Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3035
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia.

L'ordinanza con cui il presidente del tribunale provveda, ex art. 814 cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, avendo contenuto decisorio, è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge, con riferimento tanto alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso, quanto alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione assume rilievo nei soli casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa.

La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3035
Data del deposito : 2 marzo 2001

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