Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 3
In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia.
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale provveda, ex art. 814 cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, avendo contenuto decisorio, è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge, con riferimento tanto alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso, quanto alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione assume rilievo nei soli casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa.
La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.
Commentari • 3
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L'art. 91 c.p.c. a norma del quale «il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa» sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza. Tale principio, noto anche con il brocardo victus victori[1], costituisce una specificazione della regola secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione»[2] chiamando, quindi, colui il quale è stato dichiarato soccombente dal giudice al pagamento delle spese di lite e degli onorari di difesa. La ratio di questa norma è, quindi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - " -
Dott. MARIO ADAMO - " -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8749/1999 proposto da
SOCIETÀ COSTRUZIONI GENERALI E. AULETTA s.a.s, in persona del legale rappresentante, ID AU, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Acilia 4 presso l'avv. Antonio Funari, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Lapolla e Rocco Santagata per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
EN EN, DE NI EL, AR NZ, elettivamente domiciliati a Roma via di Monteverde 6 presso l'avv. Paolo Leoni, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pascale, per procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrenti -
nonché sul ricorso n. 10227/1999 proposto da
EN EN, DE NI EL, AR NZ, elettivamente domiciliati a Roma via di Monteverde 6 presso l'avv. Paolo Leoni, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pascale, per procura speciale a margine del controricorso,
- ricorrenti -
contro
SOCIETÀ COSTRUZIONI GENERALI E. AULETTA s.a.s, in persona del legale rappresentante, ID AU, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Acilia 4 presso l'avv. Antonio Funari, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Lapolla e Rocco Santagata per procura speciale a margine del ricorso,
- controricorrente -
avverso il provvedimento del presidente del tribunale di Potenza del 19 marzo 1999.
Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 23 ottobre 2000;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con ordinanza ai sensi dell'art. 814 c.p.c. il presidente del tribunale di Potenza ha liquidato in L. 352.000.000 il compenso dovuto al collegio arbitrale, costituito dagli avvocati Lorenzo IL, Raffaele De Bonis e Vincenzo Lombardi, che aveva pronunciato in data 16 luglio 1997 il lodo con il quale era stata decisa la controversia tra la Società Costruzioni Generalei E. AU s.a.s. e Rocco Rubino. Il presidente del tribunale, ritenuto che il valore della controversia, risultante dal lodo e secondo i criteri indicati dall'art. 10 c.p.c., rientrava nello scaglione che va da L.
1.000.000.001 a L.
5.000.000.000 e che doveva farsi riferimento alla tariffa forense di cui al d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, tabella 5G, n. 9, ha anche ritenuto equo e aderente alla situazione concreta, in relazione alla notevole complessità e importanza delle questioni trattate, applicare i compensi massimi previsti dalla tariffa, ma non l'aumento fino al doppio. Avverso l'ordinanza del presidente del tribunale di Potenza la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Lorenzo IL, Raffaele de Bonis e Vincenzo Lombardi resistono con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso la società E. AU, che ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti. Preliminarmente debbono essere esaminati i profili di inammissibilità del ricorso principale dedotti dai controricorrenti, in relazione alle circostanze che: a) il ricorso risulta sottoscritto dall'avv. Rocco Santagata, non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;
b) in una sola delle tre copie notificate del ricorso risulta la sottoscrizione di autenticazione dell'autografia della procura, il che dimostrerebbe che tale certificazione sarebbe stata rilasciata prima del conferimento della procura;
c) la ricorrente, nel criticare la determinazione del valore della controversia effettuata dal presidente del tribunale, non indica quale debba essere il valore da attribuire alla lite. I profili indicati non sono fondati.
Quanto al primo, è sufficiente rilevare che il ricorso è stato sottoscritto oltre che dall'avv. Santagata anche dall'avv. Lapolla, regolarmente abilitato al patrocinio davanti a questa Corte, e che lo stesso ha autenticato la sottoscrizione di ID AU, amministratore unico della società ricorrente, in calce alla procura alle liti.
La circostanza che una delle copie del ricorso notificato, rechi la riproduzione fotografica della procura alle liti, con relativa sottoscrizione della parte e autenticazione da parte dell'avv. Lapolla, mentre le altre due contengono il testo della procura e la menzione che la stessa è stata sottoscritta ("f.to") da ID AU, non implica affatto che la procura sia stata rilasciata dopo la certificazione di autenticità da parte dell'avv. Lapolla. La mancata indicazione di quale, ad avviso della ricorrente, sia il valore preciso della lite, non incide sulla puntualità della censura, quale risulta da quanto ora sarà rilevato in relazione al primo motivo del ricorso principale.
2. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli art. 10 e seg. c.p.c. e 115 c.p.c. e il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, la società ricorrente sostiene innanzi tutto la nullità del procedimento ex art. 814 c.p.c. perché la clausola compromissoria, sulla base della quale è stato pronunciato il lodo, avrebbe previsto un arbitrato irrituale. Lamenta, in via subordinata, che la determinazione del valore della controversia sia fondata su argomentazioni apodittiche e che, comunque, sia errata perché non era tra le parti in contestazione l'intero rapporto giuridico derivante da un contratto preliminare, ma solo l'applicazione di alcune clausole. In senso contrario non avrebbe rilievo la circostanza che sia stata richiesta una pronuncia ex art. 2932 c.c., perché tale richiesta era stata formulata da entrambe le parti e quindi sulla stessa non v'era sostanziale contestazione.
Il primo profilo del motivo è inammissibile perché prospetta una questione nuova. Infatti nel procedimento ex art. 814 c.p.c., la società non ha contestato l'applicabilità del procedimento, sotto il profilo che nella specie il lodo avrebbe natura irrituale. Anzi è circostanza pacifica che la stessa società ha provveduto a depositare il lodo e a chiedere il decreto pretorile di esecutività, con ciò dimostrando di ritenere che si trattasse di lodo rituale. È inammissibile anche il secondo profilo, in quanto intrinsecamente contraddittorio. Infatti la ricorrente ammette che oggetto della lite deferita agli arbitri era l'accertamento dell'inadempimento di un contratto preliminare, di cui veniva richiesta l'esecuzione ex art. 2932 c.c., e, dall'altra, pretende di limitare tale oggetto alla questione di interpretazione di alcune clausole, che comporterebbe la contestazione di una parte soltanto del rapporto. È vero che la stessa ricorrente cerca di superare tale contraddizione sostenendo che, in realtà, sulla pronuncia ex art. 2932 c.c., non vi sarebbe stata sostanziale divergenza tra le parti, ma è evidente che, per il solo fatto che davanti agli arbitri siano state presentate due domande aventi lo stesso petitum, non implica che le domande stesse, in quanto basate su due diversi inadempimenti (dell'una o dell'altra parte) non fossero diverse e non abbiano implicato che gli arbitri siano stati chiamati a decidere del contrasto esistente tra le parti in ordine all'identificazione dell'inadempimento che aveva dato causa alla mancata esecuzione del contratto preliminare.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 1051 del 1957, del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 e dell'art. 115 c.p.c., nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, gli arbitri lamentano che il presidente del tribunale non abbia applicato l'art. 4, secondo comma della tariffa forense in materia stragiudiziale, che prevede l'aumento dei compensi massimi fino al doppio nel caso di particolare complessità e difficoltà delle pratiche e l'aumento fino al quadruplo per il caso di pratiche di straordinaria importanza. Avendo ritenuto che le questioni trattate dagli arbitri erano di notevole complessità e importanza dovevano applicarsi i criteri di cui al secondo comma citato, e non quelli previsti dal primo comma dello stesso articolo 4, che regola il potere di determinare i compensi tra il minimo e il massimo.
Il motivo non è fondato.
Deve premettersi che, in tema di arbitrato, a partire dal 1^ aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, 2^ comma, c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal 1^ aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia (Cass., n. 1929/1999). L'art. 4 delle norme generali relative alla liquidazione degli onorari e indennità spettanti in materia stragiudiziale dopo avere indicato al primo comma i criteri per la determinazione degli onorari fra i massimo e il minimo (valore e natura della pratica, numero e importanza delle questioni trattate, pregio dell'opera, risultati e vantaggi, anche morali, conseguiti dal cliente, particolare urgenza delle prestazioni), al secondo comma prevede che gli onorari determinati nel massimo possono essere aumentati fino al doppio per le pratiche di "particolare" importanza, complessità e difficoltà e fino al quadruplo per quelle di "straordinaria" importanza. L'importanza e la complessità della pratica, quindi, debbono essere valutate innanzitutto per determinare l'onorario tra la misura minima e quella massima e tale valutazione, per giustificare la determinazione della misura massima, non potrà che fare riferimento a un apprezzamento dell'importanza e complessità ben superiore a quella che può ritenersi normale. Superata in modo significativo la soglia della normale importanza e complessità, che giustifica il riconoscimento della misura massima degli onorari, sia apre poi la possibilità di raddoppiarne o quadruplicarne l'entità. Tale possibilità è certamente oggetto di un potere discrezionale, che presuppone l'accertamento del superamento della soglia sopra indicata e la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma (secondaria), rispettivamente, per il raddoppio e la quadruplicazione, nella "particolare" importanza, complessità e difficoltà, e nella "straordinarietà" degli indicati profili. Ora, il provvedimento impugnato, ha fatto buon governo dei criteri indicati, perché ha innanzitutto determinato l'entità degli onorari tra il minimo e il massimo, riconoscendo gli onorari massimi per la "notevole importanza e complessità" delle questioni trattate, ma ha ritenuto di non procedere al raddoppio degli onorari per le due concorrenti ragioni che, l'esercizio di tale potere non appariva "equo" e che il raddoppio non appariva "aderente alla situazione esposta". Il che vale quanto dire che il presidente del tribunale ha ritenuto che non fosse stata superare la soglia di complessità e importanza che giustificava l'attribuzione degli onorari nell'entità massima. Tale accertamento è ovviamente incensurabile in questa sede, neppure sotto il profilo della congruità e coerenza della motivazione, trattandosi di impugnazione ex art. 111 Cost, che, come è noto, è limitata alla deduzione di violazioni delle regole sostanziali e processuali (tra le quali è compresa solo quella con la quale si denunci la totale mancanza, in senso formale o sostanziale, della motivazione e non anche l'insufficienza o la contraddittorietà).
4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i controricorrenti chiedono che la società ricorrente sia condannata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia in relazione all'inammissibilità del ricorso per inosservanza di norme chiare e univoche e sia per la temerarietà delle censure formulate nel merito.
Il motivo è infondato perché la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. presuppone la totale soccombenza della parte nei cui confronti sia stata avanzata la relativa domanda, mentre nel presente giudizio si è verificata soccombenza reciproca, che giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001