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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 15816 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Lewis Carroll 22, elettivamente domiciliata in Palermo Piazza Giovanni
Amendola 31, presso lo studio dell'Avv. Francesco Provenzano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attrice
e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.12.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il figlio e, premesso di avere donato indirettamente a quest'ultimo un Controparte_1 appartamento sito in Palermo via Lewis Carroll, pagando il prezzo della compravendita del bene (avvenuta in data 6.11.2001, previa autorizzazione del Giudice Tutelare con decreto del
23.10.2001), deduceva che la donazione indiretta così effettuata era nulla per difetto dei requisiti di forma, stante l'assenza dei due testimoni chiesti ai fini della validità dell'atto, e che, in subordine, era comunque invalida perché priva dell'animus donandi, atteso che l'intestazione al figlio dell'immobile in questione (presso cui ella aveva sempre abitato, gestendolo come effettivo proprietario) era unicamente finalizzata a un risparmio fiscale che non avrebbe conseguito intestando a sé l'immobile.
1 A ciò aggiungeva che, anche ove ritenuta valida, detta donazione avrebbe dovuto essere revocata per ingratitudine, in considerazione delle espressioni gravemente ingiuriose e offensive utilizzate nei suoi confronti dal figlio, il quale aveva, negli ultimi tempi, mostrato un radicato sentimento di profonda avversione nei suoi riguardi.
Per tali ragioni, chiedeva all'intestato Tribunale di:
- qualificare l'atto di compravendita, rep. n. 24765 e racc. n. 7790, del 06.11.2001, stipulato tra il sig.
e la sig.ra quale atto di donazione indiretta eseguita dalla sig.ra Controparte_1 CP_2 Pt_1 in favore del sig. ;
[...] Controparte_1
- Conseguentemente, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della donazione indiretta del 06.11.2001 intercorsa tra la sig.ra quale donante, ed il sig. Parte_1
, quale donatario;
Controparte_1
- Per l'effetto, riconoscere la sig.ra quale unica proprietaria dell'immobile di civile abitazione, Parte_1 sito in Palermo, Via Lewis Carroll, identificato catastalmente al foglio 14/A, particella 1651, sub. 8; particella 1651, sub. 12 e particella 1651, sub. 13, piano 1, zona censuaria 2;
- In subordine, sempre per le causali di cui in premessa e previa qualificazione dell'atto di compravendita, rep. n. 24765 e racc. n. 7790, del 06.11.2001, stipulato tra il sig. e la sig.ra Controparte_1 [...]
, quale atto di donazione indiretta eseguita dalla sig.ra in favore del sig. CP_2 Parte_1 CP_1
, revocare ai sensi dell'art. 801 c.c. la suddetta donazione indiretta, condannando, altresì, il sig.
[...] CP_1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 809 c.c., alla restituzione in favore della sig.ra
[...] Parte_1 dell'anzidetto immobile, con contestuale riconoscimento in favore di quest'ultima della qualifica di unica proprietaria dell'immobile medesimo;
- Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione”.
Regolarmente instaurato il contradditorio, il convenuto rimaneva contumace.
Tali, in estrema sintesi, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via documentale e mediante prova orale. Terminata l'istruttoria, parte attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., comma 2, del termine di giorni 30 per il deposito della sola comparsa conclusionale.
*****
Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso si dirà.
È provato in via documentale che il prezzo dell'immobile sito in Palermo in via Lewis
Carroll acquistato da con atto di compravendita stipulato con Controparte_1 CP_2 il 6.11.2001, in Notaio è stato corrisposto dalla madre, odierna attrice, Persona_1
Parte_1
2 Dalla documentazione prodotta si evince, infatti, che, essendo all'epoca Controparte_1 ancora minorenne, l'acquisto del bene in suo favore era stato preceduto da un decreto del giudice tutelare del Tribunale di Palermo, datato 23.10.2001, che autorizzava i suoi genitori e a stipulare l'atto di compravendita dell'immobile alle Controparte_3 Parte_1 condizioni indicate nel ricorso all'uopo presentato (dal notaio incaricato della stipula della compravendita), ove veniva testualmente specificato che il prezzo sarebbe stato “pagato con denaro fornito dalla madre (donazione indiretta)” (v. doc. 1 del fascicolo di parte attrice e “atto di compravendita con autorizzazione del giudice tutelare” depositato il 21.11.2023).
Eppure, diversamente da quanto ritiene parte attrice, avere fornito la provvista necessaria all'acquisto dell'immobile intestato al figlio o avere indicato nel ricorso depositato al fine di ottenere la superiore autorizzazione dal giudice tutelare che l'operazione in esame si sarebbe sostanziata in una “donazione indiretta” non è dirimente ai fini della qualificazione giuridica dell'atto.
Premesso, innanzitutto, che la qualificazione giuridica della natura del rapporto è attività riservata al giudice e deve essere effettuata avendo riguardo agli interessi che le parti intendono concretamente realizzare, indipendentemente dal nomen iuris da esse utilizzato, va rammentato, in punto di diritto, che l'erogazione di denaro da parte del genitore in favore del figlio per l'acquisto di un immobile costituisce ipotesi paradigmatica di donazione indiretta dell'immobile allorquando la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene (e sussista, dunque, un incontrovertibile collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile; v. anche Cass. n.
3642/2004; Cass. n. 18541/2014) e laddove l'operazione sia sorretta da spirito di liberalità, elemento questo indefettibile di ogni donazione, sia essa diretta o indiretta (v. anche Cass. n.
9379/2020).
La donazione indiretta si identifica, infatti, in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass. Sez Un. n. 9282/1982).
Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che
è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché
l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
3 Ebbene, la dimostrazione della dazione di denaro effettuata all'unico scopo di consentire l'acquisto di un immobile da parte del destinatario non prova, automaticamente, la sussistenza dell'intento liberale (così, già cit. Cass. n. 9379/2020; nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto provata la donazione indiretta, alla luce delle indicazioni della sentenza Cass. 2 settembre 2014, n. 18541, dal fatto che la dazione del denaro fosse stata effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile; sul punto, specifica, però, la Corte che “la decisione appena citata di questa Corte ha valorizzato siffatto criterio per distinguere la donazione indiretta dell'immobile dalla donazione diretta del denaro elargito, ancorché successivamente utilizzato per l'acquisto del bene, non certo per trarre dalla mera finalizzazione della dazione la conseguenza della certa sussistenza dell'intento liberale”).
Anzi, nel caso di specie, è la stessa attrice a specificare nei propri atti che l'operazione così congegnata non è stata mossa da alcuno spirito di liberalità.
Seppure al diverso scopo di affermare la invalidità dell'operazione da lei qualificata in termini di “donazione indiretta”, l'odierna attrice, fin dall'atto di citazione, ha affermato, infatti, testualmente, che “con il negozio giuridico de quo ha, di fatto, acquistato essa stessa il bene immobile in esame, salvo intestarne formalmente la proprietà in capo al figlio, , al solo ed unico Controparte_1 scopo di ottenere dei vantaggi da un punto di vista fiscale” e che “l'unico motivo che ha condotto la sig.ra
a pagare interamente il prezzo del bene immobile in parola, ma ad intestarlo al figlio, è stato Pt_1 determinato esclusivamente da ragioni di opportunità economico-fiscale e non certamente da quello spirito di liberalità, che integra il cd. animus donandi, che, nel caso di specie, difetta”, come confermato dalla circostanza per cui “nonostante la proprietà dell'appartamento sia stata formalmente intestata al sig.
, la sig.ra ha comunque sempre continuato ad abitarlo, ad amministrarlo e a gestirlo alla CP_1 Pt_1 stregua di un effettivo proprietario”.
Ma in realtà l'assenza dello spirito di liberalità non comporta (come prospettato dall'attrice) la nullità della donazione indiretta ma, a monte, l'inesistenza di una donazione indiretta.
Peraltro, anche la prova orale assunta in giudizio conforta quanto finora detto in ordine all'assenza dell'intento liberale.
Così, all'udienza del 14.12.2023, (fratello dell'attrice) e Testimone_1 Testimone_2
(madre dell'attrice), sentiti in qualità di testi, hanno entrambi dichiarato di essere stati presenti allorquando è stato stipulato il rogito notarile e hanno entrambi confermato che Parte_1 intendeva acquistare l'immobile sito in Palermo in via Lewis Carroll e che la decisione di intestarlo al figlio era mossa dal solo fine di evitare l'ulteriore tassazione Controparte_1 fiscale a proprio carico, che sarebbe derivata dall'acquisto della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.
4 ha, sul punto, pure specificato che era stato il notaio a consigliare Testimone_2
l'intestazione del bene al figlio “solo per una questione fiscale”.
Tutto ciò conforta ulteriormente quanto già dichiarato dalla stessa attrice nei propri atti in ordine alla inesistenza di qualsivoglia spirito di liberalità e, di riflesso, all'inesistenza di un atto che possa configurarsi quale “donazione indiretta”.
A ben vedere, ciò che prospetta l'attrice in ordine alla intestazione soltanto formale dell'immobile in favore del figlio pare sottendere l'esistenza di un'operazione simulata, ove l'acquisto dell'immobile di cui si tratta da parte di dissimula, in realtà, Controparte_1
l'acquisto del bene da parte della stessa Parte_1
Si tratterebbe, in questo caso, di una ipotesi di simulazione relativa, il cui accertamento, oltre ad essere soggetto agli oneri probatori previsti dagli artt. 1414 ss. c.c., non è stato chiesto in questa sede.
Per quanto finora detto, la prima domanda proposta dall'attrice, diretta all'accertamento della donazione indiretta di immobile da lei effettuata in favore del figlio odierno convenuto, è infondata e va rigettata.
Da ciò consegue il rigetto anche delle restanti domande, tutte basate sull'esistenza di una donazione indiretta che, per quel che si è detto, non risulta provata.
*****
Nulla sulle spese di lite, essendo rimasta contumace la parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte attrice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Nulla sulle spese di lite.
Cos deciso in Palermo il 23 aprile 2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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