Articolo 2224 del Codice civile
Articolo 2135Articolo 2225
Versione
19 aprile 1942
Art. 2224.

(Esecuzione dell'opera).

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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