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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7100 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10653/2024 promossa da:
(C.F. - già in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Pt_2
con il patrocinio degli avv.ti Matteo Castioni del Foro di Verona e Valeria Consonni del
[...] Foro di Como
APPELLANTE contro
C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._1 CP_3
, C.F. nata a [...] il [...] e per gli stessi quale mandataria la
[...] C.F._2 (Part. Iva n. , in persona del presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentati e difesi nel procedimento di primo grado dall'avv. Chiara Cecinelli (C.F.
[...]
) del Foro di Roma. C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La quale mandataria dei sig.ri e agiva Controparte_4 Controparte_2 CP_3 davanti al Giudice di Pace di Milano per domandare la condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di 800 € a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo FR1320, sulla tratta Lisbona - Roma, del 30.5.2023, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado emetteva sentenza che riconosceva il diritto dell'attore all'importo delle spese di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo (800 €) ex art.7 Regolamento CE 261/2004 e alla rifusione delle spese sostenute in quel giudizio, liquidate in complessivi 243 €, di cui 43 € per spese ed 200 € per competenze professionali, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge. Sul punto, il GDP ha sostenuto che “la mancata previsione di un compenso a favore dei professionisti (nel caso in discussione la società attrice) eventualmente incaricati dai passeggeri di assisterle nella procedura conciliativa, appare del tutto ingiustificabile e ingiusto”.
appella la sentenza di primo grado contestando la condanna della società anche al Parte_1 pagamento delle spese di lite, considerato che la stessa , prima del giudizio, aveva Parte_1 avanzato una offerta in sede conciliatoria di compensazione pecuniaria dello stesso importo poi liquidato dal Giudice di primo grado, rifiutata dai consumatori.
sottolinea, inoltre, come alcun reclamo sia mai giunto in sede pregiudiziale alla compagnia Pt_1 e che neppure alcuna diffida sia mai giunta da parte della o del loro legale. Controparte_4
evidenzia che alcuna prova dell'invio di una richiesta stragiudiziale è stata prodotta. Pt_1 Quindi, il primo contatto avvenuto tra compagnia e ricorrenti è stato quello relativo all'instaurazione della procedura conciliativa obbligatoria. Contr Afferma che la procedura introdotta tramite la piattaforma “Conciliaweb” di sia una procedura semplice, completamente gratuita e che non prevede la necessaria assistenza di un legale. Oltretutto, dette spese, sebbene siano state l'unico motivo per cui non era stato raggiunto un accordo in conciliazione e, quindi, la ragione del ricorso innanzi al Giudice di Pace, nemmeno sono state richieste al giudice di primo grado. L'appellante aggiunge che le spese della procedura conciliativa, in ogni caso, non sono state provate da parte appellata. Anzi, nel contratto di mandato prodotto da parte ricorrente in primo grado viene esplicitamente escluso che i passeggeri mandanti debbano pagare alcunché ad a CP_4 titolo di spese o ad altro titolo.
, inoltre, considera detta spesa - qualora effettivamente sostenuta - superflua e, quindi, non Pt_1 rimborsabile ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c.
L'appellante ritiene che debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., con conseguente condanna di alla rifusione delle spese di lite del CP_4 processo sostenute da dopo la formulazione della proposta conciliativa. Pt_1
chiede infine la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme già pagate (al Pt_1 fine di evitare la procedura esecutiva) in adempimento della sentenza di primo grado. si costituisce in appello, asserendo che i passeggeri in data 12.6.2023 avevano CP_4 avanzato istanza di reclamo avverso la compagnia, preliminare rispetto all'azione giudiziaria e, poiché non avevano ottenuto risposta entro trenta giorni dalla ricezione di detto reclamo, avevano azionato il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Quanto alle spese per la procedura conciliativa, sostiene che l'iter per ottenere il CP_4 risarcimento è particolarmente gravoso, di talché spesso si rende necessario servirsi di avvocati o consulenti per contrastare le posizioni assunte dalle compagnie aeree. pagina 2 di 4 Parte appellata, poi, ammette di non aver effettuato, in primo grado, alcuna richiesta di spese del tentativo di conciliazione, ma di aver solo chiesto la condanna della compagnia convenuta al pagamento di complessivi euro 800, quale compensazione pecuniaria ex Regolamento CE 261/2004, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese di lite. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, parte appellata sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando al Pt_1 rimborso delle spese a favore dell'altra parte ed ha ribadito come il rifiuto della proposta conciliativa precedentemente formulata fosse del tutto legittimo. In conclusione, domanda il rigetto del gravame “siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato” e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia erroneamente riconosciuto l'importo delle spese legali a carico di e, pertanto, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata. Parte_1
Si rileva, in primo luogo, che la proposizione del reclamo, o comunque la richiesta della compensazione pecuniaria alla compagnia aerea, che rappresenta l'antecedente necessario ai fini dell'instaurazione del giudizio, costituisce una circostanza che, seppur asserita da parte appellata, non risulta provata. Agli atti, infatti, manca la prova documentale dell'effettivo invio della richiesta a
, onere che grava su Pt_1 CP_4
Quanto alla richiesta della rifusione delle spese inerenti alla procedura conciliativa, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si deve sottolineare come dette spese non siano neppure state richieste da parte attrice nel giudizio di primo grado. Tale circostanza priva di giustificazione il rifiuto dell'offerta avanzata da in sede di tentativo di conciliazione, considerato che proprio queste spese costituirono il Pt_1 motivo addotto di tale rifiuto.
Peraltro, le asserite spese inerenti alla procedura conciliativa non sono nemmeno mai state documentate dalla parte instante. Contr Inoltre, si sottolinea come la procedura presente sulla piattaforma CONCILIAWEB di sia una procedura semplice e gratuita;
pertanto, la scelta delle parti di ricorrere ad un legale per ricevere assistenza in detta fase, non può che essere considerata una mera scelta discrezionale dell'instante. Inoltre, dalla lettura del contratto di mandato ad si legge che nessuna somma era CP_4 dovuta al mandatario a titolo di compenso. Pertanto, si ritiene che le spese legali inerenti alla procedura conciliativa non possano essere considerate dovute e, quindi, poste a carico della compagnia aerea.
Quindi, considerato che le spese per la procedura conciliativa non sono dovute e che l'unico motivo che ha mosso parte opposta ad agire in giudizio dovrebbe ravvisarsi nella rifusione di dette spese, si ritiene che il rifiuto dell'offerta avanzata da in sede di tentativo di conciliazione Parte_1 obbligatoria debba ritenersi ingiustificato.
Tale conclusione trova giustificazione se si considera che il credito vantato dai passeggeri a causa del disservizio di ben avrebbe potuto trovare piena soddisfazione già in sede Parte_1 stragiudiziale, stante la pacifica disponibilità della Compagnia aerea, già allora, al pieno pagamento della compensazione pecuniaria dovuta.
Deve, infine, evidenziarsi che anche nel giudizio di primo grado, come prima di esso, ha Pt_1 offerto il pagamento della compensazione pecuniaria, senza contestare che fosse dovuta.
Si deve, pertanto, affermare che non vi sia stata soccombenza da parte di , in quanto essa Pt_1 presuppone l'opposizione della parte soccombente alla domanda di controparte, invece non contestata dalla compagnia convenuta, che non avrebbe quindi dovuto essere condannata al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 4 Deve invece farsi applicazione del principio della causalità del giudizio, che addebita le spese di lite alla parte che lo ha causato, avendo illegittimamente rifiutato la compensazione pecuniaria, che poi ha chiesto davanti al Giudice di Pace. A ben guardare tale principio informa la fattispecie di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. secondo periodo, che grava delle spese di lite la parte che ha rifiutato una conciliazione non più favorevole della sentenza, così causando un processo, o parte di un processo, non necessario.
La sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui pone a carico di le Parte_1 spese del procedimento di primo grado, e non a carico di CP_4
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la soccombenza di determinata CP_4 dall'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico della parte appellata.
Si condanna, infine, ripetere le spese pagate da in esecuzione di CP_4 Parte_1 quanto disposto nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1489/24, emessa dal Giudice di Pace di Milano, condanna a restituire a quanto pagato in Controparte_4 Parte_1 adempimento della sentenza impugnata e a rimborsare a le spese del primo grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 43 per spese, € 300 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna, inoltre, a rimborsare a le spese di lite di questo Controparte_4 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese, € 450 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Daniele Zambelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10653/2024 promossa da:
(C.F. - già in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Pt_2
con il patrocinio degli avv.ti Matteo Castioni del Foro di Verona e Valeria Consonni del
[...] Foro di Como
APPELLANTE contro
C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._1 CP_3
, C.F. nata a [...] il [...] e per gli stessi quale mandataria la
[...] C.F._2 (Part. Iva n. , in persona del presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentati e difesi nel procedimento di primo grado dall'avv. Chiara Cecinelli (C.F.
[...]
) del Foro di Roma. C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La quale mandataria dei sig.ri e agiva Controparte_4 Controparte_2 CP_3 davanti al Giudice di Pace di Milano per domandare la condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di 800 € a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo FR1320, sulla tratta Lisbona - Roma, del 30.5.2023, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado emetteva sentenza che riconosceva il diritto dell'attore all'importo delle spese di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo (800 €) ex art.7 Regolamento CE 261/2004 e alla rifusione delle spese sostenute in quel giudizio, liquidate in complessivi 243 €, di cui 43 € per spese ed 200 € per competenze professionali, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge. Sul punto, il GDP ha sostenuto che “la mancata previsione di un compenso a favore dei professionisti (nel caso in discussione la società attrice) eventualmente incaricati dai passeggeri di assisterle nella procedura conciliativa, appare del tutto ingiustificabile e ingiusto”.
appella la sentenza di primo grado contestando la condanna della società anche al Parte_1 pagamento delle spese di lite, considerato che la stessa , prima del giudizio, aveva Parte_1 avanzato una offerta in sede conciliatoria di compensazione pecuniaria dello stesso importo poi liquidato dal Giudice di primo grado, rifiutata dai consumatori.
sottolinea, inoltre, come alcun reclamo sia mai giunto in sede pregiudiziale alla compagnia Pt_1 e che neppure alcuna diffida sia mai giunta da parte della o del loro legale. Controparte_4
evidenzia che alcuna prova dell'invio di una richiesta stragiudiziale è stata prodotta. Pt_1 Quindi, il primo contatto avvenuto tra compagnia e ricorrenti è stato quello relativo all'instaurazione della procedura conciliativa obbligatoria. Contr Afferma che la procedura introdotta tramite la piattaforma “Conciliaweb” di sia una procedura semplice, completamente gratuita e che non prevede la necessaria assistenza di un legale. Oltretutto, dette spese, sebbene siano state l'unico motivo per cui non era stato raggiunto un accordo in conciliazione e, quindi, la ragione del ricorso innanzi al Giudice di Pace, nemmeno sono state richieste al giudice di primo grado. L'appellante aggiunge che le spese della procedura conciliativa, in ogni caso, non sono state provate da parte appellata. Anzi, nel contratto di mandato prodotto da parte ricorrente in primo grado viene esplicitamente escluso che i passeggeri mandanti debbano pagare alcunché ad a CP_4 titolo di spese o ad altro titolo.
, inoltre, considera detta spesa - qualora effettivamente sostenuta - superflua e, quindi, non Pt_1 rimborsabile ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c.
L'appellante ritiene che debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., con conseguente condanna di alla rifusione delle spese di lite del CP_4 processo sostenute da dopo la formulazione della proposta conciliativa. Pt_1
chiede infine la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme già pagate (al Pt_1 fine di evitare la procedura esecutiva) in adempimento della sentenza di primo grado. si costituisce in appello, asserendo che i passeggeri in data 12.6.2023 avevano CP_4 avanzato istanza di reclamo avverso la compagnia, preliminare rispetto all'azione giudiziaria e, poiché non avevano ottenuto risposta entro trenta giorni dalla ricezione di detto reclamo, avevano azionato il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Quanto alle spese per la procedura conciliativa, sostiene che l'iter per ottenere il CP_4 risarcimento è particolarmente gravoso, di talché spesso si rende necessario servirsi di avvocati o consulenti per contrastare le posizioni assunte dalle compagnie aeree. pagina 2 di 4 Parte appellata, poi, ammette di non aver effettuato, in primo grado, alcuna richiesta di spese del tentativo di conciliazione, ma di aver solo chiesto la condanna della compagnia convenuta al pagamento di complessivi euro 800, quale compensazione pecuniaria ex Regolamento CE 261/2004, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese di lite. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, parte appellata sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando al Pt_1 rimborso delle spese a favore dell'altra parte ed ha ribadito come il rifiuto della proposta conciliativa precedentemente formulata fosse del tutto legittimo. In conclusione, domanda il rigetto del gravame “siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato” e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia erroneamente riconosciuto l'importo delle spese legali a carico di e, pertanto, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata. Parte_1
Si rileva, in primo luogo, che la proposizione del reclamo, o comunque la richiesta della compensazione pecuniaria alla compagnia aerea, che rappresenta l'antecedente necessario ai fini dell'instaurazione del giudizio, costituisce una circostanza che, seppur asserita da parte appellata, non risulta provata. Agli atti, infatti, manca la prova documentale dell'effettivo invio della richiesta a
, onere che grava su Pt_1 CP_4
Quanto alla richiesta della rifusione delle spese inerenti alla procedura conciliativa, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si deve sottolineare come dette spese non siano neppure state richieste da parte attrice nel giudizio di primo grado. Tale circostanza priva di giustificazione il rifiuto dell'offerta avanzata da in sede di tentativo di conciliazione, considerato che proprio queste spese costituirono il Pt_1 motivo addotto di tale rifiuto.
Peraltro, le asserite spese inerenti alla procedura conciliativa non sono nemmeno mai state documentate dalla parte instante. Contr Inoltre, si sottolinea come la procedura presente sulla piattaforma CONCILIAWEB di sia una procedura semplice e gratuita;
pertanto, la scelta delle parti di ricorrere ad un legale per ricevere assistenza in detta fase, non può che essere considerata una mera scelta discrezionale dell'instante. Inoltre, dalla lettura del contratto di mandato ad si legge che nessuna somma era CP_4 dovuta al mandatario a titolo di compenso. Pertanto, si ritiene che le spese legali inerenti alla procedura conciliativa non possano essere considerate dovute e, quindi, poste a carico della compagnia aerea.
Quindi, considerato che le spese per la procedura conciliativa non sono dovute e che l'unico motivo che ha mosso parte opposta ad agire in giudizio dovrebbe ravvisarsi nella rifusione di dette spese, si ritiene che il rifiuto dell'offerta avanzata da in sede di tentativo di conciliazione Parte_1 obbligatoria debba ritenersi ingiustificato.
Tale conclusione trova giustificazione se si considera che il credito vantato dai passeggeri a causa del disservizio di ben avrebbe potuto trovare piena soddisfazione già in sede Parte_1 stragiudiziale, stante la pacifica disponibilità della Compagnia aerea, già allora, al pieno pagamento della compensazione pecuniaria dovuta.
Deve, infine, evidenziarsi che anche nel giudizio di primo grado, come prima di esso, ha Pt_1 offerto il pagamento della compensazione pecuniaria, senza contestare che fosse dovuta.
Si deve, pertanto, affermare che non vi sia stata soccombenza da parte di , in quanto essa Pt_1 presuppone l'opposizione della parte soccombente alla domanda di controparte, invece non contestata dalla compagnia convenuta, che non avrebbe quindi dovuto essere condannata al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 4 Deve invece farsi applicazione del principio della causalità del giudizio, che addebita le spese di lite alla parte che lo ha causato, avendo illegittimamente rifiutato la compensazione pecuniaria, che poi ha chiesto davanti al Giudice di Pace. A ben guardare tale principio informa la fattispecie di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. secondo periodo, che grava delle spese di lite la parte che ha rifiutato una conciliazione non più favorevole della sentenza, così causando un processo, o parte di un processo, non necessario.
La sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui pone a carico di le Parte_1 spese del procedimento di primo grado, e non a carico di CP_4
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la soccombenza di determinata CP_4 dall'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico della parte appellata.
Si condanna, infine, ripetere le spese pagate da in esecuzione di CP_4 Parte_1 quanto disposto nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1489/24, emessa dal Giudice di Pace di Milano, condanna a restituire a quanto pagato in Controparte_4 Parte_1 adempimento della sentenza impugnata e a rimborsare a le spese del primo grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 43 per spese, € 300 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna, inoltre, a rimborsare a le spese di lite di questo Controparte_4 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese, € 450 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Daniele Zambelli
pagina 4 di 4