasso è, nel caso di specie, pacificamente al di sotto della soglia usuraria.
Del tutto generiche sono, poi, le contestazioni relative alla violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ed all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, considerato, peraltro, che si tratta di mutuo e non anche di conto corrente bancario.
In conclusione, deve ritenersi esistente il diritto della creditrice opposta a ricevere il pagamento della somma complessiva di Euro 123.103,52, oltre interessi, in relazione al mancato rimborso delle rate del mutuo fondiario stipulato in data 23/07/2008 da e come Parte_1 Parte_3
intimato in forza del precetto notificato in data 26.10.2021, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da . Parte_1
Le spese di lite, come liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), sono poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e dichiara la validità Parte_1
del precetto notificato in data 26.10.2021 per il pagamento della somma di Euro 123.103,52, oltre interessi come ivi determinati;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidane in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 02.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4135 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Parte_1 C.F._1
Guido, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Controparte_1
Imprese di MA , in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante e, per P.IVA_1
essa, la mandataria (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
Alessandra Villecco, virtù di procura generale rilasciata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante con atto per Notar Dr. del Persona_1
23.11.2017, Rep. n. 70976 e Racc. n. 24418;
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 23 settembre 2024.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Tribunale di Cosenza avverso l'atto di precetto notificato, in data 26.10.2021, dalla
[...]
e, per essa, la mandataria per intimare il pagamento della somma di Controparte_1 CP_2
Euro 123.103,52, in relazione al mancato rimborso delle rate del mutuo stipulato in data 24.7.2008.
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, deduceva: 1) il mancato rispetto delle condizioni contrattuali contenute nel mutuo, atteso che la al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, pur CP_3
avendo incassato il premio di € 556,31, non aveva attivato la polizza “protezione reddito”, quale copertura assicurativa del rischio relativo alla perdita di lavoro del contraente, sicchè il , pur Pt_1
avendo comunicato alla banca l'avvenuto licenziamento in data 31.8.2010, non aveva potuto beneficiare della relativa copertura assicurativa;
2) l'omessa detrazione dei versamenti di € 23.000,00 effettuati da fino al 2.5.2015; 3) la violazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e nullità Parte_1
delle relative clausole contrattuali, in quanto i tassi di interesse corrispettivo e di mora superavano il
; 4) l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
5) la violazione Parte_2
dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del precetto.
Si costituiva la e, per essa, la mandataria che contestava Controparte_1 CP_2 la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, che era succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale nella sola veste di cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999 del credito precedentemente facente capo all'originaria
[...]
con conseguente carenza di legittimazione rispetto ad eventuali pretese risarcitorie e/o CP_4
restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito;
che il primo motivo di opposizione afferente il presunto “mancato rispetto delle condizioni contrattuali contenute nel mutuo” del 23/07/2008 a rogito Notar Dott. , Rep. n. 14556, era improcedibile, per Persona_2
violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il medesimo motivo era stato già dedotto dall'opponente in altro giudizio di merito definitosi con sentenza n. 1381/2020 emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 30/07/2020; nel merito, deduceva che il credito sotteso al precetto trovava fondamento nel contratto di mutuo stipulato tra e in data 23/07/2008, con Parte_1 Parte_3
cui gli stessi avevano ricevuto dalla banca la somma di €. 82.416,00 per l'acquisto di una casa;
che i mutuatari si erano resi inadempienti agli accordi contrattuali, avendo provveduto a versare regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento sino al 22/11/2010; che il non aveva Pt_1
fornito alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla banca della presunta perdita del lavoro, né degli ulteriori pagamenti eseguiti sino al 2.5.2015 per l'importo di € 23.000,00; che alcuna responsabilità poteva essere ascritta all' di credito che aveva agito nel pieno rispetto dei criteri di diligenza e CP_5
trasparenza; che il contratto di mutuo prevedeva espressamente il tasso di interesse debitore in misura del 6,300%, inferiore al tasso soglia pari all'8,98% (5,99% tasso medio per la categoria dei “mutui a tasso fisso” aumentato del 50%), come evincibile dalla rilevazione della Banca d'Italia per il periodo di riferimento corrispondente al terzo trimestre 2009; che, quanto agli interessi moratori, l'opponente non pagina 2 di 8 aveva dimostrato di avere effettuato il pagamento di tali interessi e che, in ogni caso, nel contratto di mutuo era stato previsto un tasso di mora di due punti in più rispetto al tasso corrispettivo (quindi del
8,300%), del tutto legittimo ed inferiore alla soglia di usura degli interessi di mora (pari al 12,13%);
Espletati gli incombenti di rito e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 primo comma c.p.c., all'udienza del 23.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Parte_3
in data 23/07/2008, abbiano stipulato con la casa s.p.a. un mutuo
[...] Controparte_6
per l'importo di €. 82.416,00 per l'acquisto di una casa, da restituire entro anni 30 mediante il pagamento di n. 360 rate mensili, comprensive di capitale e interessi..
Il predetto contratto ha previsto espressamente il tasso di interesse debitore in misura del 6,300% fisso nominale annuo, nonché il tasso di mora stabilito in due punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo (quindi dell'8,300%), e le altre spese specificamente determinate.
Gli odierni opponenti hanno eccepito sia il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte della banca, in relazione all'omessa attivazione della polizza “protezione reddito”, quale copertura assicurativa del rischio relativo alla perdita di lavoro del contraente, sia l'invalidità di alcune clausole contenute nel contratto di mutuo, con particolare riferimento alla pattuizione di interessi corrispettivi e moratori aventi natura usuraria ed all'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
In riferimento al primo motivo di opposizione, si evidenzia che sulla medesima questione si è già pronunciato il Tribunale di Cosenza nel giudizio di merito instaurato dall'opponente nei confronti dell - originaria titolare del credito - e definito con sentenza n. 1381/2020 del Controparte_7
30/07/2020. In particolare, nel corpo della motivazione si legge testualmente: “Ed invero, il giudizio che ci occupa trae origine dal contratto di mutuo trentennale stipulato dalle parti il 23/07/2008 dell'importo di €. 82.416 per l'acquisto di immobile in Cosenza. Lamentano gli istanti di aver pagato, al momento della sottoscrizione del contratto, delle somme relative a delle coperture assicurative che gli avrebbero garantiti per una serie di eventi: incendio e scoppio, polizza vita e protezione reddito;
pagina 3 di 8 che però non hanno potuto beneficiare di alcuna copertura assicurativa. La avrebbe omesso di CP_3
attivare la copertura assicurativa, quella per protezione reddito, che nel caso di specie, stante la perdita del lavoro da parte della sig.ra , avrebbe coperto le rate rimaste. La condotta della Pt_1
sarebbe, altresì, censurabile sotto il profilo della mancata consegna della polizza in oggetto CP_3
nonostante le numerose richieste. Orbene, appare incontestato tra le parti l'inadempienza al contratto, avendo provveduto gli odierni istanti al regolare pagamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento sino al 22/11/2010 e poi a sporadici pagamenti sino al 2/05/2015, inadempimento collegato da questi ultimi alla perdita del lavoro del Sig. . Sulla copertura assicurativa, va Pt_1 evidenziato che l'assicurazione sul mutuo obbligatoria è la polizza incendio e scoppio, la quale mira a proteggere l'immobile posto a garanzia del mutuo contro numerosi eventi quali, appunto, incendio, scoppio, fulmini ed esplosioni, ergo il mutuante, la banca, e non il mutuatario. In caso di sinistro, la polizza prevede un rimborso del valore pari al costo di ricostruzione dell'immobile su cui si paga il mutuo, in modo tale da poter estinguere il debito con la banca. Al di là di tale tipo di assicurazione, alcun altra assicurazione è' prevista in caso di sottoscrizione del contratto di mutuo nè è stata provata
o formulata alcuna prova diretta a provare la stipula di tale polizza. Gli attori si limitano a muovere delle generiche contestazioni in ordine alla responsabilità dell'Istituto di credito per mancata stipula di una polizza assicurativa che avrebbe tutelato i mutuatari nell'ipotesi di perdita del lavoro ed alla mancata consegna di tale polizza ed a tale fine gli istanti chiedono l'acquisizione “di tutta la documentazione già prodotta al fascicolo di parte in sede di costituzione e, nello specifico si insiste affinchè vengano acquisiti tutti gli allegati alla relazione sul rapporto tra , Parte_1
e l'Istituto Bancario redatta dal Dott. . L'istanza si appalesa Parte_3 Persona_3
irrilevante ed ininfluente e genericamente formulata e, come tale, non accoglibile. Va, su tali basi, disattesa la domanda con assorbimento di ogni ed ulteriore questione e/od eccezione”.
Consegue che la stessa questione non può essere riproposta nel presente giudizio, per violazione del divieto del “ne bis in idem”.
Si aggiunga che il debitore opponente non ha fornito alcuna prova, nemmeno nel presente giudizio, in merito all'avvenuto pagamento del premio relativo alla polizza “protezione reddito”, né all'esistenza della stessa e all'effettivo avvenuto licenziamento, nonché alla comunicazione del predetto evento all'Istituto bancario, avendo allegato esclusivamente la copia di una “ricevuta di comunicazione obbligatoria on line”, priva di ogni sottoscrizione.
Quanto, poi, ai pagamenti eseguiti, la società creditrice opposta ha allegato che i debitori abbiano provveduto a versare regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento sino al 22/11/2010,
pagina 4 di 8 rendendosi successivamente inadempimenti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e residuo debito, in linea capitale, pari ad € 78.328,14 alla data del 16.9.2011.
Non risulta, invece, fornita dal alcuna prova documentale atta dimostrare l'esecuzione di Pt_1
“pagamenti sporadici” fino alla data del 31.8.2010, per un ammontare complessivo di € 23.000,00.
Per quanto concerne, poi, le eccezioni volte a far valere la nullità di singole clausole contrattuali relative all'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivo e di mora ed all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, si osserva quanto segue.
Dall'esame del contratto di mutuo, costituente il titolo posto a fondamento del precetto, risulta l'espressa determinazione dei tassi di interesse corrispettivo (in misura del 6,300% fisso nominale annuo) e moratorio (in misura del 8,300%), nonché dell'ISC pari al 6,71% e delle altre spese.
Consegue che il riferimento ad un parametro prescelto dalle parti esclude, in radice, la nullità della relativa clausola e della conseguente applicazione dei saggi di interesse, risultando osservato sia il requisito della determinazione diretta della misura del tasso convenzionale vigente durante il rapporto ex art. 1346 c.c., sia quello della forma scritta ad substantiam ex art. 1284, terzo comma, c.c..
Il tasso in oggetto risulta pacificamente inferiore al tasso soglia pari all'8,98% (5,99% tasso medio per la categoria dei “mutui a tasso fisso” aumentato del 50%), evincibile dalla rilevazione della Banca
d'Italia per il periodo di riferimento corrispondente al terzo trimestre 2009.
Con specifico riferimento alla questione relativa all'usurarietà del tasso di interesse di mora, va precisato che esiste un'evidente differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi, come ribadito dal più recente indirizzo della giurisprudenza di merito secondo la quale gli interessi moratori rientrerebbero tra “quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore (cfr. Trib.
MA, sez. IV civile, ordinanza 16/09/2014 n° 41860).
Consegue che, per un verso, interessi corrispettivi ed interessi moratori non possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie e, per altro verso ed avuto riguardo alla fattispecie in esame, non si pone alcuna questione di sommatoria delle due categorie di interessi, atteso che il contratto di mutuo si limita a stabilire la misura degli interessi di mora, in ragione di due punti in più del tasso contrattuale, ferma restando la relativa applicazione, in sostituzione del tasso di interesse corrispettivo, in ipotesi di mancato pagamento delle rate di mutuo dovute alle rispettive scadenze.
Ciò premesso, quanto ai parametri da utilizzare per la verifica dell'usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito in contratto, questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr. sentenze Trib. MA, Sez. XVIII
pagina 5 di 8 del 2.5.2019, Trib. Cosenza, Sez. II, del 22.11.2018, est. Dott. Palma e del 10.01.2019, est. Dott.
Sammarro).
Al riguardo, pur condividendosi l'orientamento secondo il quale l'art. 1 della legge n. 108 del 1996 - che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari - riguarda anche gli interessi moratori (cfr., in questi termini, Cass. Civ., n.
5598/17), si ritiene che il tasso soglia così individuato non possa essere utilizzato come parametro di riferimento per tale categoria di interessi.
Il tasso soglia tempo per tempo vigente si determina, ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, applicando la maggiorazione prevista dal comma 4 al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal
Ministero del Tesoro con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali della stessa natura.
Dette rilevazioni periodiche sono di fatto condotte con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi.
Ciò risulta anche dal citato D.M. del 17.3.2004, nel quale è precisato, sub art. 3, comma 4, che “I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Nello stesso art. 3, comma 4, si evidenzia inoltre che “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Dagli esiti di tale indagine statistica si desume che il tasso soglia, essendo determinato sulla scorta di un dato (il TEGM) che prende in considerazione unicamente i tassi corrispettivi, non rappresenta un parametro di riferimento omogeneo rispetto al tasso degli interessi di mora, risultando, quindi, inutilizzabile allo scopo.
Al riguardo, infatti, poichè il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), se tale raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, si ottiene un dato che risulta in principio viziato (cfr. Cass. 12965/16 in tema di rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 185/08, art. 2 bis).
In materia, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 19597 del 18.9.2020) che hanno precisato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude pagina 6 di 8 l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..
Nella fattispecie in esame, va esclusa la nullità della clausola recante la pattuizione degli interessi di mora, atteso che lo stesso risulta pari all'8,300%, sicchè, anche senza operare la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, lo stesso sarebbe, di per sé, inferiore al tasso soglia esistente al momento di stipulazione del contratto.
Consegue che appare infondata la pretesa di convertire il mutuo da oneroso in gratuito, ritenendo non dovuti gli interessi corrispettivi e quelli di mora, il cui tasso è, nel caso di specie, pacificamente al di sotto della soglia usuraria.
Del tutto generiche sono, poi, le contestazioni relative alla violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ed all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, considerato, peraltro, che si tratta di mutuo e non anche di conto corrente bancario.
In conclusione, deve ritenersi esistente il diritto della creditrice opposta a ricevere il pagamento della somma complessiva di Euro 123.103,52, oltre interessi, in relazione al mancato rimborso delle rate del mutuo fondiario stipulato in data 23/07/2008 da e come Parte_1 Parte_3
intimato in forza del precetto notificato in data 26.10.2021, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da . Parte_1
Le spese di lite, come liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), sono poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e dichiara la validità Parte_1
del precetto notificato in data 26.10.2021 per il pagamento della somma di Euro 123.103,52, oltre interessi come ivi determinati;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidane in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 02.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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