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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Mario Montanaro Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7763/2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11-2-2025,
sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
[...]
[...] [...]
[...]
in persona del suo liquidatore, Parte_1
p.i.v.a. P.IVA_1
personalmente quale fideiussore CF Parte_2
C.F._1
Elett.te dom.ti in Roma via Panama n. 12 presso lo studio dell'Avvocato Andrea Licenziati che li rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello e che ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo
Email_1
APPELLANTI
E in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te CF P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma, via F. Cesi n. 72 presso lo studio dell'Avvocato Davide Pirrottina che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18122/2021, pubblicata il 19.11.2021 dal Tribunale di Roma.
Conclusioni: gli appellanti, come da appello, hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità della fideiussione, concludendo anche in via subordinata, nonché insistendo per l'accoglimento della domanda volta alla condanna della banca appellata al risarcimento in favore della società appellante nella misura di euro 900.000 o di quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese processuali che, in comparsa conclusionale, hanno chiesto fossero distratte in favore del
Procuratore anticipatario;
conclusioni ribadite in comparsa conclusionale;
l'appellata per il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali, conclusioni in rito e nel merito ribadite anche nella memoria depositata il 7.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
3
1.Con il decreto ingiuntivo n. 25095/2017 il Tribunale di Roma ingiunse alla società , nonché, Parte_1
quale suo fideiussore, al sig. Licenziati, il pagamento in Pt_2
solido in favore di ( d'ora Controparte_1
in poi: banca o M.P.S.) della somma di euro 933.898,17, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo negativo dei seguenti contratti intrattenuti con la banca dalla Parte_1
[...]
conto corrente n. 12986 per euro 146.168,19;
conto anticipi n. 72645913 per euro 288.656,38; finanziamento n. 741669713 per euro 499.073,60.
Per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, gli ingiunti proposero opposizione dinanzi al medesimo Tribunale, lamentando una serie di addebiti illegittimi applicati dalla banca per usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese, allegando che dovessero essere sottratti euro 28.460,34 dal saldo negativo del conto corrente ed euro 55.117,23 dal conto anticipi, mentre il fideiussore eccepì la decadenza ad agire della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La banca contestò l'opposizione. 4 Gli opponenti all'udienza di trattazione eccepirono ulteriormente la nullità della fideiussione in quanto conforme al modello A.B.I.
e contrastante perciò con la normativa di settore antitrust.
Istruita la causa con produzioni documentali conferenti, relative allo svolgimento dei rapporti negoziali, nonché con c.t.u., con la sentenza impugnata nel presente giudizio di appello, il
Tribunale: previo accertamento del saldo negativo – alla data del 9.2.2017
– per euro 74.692,03 quanto al conto corrente e per euro
285.315,32 quanto al conto anticipi, nonché di euro 499.073,60 quanto al finanziamento;
previo rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato in solido gli opponenti al pagamento in favore della banca della somma di euro 859.080,95 oltre interessi come liquidati in decreto. Il primo Giudice ha compensato tra le parti le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte, rispettivamente opponente ed opposta nella misura della metà ciascuna.
Con l'appello notificato alla banca il 24.12.2021 gli originari opponenti hanno impugnato questa sentenza, concludendo come in epigrafe ed affidando l'appello ai seguenti motivi: 5 a)omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, avanzata sin dall'opposizione al decreto ingiuntivo, determinata dalla allegata illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi di Banca d'AL, senza alcuna comunicazione preventiva alla correntista, nonché determinata dall'interruzione “ brutale” dei rapporti negoziali;
b)omessa valutazione da parte del Tribunale dell'avvenuto pagamento del finanziamento da parte di;
Controparte_2
il pagamento sarebbe risultato nel separato giudizio n.r.g.
53985/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, che il
Tribunale non aveva riunito, nonostante la richiesta in tal senso degli odierni appellanti;
c)omessa detrazione di addebiti usurari, i quali andavano calcolati computando la commissione di estinzione anticipata al fine dell'accertamento del “ tasso soglia”, contrariamente all'accertamento eseguito dal Tribunale;
d)omessa valutazione del tasso di interesse applicato, superiore rispetto a quello pattuito;
e)erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto legittima la fideiussione omnibus rilasciata dal sig. Licenziati, nonché laddove non aveva valorizzato l'omessa o tardiva messa in mora 6 del garante, avvenuta quando era spirato il termine di cui all'art. 1957 c.c.;
f)erroneità della sentenza laddove non aveva rilevato la parziale, incompleta ed erronea produzione degli estratti conto e degli altri documenti comprovanti lo svolgimento dei rapporti bancari tra le parti;
g)erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto correttamente applicati gli interessi anatocistici sul conto corrente sino al
31.12.2013, nonostante la non intellegibilità del preteso documento prodotto il 16.1.2020, con il quale la correntista avrebbe approvato le nuove condizioni contrattuali ai sensi della delibera CICR del 2000;
h)erroneità della sentenza laddove aveva omesso di rilevare il pacifico superamento del tasso soglia usurario in 17 trimestri.
La banca appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e contestando ciascun rispettivo motivo con le seguenti argomentazioni: il recesso dai rapporti negoziali era avvenuto pochi giorni dopo il sequestro preventivo per oltre 7 milioni di euro disposto dal
Tribunale di Velletri in favore dell'Erario sui beni del sig.
Licenziati – un immobile e le quote sociali di Parte_1
7 di cui egli era unico socio – nonché dopo che la società si era resa morosa nel pagamento della rata di euro 70.000 del finanziamento scaduta il 31.12.2016; nonché quando la società ed il suo garante erano all'evidenza in “default”; il danno lamentato era rimasto del tutto indimostrato;
l'eccezione di pagamento del finanziamento era stata da controparte sollevata solo in comparsa conclusionale;
era corretto il calcolo sull'usura inerente al finanziamento, non espressamente oggetto dell'indagine peritale e comunque tale per cui il costo per l'estinzione anticipata del finanziamento non rientrava nel calcolo della soglia usuraria;
erano corretti anche i calcoli del c.t.u. aventi ad oggetto gli interessi, validamente convenuti tra le parti;
correttamente il primo Giudice aveva escluso profili di nullità della fideiussione ed era giunto all'esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti in base agli esaustivi e conferenti documenti prodotti dalla banca.
Respinta da questa Corte l'istanza di inibitoria della sentenza appellata e di rinnovo della c.t.u. contabile, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza con motivazione contestuale, con termini
8 anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fermo il termine per memorie conclusionali anticipate sino al 10.12.2024, come da decreto del 30.12.2024.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il primo motivo d'appello è infondato.
In primo luogo deve osservarsi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti hanno lamentato unicamente il danno da preteso ingiustificato recesso della banca dai rapporti negoziali, anche perché non preventivamente comunicato, in violazione dell'art. 125 T.U.B.
Solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il
6.5.2019, hanno lamentato che dal gennaio 2017 la banca avesse segnalato la “sofferenza” alla Centrale Rischi, mentre la relativa comunicazione le sarebbe pervenuta mesi dopo.
Quanto al danno, hanno allegato che le revoche o comunque le maggiori difficoltà di accesso al credito, successivamente alla predetta segnalazione, avrebbero provocato loro pregiudizio patrimoniale.
9 Osserva la Corte che, oltre alla parziale modifica della causa petendi della domanda risarcitoria, viene invocata la pretesa violazione dell'art. 125 T.U.B., il quale tuttavia disciplina la preventiva comunicazione al consumatore della prossima segnalazione a Banca d'AL.
Viceversa, la società correntista non rientra nella categoria dei consumatori ed anche il sig. fideiussore, ha garantito Parte_2
la società quale suo socio unico.
Non è dato quindi ravvisare alcuna condotta illegittima della banca in occasione della segnalazione.
Quanto al recesso, le plurime, incontestate, circostanze esposte dalla banca, tra cui l'ingente esposizione debitoria ed il sequestro preventivo per quasi 8 milioni di euro disposto il 23.1.2017 dal tribunale di Velletri in favore dell'Erario, rendono evidente che il recesso non è stato esercitato in mala fede.
3.Il secondo motivo di appello è fondato nei termini di cui in seguito, non senza rilevare, pregiudizialmente, che il contratto di finanziamento è stato anch'esso posto a base del ricorso monitorio: cfr. il medesimo, nonché le ammissioni contenute nell'opposizione.
10 Gli appellanti hanno inteso provare il pagamento del finanziamento ad opera di ( d'ora in poi Controparte_3
anche , richiamando alcuni documenti comprovanti la CP_4
pendenza dell'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. proposta dal sig. Licenziati alla cartella esattoriale emessa da Pt_2
he si era surrogato nei diritti di CP_4 Controparte_1
dopo che questa aveva ottenuto il pagamento del
[...]
finanziamento dal fondo di seguito indicato, garante ( cfr.
l'istanza di riunione di giudizi del 17.7.2020, nel fascicolo di primo grado).
Più in particolare, dai documenti allegati a tale istanza emerge che:
il finanziamento per euro 700.000 era stato erogato dalla banca odierna opposta alla esso era garantito dal Parte_1
fondo di garanzia ex l. 662/96, di sostegno alle piccole e medie imprese;
– gestore del fondo, costituito da danaro CP_4
pubblico - si era surrogato nei diritti di banca erogatrice CP_5
del finanziamento, la quale aveva escusso il fondo, ottenendo da l'80% dell'importo finanziato, cioè euro 403.605 ( CP_4
cfr. la comparsa di datata 23.12.2019); ragion per cui CP_4
11 quest'ultimo si era surrogato nei diritti della banca finanziatrice, emettendo cartella di pagamento.
E' ben vero che l'allegazione esplicita dell'avvenuto pagamento, nel presente giudizio, è contenuta unicamente nella comparsa conclusionale degli opponenti in primo grado;
tuttavia già dai documenti allegati all'istanza di riunione su citata emergeva l'avvenuto pagamento del finanziamento – quanto a euro
403.605 – da parte di CP_4
In appello, quando vrebbe potuto comunque dedurre sul CP_5
punto, essa si è limitata ad eccepire la tardività dell'eccezione di adempimento.
Ad avviso di questa Corte, essendo il pagamento la realizzazione dell'obbligazione e così determinando la sua estinzione totale o parziale, indipendentemente dalla manifestazione di volontà delle parti, l'eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso lato ( così Cass. del 2015 n. 14654 e successive conformi).
Essa è pertanto rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in ogni grado di giudizio e, così, anche da questa Corte.
Risulta dalla sentenza impugnata che il credito di per il CP_5
finanziamento sia stato pari ad euro 499.073,60.
12 Viceversa, da tale somma deve detrarsi l'importo già ottenuto dalla banca a seguito del pagamento da parte di cosicché CP_4
residua il credito per euro 95.468,60, tuttora vantato dalla odierna appellata e che deve esserle riconosciuto.
Si provvede come in dispositivo.
4. Il terzo motivo di appello è infondato.
Costituisce orientamento consolidato quello per cui la commissione di estinzione anticipata non entra nel calcolo della soglia usuraria nei contratti di finanziamento.
Al fine del calcolo dell'usura, invero non è dato cumulare agli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata: cosi Cass.
7.3.2022 n. 7352 e successiva conforme.
Detta commissione ha invero natura di “ clausola penale di recesso che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli importi di durata…e per compensare ,viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”.
Essa “non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del
13 correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”.
Ad avviso della S.C. tale penale non è una remunerazione a favore della banca collegata all'effettiva utilizzazione del danaro da parte del cliente, ma “ al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Gli interessi moratori costituiscono invece “una clausola penale risarcitoria” e le due voci non possono tra loro sommarsi ai fini della verifica dell'usura.
5. In ordine al IV motivo, si osserva quanto segue.
La doglianza circa l'applicazione di tassi differenti da quelli pattuiti non è proposta avuto riguardo alle specifiche pattuizioni degli interessi, bensì paragonando gli interessi applicati al tasso annuo effettivo globale espresso nel contratto di finanziamento.
L'indice sintetico di costo ( i.s.c.) o t.a.e.g., nei contratti bancari in cui non sia parte un consumatore, come nella specie, è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento ed in quanto tale non rientra tra tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la
14 nullità dall'art. 117 T.U.B.: Cass. del 2023 n. 4597 e precedenti conformi.
Non rientrando espressamente tra i tassi, seppur non sia indicato correttamente rispetto a quelli effettivamente convenuti ed applicati, non è conferente, al fine di ritenere violato l'art. 117
t.u.b., averlo quale riferimento rispetto ai tassi effettivamente applicati.
6. Il V motivo è infondato.
Le fideiussioni azionate dalla banca ( cfr. il fascicolo monitorio) sono state stipulate rispettivamente il 12.4.2007; il 17.3.2009 ed il 27.8.2009.
Il provvedimento sanzionatorio della Banca d'AL è stato emesso nel 2005 (n. 55/2005), all'esito di un'istruttoria svoltasi ancor prima, in particolare tra il 2002 ed il 2005.
Il provvedimento ha riguardato la circostanza per cui, a seguito della diffusione presso le banche del modulo di convenzione
A.B.I. per i contratti di fideiussione omnibus, tre clausole, di per sé non illegittime ed anzi legittimamente derogatorie della disciplina codicistica, si rinvenivano nella quasi totalità dei contratti che un potenziale garante intendesse concludere.
15 La conseguenza era la limitazione della concorrenza tra banche,
e dunque la limitazione della possibilità per il cliente di scegliere contratti di garanzia meno onerosi, a causa della uniformità dello schema contrattuale per tali forme di garanzie.
Il provvedimento di Banca d'AL di cui si tratta è stato di alcuni anni precedente rispetto alle fideiussioni litigiose nel presente giudizio, risalenti – come detto - agli anni 2007-2009, il che implica che la relativa istruttoria, ancora precedente, non ha potuto verificare se non schemi contrattuali diffusi nel 2002 o in tempi a ridosso del 2002.
Di conseguenza, il valore indiziario che può riconnettersi a tale provvedimento sanzionatorio in termini di prova della violazione della concorrenza risulta notevolmente affievolito, in quanto dopo svariati anni dal predetto provvedimento sanzionatorio il “ mercato” di tali contratti autonomi ben poteva essere mutato;
né
d'altro canto, vi è stata alcuna indagine da parte dell'Autorità di
Vigilanza competente per la concorrenza tra banche, relativamente al lasso temporale prossimo all'epoca della stipula della fideiussione che ci occupa ed all'esistenza, nel periodo più
16 prossimo alla stipula dei contratti, di intese tra banche idonee a violare la concorrenza.
Pertanto, sarebbe stato necessario quantomeno che gli appellanti avessero concretamente allegato la propria difficoltà a rinvenire sul mercato offerte di polizze differenti rispetto allo schema
A.B.I., circostanza sintomatica del fatto che, sebbene a distanza di molto tempo, le banche continuassero a proporre il medesimo
“ schema” negoziale già sanzionato perché anticoncorrenziale o che avessero raggiunto analoghe intese “ a monte” di natura anticoncorrenziale.
Si tratta di un orientamento più volte espresso in precedenti pronunce di questa Corte.
Argomentazioni analoghe si rinvengono anche nella più recente giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Milano n. 5481/2022,
pubblicata il 21.6.2022; cfr. altresì Trib. Milano n. 294/2022 pubblicata il 19.1.2022, con la quale è stata respinta la domanda di un fideiussore “ omnibus” obbligato in virtù di un contratto stipulato nel 2010, poiché mancava la prova di “ un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente come
17 oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
Poiché nel caso di specie non sono state provate circostanze di tale natura, nessun valore, neppure indiziario, può riconnettersi al provvedimento sanzionatorio di Banca d'AL n. 55/2005, troppo risalente nel tempo.
Conseguentemente, le tre clausole riproduttive dello schema
A.B.I. (art. 2, 6, 8) devono considerarsi pienamente valide, non potendo ritenersi sussistente alcuna violazione della legge n.
287/1990.
Infatti, si tratta di clausole che non sono di per sé nulle e che quindi ben potrebbero essere state scelte volontariamente dai contraenti, al di fuori ed indipendentemente da qualunque violazione della concorrenza.
Ciò precisato, dalla validità dell'art. 6 del contratto autonomo di garanzia oggetto di causa discende che l'art. 1957 c.c. è stato validamente derogato.
Ne consegue che la banca non può, in nessun caso, considerarsi decaduta, nonostante il decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
18 7. Il sesto motivo è infondato.
Il Tribunale, avuto riguardo a tutti i rapporti negoziali litigiosi,
ha minuziosamente ricostruito il saldo, tenendo conto delle leggi applicabili e dei calcoli svolti dal c.t.u., nonché dei documenti contrattuali, integralmente prodotti o richiamati, nonché degli estratti conto, prodotti dall'inizio dei rapporti e sino all'8.2.2017.
Da questi ultimi ne mancava solo uno, inerente al primo trimestre
2016, rispetto al quale però, nei successivi, non emergeva alcun peggioramento del saldo.
Laddove mancavano taluni documenti ( come per il rapporto di anticipazione, nel periodo precedente rispetto al 1.7.2016), se ne
è tenuto conto.
Il primo Giudice ha inoltre tenuto conto delle osservazioni di parte opponente, il quale aveva sottolineato la mancanza di tutti gli estratti conto inerenti al conto anticipi.
Sulla scorta di tutto ciò il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente al 9.2.2017; mentre ha nel resto recepito la c.t.u., la quale aveva fornito adeguata risposta alle osservazioni dei consulenti di parte.
19 In tale contesto di precisa e motivata ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, anche alla luce delle difese delle parti, il motivo di appello si rivela del tutto generico, in quanto rimanda in termini generali alla mancanza di tutti gli estratti conto;
gli appellanti non hanno invece preso posizione, alla luce della documentazione prodotta, della c.t.u., delle osservazioni svolte in primo grado dal proprio c.t.p., sulla pretesa errata motivazione del Giudice.
La contestazione inerente al formato “ html” degli estratti conto prodotti, formato che non sarebbe consentito dalla normativa di settore relativa al formato dei documenti informatici telematici non è conferente: la disciplina della nullità degli atti, peraltro neppure comminata dalla predetta normativa secondaria, D.M.
44/2011, è unicamente quella del c.p.c. e la produzione in argomento non è disciplinata quale nulla, se avviene col predetto formato.
8. Il settimo motivo è infondato, in quanto nel documento con il quale la banca si è adeguata alla delibera CICR del 2000 ( doc. 9 riportato dal c.t.u.) è leggibile l'accettazione da parte della correntista dei commi 2 e 3 “ della presente appendice” e, quindi,
20 della pari periodicità, trimestrale, del calcolo degli interessi anatocistici;
prevista infatti nel punto 2 dell'appendice.
9. L'ultimo motivo è infondato.
Il motivo si risolve nella doglianza dell'usura sopravvenuta, in quanto gli appellanti si sono lamentati del superamento della soglia in 17 trimestri.
Orbene, la S.C. ha ritenuto che nei contratti di mutuo, ma si tratta dell'espressione di principi generali, la c.d. usura sopravvenuta, cioè il tasso concordato che superi la soglia usuraria non al tempo della pattuizione, bensì solo durante lo svolgimento del rapporto, non determina la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale stipulata successivamente alla l. 108/1996 per un tasso inferiore a tale soglia, né è contraria a buona fede la condotta del mutuante di richiedere gli interessi al tasso concordato, “ per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia”: Cass. S.U. n.
24675 del 2017 e successive conformi ( tra cui Cass. del 2023 n.
24743).
Da quanto sin qui osservato, deriva che la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, nella sola parte in cui ha condannato gli odierni appellanti al pagamento della somma
21 di euro 449.073,60 in favore della banca, in relazione al finanziamento su esaminato;
mentre gli appellanti in solido vanno condannati per tale titolo, in favore della banca, al pagamento della minor somma di euro 95.468,60 oltre agli interessi legali come liquidati nel decreto opposto.
L'appello va invece nel resto respinto.
10. Il parziale accoglimento dell'appello inerente al capo di domanda avente ad oggetto il contratto di finanziamento suggerisce la compensazione delle spese processuali del grado tra le parti nella misura della metà, mentre vanno nel resto poste a carico solidale degli appellanti, complessivamente soccombenti rispetto alla pretesa creditoria della banca.
Alla luce delle medesime osservazioni, può confermarsi la sentenza di primo grado nelle statuizioni inerenti alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
18122/2021, pubblicata il 19.11.2021, proposto tra le parti in epigrafe indicate:
22 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
ed il sig. Licenziati in solido in favore Parte_1 Pt_2
della banca al pagamento della Controparte_1
somma di euro 95.468,60 oltre agli interessi legali come liquidati nel decreto opposto, in dipendenza del contratto di finanziamento indicato in motivazione;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata che, già compensate per metà, sono liquidate in euro 6.000 per onorari, oltre spese generali.
Roma, 11.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Mario Montanaro Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7763/2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11-2-2025,
sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
[...]
[...] [...]
[...]
in persona del suo liquidatore, Parte_1
p.i.v.a. P.IVA_1
personalmente quale fideiussore CF Parte_2
C.F._1
Elett.te dom.ti in Roma via Panama n. 12 presso lo studio dell'Avvocato Andrea Licenziati che li rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello e che ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo
Email_1
APPELLANTI
E in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te CF P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma, via F. Cesi n. 72 presso lo studio dell'Avvocato Davide Pirrottina che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18122/2021, pubblicata il 19.11.2021 dal Tribunale di Roma.
Conclusioni: gli appellanti, come da appello, hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità della fideiussione, concludendo anche in via subordinata, nonché insistendo per l'accoglimento della domanda volta alla condanna della banca appellata al risarcimento in favore della società appellante nella misura di euro 900.000 o di quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese processuali che, in comparsa conclusionale, hanno chiesto fossero distratte in favore del
Procuratore anticipatario;
conclusioni ribadite in comparsa conclusionale;
l'appellata per il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali, conclusioni in rito e nel merito ribadite anche nella memoria depositata il 7.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
3
1.Con il decreto ingiuntivo n. 25095/2017 il Tribunale di Roma ingiunse alla società , nonché, Parte_1
quale suo fideiussore, al sig. Licenziati, il pagamento in Pt_2
solido in favore di ( d'ora Controparte_1
in poi: banca o M.P.S.) della somma di euro 933.898,17, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo negativo dei seguenti contratti intrattenuti con la banca dalla Parte_1
[...]
conto corrente n. 12986 per euro 146.168,19;
conto anticipi n. 72645913 per euro 288.656,38; finanziamento n. 741669713 per euro 499.073,60.
Per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, gli ingiunti proposero opposizione dinanzi al medesimo Tribunale, lamentando una serie di addebiti illegittimi applicati dalla banca per usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese, allegando che dovessero essere sottratti euro 28.460,34 dal saldo negativo del conto corrente ed euro 55.117,23 dal conto anticipi, mentre il fideiussore eccepì la decadenza ad agire della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La banca contestò l'opposizione. 4 Gli opponenti all'udienza di trattazione eccepirono ulteriormente la nullità della fideiussione in quanto conforme al modello A.B.I.
e contrastante perciò con la normativa di settore antitrust.
Istruita la causa con produzioni documentali conferenti, relative allo svolgimento dei rapporti negoziali, nonché con c.t.u., con la sentenza impugnata nel presente giudizio di appello, il
Tribunale: previo accertamento del saldo negativo – alla data del 9.2.2017
– per euro 74.692,03 quanto al conto corrente e per euro
285.315,32 quanto al conto anticipi, nonché di euro 499.073,60 quanto al finanziamento;
previo rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato in solido gli opponenti al pagamento in favore della banca della somma di euro 859.080,95 oltre interessi come liquidati in decreto. Il primo Giudice ha compensato tra le parti le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte, rispettivamente opponente ed opposta nella misura della metà ciascuna.
Con l'appello notificato alla banca il 24.12.2021 gli originari opponenti hanno impugnato questa sentenza, concludendo come in epigrafe ed affidando l'appello ai seguenti motivi: 5 a)omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, avanzata sin dall'opposizione al decreto ingiuntivo, determinata dalla allegata illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi di Banca d'AL, senza alcuna comunicazione preventiva alla correntista, nonché determinata dall'interruzione “ brutale” dei rapporti negoziali;
b)omessa valutazione da parte del Tribunale dell'avvenuto pagamento del finanziamento da parte di;
Controparte_2
il pagamento sarebbe risultato nel separato giudizio n.r.g.
53985/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, che il
Tribunale non aveva riunito, nonostante la richiesta in tal senso degli odierni appellanti;
c)omessa detrazione di addebiti usurari, i quali andavano calcolati computando la commissione di estinzione anticipata al fine dell'accertamento del “ tasso soglia”, contrariamente all'accertamento eseguito dal Tribunale;
d)omessa valutazione del tasso di interesse applicato, superiore rispetto a quello pattuito;
e)erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto legittima la fideiussione omnibus rilasciata dal sig. Licenziati, nonché laddove non aveva valorizzato l'omessa o tardiva messa in mora 6 del garante, avvenuta quando era spirato il termine di cui all'art. 1957 c.c.;
f)erroneità della sentenza laddove non aveva rilevato la parziale, incompleta ed erronea produzione degli estratti conto e degli altri documenti comprovanti lo svolgimento dei rapporti bancari tra le parti;
g)erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto correttamente applicati gli interessi anatocistici sul conto corrente sino al
31.12.2013, nonostante la non intellegibilità del preteso documento prodotto il 16.1.2020, con il quale la correntista avrebbe approvato le nuove condizioni contrattuali ai sensi della delibera CICR del 2000;
h)erroneità della sentenza laddove aveva omesso di rilevare il pacifico superamento del tasso soglia usurario in 17 trimestri.
La banca appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e contestando ciascun rispettivo motivo con le seguenti argomentazioni: il recesso dai rapporti negoziali era avvenuto pochi giorni dopo il sequestro preventivo per oltre 7 milioni di euro disposto dal
Tribunale di Velletri in favore dell'Erario sui beni del sig.
Licenziati – un immobile e le quote sociali di Parte_1
7 di cui egli era unico socio – nonché dopo che la società si era resa morosa nel pagamento della rata di euro 70.000 del finanziamento scaduta il 31.12.2016; nonché quando la società ed il suo garante erano all'evidenza in “default”; il danno lamentato era rimasto del tutto indimostrato;
l'eccezione di pagamento del finanziamento era stata da controparte sollevata solo in comparsa conclusionale;
era corretto il calcolo sull'usura inerente al finanziamento, non espressamente oggetto dell'indagine peritale e comunque tale per cui il costo per l'estinzione anticipata del finanziamento non rientrava nel calcolo della soglia usuraria;
erano corretti anche i calcoli del c.t.u. aventi ad oggetto gli interessi, validamente convenuti tra le parti;
correttamente il primo Giudice aveva escluso profili di nullità della fideiussione ed era giunto all'esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti in base agli esaustivi e conferenti documenti prodotti dalla banca.
Respinta da questa Corte l'istanza di inibitoria della sentenza appellata e di rinnovo della c.t.u. contabile, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza con motivazione contestuale, con termini
8 anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fermo il termine per memorie conclusionali anticipate sino al 10.12.2024, come da decreto del 30.12.2024.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il primo motivo d'appello è infondato.
In primo luogo deve osservarsi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti hanno lamentato unicamente il danno da preteso ingiustificato recesso della banca dai rapporti negoziali, anche perché non preventivamente comunicato, in violazione dell'art. 125 T.U.B.
Solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il
6.5.2019, hanno lamentato che dal gennaio 2017 la banca avesse segnalato la “sofferenza” alla Centrale Rischi, mentre la relativa comunicazione le sarebbe pervenuta mesi dopo.
Quanto al danno, hanno allegato che le revoche o comunque le maggiori difficoltà di accesso al credito, successivamente alla predetta segnalazione, avrebbero provocato loro pregiudizio patrimoniale.
9 Osserva la Corte che, oltre alla parziale modifica della causa petendi della domanda risarcitoria, viene invocata la pretesa violazione dell'art. 125 T.U.B., il quale tuttavia disciplina la preventiva comunicazione al consumatore della prossima segnalazione a Banca d'AL.
Viceversa, la società correntista non rientra nella categoria dei consumatori ed anche il sig. fideiussore, ha garantito Parte_2
la società quale suo socio unico.
Non è dato quindi ravvisare alcuna condotta illegittima della banca in occasione della segnalazione.
Quanto al recesso, le plurime, incontestate, circostanze esposte dalla banca, tra cui l'ingente esposizione debitoria ed il sequestro preventivo per quasi 8 milioni di euro disposto il 23.1.2017 dal tribunale di Velletri in favore dell'Erario, rendono evidente che il recesso non è stato esercitato in mala fede.
3.Il secondo motivo di appello è fondato nei termini di cui in seguito, non senza rilevare, pregiudizialmente, che il contratto di finanziamento è stato anch'esso posto a base del ricorso monitorio: cfr. il medesimo, nonché le ammissioni contenute nell'opposizione.
10 Gli appellanti hanno inteso provare il pagamento del finanziamento ad opera di ( d'ora in poi Controparte_3
anche , richiamando alcuni documenti comprovanti la CP_4
pendenza dell'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. proposta dal sig. Licenziati alla cartella esattoriale emessa da Pt_2
he si era surrogato nei diritti di CP_4 Controparte_1
dopo che questa aveva ottenuto il pagamento del
[...]
finanziamento dal fondo di seguito indicato, garante ( cfr.
l'istanza di riunione di giudizi del 17.7.2020, nel fascicolo di primo grado).
Più in particolare, dai documenti allegati a tale istanza emerge che:
il finanziamento per euro 700.000 era stato erogato dalla banca odierna opposta alla esso era garantito dal Parte_1
fondo di garanzia ex l. 662/96, di sostegno alle piccole e medie imprese;
– gestore del fondo, costituito da danaro CP_4
pubblico - si era surrogato nei diritti di banca erogatrice CP_5
del finanziamento, la quale aveva escusso il fondo, ottenendo da l'80% dell'importo finanziato, cioè euro 403.605 ( CP_4
cfr. la comparsa di datata 23.12.2019); ragion per cui CP_4
11 quest'ultimo si era surrogato nei diritti della banca finanziatrice, emettendo cartella di pagamento.
E' ben vero che l'allegazione esplicita dell'avvenuto pagamento, nel presente giudizio, è contenuta unicamente nella comparsa conclusionale degli opponenti in primo grado;
tuttavia già dai documenti allegati all'istanza di riunione su citata emergeva l'avvenuto pagamento del finanziamento – quanto a euro
403.605 – da parte di CP_4
In appello, quando vrebbe potuto comunque dedurre sul CP_5
punto, essa si è limitata ad eccepire la tardività dell'eccezione di adempimento.
Ad avviso di questa Corte, essendo il pagamento la realizzazione dell'obbligazione e così determinando la sua estinzione totale o parziale, indipendentemente dalla manifestazione di volontà delle parti, l'eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso lato ( così Cass. del 2015 n. 14654 e successive conformi).
Essa è pertanto rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in ogni grado di giudizio e, così, anche da questa Corte.
Risulta dalla sentenza impugnata che il credito di per il CP_5
finanziamento sia stato pari ad euro 499.073,60.
12 Viceversa, da tale somma deve detrarsi l'importo già ottenuto dalla banca a seguito del pagamento da parte di cosicché CP_4
residua il credito per euro 95.468,60, tuttora vantato dalla odierna appellata e che deve esserle riconosciuto.
Si provvede come in dispositivo.
4. Il terzo motivo di appello è infondato.
Costituisce orientamento consolidato quello per cui la commissione di estinzione anticipata non entra nel calcolo della soglia usuraria nei contratti di finanziamento.
Al fine del calcolo dell'usura, invero non è dato cumulare agli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata: cosi Cass.
7.3.2022 n. 7352 e successiva conforme.
Detta commissione ha invero natura di “ clausola penale di recesso che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli importi di durata…e per compensare ,viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”.
Essa “non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del
13 correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”.
Ad avviso della S.C. tale penale non è una remunerazione a favore della banca collegata all'effettiva utilizzazione del danaro da parte del cliente, ma “ al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Gli interessi moratori costituiscono invece “una clausola penale risarcitoria” e le due voci non possono tra loro sommarsi ai fini della verifica dell'usura.
5. In ordine al IV motivo, si osserva quanto segue.
La doglianza circa l'applicazione di tassi differenti da quelli pattuiti non è proposta avuto riguardo alle specifiche pattuizioni degli interessi, bensì paragonando gli interessi applicati al tasso annuo effettivo globale espresso nel contratto di finanziamento.
L'indice sintetico di costo ( i.s.c.) o t.a.e.g., nei contratti bancari in cui non sia parte un consumatore, come nella specie, è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento ed in quanto tale non rientra tra tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la
14 nullità dall'art. 117 T.U.B.: Cass. del 2023 n. 4597 e precedenti conformi.
Non rientrando espressamente tra i tassi, seppur non sia indicato correttamente rispetto a quelli effettivamente convenuti ed applicati, non è conferente, al fine di ritenere violato l'art. 117
t.u.b., averlo quale riferimento rispetto ai tassi effettivamente applicati.
6. Il V motivo è infondato.
Le fideiussioni azionate dalla banca ( cfr. il fascicolo monitorio) sono state stipulate rispettivamente il 12.4.2007; il 17.3.2009 ed il 27.8.2009.
Il provvedimento sanzionatorio della Banca d'AL è stato emesso nel 2005 (n. 55/2005), all'esito di un'istruttoria svoltasi ancor prima, in particolare tra il 2002 ed il 2005.
Il provvedimento ha riguardato la circostanza per cui, a seguito della diffusione presso le banche del modulo di convenzione
A.B.I. per i contratti di fideiussione omnibus, tre clausole, di per sé non illegittime ed anzi legittimamente derogatorie della disciplina codicistica, si rinvenivano nella quasi totalità dei contratti che un potenziale garante intendesse concludere.
15 La conseguenza era la limitazione della concorrenza tra banche,
e dunque la limitazione della possibilità per il cliente di scegliere contratti di garanzia meno onerosi, a causa della uniformità dello schema contrattuale per tali forme di garanzie.
Il provvedimento di Banca d'AL di cui si tratta è stato di alcuni anni precedente rispetto alle fideiussioni litigiose nel presente giudizio, risalenti – come detto - agli anni 2007-2009, il che implica che la relativa istruttoria, ancora precedente, non ha potuto verificare se non schemi contrattuali diffusi nel 2002 o in tempi a ridosso del 2002.
Di conseguenza, il valore indiziario che può riconnettersi a tale provvedimento sanzionatorio in termini di prova della violazione della concorrenza risulta notevolmente affievolito, in quanto dopo svariati anni dal predetto provvedimento sanzionatorio il “ mercato” di tali contratti autonomi ben poteva essere mutato;
né
d'altro canto, vi è stata alcuna indagine da parte dell'Autorità di
Vigilanza competente per la concorrenza tra banche, relativamente al lasso temporale prossimo all'epoca della stipula della fideiussione che ci occupa ed all'esistenza, nel periodo più
16 prossimo alla stipula dei contratti, di intese tra banche idonee a violare la concorrenza.
Pertanto, sarebbe stato necessario quantomeno che gli appellanti avessero concretamente allegato la propria difficoltà a rinvenire sul mercato offerte di polizze differenti rispetto allo schema
A.B.I., circostanza sintomatica del fatto che, sebbene a distanza di molto tempo, le banche continuassero a proporre il medesimo
“ schema” negoziale già sanzionato perché anticoncorrenziale o che avessero raggiunto analoghe intese “ a monte” di natura anticoncorrenziale.
Si tratta di un orientamento più volte espresso in precedenti pronunce di questa Corte.
Argomentazioni analoghe si rinvengono anche nella più recente giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Milano n. 5481/2022,
pubblicata il 21.6.2022; cfr. altresì Trib. Milano n. 294/2022 pubblicata il 19.1.2022, con la quale è stata respinta la domanda di un fideiussore “ omnibus” obbligato in virtù di un contratto stipulato nel 2010, poiché mancava la prova di “ un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente come
17 oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
Poiché nel caso di specie non sono state provate circostanze di tale natura, nessun valore, neppure indiziario, può riconnettersi al provvedimento sanzionatorio di Banca d'AL n. 55/2005, troppo risalente nel tempo.
Conseguentemente, le tre clausole riproduttive dello schema
A.B.I. (art. 2, 6, 8) devono considerarsi pienamente valide, non potendo ritenersi sussistente alcuna violazione della legge n.
287/1990.
Infatti, si tratta di clausole che non sono di per sé nulle e che quindi ben potrebbero essere state scelte volontariamente dai contraenti, al di fuori ed indipendentemente da qualunque violazione della concorrenza.
Ciò precisato, dalla validità dell'art. 6 del contratto autonomo di garanzia oggetto di causa discende che l'art. 1957 c.c. è stato validamente derogato.
Ne consegue che la banca non può, in nessun caso, considerarsi decaduta, nonostante il decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
18 7. Il sesto motivo è infondato.
Il Tribunale, avuto riguardo a tutti i rapporti negoziali litigiosi,
ha minuziosamente ricostruito il saldo, tenendo conto delle leggi applicabili e dei calcoli svolti dal c.t.u., nonché dei documenti contrattuali, integralmente prodotti o richiamati, nonché degli estratti conto, prodotti dall'inizio dei rapporti e sino all'8.2.2017.
Da questi ultimi ne mancava solo uno, inerente al primo trimestre
2016, rispetto al quale però, nei successivi, non emergeva alcun peggioramento del saldo.
Laddove mancavano taluni documenti ( come per il rapporto di anticipazione, nel periodo precedente rispetto al 1.7.2016), se ne
è tenuto conto.
Il primo Giudice ha inoltre tenuto conto delle osservazioni di parte opponente, il quale aveva sottolineato la mancanza di tutti gli estratti conto inerenti al conto anticipi.
Sulla scorta di tutto ciò il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente al 9.2.2017; mentre ha nel resto recepito la c.t.u., la quale aveva fornito adeguata risposta alle osservazioni dei consulenti di parte.
19 In tale contesto di precisa e motivata ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, anche alla luce delle difese delle parti, il motivo di appello si rivela del tutto generico, in quanto rimanda in termini generali alla mancanza di tutti gli estratti conto;
gli appellanti non hanno invece preso posizione, alla luce della documentazione prodotta, della c.t.u., delle osservazioni svolte in primo grado dal proprio c.t.p., sulla pretesa errata motivazione del Giudice.
La contestazione inerente al formato “ html” degli estratti conto prodotti, formato che non sarebbe consentito dalla normativa di settore relativa al formato dei documenti informatici telematici non è conferente: la disciplina della nullità degli atti, peraltro neppure comminata dalla predetta normativa secondaria, D.M.
44/2011, è unicamente quella del c.p.c. e la produzione in argomento non è disciplinata quale nulla, se avviene col predetto formato.
8. Il settimo motivo è infondato, in quanto nel documento con il quale la banca si è adeguata alla delibera CICR del 2000 ( doc. 9 riportato dal c.t.u.) è leggibile l'accettazione da parte della correntista dei commi 2 e 3 “ della presente appendice” e, quindi,
20 della pari periodicità, trimestrale, del calcolo degli interessi anatocistici;
prevista infatti nel punto 2 dell'appendice.
9. L'ultimo motivo è infondato.
Il motivo si risolve nella doglianza dell'usura sopravvenuta, in quanto gli appellanti si sono lamentati del superamento della soglia in 17 trimestri.
Orbene, la S.C. ha ritenuto che nei contratti di mutuo, ma si tratta dell'espressione di principi generali, la c.d. usura sopravvenuta, cioè il tasso concordato che superi la soglia usuraria non al tempo della pattuizione, bensì solo durante lo svolgimento del rapporto, non determina la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale stipulata successivamente alla l. 108/1996 per un tasso inferiore a tale soglia, né è contraria a buona fede la condotta del mutuante di richiedere gli interessi al tasso concordato, “ per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia”: Cass. S.U. n.
24675 del 2017 e successive conformi ( tra cui Cass. del 2023 n.
24743).
Da quanto sin qui osservato, deriva che la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, nella sola parte in cui ha condannato gli odierni appellanti al pagamento della somma
21 di euro 449.073,60 in favore della banca, in relazione al finanziamento su esaminato;
mentre gli appellanti in solido vanno condannati per tale titolo, in favore della banca, al pagamento della minor somma di euro 95.468,60 oltre agli interessi legali come liquidati nel decreto opposto.
L'appello va invece nel resto respinto.
10. Il parziale accoglimento dell'appello inerente al capo di domanda avente ad oggetto il contratto di finanziamento suggerisce la compensazione delle spese processuali del grado tra le parti nella misura della metà, mentre vanno nel resto poste a carico solidale degli appellanti, complessivamente soccombenti rispetto alla pretesa creditoria della banca.
Alla luce delle medesime osservazioni, può confermarsi la sentenza di primo grado nelle statuizioni inerenti alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
18122/2021, pubblicata il 19.11.2021, proposto tra le parti in epigrafe indicate:
22 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
ed il sig. Licenziati in solido in favore Parte_1 Pt_2
della banca al pagamento della Controparte_1
somma di euro 95.468,60 oltre agli interessi legali come liquidati nel decreto opposto, in dipendenza del contratto di finanziamento indicato in motivazione;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata che, già compensate per metà, sono liquidate in euro 6.000 per onorari, oltre spese generali.
Roma, 11.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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