Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Seconda Civile in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra:
con il proc. dom. avv. Ferruccio Barnaba Parte_1
- attore -
e e con i proc. avv.ti Guido Galliano Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e Francesco Liconti, elettivamente domiciliati presso quest'ultimo
- convenuti -
***
Ritenuto in fatto e in diritto
Con atto di citazione in data 23.11.2023 conveniva in giudizio i giornalisti Parte_1
e instando per la loro condanna, in solido con l'editore Controparte_3 CP_2 [...]
al risarcimento dei danni non patrimoniali a lui occorsi per la lesione della sua CP_1 reputazione e del suo onore in conseguenza della pubblicazione di due articoli su “Il Secolo XIX” a contenuto diffamatorio.
Esponeva l'attore di come il primo di tali articoli, pubblicato il 01.06.2021 e recante la firma di entrambi i giornalisti citati, nel riferire un grave fatto di cronaca verificatosi nel carcere di Marassi in Genova (il decesso del detenuto avvenuto all'interno della sua cella in data Persona_1
28.05.2021) ove egli scontava una pena detentiva, avrebbe riportato elementi non rispondenti al vero e finalizzati ad avvalorare la tesi della natura omicidiaria (anziché suicidiaria, come successivamente le indagini penali acclaravano) del decesso.
1
, entrambi compagni di cella del detenuto deceduto (identificati nello scritto con Persona_2 nome, cognome ed età anagrafica), indugiando però nel tratteggiarli come i probabili responsabili di quanto occorso, narrando di come le indagini si sarebbero già trovate ad un punto di svolta, senza adeguatamente sottolineare come i primi rilievi investigativi compiuti avessero invero consentito di ritenere plausibile che il detenuto si fosse tolto la vita.
Nel secondo articolo, datato 2 giugno 2021 e firmato dal solo inoltre, nel Controparte_3 ribadire come l'ipotesi di omicidio fosse considerata sempre più probabile dall'Autorità Giudiziaria, si ipotizzava un movente per l'azione delittuosa, identificandolo in un debito di droga che il detenuto deceduto non avrebbe onorato e da cui sarebbe scaturita l'aggressione.
Riteneva l'attore che la narrazione dei fatti operata dai giornalisti, non rispondente al vero e non suffragata dalle risultanze investigative, neppure oggetto di rettifica una volta definitivamente acclarato come si fosse trattato di suicidio con archiviazione del procedimento penale a suo carico, avesse provocato un danno alla sua reputazione ed uno stato di disagio e sofferenza interiore, riferibile in particolare alla condizione di detenuto accusato di avere ucciso un compagno di cella che rivestiva.
Si costituivano in giudizio con comparsa in data 08.02.2024, instando per il rigetto delle domande attoree, i convenuti.
Questi ultimi richiamavano i principi elaborati dalla giurisprudenza riguardo all'esercizio del diritto di cronaca quale espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21
Cost., rammentando come lo stesso integri una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p. che, nel bilanciamento con altri diritti costituzionalmente rilevanti di pari rango, scrimina la lesione all'onore e alla reputazione altrui ricorrendo i presupposti della pertinenza, cioè la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati, della continenza, e così la correttezza nell'esposizione con rispetto dei requisiti minimi di forma, e della verità oggettiva, da intendersi come corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati.
Osservavano gli attori come gli articoli oggetto di censura soddisfacessero i canoni della pertinenza e della continenza;
ritenevano peraltro rispettato anche l'ulteriore requisito della verità oggettiva, rispondendo i fatti esposti al contenuto delle investigazioni fino ad allora compiute senza manifestazione di atteggiamenti accusatori ingiustificati verso l'attore.
2 Evidenziavano comunque come per l'operatività della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, anche in termini di putatività ex art. 51 comma 4 c.p., sia necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, venga rispettata in ordine agli elementi costituenti l'essenza e la sostanza della notizia riportata, essendo quindi tollerabili modeste e marginali imprecisioni del cronista nell'esposizione.
Nel caso di specie doveva intendersi integrato il requisito della verità oggettiva, rispondendo al vero la riportata notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati dell'attore per il reato di omicidio, con conseguente insussistenza di valenza diffamatoria nel contenuto degli scritti oggetto di censura.
Secondariamente evidenziavano i convenuti l'incombenza su parte attrice dell'onere della prova in ordine alla effettiva sussistenza del lamentato danno come conseguenza della pubblicazione degli articoli di giornale.
La causa, successivamente al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di espletare attività istruttoria.
La domanda attorea merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
1. Circa la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato.
Secondo giurisprudenza consolidata il diritto di informare può legittimamente esercitarsi anche qualora ne derivi una lesione ad altrui diritti della personalità, dovendosi ragionevolmente bilanciare il diritto alla libertà di opinione e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. con i diritti all'onore e alla reputazione altrui tutelati dagli articoli 2 e 3 Cost.
In tale ottica sono stati elaborati i noti criteri riguardanti le modalità di estrinsecazione del diritto di cronaca quale causa di giustificazione di espressioni a contenuto diffamatorio, riassumibili nella pertinenza, nella continenza e nelle verità oggettiva dei fatti esposti.
Nel caso di specie deve rilevarsi che gli articoli oggetto di doglianza, pur narrando di un fatto di cronaca alla cui conoscenza certamente sussisteva un interesse pubblico (criterio di pertinenza), e pur utilizzando espressioni lessicali non travalicanti il limite della continenza, non risultano aver rispettato il requisito della verità oggettiva, sia pure in forma putativa.
Sotto questo profilo, in primo luogo deve considerarsi che i giornalisti, nel riportare un fatto di cronaca accaduto pochissimi giorni prima (il decesso di un detenuto e l'avvio delle indagini penali a carico dei due compagni di cella) aggiungevano proprie personali valutazioni riguardanti lo sviluppo delle investigazioni, finalizzate ad ingenerare nel lettore il convincimento che l'Autorità
Giudiziaria già avesse risolto il caso individuando i colpevoli di un fatto qualificato come omicidio.
3 Può al riguardo osservarsi come il titolo e il sommario dell'articolo pubblicato il 01.06.2021
(elementi che catturano immediatamente l'attenzione del lettore fornendogli le informazioni di base relative al fatto narrato, influenzandone la percezione dell'accaduto) facciano riferimento ad una
“svolta” nelle indagini in conseguenza degli accertamenti autoptici compiuti, che avrebbero confermato l'incompatibilità delle ferite accertate sul corpo della vittima con un gesto volontario.
L'attacco dello scritto giornalistico presenta poi il seguente tenore letterale: “la svolta è arrivata con i primi risultati dell'autopsia … l'esame ha confermato che le ferite sul corpo di Per_1 sono incompatibili con un gesto volontario … per questo i P.M. hanno iscritto sul registro
[...] degli indagati, con l'accusa di omicidio volontario, due detenuti …”, proseguendo con l'identificazione tramite menzione di nome, cognome ed età dei soggetti sottoposti ad indagine;
la narrazione prosegue dicendo che a confermare i sospetti degli inquirenti vi sarebbe stata una ferita sulla testa del deceduto “per nulla compatibile con il suicidio”.
Orbene dalle risultanze delle indagini espletate sino a quel momento emergeva invece come la tesi del suicidio (seppur necessitante per poter essere confermata di ogni opportuna verifica) fosse stata sin da subito considerata plausibile.
Nello scritto elaborato nell'immediatezza del fatto dalla Dott.ssa , avente ad oggetto Persona_3
“Sopralluogo ed esame esterno sul cadavere di (nato a [...] – RG, il Persona_1
25/11/1975) P.P. n. 12005/21/44” si legge: “Erano analizzate le mani della p.o. che apparivano grosso modo pulite, fatta eccezione per il palmo di destra che mostrava degli aloni di materiale ematico essicato, con qualche verosimile traccia anche sotto le unghie … Stanti i dati circostanziali, le testimonianze e i dati emersi al sopralluogo ed all'esame esterno, il decesso del sig. sembrerebbe essere conseguente ad un'asfissia meccanica violenta secondaria ad Per_1 impiccamento, verosimilmente di natura suicidiaria, tuttavia è necessario approfondire ulteriormente l'evento, nonché eseguire un'autopsia giudiziaria per meglio indagare il quadro cranico …”; inoltre, nella integrazione alla predetta relazione, recante anch'essa la data del 28 maggio 2021, si legge: “in data odierna, alle ore 14.00 circa, presso la Casa Circondariale di
Genova – Marassi, alla presenza del Dott. e della Polizia Scientifica, eseguivo Tes_1 all'interno dell'ambulatorio medico, la visita ed esame esterno dei due soggetti, compagni di cella del presenti all'interno della celle stessa nel momento i cui si sono svolti i fatto oggetto di Per_1 indagine. In entrambi i casi non emergeva alcun segno compatibile con lesioni da offesa o difesa.
4 Contestualmente sono state eseguite, a scopo documentale, alcune foto da parte della Polizia
Scientifica, che dimostrano la totale assenza di segni di interesse di indagine”.
La Dott.ssa , inoltre, nelle sue “Considerazioni preliminari successive all'autopsia Persona_3 eseguita sul cadavere di redatte in data 31 maggio 2021, confermava le Persona_1 risultanze degli accertamenti compiuti il 28 maggio 2021, evidenziando in particolare: “Dopo un accurato esame esterno della salma, che escludeva la presenza di segni di offesa e difesa ad ogni distretto...omissis...da quanto emerso da questa prima fase dell'autopsia si ritiene possa essere escluso che la lesione al cuoio capelluto ...omissis...possa aver comportato una perdita di coscienza del sig. ...omissis… Dalle risultanze emerse dall'autopsia il decesso del sig. Per_1 Per_1 sembrerebbe essere compatibile con un'asfissia meccanica violenta secondaria ad impiccamento, verosimilmente di natura suicidiaria, tuttavia è necessario approfondire ulteriormente il quadro macroscopico, attraverso l'esecuzione di esami istologici.”
La narrazione effettuata dai cronisti, pertanto, travisava negligentemente il contenuto delle investigazioni sino ad allora svolte ingenerando nel lettore l'impressione che ci si trovasse di fronte ad un caso di omicidio di pronta soluzione, non rispettando il canone della “verità oggettiva”.
In secondo luogo, deve evidenziarsi come travalichi del tutto il limite della verità oggettiva - che deve informare l'esercizio del diritto di cronaca - la narrazione del movente da cui sarebbe scaturita l'aggressione.
Nel corpo dell'articolo datato 01.06.2021 si legge: “secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione omicidi della squadra mobile l'ipotesi più probabile è che abbia avuto una lite con Per_1 uno dei compagni di cella per un debito e che poi sia stato colpito”; anche nell'occhiello si menziona un debito quale probabile movente dell'azione delittuosa.
L'articolo del 02.06.2021 (a firma del solo richiama nel titolo il debito di droga Controparte_3 quale movente, evidenziando nel corpo come gli inquirenti sarebbero stati sempre più convinti che si fosse trattato di omicidio, narrando di “accertamenti investigativi” in esito ai quali sarebbe emerso che uno dei due detenuti vantava un credito non riscosso nei confronti di Persona_1 che sarebbe stato all'origine della lite.
A tal proposito si osserva come nonostante la difesa dei convenuti sostenga nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 in data 29.04.2024 che questi ultimi avrebbero appreso tale circostanza dagli inquirenti “… che nell'immediatezza del fatto, avevano ipotizzato tale ragione in considerazione della tossicodipendenza dei soggetti coinvolti”, debba al riguardo valere il principio per cui ai fini
5 della sussistenza dell'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca occorre che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e che il cronista l'abbia accuratamente verificata: negli atti dell'indagine penale non emerge alcun riferimento ad ipotetici moventi, né d'altronde i convenuti, al di là di generici riferimenti, si sono offerti di dimostrare da quale fonte o in quale occasione avrebbero appreso la riferita notizia.
Per concludere sul punto neppure può sostenersi, come invocato dalla difesa dei convenuti, che le informazioni inveritiere fornite al lettore riguardassero modeste e marginali inesattezze concernenti semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale: la narrazione operata negli articoli oggetto di censura lede l'onore e la reputazione dell'attore, non potendosi considerare il riferimento ad un “punto di svolta” nell'espletamento delle indagini a titolo di omicidio e al movente all'origine dell'aggressione alla stregua di inesattezze secondarie, non idonee ad intaccare il nucleo vero della notizia principale.
2. Circa la quantificazione del danno non patrimoniale.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. postula l'insorgenza in capo all'offeso del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di un fatto illecito che abbia vulnerato un diritto delle personalità, quale il diritto all'onore o alla reputazione.
In ordine ai profili probatori concernenti tale danno non patrimoniale, da intendersi quale turbamento, disagio, imbarazzo, sofferenza interiore patiti, deve osservarsi come l'attore abbia fornito la prova della sussistenza del fatto pregiudizievole (la pubblicazione degli articoli a contenuto diffamatorio), potendosi ricorrere alla prova presuntiva ed al fatto notorio riguardo alla dimostrazione della idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione dolorosa nelle sfera personale del soggetto leso e per la sua quantificazione in via equitativa.
A tal fine occorre fare riferimento agli indici di elaborazione giurisprudenziale che correlano il danno subito alla oggettiva portata offensiva delle notizia diffusa, alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta dal diffamato all'interno della società, al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato, alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie, alla diffusione della notizia sul territorio nazionale, al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia, alla verifica in ordine alla eventuale reiterazione della condotta diffamatoria, nonché ai criteri orientativi elaborati nelle tabelle pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile
6 di Milano per la quantificazione equitativa del danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata con distinzione di diffamazioni di tenue, modesta, media ed elevata gravità.
Nel caso di specie sussistono elementi che porterebbero a riconoscere una lesione di media gravità, ravvisabili nella pubblicazione della notizia diffamatoria sul quotidiano di maggior diffusione in
Liguria e a Genova (“Il Secolo XIX”) e nella gravità dell'offesa attribuita al diffamato (peraltro in assenza di pubblicazioni di rettifica), mitigati però da altri elementi riconducibili alla lesione di modesta gravità, quali la sussistenza di un solo episodio diffamatorio a carico di e di CP_2 due episodi a carico di comunque posti in essere a distanza di un solo giorno Controparte_3
l'uno dall'altro, nonché la modesta intensità dell'elemento soggettivo in capo ai diffamanti (da ritenersi connotato da colpa) e ed il livello non elevato della reputazione personale e professionale da ritenersi attribuibile all'attore nella società civile, data la sua condizione di pregiudicato.
In tal senso appare equo determinare il risarcimento dovuto (in via solidale dai cronisti, autori degli scritti, e dalla casa editrice convenuta, ex art. 11 L. 47/1948), applicandosi la forcella prevista dalle tabelle milanesi per le diffamazioni di modesta gravità, nella misura di € 12.000,00, somma liquidata in termini monetari attuali e sulla quale spettano all'attore gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, secondo lo scaglione per cui è condanna, liquidate in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- condanna in solido e a pagare a CP_2 Controparte_3 Controparte_1
l'importo di € 12.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1 decisione al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare allo Stato - in forza del gratuito patrocinio cui è stato ammesso con provvedimento 7.6.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Parte_1
Avvocati di Genova - a titolo di spese di lite l'importo di € 2.715,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.
Genova, 2.1.2025
7 Il giudice dott. Pasquale Grasso
Sentenza redatta con l'ausilio del Gop in tirocinio dott.ssa Ilaria Sonnati.
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