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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (c.f. già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
già ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso i
[...] Parte_3 difensori avv.ti Luca Ciavardini e Fernando Ciavardini che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
( ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 _3
, C.F._3 Controparte_4
( ), CodiceFiscale_4 Controparte_5
( ), domiciliati presso il difensore avv. Salvatore CodiceFiscale_5
Coppola che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
1 APPELLATI
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2 pro-tempore, domiciliata presso i difensori avv.ti Francesco Maisto e Anna Maisto che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
E
( ), domiciliato presso il CP_7 CodiceFiscale_6 difensore avv. Cosmo Leccese che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ) e Controparte_8 CodiceFiscale_7 _9
( ), domiciliati presso il difensore avv.
[...] CodiceFiscale_8
Antonio Evangelista che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATI
E
) Controparte_10 CodiceFiscale_9
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1636/2019 resa in data 27.06.2019 dal
Tribunale di Latina.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 20.09.2019
[...]
[...] ha proposto appello contro la sentenza n.1636/2019 Parte_4 pubblicata in data 27.06.2019 emessa dal Tribunale di Latina, resa a definizione del procedimento civile di primo grado avente r.g.n.200925/2011, avente ad oggetto risarcimento danni cagionato dalla circolazione di veicoli promosso da nei confronti di (già , Controparte_1 Controparte_11 CP_12
, e , con CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_6 successivo intervento di _3 Controparte_2 CP_4
, e .
[...] Controparte_5 Controparte_10
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta l CP_6
(già conferitaria della azienda di Lloyd Adriatico s.p.a.), quale
[...] CP_13 compagnia di assicurazione del motociclo MBK tipo Dodo tg. AZ65667 di proprietà del sig. , il sig. , il sig. Controparte_8 Controparte_8 _9
(quale conducente del predetto motociclo MBK tipo Dodo tg.
[...]
AZ65667), la quale compagnia di assicurazione del veicolo Controparte_14
Alfa Romeo 147 tg. CT207TM di proprietà del sig. , e CP_7 quest'ultimo, per sentire in specie: “1) accertare e dichiarare la responsabilità concorrente dei sigg.ri , e Controparte_8 Controparte_9 CP_7
, nelle qualità indicate in atti, nella determinazione dell'evento di danno;
[...]
2) previo accertamento delle somme spettanti all'istante in ragione delle poste di danno quantificate e qualificate e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, condannare la in persona del l.r.p.t., e CP_6 la , in persona del l.r.p.t., a pagare a titolo di risarcimento danni, in Parte_3 favore dell'istante le somme indicate in atto ed in ipotesi di incapienza del massimale catastrofale, attesa la mancata e colpevole messa a disposizione dello stesso, condannare esse società al pagamento dell'intero massimale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e di anno in anno rivalutato fino alla decisione ed oltre interessi sull'importo rivalutato dalla sentenza al soddisfo ed oltre il maggior danno;
3) condannare i responsabili civili al risarcimento di tutti i danni in solido con i rispettivi enti assicurativi e e di tutte le CP_6 Parte_3 somme eccedenti il massimale catastrofale con interessi e rivalutazione monetaria ed il maggior danno;
4) condannare i medesimi convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari”.
3 Sosteneva l'attore, minore al momento del sinistro, che in data 9.12.2008 mentre era trasportato sul sedile posteriore del suddetto motociclo MBK tipo Dodo tg.
AZ65667, quest'ultimo veniva colliso in modo violentissimo dall'autovettura Alfa
Romeo 147 condotta da che stava eseguendo una manovra di CP_7 inversione di marcia per tentare di immettersi nella via Buonomo in Gaeta, e così occupava la corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, Contr tagliando la strada al sopraggiungente veicolo che veniva colliso sulla propria parte anteriore dal lato anteriore destro dell'auto. L'attore riportava conseguenze gravissime che si aggravavano maggiormente a seguito di ricovero, intervento e successiva riabilitazione che comunque non impediva la necessità dell'uso costante della carrozzina;
a seguito del sinistro egli aveva dovuto interrompere gli studi presso l'Istituto Nautico nonché abbandonare lo sport della pallanuoto, nel quale era un atleta promettente;
la madre, genitrice affidataria a seguito della separazione dal coniuge, aveva dovuto abbandonare il proprio lavoro presso il Centro Coop. per disabili “La Valle” e si era messa in aspettativa senza percezione di stipendio, mentre gli altri suoi figli (in particolare allora di 18 anni e di 14) pur convivendo con la madre, P_ CP_2 erano stati aiutati dai parenti per consentire alla Casa di prendersi cura del figlio che aveva subìto diversi ricoveri tra il 2009 e il 2011 e che aveva CP_1 riportato una incapacità del 95%-100%, una ITT di un anno e una incapacità lavorativa futura totale.
Prima dell'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. intervenivano con separati atti (pur se col medesimo difensore) i parenti del danneggiato. In particolare, P_
, padre dell'attore assumeva che a causa del sinistro subìto
[...] CP_1 da quest'ultimo aveva dovuto abbandonare, come la ex moglie, la sua pregressa attività lavorativa, con vere e proprie crisi depressive e nuovo peggioramento del rapporto coniugale con la ex moglie. Rilevava che la dopo aver versato CP_6 due provvisionali per complessivi euro 150.000,00 all'attore, aveva messo a disposizione dell'attore il residuo massimale di euro 675.000,00, con atto di quietanza sottoscritto dai genitori per il figlio, con rinuncia alla distribuzione del massimale e di avere altro a pretendere da mentre per i CP_6 CP_8
e la rinuncia non aveva effetto e il giudizio doveva
[...] _9 proseguire. Interveniva altresì la madre in proprio e per la figlia _3
, allora minorenne essendo nata il [...]; assumeva di Controparte_2
4 aver dovuto abbandonare il proprio lavoro, di aver seguito il figlio in ogni suo ricovero ed infine che, da quando il medesimo era tornato a casa a Gaeta, lo accompagnava per le cure almeno 3 volte a settimana. Anche la sorella convivente aiutava in ogni sua funzione quotidiana, CP_2 CP_1 essendo il medesimo costretto su una sedia a rotelle. Intervenivano con separati atti altresì e , anch'esse sorelle di la P_ Controparte_4 CP_1 prima, a causa della tragedia che aveva colpito quest'ultimo, nonostante fosse appena diventata maggiorenne essendo nata il [...], aveva dovuto iniziare a prendersi cura della casa aiutata solo dalla sorella maggiore , che CP_4 già ne era uscita, per poi uscirne anch'essa nel maggio 2011; la stessa , CP_4 coniugata, aveva dovuto dividersi tra il nucleo familiare originario e quello nuovo, dovendo aiutare le due giovani sorelle nonché il LL divenuto disabile.
I convenuti e si costituivano eccependo Controparte_8 Controparte_9 anzitutto la prescrizione per decorrenza del termine biennale del diritto dell'attore al risarcimento dei danni nei loro confronti;
in ogni caso, contestavano la domanda attorea perché nei loro confronti infondata e non provata e comunque erroneamente quantificata;
in particolare, si assumeva che la responsabilità del sinistro era integralmente del convenuto , CP_7 conducente dell'auto, per non aver dato la precedenza ai veicoli circolanti su
Lungomare Caboto e provenienti da destra, ed infatti gli era stata elevata la contravvenzione dell'art. 145 C.d.S. e la sua compagnia di assicurazione, , Pt_3 aveva risarcito i danni subìti da , conducente del motociclo. Controparte_9
Proponevano in ogni caso, per l'ipotesi in cui fossero stati condannati a versare alcunché, domanda di manleva nei confronti della loro compagnia assicuratrice
Controparte_6
Il convenuto nel costituirsi – oltre a contestare la ricostruzione CP_7 dei fatti dell'attore, in particolare assumendo di essersi garantito che non arrivava nessuno mentre si immetteva, mentre il motociclo condotto dal CP_8 era stato contravvenzionato per eccesso di velocità nel sopraggiungere, al punto che il non aveva potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza - CP_7 chiedeva di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 106 cpc, a chiamare in causa la propria Compagnia di Ass.ni, la , al fine di essere garantito e tenuto Pt_3 indenne dall'eventuale condanna nonché, ai fini risarcitori, chiedeva accertarsi la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a CP_8
5 ed Nel costituirsi in giudizio, la , compagnia _9 CP_8 CP_6
Contr assicuratrice del motoveicolo di proprietà di e condotto CP_8 CP_8 da , in via preliminare faceva rilevare di aver provveduto al Controparte_9 risarcimento di tutti i danni lamentati dall'attore mettendo a disposizione l'intero massimale di polizza, pari ad euro 775.000,00 come previsto dall'art. 141 C.d.A., somma effettivamente liquidata in corso di causa come da atto di quietanza in cui si dava atto della rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di CP_6 pertanto, si chiedeva la propria estromissione dal giudizio de quo con condanna di controparte alle spese di giudizio, o comunque una pronuncia di improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per mancato rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 143,145,146, 148 e 149 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni private”, nonché agli artt.
5, 6 e 9 del D.P.R. 18/7/2006 n. 254 “regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”, laddove è posto a carico del danneggiato richiedente all'assicuratore il risarcimento del danno, sia l'onere della compiuta ed esaustiva descrizione dei fatti, sia l'obbligo di consentire all'ente compulsato la facoltà di esperire la necessaria perizia tecnica, presupposto fondamentale e conditio sine qua non per l'offerta transattiva posta a carico della società. Si costituiva altresì , Controparte_14 che eccepiva l'improcedibilità per errata lettera di messa in mora con conseguente violazione dell'art. 148 C.d.A.; nel merito, si rilevava non solo la responsabilità di , conducente della moto, ma anche una Controparte_9 corresponsabilità dello stesso attore, tenuto conto del fatto che era salito a bordo di un mezzo condotto da soggetto che non poteva guidarlo”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di e rinunciata ogni Controparte_6 domanda ulteriore di risarcimento nei confronti di e Controparte_8 _9
, con compensazione delle spese di lite tra tali soggetti, alla luce del
[...] fatto che ha versato interamente in favore dell'attore il massimale, CP_6 pari ad euro 775.000,00 oltre spese di lite;
- condanna i convenuti (per tutte le somme) e CP_7 Controparte_16
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (in solido fino a
[...] concorrenza del massimale residuo, oltre interessi su quest'ultimo) a rimborsare le seguenti somme, da cui dovrà essere scomputata quella di euro 775.000,00 già
6 versata all'attore dagli altri soggetti coinvolti:
a) in favore dell'attore , a titolo di danni non patrimoniali, Controparte_1 euro 1.475.913,00 oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT per il 2019 e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
b) in favore dell'attore , a titolo di danni patrimoniali, euro Controparte_1
469.757,00 attuali oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo, nonché euro 13.787,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT degli anni in cui tali spese sono state sopportate e, sulle somme così rivalutate, interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
c) a titolo di danni non patrimoniali, in favore di euro 80.000,00; _3 in favore delle sorelle e euro 25.000,00 ciascuna;
in favore P_ CP_2 della sorella euro 15.000,00 e per il padre euro 50.000,00; CP_4 P_ tutte le somme suddette sono considerate all'attualità e sulle medesime devono essere calcolati gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
d) a titolo di danni patrimoniali, in favore di euro 368.200,00 _3 attuali oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- condanna in solido i convenuti e in CP_7 Controparte_16 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice e dalle parti intervenute, liquidate, in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, in € 33.363,72 per compensi ed €
1.500,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
spese di
CTU in solido a carico in via definitiva di , CP_7 Controparte_16
e . Spese compensate tra le altre
[...] Controparte_9 Controparte_8 parti”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “E' necessario preliminarmente affrontare le varie questioni processuali che sono state sollevate dalle parti. Anzitutto, quanto alla posizione di compagnia CP_6 assicuratrice del motociclo MBK tipo Dodo tg. AZ65667 (come da polizza n.
387002626 stipulata col proprietario : doc. n. 3 fasc. conv. Controparte_8
deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere la CP_6
7 stessa versato – la circostanza è pacifica - in corso di causa l'intero massimale pari ad euro 775.000,00. Dagli atti (doc. n. 4 fasc. risulta che già prima CP_6 del giudizio era stata versata e quietanzata (dai genitori in favore del figlio minore la somma di euro 100.000,00 (in due tranches: doc. nn. 9 e CP_1
10 fasc. att.); subito dopo la notifica della citazione sono stati versati ulteriori euro 675.000,00 (in data 15.07.2011). Tali somme sono state versate dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato in adempimento di quanto previsto dall'art. 141 CdA (“Risarcimento del terzo trasportato”), secondo cui “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.
Non si comprende, alla luce di quanto sopra detto, la richiesta della CP_6 ribadita ancora in sede di sua conclusionale, di “una pronuncia di improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per mancato rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 143,145,146, 148 e 149 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni private”, nonché agli artt.
5, 6 e 9 del D.P.R. 18/7/2006 n. 254 “regolamento recante la disciplina del
8 risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”, laddove è posto a carico del danneggiato richiedente all'assicuratore il risarcimento del danno, sia l'onere della compiuta ed esaustiva descrizione dei fatti, sia l'obbligo di consentire all'ente compulsato la facoltà di esperire la necessaria perizia tecnica, presupposto fondamentale e conditio sine qua non per l'offerta transattiva posta a carico della società”: infatti, non solo la contestazione è generica, ma dagli atti (doc. n. 2 fasc. att.) risulta la richiesta, rivolta a tutti i soggetti coinvolti, di risarcimento fatta a mezzo raccomandata in data 16.05.2009 ai sensi degli artt. 141, 145 e 148 d.lgs. n. 209 del 2005 con tutti i dati, la descrizione del sinistro, etc., nonché nei confronti di l'integrazione CP_6
a mezzo fax del 23.06.2009 (doc. n. 3 fasc. att.) a fronte dell'evidente offerta di una provvisionale da parte di tale compagnia assicuratrice e dell'invito a visita del danneggiato (doc. nn. 5 ss. fasc. att.).
Anche la disciplina delle spese di lite tra attore e convenuta risulta CP_6 già disciplinata in atto di transazione, risultando le somme versate a CP_1
“al netto di competenze ed onorari di patrocinio…quantificati in euro
[...]
43.000,00…” oltre accessori, corrisposti direttamente dalla Compagnia allo studio legale come da separata quietanza.
Ancora, in via preliminare, deve ritenersi fondata la constatazione della difesa dei convenuti (si vedano le memorie conclusive) di rinuncia di parte CP_8 attrice e degli intervenuti alle domande nei loro confronti, dato che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni queste ultime sono state così definite con documento depositato in PCT (si veda anche l'epigrafe della presente pronuncia): “1) Accertare e dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento di danno;
2) per l'effetto CP_7 emettere sentenza di condanna , in via solidale e/o alternativa, del medesimo e della , quest'ultima anche in eccedenza rispetto al CP_7 Parte_3 massimale catastrofale, attesa la mancata e colpevole messa a disposizione dello stesso, al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_1 seguenti somme oltre interessi sul capitale come valutato al momento del fatto e di anno in anno rivalutato fino alla decisione ed oltre interessi sull'importo rivalutato dalla sentenza al soddisfo ed oltre il maggior danno….”. Tali conclusioni sono espressamente richiamate nelle memorie conclusionali attoree
(anche di replica); nel corpo di tali atti si dà altresì atto del fatto che la CP_6
9 “ha già provveduto, in via transattiva, a risarcire il danno per la quota dalla assicurazione ritenuta di sua spettanza”, né alcunché viene chiesto ulteriormente nei confronti dei . Pertanto, a ragione la difesa di questi ultimi (nonché CP_8 quella di considerato che nei confronti di quest'ultima non vi sono CP_6 richieste ultra-massimale) ritiene che sia stata rinunciata qualsiasi ulteriore pretesa nei loro confronti. Si deve, a questo punto, ritenere superata la dizione contenuta nell'atto di transazione e quietanza del 15.07.2011 secondo cui: “…con l'accettazione dell'importo di euro 675.000,00 ricevuto quale saldo del massimale assicurativo…con la rinuncia alla partecipazione alla distribuzione del massimale, dichiarano di non avere null'altro a pretendere dalla Controparte_6 per qualsiasi titolo o ragione nonché nei confronti del sig.
[...] [...]
a quest'ultimo la rinuncia si intende fatta fino alla concorrenza Parte_5 dell'importo del massimale, espressamente dichiarando essi creditori che per tutti gli importi creditori ultra-massimale proseguiranno il giudizio nei confronti di
[...]
senza che abbia alcun effetto la rinuncia nei confronti dell'ente CP_8 assicuratore”).
Alla luce di quanto appena affermato, va ritenuta assorbita la domanda di manleva proposta dai nei confronti della loro compagnia assicuratrice CP_8
CP_6
In ogni caso, quanto alla eccezione di “prescrizione del diritto al risarcimento, richiesto dall'attore, per decorrenza del termine biennale, dal momento che dalla prima lettera di messa in mora, ricevuta il 27.5.2009, alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 30.6.2011, sono decorsi oltre i due anni previsti dalla vigente normativa” su cui i convenuti ancora nella loro comparsa CP_8 conclusionale hanno insistito, deve rilevarsi che dagli atti risulta che tra la prima messa in mora e la notifica delle due citazioni (in originale nel fascicolo
[...]
) sono trascorsi oltre due anni senza che alcuna altra comunicazione vi sia CP_8 stata se non quelle con la loro compagnia assicuratrice con quanto CP_6 consegue ai sensi dell'art.2947 co. 2 c.c. La posizione dei , pertanto, CP_8 verrà ulteriormente considerata nella presente pronuncia ai soli fini della ricostruzione della dinamica del sinistro che ne è oggetto.
Nulla, invece, deve essere dichiarato in relazione alla prescrizione dell'asserita domanda proposta in via riconvenzionale dal nei confronti dei CP_7 [...]
: ed invero, alcuna domanda risarcitoria avente ad oggetto i propri danni CP_8
10 risulta proposta, bensì solo una differente ricostruzione dei fatti al fine di stabilire in che misura i soggetti coinvolti nel sinistro debbano essere dichiarati responsabili nei confronti del terzo trasportato.
Quanto, poi, all'eccezione, sollevata dalla , di improcedibilità Controparte_14 per errata lettera di messa in mora con conseguente violazione dell'art. 148 CdA, premessane l'estrema genericità, essa è comunque infondata alla luce della produzione da parte attrice del doc. n. 2 (lettera ex artt. 141, 145 e 148 CdA spedita a mezzo racc. a/r e ricevuta da tutti i soggetti coinvolti).
Infine, del tutto superata dal fatto di aver depositato la comparsa conclusionale è
l'assenza della difesa dell'intervenuto all'udienza di Controparte_10 precisazione delle conclusioni, che non può essere interpretata come rinuncia alla propria domanda.
2. L'an del sinistro. Nel merito, ritiene questo organo giudicante che la domanda deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si verranno ad esporre.
Ritiene questo giudice, sulla base delle risultanze dell'istruttoria documentale ed orale espletata che non possa dirsi superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dettata dall'art. 2054 co. 2 c.c. in caso di scontro tra veicoli o, ancora meglio, che le prove raccolte hanno dimostrato proprio che la causalità del sinistro è da attribuirsi in pari misura al e a . CP_7 Controparte_9
Ed invero è emerso che:
- nel rapporto dei Carabinieri della Stazione di Gaeta, intervenuti sui luoghi nell'immediatezza del sinistro (doc. n. 13 fasc. att., successivamente acquisito nella sua interessa anche dalla emerge che la strada era rettilinea CP_12
e con fondo asciutto e buona illuminazione, vento forte e il traffico normale al momento dello scontro;
nonostante quest'ultimo fu descritto come “frontale”, in realtà il termine deve essere ritenuto impropriamente usato alla luce del fatto che il motociclo andò completamente distrutto mentre l'auto condotta dal CP_7 presentava “rottura del parabrezza anteriore e del vetro della portiera laterale destra, con vistosa ammaccatura parafango portiera anteriore dx e cofano anteriore”; il dichiarava di aver percorso quasi tutto l'incrocio dopo CP_7 essersi accertato che nessuno provenisse da destra, quando udì una forte collisione nella parte anteriore destra;
dichiarava che, Controparte_9 mentre percorreva Lungomare Caboto direzione Formia-Gaeta, si vide “tagliare la strada improvvisamente da un'autovettura che all'incrocio con via Bonomo
11 non mi dava la precedenza”; le violazioni contestate sono per l'auto la violazione dell'art. 145 co. 1 e 10 C.d.S. (mancata concessione della precedenza all'intersezione) e per il motociclo dell'art. 141 co. 3 e 8 (non aver tenuto una velocità adeguata all'intersezione che si stava attraversando), 115 co. 4 (ora abrogato: non essere munito dei requisiti per condurre il motociclo) e 122 co. 5 e
8 C.d.S. (aver posto in essere esercitazione di guida anziché su strada poco frequentata, su via pubblica); non si dava atto della presenza di testimoni;
- la teste (per parte ) ha dichiarato di aver assistito al Testimone_1 CP_8 sinistro nonostante fosse andata via prima dell'arrivo delle autorità; ha confermato il mancato arresto da parte del del proprio veicolo al segnale CP_7 di Stop, nonché la repentinità della sua manovra di inversione ed il fatto che i motociclisti indossavano entrambi il casco allacciato;
ha onestamente ammesso di non saper dire se il conducente del motociclo 125 cc ebbe ad adottare manovre di rallentamento o frenata idonee ad evitare lo scontro o ridurne la portata;
- il teste indicato dalla parte e non segnalato come presente nel ES CP_7 rapporto dei Carabinieri, ha dichiarato di aver udito un grosso botto e di essersi spaventato;
di essersi avvicinato ai veicoli ma di non averli toccati;
di essere sicuro che il aveva messo la freccia (a sinistra? non è specificato); che il CP_7 motorino “non si vedeva” ma non sapeva dire se aveva la luce accesa e che andava a velocità elevata, addirittura a 93 km/h mentre il limite di velocità era
20/30 km/h; che era buio;
che il motorino colpì al centro lo sportello posteriore destro dell'auto “mentre l'auto era già immessa in via Buonomo”; che non vi fu
“rumore di freni né vi era lo spazio laterale per evitare lo scontro”;
- quanto agli interrogatori formali, il si è limitato a negare ogni CP_7 addebito, mentre ha ammesso che non aveva idoneo titolo Controparte_9 per condurre il motociclo aggiungendo tuttavia che aveva l'abilitazione alle esercitazioni (poiché gli era stato rilasciato il c.d. foglio rosa); infine, il CP_1 ha smentito che il motorino andava a forte velocità e pertanto di essersi sentito in obbligo di dire al conducente di rallentare, così come ha confermato di aver indossato il casco allacciato, nonché che il fece una manovra repentina CP_7 senza aver concesso la precedenza al motorino, mentre ha negato di aver saputo che il non aveva la patente nonché il fatto che il era CP_8 CP_7 praticamente fermo all'incrocio;
- il ha prodotto in atti il ricorso in opposizione al competente Prefetto CP_8
12 della Provincia di Latina avverso le violazioni che gli sono state contestate;
tuttavia, contrariamente a quanto affermato, non è stato rinvenuto alcun documento che attesti l'archiviazione da parte di quest'ultimo “per cui nulla risulta, a tutt'oggi, a carico dei sigg. e ”, dovendosi Controparte_8 _9 semmai ritenere un'inerzia della competente autorità, irrilevante ai fini che qui interessano;
- il ricorso, presentato dal davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di CP_7
Gaeta, avverso il verbale di contestazione della violazione dell'obbligo di dare la precedenza, è stato rigettato, come dimostra la sentenza nr. 1348/2015 prodotta dalla difesa . CP_8
Alla luce degli elementi sopra menzionati, talvolta contraddittori, come sopra detto deve ritenersi dimostrata la pari responsabilità dei conducenti entrati in collisione. In particolare, deve rilevarsi da un lato l'inattendibilità del teste ora suocero del , che non solo non si è presentato agli agenti ES CP_7 intervenuti nell'immediatezza del fatto (nonostante egli stesso abbia dichiarato di averli visti arrivare e di essersi trovato a 5/10 mt dal punto di collisione), ma neppure è stato menzionato nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa per violazione dell'art. 145 co. 1 e 10 C.d.S., proposta dal
(si veda la già menzionata sentenza n. 1348/15 del GdP di Gaeta, in cui CP_7 si afferma che il non ha fornito alcun elemento probatorio a riscontro CP_7 della sua versione, con conseguente rigetto); d'altra parte, la gravità dei danni riportati dal motociclo non può che comprovarne la non indifferente velocità (per quanto da nessuna parte risulti che fosse di 93 km/h, contrariamente a quanto affermato dal teste . Il punto d'urto, peraltro, è stato rinvenuto tra la parte ES anteriore destra dell'auto e quella anteriore della moto, a riprova del fatto che il primo veicolo non aveva ancora del tutto attraversato l'incrocio; d'altra parte, la circostanza che il motorino non abbia neppure tentato la frenata – tale circostanza è pacifica e riscontrata dai Carabinieri intervenuti, che non hanno trovato le tracce – dimostra che, salvo pensare ad una volontà suicida, il conducente dello stesso non aveva davvero potuto evitare la manovra repentina ed imprevedibile dell'auto. Vale citare la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte in tema di presunzione ex art. 2054 co. 2 c.c., secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può,
13 per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la
S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014); nella specie, come detto, sono state accertate condotte colpose poste in essere da entrambi i conducenti, la cui rilevanza causale nella causazione del sinistro non può che essere ritenuta di pari gravità. Ancora, “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anziché ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria)
(da ultimo in tal senso, la recentissima Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del
04/04/2019).
Da respingersi è, invece, la richiesta di di riconoscimento di una CP_16 corresponsabilità anche del trasportato, odierno attore, per essere salito a bordo di veicolo condotto da soggetto privo di patente e/o per non avergli imposto di diminuire la velocità: come detto, dall'interrogatorio formale è emerso che il non era a conoscenza del fatto che il era munito solo CP_1 CP_8 dell'allora c.d. “foglio rosa” e, quanto alla velocità, non si vede quale rimprovero possa muoversi a chi, trasportato, anche ove si fosse reso conto del suo eccesso, nulla avrebbe potuto fare in concreto per costringere il conducente del mezzo su cui viaggiava a rallentare. Non è appropriato il richiamo dell'ordinanza della Suprema Corte 12 ottobre 2018, n. 25391, in cui il
14 presupposto della riduzione del risarcimento è che il passeggero del veicolo abbia permesso al conducente privo di patente di guidare, essendo in tal caso possibile muovere un addebito anche al trasportato.
Nessuna considerazione merita, poi, l'appena profilato assunto secondo cui una qualche responsabilità dovesse essere mossa ai genitori per non aver sufficientemente educato il figlio.
Concludendo sul punto, riconosciuta la pari responsabilità nella causazione del sinistro in capo al e al , le loro compagnie assicuratrici devono CP_7 CP_8 rispondere con l'intero massimale di polizza nei confronti del terzo trasportato e degli altri danneggiati. Non vengono in considerazione nel presente giudizio le eventuali rivalse interne ai sensi dell'art. 141 co. 4 CdA (fermo il fatto che non risulta comprovata da alcun documento la circostanza secondo cui ex CP_16 abbia rimborsato all'assicurazione del vettore € 376.297,67, come CP_14 sostenuto nella sua conclusionale).
3. I danni non patrimoniali risarcibili. Premessa.
In via generale, occorre premettere che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., il risarcimento deve comprendere il danno emergente
(le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse verificato).
Ancora, non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli.
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia,
l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
Con particolare riferimento a quest'ultima, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico
15 convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'”
(Cass. 23778/2014).
Ancora, quanto alla modalità di calcolo, è opportuno richiamare Cass. civ., sentenza n. 12408 del 7.6.2011 (e, anteriormente, Cass. civ., 22/12/2001 n.
28290), che fa riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009 e aggiornate da ultimo al marzo 2018, le quali, facendo applicazione dei principi enunciati dalle menzionate Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico e c.d. danno morale (si veda anche la relazione che accompagna l'ultima versione delle citate tabelle). Pertanto, non potrà essere effettuata la liquidazione distinta del danno da sofferenza morale, biologico ed esistenziale, ma piuttosto verrà ristorata un'unica forma di pregiudizio, il “danno non patrimoniale”, ferma la possibilità di personalizzazione del medesimo. Si veda ancora, sul punto, la recente Cass. III civile del 19/05/2017, n. 12603.
Fermi i principi sopra enunciati, la questione essenziale diviene quella della prova del danno, come affermato da Cass. civ., sez. III, sent. n.11851/2015, secondo cui “La questione si sposta così sul piano della prova del danno, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla
16 cognizione del giudice, altro non significando il richiamo "alle condizioni soggettive del danneggiato" che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma. Prova che, come efficacemente rammentato della sentenza delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi (anche) anche delle presunzioni e del notorio. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, volta che essi, in una dimensione speculare rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato.”
3 a) Danni iure proprio subìti dall'attore.
Dalla relazione della CTU dott.ssa – dalle cui conclusioni non vi è Persona_1 ragione di discostarsi, essendo ampiamente motivate e raggiunte dopo una ampia disamina dei documenti e della fattispecie, né vi è alcuna seria ragione per una sua rinnovazione, come si verrà a dire meglio in seguito - emerge che “allo stato il soggetto è da considerare ormai stabilizzato come portatore di paraplegia
……la valutazione riguarda gli esiti di una paraplegia con livello di lesione midollare L1….I postumi obiettivati incidono sullo svolgimento della capacità lavorativa generica del soggetto (attualmente disoccupato) in maniera medio severa ed impediscono lo svolgimento di numerose attività professionali che prevedono la stazione eretta. Il paziente (diplomato) può svolgere solo attività professionali da impiegato e/o segretariato…Gli esiti permanenti…configurano una invalidità permanente valutabile, come menomazione della complessiva integrità psico-fisica dell'interessato, nell'ordine dell'85%. Il periodo d'inabilità temporanea assoluta conseguente al trauma in oggetto può essere considerato in mesi 12 di ITT al 100%. Il quadro clinico del paziente è, allo stato attuale…sufficientemente stabilizzato e non necessita, pertanto, di ulteriori accertamenti”.
Applicando, dunque, le tabelle milanesi aggiornate al 2018 (“punto danno non patrimoniale al 2018”), dovranno essere riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale euro 948.172,00; a ciò deve aggiungersi una personalizzazione massima del 50% (e così complessivi euro 1.422.258,00), in considerazione del fatto che è risultato provato che il ragazzo svolgeva diverse attività che certamente gli saranno impedite a partire dai 16 anni per il resto della vita (e, quindi, per un tempo considerevole considerata l'età media maschile, ciò che
17 incide ulteriormente sulla entità della personalizzazione): in particolare, era titolare di brevetto PADI e svolgeva attività sportiva di pallanuoto (doc. n. 4 e 5 fasc. att.). Ancora, dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il ragazzo ha ancora varie serie cicatrici sul corpo (c.d. danno estetico), nonché il c.t.u. ha evidenziato con grande delicatezza (pag. 45 dell'elaborato) che dalla condizione attuale del ragazzo può derivare un quadro sintomatologico di incontinenza e/o ritenzione urinaria, ciò che – chiunque comprenderebbe – incide sulla sua vita quotidiana futura.
Nulla spostano – tanto meno ai fini della rimessione della causa su ruolo, richiesta cui si è associata la difesa del - le supposizioni della difesa CP_7
(ex ) sulla base dell'intervista del del 9.09.2018 CP_16 Pt_3 CP_1 rinvenuta sul web: non solo perché trattasi di documentazione prodotta tardivamente (persino oltre la data di precisazione delle conclusioni), ma soprattutto perché tali dichiarazioni non modificano il quadro relativo alla condizione di vita dell'attore (con tutte le sue limitazioni;
se vogliamo, anche il fatto stesso di essersi dovuto trasferire in un Paese nel quale la condizione di disabilità è meno pesante che in Italia è stata una scelta necessitata e non libera).
A ciò si aggiunga, come chiarito esemplarmente da Cass. civ., sez. III, sent.
n.11851/2015, che la sofferenza (risarcibile come “danno”) presenta un difficilmente esplorabile aspetto interiore (che si aggiunge alla significativa alterazione della vita quotidiana), e che ha a che fare con la mutata percezione di sé, del rapporto con gli altri, del significato stesso della propria esistenza: tale aspetto non potrebbe essere “ridotto” dal fatto che il giovane abbia imparato ad affrontare le difficoltà con coraggio.
Quanto alla inabilità temporanea assoluta essa è pari ad euro 53.655,00, ovvero euro 147,00 per 365 giorni, ritenuta anche in questo caso l'applicabilità della personalizzazione massima, pari al 50%, in considerazione del fatto che non solo il danneggiato è stato impossibilitato nel periodo riconosciuto a svolgere qualsiasi attività incluso lo studio, che infatti è stato ritardato (vd. le dichiarazioni della teste ), ma anche che esso è stato di massima Testimone_3 sofferenza fisica e morale, essendo il ragazzo stato sottoposto a diversi ricoveri anche lontano da casa e avendo dovuto affrontare una dura riabilitazione, nonché
l'accettazione della sua nuova situazione.
La somma complessiva, pari ad euro 1.475.913,00 deve essere rivalutata secondo
18 l'indice ISTAT per il 2019 (essendo la tabella di Milano richiamata aggiornata al marzo 2018), trattandosi di obbligazione di valore;
sulla somma così rivalutata dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale ex artt. 1224 e 1219 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Nessuna altra domanda in tema di devalutazione/rivalutazione/interessi è accoglibile.
3 b) Danni iure proprio subìti dai congiunti.
Gli intervenuti (padre, madre e sorelle del ) hanno chiesto il CP_1 risarcimento dei danni morali ed esistenziali da loro stessi subìti, sottolineando il cambiamento dello stile di vita che hanno dovuto porre in essere in conseguenza del sinistro.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinché ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse
(cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).
La Corte di Cassazione ha poi precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938).
Orbene, nel caso di specie, l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della
19 sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 Cost.; l'indagine di questo giudice – al fine di soddisfare il più volte citato principio della integralità del ristoro da un lato, e di evitare la duplicazione di poste risarcitorie dall'altro (vd.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011) – deve avere ad oggetto
“una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, in tali sensi rettamente inteso…) il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni” (così in motivazione la già menzionata Cass. civ., sez. III, sent. n.11851/2015; si veda anche Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14655 del 13/06/2017).
Ferma, dunque, l'utilizzabilità anche di criteri presuntivi (ma non di mere generalizzazioni) in base alla comune esperienza, rileva questo giudice (vd. le risposte dei testi e ) che Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 dall'istruttoria è emerso che, subito dopo l'incidente: - quanto alla madre
, genitore affidatario al tempo della separazione degli allora tutti _3 minori e (doc. n. 6 fasc. Casa) e con essi CP_1 P_ CP_2 convivente (cfr. stato di famiglia al 4.08.2009: doc. n. 22 fasc. att. ) si è dedicata interamente all'assistenza del figlio (dormendo persino su una sedia in
Ospedale), al punto da lasciare il proprio lavoro (dopo un periodo di aspettativa non retribuita, come da doc. n. 18 fasc. att.) e da essere stata costretta a chiedere aiuti anche economici a parenti e amici;
ha sempre accompagnato il figlio nei successivi ricoveri finalizzati alla sua riabilitazione;
-quanto al padre , anch'egli è stato costretto a lunghe assenze Controparte_10 dal lavoro, nonché a chiedere aiuti economici ai parenti;
- quanto alle sorelle , e , rispettivamente di appena P_ CP_2 CP_4
18, 13 e 27 anni all'epoca del sinistro, tutte si sono dovute dedicare all'aiuto in casa e poi al LL quando vi fece rientro;
le prime due erano all'epoca persino conviventi col medesimo e, data la giovane età, furono aiutate a loro volta dai
20 familiari a causa dell'assenza fisica improvvisa della madre;
la maggiore si era creata un proprio nucleo familiare ma fu coinvolta comunque aiutando anche le due sorelle minori. Nessuna vive più né con la madre né col LL (che, ormai, vive a Londra: cfr. deposizione del teste ). Tes_6
Nella stima del danno occorre tenere conto di alcuni elementi tra i quali: 1) grado di invalidità patito dalla vittima primaria;
2) grado di parentela tra vittima primaria e secondaria (criteri, quelli sub 1) e 2) per così dire permanenti, poiché la pena di vedere un figlio/LL divenuto seriamente disabile è un evento che sempre produrrà dolore in un parente stretto); 3) mutamento delle condizioni e della qualità di vita della vittima secondaria, che nella specie, salvo che per la madre che non ha mai dismesso la sua figura assistenziale (avendo a tale fine persino abbandonato il lavoro), deve essere considerata circoscritta al periodo nel quale effettuò la riabilitazione, per poi arrivare a lasciare (tutti i CP_1 figli) la casa materna.
Trattandosi di liquidazione equitativa ed adottati solo quale parametri di riferimento le somme stabilite dalle tabelle milanesi del 2018 per l'ipotesi di morte di congiunto, ritiene questo giudice di dover liquidare a titolo di danno non patrimoniale per la madre euro 80.000,00 (non essendo stato in _3 alcun modo dimostrato l'asserito danno biologico per la depressione conseguita alla vicenda), per le sorelle e euro 25.000,00 ciascuna, per P_ CP_2 la sorella euro 15.000,00 e per il padre euro 50.000,00 CP_4 P_
(considerato il rapporto di genitorialità, nonostante l'assenza di convivenza a partire dalla separazione dalla Casa). Tutte le somme suddette devono essere considerate all'attualità e, pertanto, sulle medesime devono essere calcolati solo gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Nessun altro danno (ad es., c.d. morale) merita accoglimento, alla luce del più volte citato principio di onnicomprensività del danno non patrimoniale, liquidato tenendo conto di ogni elemento emerso in corso di causa (e senza necessaria specificazione delle sub-voci).
4. I danni patrimoniali.
4.1 Danni patrimoniali subìti dall'attore.
L'attore ha chiesto, quali danni patrimoniali conseguiti alla vicenda, il risarcimento delle spese mediche sostenute nonché il danno subìto alla capacità
21 lavorativa.
Quanto alle prime, il c.t.u. (pag. 49 dell'elaborato peritale) ha dichiarato che quelle documentate in atti (doc. 48 ss. fasc. att.) sono state “congrue, idonee e necessarie. Dovranno essere considerate anche le spese future relative ai presidi ortopedici ed ausili domiciliari”. Le spese documentate, pari ad euro 13.787,00, devono essere interamente risarcite;
quanto alle spese future profilate, rileva questo giudice che, da un lato, quanto ai presidi ortopedici (segnatamente, la carrozzina per muoversi) essi senz'altro sono a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (ove si rilevi altresì che risulta avanzata la domanda e concessi i benefici ex L. n. 1044/1992: doc. n. 24 ss. fasc. att.); dall'altro, in merito ai futuri ausili domiciliari, alla luce di quanto si verrà a dire in ordine al danno patrimoniale subìto da ritiene questo giudice che la loro _3 concessione costituirebbe una duplicazione risarcitoria, posto che nulla è stato documentato in relazione ai dieci anni trascorsi dal sinistro (ad es., aver dovuto assumere un aiutante) e che dalle dichiarazioni del teste è emerso Testimone_6 che effettivamente vive a Londra e, quindi, è almeno parzialmente CP_1 autonomo.
Merita altresì accoglimento la domanda relativa al risarcimento del lucro cessante (art. 1223 c.c.) derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica nei limiti che si verranno ad esporre.
In via generale, appare opportuno premettere che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto
è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacitò lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass.
27.1.2011 n. 1879; Cass.
1.12.2009 n. 25289).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più
22 in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (Cass.
21014/200/; Cass.13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito;
sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Solo nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente, come nel caso in esame, rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacitò lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr.
Cass. 17514/2011). La Suprema Corte ha infatti così statuito: “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (Cass. n. 26534 del 2013).
Ai fini della liquidazione del risarcimento da lucro cessante, nel caso in esame è necessario considerare che il soggetto danneggiato non era percettore di reddito, poiché minore di età al momento dell'evento. Deve procedersi, pertanto, all'individuazione di un reddito presuntivo da assumere quale base di calcolo;
secondo la motivazione della recente Cass. civ., sez. III, n. 5786 dell'8.03.2017
“Alla stregua degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, grava sul danneggiato l'asseverazione, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata compromessi, nella
23 loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo: indefettibile presupposto, in punto di an debeteatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita, liquidabile poi, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile, in base al parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale (oltre a Cass. n. 14517/2015, cit., vedi specificamente sul punto
Cass.,12/02/2015, n.2758)”.
Il reddito presuntivo da assumere quale base di calcolo potrà essere quello di cui all'art. 4 L. 39/77 (triplo della pensione sociale, che deve oggi intendersi come triplo dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 l. 335/1995), per effettuare una valutazione prognostica sul tipo di attività lavorativa che l'attore potrebbe svolgere in futuro (v. Cass. 2335/01); considerate le risultanze della CTU che non ha dato una percentuale della riduzione della capacità lavorativa, ma si è limitata ad affermare che i lavori che richiedano una situazione eretta e uno sforzo fisico non potranno essere svolti da ritiene questo giudice di quantificare CP_1 tale percentuale nel 50%, presentandosi l'attore come invalido alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica.
Sulla base dei predetti elementi – e senza poter considerare altri fattori quali gli studi compiuti e le inclinazioni del danneggiato, atteso che il fatto che il ragazzo frequentasse un istituto nautico non offre alcuna certezza sulla circostanza che avrebbe poi lavorato “in mare”, né sul tipo di lavoro - utilizzando il valore del triplo dell'assegno sociale (per un numero di anni corrispondenti a quelli compresi tra i 18 anni, età nella quale si può ritenere che avvenga l'ingresso nel mondo del lavoro, ed i 65 anni, età del presumibile pensionamento) come valore di riferimento da diminuire poi allo scopo di risarcire proprio il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, apprezzabile, come detto, in misura pari al 50% - per il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica si può risarcire la somma di euro 419.757,00 (somma ottenuta moltiplicando il triplo dell'assegno sociale per l'anno 2019, pari ad euro 458,00 per 13 mensilità, così per euro 17.862,00 annuali, e poi per un numero di anni pari a 47, per i motivi sopra evidenziati. Dal valore così ottenuto (euro
839.514,00) si è poi passati a calcolare una percentuale pari al 50% del detto importo, allo scopo di ottenere una somma che tenga conto della effettiva diminuzione che sarà costretto a subire). In merito a tale voce di CP_1
24 danno, occorre precisare che tale importo non sarà maggiorato di rivalutazione, essendo calcolato all'attualità, mentre sulla somma sopra stabilita dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Quanto al “danno da pensionamento” prefigurato (quantificato in euro
100.000,00 dalla difesa attorea), dovuto alla circostanza che, allo scattare dell'età pensionabile, non potrà godere di una pensione alla luce del CP_1 mancato versamento dei contributi, rileva questo giudicante da un lato che egli godrà comunque di una pensione di invalidità (come già detto, all'attore sono stati riconosciuti già i benefici della l. n. 104/92); dall'altro, che, a titolo di equità, può essere concessa la somma ulteriore di euro 50.000,00 attuali per tale motivo.
4.2 Danni patrimoniali chiesti dagli altri congiunti.
La difesa dell'intervenuta ha chiesto il risarcimento del danno _3 patrimoniale subìto dalla medesima per avere, a seguito del sinistro del figlio, dovuto abbandonare il lavoro per dedicarsi interamente alla sua assistenza. Si ricorda sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la “madre della vittima primaria, che rinunci per solidarietà familiare ad una propria attività lavorativa per dedicarsi al soccorso del proprio figlio, è un danno riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria ma è un danno diretto, sia pure di natura consequenziale, per la vittima secondaria, che lo subisce come conseguenza rispetto al medesimo evento, subendo l'ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale” (cfr. Cass. 1516/2001).
La circostanza è stata documentata (cfr. doc. n. 4 del suo fascicolo: lettera di dimissioni dal 1.04.2011); la sua difesa ha altresì dimostrato (doc. 5) che lo stipendio medio mensile percepito dalla Casa era pari ad euro 1.100,00 per 13 mensilità annue. Ancora, la di 51 anni all'epoca del sinistro, avrebbe _3 raggiunto l'età pensionabile a 65 anni e quindi la perdita economica da retribuzione lavorativa è pari ad euro 1.100,00 x 13 mensilità x 14 anni per un equivalente pari ad euro 200.200,00 attuali, cui va aggiunto il danno da perdita della pensione avendo l'intervenuta dovuto subire anche la cessazione del versamento contributivo utile al conseguimento del diritto alla pensione. Senza che sia necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile, a tale titolo appare equo liquidare ex art. 2056 secondo comma c.c. la somma di euro 168.000,00
25 (ipotizzando una pensione di euro 1.000,00 al mese a decorrere dal 66° anno di età, e per ulteriori 14 anni ipotizzando una vita media di anni 80). Tali somme devono essere tutte considerate all'attualità, ove si consideri peraltro che esse vengono percepite anticipatamente;
sulle stesse devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Alla luce del danno patrimoniale appena liquidato in favore di , _3 si giustifica la mancata liquidazione (cfr. infra) di ulteriori somme per assistenza futura in favore di , che costituirebbero una inammissibile Controparte_1 duplicazione risarcitoria: come recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione, “un danno patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire personale medico od infermieristico per l'assistenza ad una persona invalida non può ovviamente essere patito sia dall'assistito (chi riceve assistenza) che dall'assistente (chi presta assistenza). La liquidazione alla vittima primaria d'una somma di denaro per spese di assistenza futura, pertanto, rende teoricamente inconcepibile la necessità di assistenza da parte dei familiari, e di conseguenza l'esistenza d'un danno patrimoniale da forzosa rinuncia al lavoro a carico di questi ultimi” (Cass. 23778/2014).
Nulla a titolo di danni patrimoniali per il padre , che non ha Controparte_10 dimostrato con esattezza alcuna perdita subìta a tale titolo ma solo le assenze dal lavoro per ferie, per legge retribuite (doc. n. 3 suo fasc.).
5. Superamento del massimale e mala gestio della CP_17
Premesso che nel caso in esame entrambi gli assicuratori sono esposti per l'intero massimale attesa l'azione proposta ex art. 2055 c.c., 141 (nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui il trasportato viaggiava) e 144 (nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro responsabile civile) del codice delle assicurazioni, l'attore ha altresì chiesto nei confronti di che la CP_16 condanna fosse statuita “anche in eccedenza rispetto al massimale catastrofale, attesa la mancata e colpevole messa a disposizione dello stesso”.
Premesso che il massimale, precisato nella polizza stipulata col (nel fasc. CP_7
, era pari ad €. 1.032.913,80, è emerso nel corso del presente giudizio CP_16 che tale compagnia ha versato nei confronti di (per i danni Controparte_9 dal medesimo riportati, non oggetto del presente giudizio) la somma di euro €
108.000,00 (oltre spese per € 6.000,00), nonché a dire della difesa la CP_16
26 stessa avrebbe rimborsato alla (che, come sopra detto, ha praticamente CP_18 sin da subito messo a disposizione l'intero suo massimale) la somma di euro €.
376.297,67 (“risultante dal meccanismo di compensazione tra assicuratori e dell'importo di €uro 835,00…”), di talché il massimale residuo sarebbe ad oggi addirittura pari ad €. 547.780,53.
Orbene, quanto all'ultima affermazione (sostanzialmente contenuta solo in comparsa conclusionale), essa non è stata in alcun modo documentata da e, pertanto, non può questo giudice tenerne conto;
sarà, dunque, una CP_16 questione di rivalsa (e di misura della stessa) ai sensi dell'art. 141 co. 4 CdA tra le due compagnie coinvolte, non oggetto del presente giudizio. In ogni caso, è opportuno rilevare che la compensazione tra assicuratori è meccanismo che opera nella ipotesi di azione ex art. 141 codice delle assicurazioni nell'ipotesi in cui sia chiamato in giudizio il solo assicuratore del vettore laddove la responsabilità piena dell'evento è a carico del responsabile civile (diverso dal vettore), ovvero in una ipotesi diversa dalla presente nella quale, come detto, è stata esercitata anche azione diretta nei confronti di quest'ultimo, di talché entrambi gli assicuratori sono esposti per l'intero massimale. Concretamente, avendo versato euro 108.000,00 in favore di , il CP_16 Controparte_9 massimale residuo è pari ad euro 924.913,8.
Quanto poi, alla mala gestio impropria – esclusa quella propria, che solo l'assicurato può far valere: cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3014 del
17/02/2016 – è opportuno richiamare la pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui “L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato (incorrendo così nell'ipotesi di cd. "mala gestio" impropria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità per "mala gestio" tuttavia può comportare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno
(anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4892 del 14/03/2016).
Nel caso in esame deve rilevarsi che ricorre il presupposto dell'“ingiustificato
27 ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato”, alla luce del fatto che è pacifico e documentale che la Unipolsai, nonostante la tempestiva messa in mora da parte dell'attore e l'oggettiva gravità del sinistro, non ha neppure sottoposto a visita il né CP_1 ha iniziato una qualsiasi istruttoria della vicenda né tanto meno ha effettuato alcuna offerta risarcitoria anche solo parziale (neppure dopo l'inizio della presente causa, nella quale ha posto chiaramente in essere comportamenti dilatori); al contrario – incredibilmente – ha provveduto a risarcire il danno riportato dal addirittura nella misura di euro 108.000,00 oltre spese CP_8 legali, senza che sia dimostrato che abbia anche solo compulsato gli altri (ben più gravi) danneggiati, al fine di provvedere correttamente a distribuire il massimale in misura percentuale tra tutti ai sensi dell'art. 140 CdA.
Nessun dubbio può porsi, poi, in merito alla tempestività/ammissibilità della richiesta attorea, alla luce della giurisprudenza della Cassazione secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il danneggiato, agendo contro l'assicuratore esercita una azione diretta e l'obbligazione dell'assicuratore, nei suoi confronti, ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità entro i limiti del massimale di polizza. In presenza di un comportamento dilatorio dell'assicuratore, il superamento di tale limite, nei rapporti tra costoro (cioè, tra il danneggiato e l'assicuratore medesimo) trae fondamento e disciplina nel disposto dell'art. 1224 c.c., in quanto debito da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria. In particolare, una volta scaduto il termine di sessanta giorni dalla richiesta con lettera a/r del danneggiato, l'assicuratore è in mora (sempre che, ovviamente, sia stato messo in grado di determinarsi sull' "an" e sul "quantum" della richiesta stessa). Sul piano processuale quanto precede comporta che il danneggiato, esercitando l'azione diretta verso l'assicuratore non deve necessariamente proporre contro questo ultimo una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo ("mala gestio" cosiddetta impropria)” (Cass. civ., sez. III, 23/03/2010, n. 6951).
(ex ) deve senza dubbio essere condannata alla Controparte_16 Pt_3 corresponsione degli interessi sul massimale anche oltre il suo limite;
quanto al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (posto che, come sopra detto, le somme sono liquidate qui all'attualità e quindi non può consistere nella svalutazione monetaria), esso non risulta in alcun modo né allegato né provato da
28 parte attrice.
Non è oggetto della presente causa la proporzionale riduzione ai sensi dell'art. 140 co. 1 CdA di quanto già corrisposto da nei confronti di CP_16 _9
, ove il massimale residuo non risultasse sufficiente (come probabile).
[...]
Concludendo, alla luce delle sopra menzionate rinunce/cessazione della materia del contendere nei confronti dei e di le parti convenute CP_8 CP_6 CP_7
e devono essere condannate – il primo per tutti gli
[...] Controparte_16 importi, la seconda in solido fino a concorrenza del massimale residuo, oltre interessi su quest'ultimo - a versare le seguenti somme, da cui dovrà essere scomputata quella di euro 775.000,00 già pagata all'attore dagli altri soggetti coinvolti:
a) in favore dell'attore , a titolo di danni non patrimoniali, Controparte_1 euro 1.475.913,00 oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT per il 2019 e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
b) in favore dell'attore , a titolo di danni patrimoniali, euro Controparte_1
469.757,00 attuali oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo, nonché euro 13.787,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT degli anni in cui tali spese sono state sopportate e, sulle somme così rivalutate, interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
c) a titolo di danni non patrimoniali, in favore di euro 80.000,00; _3 in favore delle sorelle e euro 25.000,00 ciascuna;
in favore P_ CP_2 della sorella euro 15.000,00 e per il padre euro 50.000,00; CP_4 P_ tutte le somme suddette sono considerate all'attualità e sulle medesime devono essere calcolati gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
d) a titolo di danni patrimoniali, in favore di euro 368.200,00 _3 attuali oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
6. Spese di lite.
La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza ed esse sono liquidate, in favore del difensore dell'attore e degli intervenuti che si è dichiarato antistatario, in dispositivo come da tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, ritenuti
29 applicabili, ai sensi del suo art. 6, l'aumento ivi previsto per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00, nonché quello ex art. 4 co. 2 per l'ipotesi di assistenza, da parte del medesimo difensore, di più soggetti.
Nulla per spese tra parte attrice e essendo già state disciplinate in CP_6 sede di atto di transazione e quietanza (cfr. supra). Alla luce di tale statuizione tra le parti e della rinuncia (cfr. supra) di ogni ulteriore domanda attorea e degli intervenuti nei confronti dei , ritiene questo giudice che debba essere CP_8 disposta la compensazione delle spese anche tra attore/intervenuti e questi ultimi, nonché tra i chiamanti e la compagnia chiamata in manleva CP_8 CP_6
Quanto alle spese sostenute per la CTU medica, esse devono essere poste integralmente e definitivamente, ad opinione di questo giudice, a carico in solido di tutti i convenuti eccetto (che ha versato l'intero massimale quasi CP_6 immediatamente dopo l'introduzione della causa), essendo comunque stato necessario il suo espletamento per la definizione. Pertanto, ove fossero state anticipate da parte attrice, dovranno esserle rimborsate. Nulla per richieste spese di c.t.p., non risultando in atti alcuna fattura”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e previo accoglimento dell'istanza di inibitoria così come proposta, in riforma dell'impugnata sentenza, per le motivazioni innanzi spiegate, accogliere tutte le doglianze contenute nel presente appello e che senza pretesa di esaustività si richiamano ed in modo particolare: 1)
Dichiarare che nessuna responsabilità potrà essere ascritta al e CP_7 conseguentemente alla nella causazione del sinistro, essendo l'evento CP_16 stato causato per colpa esclusiva del ed 2) per gli Controparte_9 CP_8 effetti, condannare ed al risarcimento, qualora Controparte_9 CP_8 ancora dovuto;
3) dichiarare responsabile, nella Controparte_1 percentuale ritenuta giusta ed equa, della produzione dell'evento a causa dello errato uso del trasporto da parte dello stesso e per aver per propria colpa chiesto ed utilizzato il trasporto da parte del , minorenne non Controparte_9 autorizzato per legge circolare con terzi trasportati;
4) dichiarare che nulla è dovuto da parte della a favore delle controparti per le ragioni di cui CP_16 alla premessa, determinando ogni singola responsabilità; 5) dichiarare non cessata la materia del contendere con l' (nei confronti della quale si CP_6
30 richiede deferirsi giuramento decisorio come di seguito formalizzato) e i signori
; 6) dichiarare errata la condanna dell'odierna appellante per mala CP_8 gestio;
7) dichiarare errata la affermazione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da lesioni gravissime svolta dai nei confronti dei CP_1 signori . Vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio". CP_8
Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ed il contributo unificato è pari ad €. 777,00. In via Istruttoria, si chiede di essere ammessa a deferire giuramento decisorio per rispondere al seguente quesito: “Giuro e giurando affermo che la CP_12 quale società garante del mezzo tg. CT207TM di proprietà del , CP_7 coinvolto nel sinistro, avvenuto in data 9.12.2008, col motociclo tg AZ65667 di proprietà di , ha erogato alla la somma complessiva di Controparte_8 CP_6
€ 377.962,67 quale quota parte del risarcimento pagato da quest'ultima al terzo trasportato sul veicolo da essa assicurato ed in virtù Controparte_1 della compensazione tra imprese assicuratrici avendo l' gestito il sinistro CP_6 in regime CARD e impegnato per intero il proprio massimale”.
§ 6. - Controparte_1 Controparte_2 _3 CP_4
, costituitisi con comparsa depositata il 10.01.2020
[...] Controparte_5 hanno resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza. Dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello. Dichiarare la infondatezza di tutti i motivi di gravame e per l'effetto rigettare l'appello. Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione”.
§ 6.1 - costituitasi con comparsa depositata il 23.12.2019 ha Controparte_6 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “A) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'atto di appello per le ragioni esposte ai capi 1) e 2) della presente comparsa di costituzione e di risposta in appello;
B) Rigettare l'appello proposto in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e totalmente infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti;
C) Confermare totalmente la sentenza n.1636/2019 emessa dal Tribunale di
Latina Sezione Civile II – nella persona della Dott.ssa Roberta Nocella, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa.
D) Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
31 E) Con vittoria di spese di giudizio del presente grado di giudizio da attribuirsi in favore dei Sottoscritti Procuratori anticipatari”.
§ 6.2 - costituitosi con comparsa depositata il 23.12.2019 ha CP_7 resistito al gravame e spiegato appello incidentale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, - in via cautelare: inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo la sussistenza di gravi motivi per le ragioni sopra espresse in punto di inibitoria;
subordinatamente, si chiede di fissare apposita udienza di comparizione delle parti per la decisione e la discussione dell'inibitoria con termine per la notifica;
- in via principale: accogliere l'appello proposto dall' in quanto fondato in fatto ed in diritto;
- in via Controparte_16 incidentale: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice omette di pronunciarsi sulla domanda di manleva avanzata dal sig. CP_7
nei confronti della propria compagnia di assicurazione
[...] Controparte_16
e pertanto si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello adita di riformare la
[...] sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado non dichiara il
Sig. manlevato dalla propria compagnia di assicurazione CP_7 dal risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. Controparte_16
Controparte_1 _3 Controparte_5 CP_2
, , e dal pagamento delle spese di
[...] Controparte_4 Controparte_10 lite liquidate nei confronti dell'avvocato delle rispettive parti dichiaratosi antistatario e nella parte in cui condanna il sig. “per tutti gli CP_7 importi”. Pertanto si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di adita di riformare la sentenza impugnata nel seguente modo “sulla domanda di manleva avanzata dal sig. nei confronti della propria compagnia di assicurazione CP_7
(prima si dichiara il sig. Controparte_16 Controparte_14 CP_7
manlevato dalla propria compagnia di assicurazione
[...] Controparte_16 dal pagamento di tutte le condanne risarcitorie effettuate mediante tale
[...] sentenza in favore dei sigg.ri Controparte_1 Controparte_5
, , e e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_10 _3 dal pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'avvocato delle rispettive parti”;
- in via subordinata ed in ogni caso: dichiarare la Società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva: Parte_6
32 ; c.f.: , tenuta a garantire il Sig. P.IVA_3 P.IVA_1 CP_7 contro gli effetti dell'eventuale conferma della sentenza di primo grado n.
1636/2019 Trib. Latina, dott.ssa Nocella, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa e/o confermate in favore dei Sigg.ri Controparte_1 P_
, , , e
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_10 [...]
e dal pagamento delle spese di lite e pertanto condannare la società di _3
Assicurazione a manlevare e tenere indenne il Sig. Controparte_16 CP_7
da ogni pretesa e da ogni condanna risarcitoria;
[...]
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con Iva e cpa come per legge.”.
§ 6.3 - e costituitisi con comparsa Controparte_8 Controparte_9 depositata il 23.12.2019 hanno resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla in persona del L.R.P.T., avverso la Parte_7 sentenza nr. 1636/2019 del Tribunale di Latina e la richiesta di inibitoria.
In via incidentale e condizionata. Qualora l'adita Corte dovesse ritenere degna di accoglimento la richiesta di procedere alla riforma della sentenza di primo grado, sul primo capo delle conclusioni, avanzata da parte appellante, Voglia procedere, parimenti, alla disamina della richiesta di parte appellata, così come anche formulata nel corso del primo giudizio, di far dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, in base alle CP_7 ragioni di fatto e di diritto sopra enucleate, richiamando, ad ogni effetto di legge, quelle contenute negli atti difensivi che risultano depositati nel proprio fascicolo di parte, contenuto nel fascicolo d'ufficio del processo di primo grado. Ritenendo, all'uopo, di non condividere la decisone del Giudice di 1° grado di una pari concorrente responsabilità nel causare il sinistro di cui è causa. In subordine, una graduazione minimale della eventuale corresponsabilità del _9
, con l'indicazione di una ripartizione dei diversi titoli di
[...] responsabilità. Con di spese e competenze legali. Sentenza come per legge”.
§ 7. — La causa - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata limitatamente all'importo di euro 168.000,00 riconosciuto in favore di e rigettata l'istanza di giuramento in quanto irrilevante - è stata _3
33 trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 cpc cui ha fatto seguito da parte dei difensori il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 8. - L'appello principale è articolato in dieci motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “ERRONEA e/o
[...]
Controparte_19
” la Compagnia appellante ha censurato
[...] la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Latina ha ritenuto non potersi superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex art.2054 co.2 c.c. evidenziando che dall'esame della documentazione in atti tra cui gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Gaeta e dall'espletamento delle prove testimoniali era emersa la totale responsabilità del conducente del ciclomotore,
[...]
- sul quale viaggiava come trasportato il giovane sedicenne Controparte_9
- il quale era stato contravvenzionato per la violazione di Controparte_1 diverse disposizioni del c.d.s., ossia ex art. 141, commi 3 e 8, ex art. 122, comma
5, ex art. 115, 4° comma, trasportando senza patente altro minore.
Precisava in particolare che il teste all'udienza del 18.10.2018 Testimone_7 aveva dichiarato che il motociclo stava percorrendo il luogo del sinistro ad una velocità sicuramente elevata e non consona allo stato dei luoghi ed alle condizioni di luce e di traffico, circostanza confermata dal fatto che il mezzo era andato completamente distrutto, evidenziava altresì che il teste aveva dichiarato che l'Alfa Romeo si era fermata allo stop, che non aveva sentito rumore di freni e di non aver visto il motociclo che sicuramente procedeva a velocità elevata.
Ribadiva quindi che la responsabilità del sinistro, in forza delle testimonianze acquisite e del verbale dei Carabinieri di Gaeta, doveva riconoscersi esclusivamente a carico del conducente del motociclo e del padre del proprietario del mezzo, che non aveva istruito il figlio minore a non tenere condotte di guida pericolose ed imprudenti e comunque al più poteva ascriversi al una CP_7 percentuale di concorso del tutto minimale.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “ANCORA ERRONEA APPLICAZIONE
DELLE NORME SULLA RICOSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITA'
DEL SINISTRO. ERRORE SUL COMPORTAMENTO DELLE COMPAGNIE
DI ASSICURAZIONI” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto cessata la materia del contendere nei confronti della
34 evidenziando che detta Compagnia doveva ritenersi ancora parte del CP_6 processo sia in virtù delle somme che aveva incamerato da parte della CP_16 per effetto del regime CARD sia per rispondere della colpa esclusiva del proprio assicurato con l'intero massimale, non potendosi considerare esaurito. CP_8
Precisava che su decisione del Gestore della stanza di compensazione, era stata costretta, nonostante la mancanza di responsabilità nella causazione del sinistro, a rimborsare alla poco meno della metà dell'importo pagato da detta CP_6
Compagnia - ossia euro 377.962,67 - valutazione che la Consap aveva assunto nell'immediatezza e che comunque sarebbe stata soggetta a modifiche a seguito del giudicato.
Allegava inoltre che di tale pagamento ne veniva data prova anche attraverso la produzione con l'atto d'appello della certificazione rilasciata dalla Consap solo in data 6.12.2018 quindi successiva alla precisazione delle conclusioni in primo grado, risalente al 22.11.2018.
Chiedeva inoltre di essere ammessa a deferire anche giuramento decisorio sulla circostanza.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “CONTINUA UNA ERRONEA DELLA
MOTIVAZIONE” a fondamento del motivo deduceva in particolare che il giudice di prime cure aveva trascurato la condizione di non patentato del _9
conducente della moto, risultato in possesso del solo foglio rosa, non
[...] pratico e non abile ancora alla guida, ma soprattutto al trasporto di terze persone, vietato dalle disposizioni del codice della strada secondo il disposto dell'art.115 quarto comma codice della strada.
Sosteneva che di questi comportamenti errati ne doveva rispondere sia il conducente sia il padre di questi.
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “ERRONEA ESCLUSIONE DELLA
CORRESPONSABILITÀ DEL MESCHINO GIAMMARCO” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata riconosciuta una corresponsabilità pari al 30% in capo al danneggiato . Controparte_1
Deduceva parte appellante a fondamento del motivo che il Giudice di prime cure non aveva riconosciuto una corresponsabilità in capo al danneggiato CP_1 per essere salito a bordo di un veicolo condotto da un soggetto privo
[...] di patente, che non poteva trasportare alcuna persona, in quanto minorenne, essendo entrambi sedicenni all'epoca del sinistro e per non aver imposto al
35 conducente di diminuire la velocità per evitare incidenti.
In particolare, deduceva che l'attore in primo grado con la propria condotta imprudente e negligente aveva contribuito alla produzione del danno non dovendo chiedere di essere trasportato su un veicolo il cui conducente non aveva patente di guida, non potendo neppure trasportare una persona sul motociclo essendo minore di anni 18, circostanze note al , essendo emerso nel corso CP_1 dell'interrogatorio formale del che questi era privo di patente avendo CP_8 solo il cd. foglio rosa.
§ 8.5 - Con il quinto motivo intestato “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEI CALCOLI DEI RISARCIMENTI DEI DANNI” la
Compagnia appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto dei versamenti effettuati ed in particolare che il massimale coperto dalla polizza era pari ad euro 1.032.913,80 da cui andava CP_16 decurtata la somma pagata al , pari ad euro 108.000,00 oltre ad euro CP_8
6.000,00 per spese legali, infine la somma restituita alla a seguito della CP_6 stanza di compensazione, pari ad euro 377.962,67, con la conseguenza che il massimale residuo della ammontava alla minor somma di euro CP_16
542.616,13 di cui avrebbe al più dovuto rispondere, tenendo conto altresì del grado di responsabilità riconosciuta a tutte le parti del sinistro.
§ 8.6 - Con il sesto motivo intestato “ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO BIOLOGICO E DELLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO” parte appellante ha censurato la liquidazione dei danni in favore dell'attore in primo grado, evidenziando che risultava vivere a Londra, Controparte_1 da solo e lontano dalla propria famiglia di origine, rimasta in Italia, in maniera pressoché autonoma e autosufficiente, avendo dichiarato ciò lo stesso CP_1 durante l'interrogatorio formale.
Deduceva altresì che lo stesso percepiva una pensione per la propria invalidità essendogli già stati riconosciuti i benefici della legge n.104/92, esercitando inoltre la professione di Producer e essendo titolare altresì di una Parte_8 autovettura BMW serie 1 ed avendo completato gli studi presso l'Istituto Nautico come emerso dalla testimonianza di . Testimone_3
Evidenziava quindi che il danno biologico patito non poteva stimarsi nell'85% del totale come effettuato dalla c.t.u. e che la liquidazione del danno biologico si sarebbe dovuta svolgere secondo diverso prospetto di calcolo: Invalidità al 50% =
36 € 435.781,00 ITT x 365 gg= € 49.640,00 spese mediche accertate € 13.787,00 con un totale del danno non patrimoniale pari ad euro 499.208,00 senza riconoscimento di alcuna personalizzazione, avendo il primo giudice effettuato una personalizzazione massima fondandola su presunzioni e trascurando quanto emerso in concreto.
§ 8.7 - Con il settimo motivo (invero rubricato nuovamente come sesto), intestato
“ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che la sentenza appellata aveva errato nel riconoscere il danno da mancata percezione di pensione futura da parte del non potendosi liquidare il danno in via meramente equitativa, CP_1 dovendosi considerare l'importo della pensione di invalidità non avendo il primo giudice neppure individuato un periodo da cui far decorrere l'età pensionabile tenuto conto che il c.t.u. nominato in primo grado non aveva dichiarato il totalmente inabile ad attendere ad una attività professionale, CP_1 limitandola, ovviamente, a professioni tipo impiegato considerato altresì il titolo di studio conseguito.
Soggiungeva che il lavorava, possedeva un marchio, aveva una carriera CP_1 artistica ben avviata, tale da consentirgli di percepire introiti economici di livello superiore alla media, considerando anche la strumentazione tecnologica all'avanguardia di cui si era dotato nel tempo avendo oltretutto trasferito la propria dimora a Londra.
§ 8.8 - Con l'ottavo motivo intestato “SULLA ERRONEITA' DELLE SOMME
CONCESSE A TITOLO DI PENSIONE ALLA MADRE CASA CARMELINA” parte appellante deduceva a fondamento del motivo, con analoghe argomentazioni, che la sentenza di primo grado era censurabile anche nella parte in cui si erano riconosciuti danni economici da lucro cessante in favore di
[...]
madre del , non essendosi fornita la prova dei danni _3 CP_1 quantomeno per ciò che riguardava la pensione, tenuto conto che il figlio si era trasferito all'estero e ciò avrebbe oltretutto consentito la ripresa alla stessa di una attività lavorativa, potendosi al più circoscrivere al periodo di un anno in cui la madre si era occupata del figlio.
§ 8.9 - Con il nono motivo intestato “INESISTENZA DELLA MALA GESTIO
IMPROPRIA A CARICO DELLA UNIPOLSAI E NON SUPERAMENTO DEL
MASSIMALE” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in
37 cui gli è stato imputato di non aver messo a disposizione, sin da subito, l'intero massimale in favore del danneggiato ponendo in essere, così, un atteggiamento dilatorio da cui conseguiva il pagamento degli interessi sul massimale e del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., ricorrendo in questo caso, secondo il giudice di primo grado i presupposti di un ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Deduceva che l'atteggiamento assunto era stato tutt'altro che dilatorio dal momento che sin da subito era stato gestito il sinistro, avvalendosi dell'istruttoria compiuta dalla che, in quanto Compagnia del vettore, doveva gestire il CP_6 sinistro ed aveva messo a disposizione il proprio massimale immediatamente dopo la lettera di messa in mora, una volta istruita la pratica, considerando le responsabilità del stesso nella produzione dell'evento e le gravi CP_8 conseguenze derivate.
Precisava che ricevuta la lettera di messa in mora sia dal che dal CP_1 [...]
ed istruita la partica relativa al sinistro, aveva corrisposto a quest'ultimo la CP_8 somma di euro 108.000,00 per il danno subìto, oltre ad euro 6.000,00 per le spese legali, mentre per il danno al , aveva corrisposto alla la somma CP_1 CP_6 di euro 376.297,67 e ciò in ossequio alla disposta compensazione tra imprese assicurative.
Contestava quindi la legittimazione attiva a svolgere tale domanda che spettava solo all'assicurato avendo peraltro l'attore e gli intervenuti chiesto la CP_7 condanna per mala gestio tardivamente soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Soggiungeva che tale domanda di mala gestio non poteva ritenersi svolta neppure da parte del , il quale non aveva effettuato e comprovato alcuna specifica CP_7 chiamata in causa della neppure nelle conclusioni in udienza. CP_16
§ 8.10 - Con il decimo motivo intestato “ERRONEA E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA PRESCRIZIONE ED ERRONEA
ESCLUSIONE DAL PROCESSO DEI COOBBLIGATI SIGNORI DI CP_8
E ALESSANDRO” parte appellante censurava la liberazione degli altri
[...] coobbligati, ed non essendovi stata nel pregresso Controparte_9 CP_8 giudizio alcuna esplicita rinuncia nei loro confronti da parte degli attori e degli intervenuti.
Evidenziava quindi che il Tribunale aveva erroneamente, ritenuto sussistente nel
38 caso di specie la prescrizione del diritto vantato dagli attori nei confronti dei signori , stante il decorso del termine biennale ex art 2947 c.c., quando CP_8 per consolidata giurisprudenza non poteva applicarsi il termine biennale, stante la più lunga prescrizione ricollegabile alla ricorrenza dell'ipotesi criminosa del reato di lesioni gravissime.
§ 9 – A sua volta l'appellato ha spiegato tempestivo appello CP_7 incidentale articolato in due motivi.
§ 9.1 - Con il primo motivo intestato “NULLITA' DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – OMESSA PRONUNCIA DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA DOMANDA DI
[...]
MEDIANTE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CP_20
DAL PARTE DEL SIG. E RIBADITA NEI CP_7
SUCCESSIVI SCRITTI DIFENSIVI DI PARTE” il ha posto a CP_7 fondamento del motivo la violazione dell'art.112 c.p.c. che imponeva al giudice l'obbligo di pronunciarsi su tutte le domande proposte dalle parti.
In particolare, evidenziava che, nel costituirsi in primo grado, oltre a contestare in punto di fatto la propria responsabilità, aveva chiamato in garanzia la propria
Compagnia assicurativa affinché fosse tenuto indenne e manlevato da CP_16 ogni eventuale responsabilità accertata nel corso del giudizio.
Sosteneva quindi che il giudice di primo grado pur avendolo condannato in solido con la al risarcimento dei danni patiti da Controparte_16 CP_1
e dagli altri intervenuti, aveva omesso completamente di pronunciarsi
[...] sulla domanda di manleva.
Deduceva quindi che il primo giudice avrebbe dovuto ordinare alla Compagnia assicurativa di manlevarlo e tenerlo indenne da ogni responsabilità risarcitoria.
Precisava inoltre che l'omessa pronuncia sul punto era talmente grave da determinare la nullità della sentenza ex art.161 c.p.c..
Chiedeva quindi la modifica della sentenza in tal senso e nella parte in cui non aveva disposto la manleva dal pagamento delle spese di lite, atteso che, per quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.10595 del 4.05.2018,
l'assicurato aveva il diritto di essere tenuto indenne anche dalle spese processuali che era stato costretto a rifondere al terzo danneggiato.
§ 9.2 - Con il secondo motivo intestato: “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO CONDANNA IL
39 SIG. “PER TUTTI GLI IMPORTI” – CP_7
CONTRADDITTORIA ED OMESSA MOTIVAZIONE – OMESSA
PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI MANLEVA” l'appellato-appellante incidentale censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato condannato al risarcimento “per tutti gli importi”, mentre la Compagnia di assicurazione fino alla concorrenza del massimale residuo.
Deduceva in particolare che in tale parte la sentenza era errata, contraddittoria e priva di motivazione, in quanto non spiegava per quali ragioni era stato condannato “per tutti gli importi” al risarcimento dei danni, non potendosi addebitare le conseguenze negative di una non condivisa e presunta mala gestio della Compagnia di assicurazione.
Chiedeva pertanto di riformarsi la sentenza impugnata anche nella parte in cui il
Giudice di primo grado lo aveva condannato “per tutti gli importi” instando affinché fosse tenuto indenne dal pagamento di ogni e qualsivoglia risarcimento patrimoniale e non patrimoniale, riconosciuto alle controparti e dal pagamento delle spese di lite.
§ 10. – Tali i rispettivi motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni delle parti appellate di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della
S.C. (Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 11. – Tanto premesso iniziando ad esaminare i motivi dell'appello principale e
40 muovendo dal primo, terzo e quarto motivo (§ 8.1, 8.3 e 8.4) da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione tra gli stessi, deve osservarsi che sono tutti parimenti infondati, il primo giudice ha infatti ben evidenziato la corresponsabilità nel sinistro sia da parte del conducente proprietario dell'autovettura Alfa Romeo 147, , sia del conducente del CP_7 motoveicolo su cui era trasportato che hanno concorso - Controparte_1 con pari responsabilità - nella verificazione del sinistro non avendo il CP_7 rispettato il segnale di dare precedenza all'intersezione ed avendo il , CP_8 conducente del motociclo, tenuto una velocità eccessiva e non consona allo stato Contr dei luoghi come verificabile dallo stato del veicolo andato praticamente distrutto nel sinistro.
A tale riguardo deve richiamarsi Cass.civ.n.15847 del 2000 (tra le tante sul punto), per cui, nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Ancora deve evidenziarsi che, per superare la presunzione di colpa che l'art.2054
c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che: 1) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
2) che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass.civ. sez.3, 22.09.2000,
n.12524).
Ne consegue, quindi, che per andar esente da responsabilità il conducente del motociclo avrebbe dovuto dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, circostanza da escludersi essendosi verificato il sinistro nel centro cittadino con preciso contenuto limite di velocità (da moderarsi ulteriormente nell'approssimarsi ad una intersezione), correttamente quindi i Carabinieri accorsi sul luogo del sinistro per i rilievi del caso hanno evidenziato (nel rapporto prodotto dalla stessa violazione dell'art.145 c.d.s. in capo al e CP_16 CP_7 dell'art.141 per il e in merito deve rilevarsi che le violazioni paiono di CP_8 pari rilievo in quanto volte entrambe a consentire ai conducenti che stanno per
41 impegnare un incrocio o una intersezione stradale di poter effettuare il passaggio in sicurezza, dunque non meno rilevante in termini di negligenza e imprudenza risulta essere stata la condotta di guida del , che, evidentemente, CP_8 considerati i danni riportati dal motociclo procedeva a velocità assai elevata e comunque non commisurata all'intersezione presente, senza che possa attribuirsi responsabilità alcuna al , il quale, nel corso dell'interrogatorio formale CP_1 svolto in primo grado, aveva negato di essere a conoscenza dell'abilitazione limitata (foglio rosa) del inoltre non risulta essere emersa CP_8 adeguatamente la natura del rapporto intercorrente tra e il e CP_1 CP_8 soprattutto la conoscenza da parte del trasportato dell'età del conducente.
Oltre a ciò, deve evidenziarsi che il motociclo (ad ulteriore conferma della velocità eccessiva tenuta) era andato “completamente distrutto” stando alla descrizione contenuta nel rapporto dei Carabinieri ed era un 125 cc, veicolo tale da consentire il trasporto di passeggero, se non per il fatto che il suo conducente fosse un minorenne, circostanza di cui però non è dato potersi accertare la conoscenza in capo al . CP_1
Dunque, in capo al trasportato non può ascriversi una condotta eziologicamente rilevante nella causazione del sinistro ex art.41 c.p., disposizione che governa la causalità materiale a sua volta disciplinata civilmente dall'art.1227 c.c..
Sul punto pertinente al caso in esame risulta essere Cass.civ.n.8366/2010 che in fattispecie simile si è espressa nel senso che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso.
Nella specie, la S.C. risulta aver cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di un passeggero a bordo di un ciclomotore avesse avuto incidenza causale sul sinistro determinato dall'urto del veicolo contro una barriera protettiva a seguito dell'abbagliamento del conducente, in ragione del solo fatto che detta presenza fosse normativamente vietata.
Orbene, nel caso di specie, oltre al rilievo meramente formale, la Compagnia appellante non ha provato, tantomeno dedotto, che il trasportato avesse tenuto un contegno causalmente efficiente nello scontro, tanto da aver sbilanciato il
42 conducente o modificato l'andatura del veicolo su cui si trovava (abilitato di per sé, per la cilindrata ed omologazione, al trasporto di passeggero) o di aver istigato il conducente a procedere velocemente o ad altre manovre imprudenti, non potendo invero incidere sulla velocità e accelerazione tenuta dal conducente in un breve tratto di strada.
Dunque, conclusivamente deve evidenziarsi che entrambi i conducenti hanno concorso pariteticamente alla causazione dei danni mentre al non può CP_1 imputarsi alcunché, in difetto oltretutto di conoscenza dell'età del conducente.
Quanto poi alle diverse versioni dei fatti fornite dai testi e non Tes_1 ES possono ritenersi attendibili, anzitutto, per non essere stati indicati nel verbale dei carabinieri, quindi per aver riferito imprecisamente anche sulle caratteristiche dei luoghi evidenziando entrambi la presenza di segnale di stop, invero non riportato nel verbale dei carabinieri, essendovi la sola precedenza, non avendo l' Tes_1 neppure saputo dire se il conducente del motociclo 125 cc ebbe ad adottare manovre di rallentamento o frenata idonee ad evitare lo scontro o ridurne la portata, dovendosi ulteriormente rilevare quanto allo che era il suocero del ES
. CP_7
In ogni caso, come già osservato, il rapporto dei carabinieri per la completezza dello stesso e dei rilievi consente, di per sé, di accertare la dinamica del sinistro e le rispettive colpe e responsabilità come sopra evidenziate.
§ 11.1 – Il secondo ed il quinto motivo (§ 8.2 e 8.5) dell'appello principale debbono essere trattati anch'essi congiuntamente e sono infondati avendo il primo giudice tenuto conto del pagamento di euro 108.000,00 da parte della in CP_16 favore del conducente del motociclo, non del versamento di euro CP_8
376.297,67 in quanto operante nella sola cd. compensazione interna (convenzione
CARD) tra assicurazioni (quindi nei soli rapporti interni), attività come evidenziato dalla disposta dalla Consap e certamente non opponibile al CP_16 danneggiato che risulta aver agito ex art.2055 co.1 c.c. nei confronti di entrambe le Compagnie assicuratrici.
Del resto, la stessa ha evidenziato che tale compensazione sarebbe stata CP_16 oggetto di ulteriori rivalutazioni in ambito Card, a seguito del giudicato.
Dunque, correttamente il primo giudice ha evidenziato che in assenza di domande sul punto anche in relazione ad azioni di regresso ed ancor prima di accertamento delle rispettive responsabilità da parte dei conducenti e responsabili civili nei
43 rapporti interni, non vi era ragione di tener conto del versamento di euro
376.297,67 essendo entrambe le Compagnie tenute al pagamento integrale
(considerati i massimali) nell'ambito della domanda svolta in via solidale nei loro confronti dai danneggiati.
Pienamente condivisibili appaiono pertanto le motivazioni del primo giudice svolte a riguardo a pag.n.23 della sentenza appellata per cui “Premesso che nel caso in esame entrambi gli assicuratori sono esposti per l'intero massimale attesa l'azione proposta ex art. 2055 c.c., 141 (nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui il trasportato viaggiava) e 144 (nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro responsabile civile) del codice delle assicurazioni, l'attore ha altresì chiesto nei confronti di che la condanna fosse statuita “anche CP_16 in eccedenza rispetto al massimale catastrofale, attesa la mancata e colpevole messa a disposizione dello stesso”. Premesso che il massimale, precisato nella polizza stipulata col (nel fasc. , era pari ad €. 1.032.913,80, è CP_7 CP_16 emerso nel corso del presente giudizio che tale compagnia ha versato nei confronti di (per i danni dal medesimo riportati, non Controparte_9 oggetto del presente giudizio) la somma di euro € 108.000,00 (oltre spese per €
6.000,00), nonché a dire della difesa la stessa avrebbe rimborsato alla CP_16
(che, come sopra detto, ha praticamente sin da subito messo a CP_18 disposizione l'intero suo massimale) la somma di euro €. 376.297,67 (“risultante dal meccanismo di compensazione tra assicuratori e dell'importo di €uro
835,00…”), di talché il massimale residuo sarebbe ad oggi addirittura pari ad €.
547.780,53. Orbene, quanto all'ultima affermazione (sostanzialmente contenuta solo in comparsa conclusionale), essa non è stata in alcun modo documentata da e, pertanto, non può questo giudice tenerne conto;
sarà, dunque, una CP_16 questione di rivalsa (e di misura della stessa) ai sensi dell'art. 141 co. 4 CdA tra le due compagnie coinvolte, non oggetto del presente giudizio. In ogni caso, è opportuno rilevare che la compensazione tra assicuratori è meccanismo che opera nella ipotesi di azione ex art. 141 codice delle assicurazioni nell'ipotesi in cui sia chiamato in giudizio il solo assicuratore del vettore laddove la responsabilità piena dell'evento è a carico del responsabile civile (diverso dal vettore), ovvero in una ipotesi diversa dalla presente nella quale, come detto, è stata esercitata anche azione diretta nei confronti di quest'ultimo, di talché entrambi gli assicuratori sono esposti per l'intero massimale. Concretamente,
44 avendo versato euro 108.000,00 in favore di , il CP_16 Controparte_9 massimale residuo è pari ad euro 924.913,80”.
§ 11.2 – Il sesto motivo (§ 8.6) risulta invece fondato per quanto di ragione e nei termini di seguito evidenziati esclusivamente quanto alle modalità di personalizzazione del danno effettuata dal primo giudice che ha applicato una percentuale di personalizzazione del 50%, invero superiore al 25%, ossia la percentuale massima prevista nella tabella milanese del 2018 applicata per la liquidazione dei danni non patrimoniali corrispondenti all'85% di invalidità permanente.
Muovendo infatti dall'85% di IP e dai 365 giorni di inabilità temporanea totale riconosciuti dal c.t.u. nominato in primo grado l'importo da liquidarsi risultava essere il seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018
Età del danneggiato al termine dell'inabilità temporanea 17 anni (cfr.,
Cass.civ.n.3121/2017 età al consolidamento dell'Ip e termine dell'inabilità temporanea)
Percentuale di invalidità permanente 85%
Punto danno biologico € 8.039,61
Punto danno non patrimoniale € 12.059,42
Punto base I.T.T. € 147,00
Giorni di invalidità temporanea totale 365
Danno biologico risarcibile € 628.698,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 943.047,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 1.100.222,00
Invalidità temporanea totale € 53.655,00
Totale danno biologico temporaneo € 53.655,00
Totale generale: € 996.702,00
Totale con personalizzazione massima € 1.153.877,00.
Dunque, l'importo di euro 1.475.913,00 riconosciuto in primo grado deve essere rideterminato nel minore importo di euro 1.153.877,00 essendo condivisibili le motivazioni del Tribunale in punto di personalizzazione quanto alla perdita della possibilità di svolgere attività sportiva praticata dal giovane danneggiato (si vedano le allegazioni contenute a pag.n.3 dell'atto di citazione di primo grado comprovate mediante fotografie e la certificazione “Padi” per l'attività subacquea,
45 prodotte con la seconda memoria istruttoria), non le altre legate invero a condizioni fisiche del danneggiato già ricomprese nel ristoro del danno biologico unitamente alle ripercussioni morali in base al cd. punto pesante adottato nelle tabelle milanesi, con la conseguenza che la personalizzazione ulteriore sino al
50% non risulta fondarsi su adeguate motivazioni, allegazioni e relative prove.
Quanto poi alla stima dell'invalidità permanente che la Compagnia vorrebbe apprezzata in percentuale inferiore, pari al 50%, deve osservarsi che il c.t.u. medico-legale nominato in primo grado risulta aver minuziosamente ripercorso le cartelle cliniche e la documentazione medica prodotta dal danneggiato, effettuato propria visita della persona, quindi ha così descritto il caso portato alla sua attenzione, concludendo: “Sulla base della disamina della documentazione medica allegata al fascicolo di causa, unitamente a quanto emerso dalla discussione con i Consulenti di parte e dall'esame obiettivo rilevato, posso affermare che l'Attore, in conseguenza del sinistro Controparte_1 stradale del 9 dicembre 2008, riportava una “Lesione dell'aorta toracica con ematoma mediastinico e del retro peritoneo con addensamento polmonare destro, frattura del manubrio e del corpo dello sterno, contusione midollare cui residua paraplegia, trauma cranico con crisi epilettiche, frattura scomposta e pluriframmentaria della diafisi femorale sinistra, lesione della milza
(splenectomizzata) e contusioni polmonari bilaterali…Allo stato attuale, il soggetto è da considerare ormai stabilizzato come portatore di paraplegia…La valutazione riguarda, quindi, gli esiti stabilizzati di una paraplegia con livello di lesione midollare L1, con buona conservazione dell'attività muscolare volontaria a carico degli arti superiori…Il meccanismo traumatico (sinistro stradale ad elevata energia cinetica) giustifica pienamente le lesioni riscontrate e documentate dalla certificazione medicazione e dall'iter clinico effettuato dal
Periziando. Tali esiti sono da ritenersi quali-quantitativamente, modalmente, cronologicamente e topograficamente idonei a prodursi, così come descritto dall'Attore e desumibile dalla documentazione sanitaria presente in atti e, pertanto, risultano pienamente soddisfatti i criteri di giudizio riguardanti il nesso di causalità…Per quanto concerne gli esiti permanenti conseguenti all'evento traumatico in esame, configurano un'invalidità permanente valutabile, come menomazione della complessiva integrità psico-fisica dell'interessato, nell'ordine dell'85% (ottantacinque percento) 15. Il periodo d'inabilità temporanea assoluta
46 conseguente al trauma in oggetto può essere considerato in mesi 12 (dodici) di
ITT (al 100%)”.
Dunque, salvo che per la personalizzazione oltre le previsioni tabellari operata dal primo giudice, non vi erano ragioni per procedere ad una diversa stima del danno non patrimoniale, non essendosi neppure giustificato da parte della i CP_16 motivi per cui si sarebbe dovuta effettuare la valutazione dell'invalidità permanente al 50% anziché all'85% quando il c.t.u. ne ha giustificato l'applicazione con valutazione scientifica e medico-legale nei seguenti termini a pag.n.46 della relazione “A tale conclusione si è giunti facendo riferimento ai comuni baremés usati per la valutazione medico legale del danno biologico (si veda in proposito la “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente – con contributo alla quantificazione della sofferenza morale”,
[...]
, - Giuffrè Ed., 2009; “Guida orientativa Per_2 Persona_3 Persona_4 per la valutazione del danno biologico permanente”; SIMLA, Giuffre ed. III edizione 2001; Luvoni, “Guida alla valutazione medico-legale Per_5 Per_6
Pers del danno biologico”, M. Bargagna, anale, F. Consigliere, L. Palmieri, G.
Umani Ronchi, Giuffrè Ed.; Milano 2002)”.
§ 11.3 – Passando quindi all'esame del settimo motivo d'appello (§ 8.7) deve evidenziarsi che lo stesso è infondato atteso che secondo Cass.civ.n.11750 del
2018 (e ss. conformi) il danno da riduzione della capacità di guadagno subìto da un minore in età scolare (come nel caso in esame), in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove – come nel caso di specie in cui l'invalidità permanente è stata stimata nell'85% - l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. aveva cassato con rinvio la pronuncia con cui il giudice del merito aveva ritenuto
47 insussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito di un minore in età scolare che aveva subìto gravissime lesioni dalle quali gli era derivata un'invalidità permanente pari al 52%).
Appare quindi evidente che nel caso di specie, ben più grave rispetto a quello esaminato dalla S.C. nella richiamata pronuncia, tanto il riconoscimento della voce di danno, quanto le specifiche modalità di liquidazione effettuate nella sentenza impugnata, risultano senz'altro corrette per quanto di seguito evidenziato, tantopiù che il giudice di primo grado ha svolto la stima mediante una liquidazione fondata sul triplo della pensione sociale, quindi avvalendosi di un criterio per certi versi superato e comunque sfociante in risultati meno favorevoli rispetto al possibile diverso esito se si fosse tenuto in considerazione lo stipendio percepibile dal danneggiato nella carriera marittima, essendo iscritto all'istituto nautico (cfr., Cass.civ.n.5787/2024) ed avendo portato a termine gli studi, stando alla precisa prospettazione e richiesta dell'attore in primo grado, circostanze che inducono a ritenere in considerazione della dedizione e propensione per simili materie che il danneggiato avrebbe verosimilmente intrapreso tale attività lavorativa, dovendosi valorizzare anche la passione per il mare desumibile dalle attività ricreative e sportive ivi svolte prima del sinistro di causa.
Il Tribunale di Latina sul punto ha infatti così deciso: “Sulla base dei predetti elementi – e senza poter considerare altri fattori quali gli studi compiuti e le inclinazioni del danneggiato, atteso che il fatto che il ragazzo frequentasse un istituto nautico non offre alcuna certezza sulla circostanza che avrebbe poi lavorato “in mare”, né sul tipo di lavoro - utilizzando il valore del triplo dell'assegno sociale (per un numero di anni corrispondenti a quelli compresi tra i
18 anni, età nella quale si può ritenere che avvenga l'ingresso nel mondo del lavoro, ed i 65 anni, età del presumibile pensionamento) come valore di riferimento da diminuire poi allo scopo di risarcire proprio il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, apprezzabile, come detto, in misura pari al 50% - per il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica si può risarcire la somma di euro 419.757,00 (somma ottenuta moltiplicando il triplo dell'assegno sociale per l'anno 2019, pari ad euro 458,00 per 13 mensilità, così per euro 17.862,00 annuali, e poi per un numero di anni pari a 47, per i motivi sopra evidenziati. Dal valore così ottenuto (euro
48 839.514,00) si è poi passati a calcolare una percentuale pari al 50% del detto importo, allo scopo di ottenere una somma che tenga conto della effettiva diminuzione che sarà costretto a subire). In merito a tale voce di CP_1 danno, occorre precisare che tale importo non sarà maggiorato di rivalutazione, essendo calcolato all'attualità, mentre sulla somma sopra stabilita dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. Quanto al “danno da pensionamento” prefigurato (quantificato in euro 100.000,00 dalla difesa attorea), dovuto alla circostanza che, allo scattare dell'età pensionabile, non potrà godere CP_1 di una pensione alla luce del mancato versamento dei contributi, rileva questo giudicante da un lato che egli godrà comunque di una pensione di invalidità
(come già detto, all'attore sono stati riconosciuti già i benefici della l.n.104/92); dall'altro, che, a titolo di equità, può essere concessa la somma ulteriore di euro
50.000,00 attuali per tale motivo”.
In sostanza il giudice di primo grado risulta aver liquidato complessivamente al danneggiato euro 469.757,00 a titolo di danno da lesione della capacità lavorativa specifica inclusi gli aspetti pensionistici, effettuando una dimidiazione dell'importo alla stregua di una residuata capacità lavorativa invero affatto scontata, risultando l'appellato affetto da grave paraplegia potendo muoversi in sedia a rotelle e non potendo di certo svolgere la carriera di ufficiale marittimo come prospettato nella citazione introduttiva del giudizio, atteso che secondo la relazione del c.t.u. depositata in primo grado “I postumi obiettivati incidono sullo svolgimento della capacità lavorativa generica del soggetto (attualmente disoccupato), in maniera media/severa ed impediscono lo svolgimento di numerose attività professionali che prevedono la stazione eretta”.
Dunque l'appellato risulta aver certamente perduto con il sinistro di causa la possibilità di svolgere la ambita carriera di ufficiale marittimo soluzione probabile quale sbocco lavorativo del corso di studi intrapreso (circostanza incontestata la frequentazione dell'istituto nautico vieppiù ultimato secondo le allegazioni della stessa ed emerso anche dalla relazione del c.t.u.) con la conseguenza CP_16 che lo stipendio da prendere a riferimento era certamente più elevato di quello valutato dal Tribunale, quindi ipotizzando un reddito mensile di circa euro
2.200,00 previsto in media per la figura lavorativa dell'ufficiale marittimo per 47 anni di attività lavorativa (dai 20 ai 67) l'appellato avrebbe perduto euro
49 1.344.200,00 dovendosi tuttavia procedere alla capitalizzazione e applicato il coefficiente di 38,26 previsto nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per l'attualizzazione per il danno patrimoniale da perdita reddituale l'importo sarebbe ammontato ad euro 1.094.236,00 (euro 28.600,00 reddito annuo inclusa tredicesima x 38,26) che anche a volersi ridurre della metà (operazione invero affatto scontata in ragione del severo danno fisico riportato e della circostanza che non vi è prova che il svolga altra attività lavorativa e che possa CP_1 agevolmente reperirla in considerazione delle proprie condizioni fisiche) sarebbe ammontato ad euro 547.118,00.
Quanto al danno pensionistico il giudice di primo grado risulta aver invero riconosciuto un importo oggettivamente simbolico di euro 50.000,00 da aggiungersi alla pensione d'invalidità che pari circa ad euro 336,00 al mese e da riconoscersi dal sessantasettesimo anno d'età sino all'ottantaduesimo (in ragione della stima di sopravvivenza media per gli uomini) condurrebbe ad euro
65.520,00 ragion per cui l'importo totale ammonterebbe ad euro 115.520,00 importo invero ben inferiore al calcolo che risulterebbe in merito alla pensione percepibile (pari a circa euro 253.500,00 complessivi) per lo stesso periodo (15 anni per una pensione di circa 1.300,00 euro al mese) se il danneggiato avesse svolto l'attività marittima con lo stipendio mensile di cui sopra.
Dunque, anche in questo caso vi sarebbe uno scarto di euro 137.980,00 in meno e complessivamente quindi la stima effettuata dal giudice di primo grado (si ribadisce svolta in via meramente equitativa) risulta essere stata operata in difetto piuttosto che in eccesso, con la conseguenza che il motivo deve essere rigettato, non incidendo nei conteggi neppure la pensione di invalidità che non riuscirebbe a determinare una ingiustificata locupletazione in favore del danneggiato proprio per effetto dei conteggi effettuati in via esclusivamente equitativa e con soluzione meno favorevole al danneggiato da parte del primo giudice, con inutilità sul punto di una c.t.u., risultando gli importi di cui sopra desumibili da circostanze notorie e comunque ricavabili da dati statistici e attuariali, vieppiù evincibili anche dalle tabelle sopra evidenziate e soprattutto essendo stato indicato dall'attore in citazione il reddito di euro 35.000,00 annui per la posizione ambita, affatto specificamente contestato dalla nella propria comparsa di risposta. CP_16
Del tutto indimostrata risulta infine la circostanza che il abbia svolto e CP_1 svolga attività lavorativa, costituendo in primis l'intervista (doc.n.5 appellante)
50 documento nuovo e come tale inammissibile ex art.345 c.p.c., inoltre, del tutto inattendibile, non essendo neppure certa la fonte (sito internet), anche quanto a veridicità delle notizie riportate.
Deve invero ritenersi che una simile prova doveva essere fornita mediante documentazione certa quale una dichiarazione dei redditi, contratto di lavoro/buste paga o documentazione bancaria, prove affatto fornite dalla
Compagnia assicuratrice.
§ 11.4 - Quanto all'ottavo motivo (§ 8.8) relativo al danno patrimoniale patito dalla madre del danneggiato deve evidenziarsi che lo stesso è _3 fondato dovendosi riconoscere un diverso ristoro in favore della stessa pari a soli due anni di stipendio non percepito, risultando in aspettativa senza retribuzione dalla documentazione dalla stessa prodotta in primo grado ed essendosi dimessa volontariamente alla fine del marzo del 2011 (25.03.2011 data della lettera di dimissione volontaria) nonostante la Cooperativa sociale dove lavorava le aveva consentito un lungo periodo di aspettativa non remunerato sino al 31.03.2011 per quanto indicato dalla stessa lavoratrice nella propria lettera di dimissioni (doc.n.4 fasc. primo grado appellata).
Orbene, deve pervenirsi a tali conclusioni dall'esame della documentazione medica contenuta nel fascicolo di parte di ed in particolare Controparte_1 dalla lettera di dimissione del danneggiato principale ( Controparte_1 dall'Ospedale Valduce (doc.n.37 fasc. attore primo grado) ove risulta essere stato ricoverato dall'11.01.2010 sino al 4.03.2010 per terapie di recupero e rieducazione funzionale da cui si evince “passaggi posturali: autonomo;
trasferimenti letto carrozzina: autonomo;
AVQ: autonomo nel vestirsi e mangiare, minimo aiuto nel lavarsi;
deambulazione: possibile in interni cammino terapeutico con deambulatore “basso” kafo dx e sx ed anche con due tripodi.
Wisci II: 12 (cammino per 10 mt con 2 tripodi senza necessità di assistenza fisica)”.
A ciò deve inoltre aggiungersi che allegata ad altra documentazione medica
(doc.n.39) risulta essere presente fotocopia di patente di guida di CP_1
rilasciata dalla motorizzazione di Latina con validità dal 22.12.2010 al
[...]
22.12.2015, da cui evincere, che, quantomeno a far data dal dicembre 2010, lo stesso doveva ritenersi oramai non più necessitante di particolare assistenza essendosi - pur nel comprensibile e menomato stato di integrità fisica -
51 consolidata l'invalidità permanente, avendo il danneggiato recuperato ed acquisito una propria peculiare autonomia quale descritta nella documentazione medica di cui sopra, tale da non necessitare più di assistenza continua, essendo oltretutto incontestato dalla comparsa di costituzione in appello che il si era CP_1 trasferito all'estero e che comunque vi erano anche le sorelle nella casa familiare e una famiglia numerosa che poteva prestare conforto al congiunto.
Dunque, la scelta della madre di dimettersi dal lavoro non pare essere eziologicamente riconducibile al sinistro di causa (cfr., art.2056 e 1223 c.c.) quanto ad una scelta indipendente ed autonoma della Casa con la conseguenza che debbono riconoscersi alla stessa euro 28.600,00 a titolo di retribuzione persa per l'assistenza al figlio (1.100,00 di stipendio mensile x 13 mensilità x 2 anni), non così per la retribuzione successiva e futura oltre al danno di natura pensionistica affatto comprovato ex art.2967 c.c. anche in relazione alla posizione contributiva, per cui non risulta essere stata depositata alcuna documentazione utile proveniente dall'Inps, ragion per cui una eventuale c.t.u. avrebbe assunto natura meramente esplorativa.
Sul punto si rimanda a Cass.civ.n.8498/2025 per cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
§ 11.5 - In relazione al nono motivo (§ 8.9) relativo alla mala gestio cd. impropria deve osservarsi che il motivo è infondato atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr., Cass.civ.n.11319/2022 e altre conformi) la responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art.1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale, mentre la responsabilità per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
52 dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt.1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici
"petitum" e "causa petendi", postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la "mala gestio", sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso "petitum" e "causa petendi".
Orbene, nel caso di specie sia l'attore che i familiari intervenuti nei CP_1 rispettivi atti introduttivi di primo grado, risultano aver posto in evidenza di aver più volte richiesto, invano, alla - ex art.145 e ss. d.lgs.n.209 Parte_3 del 2005 - il risarcimento dei danni e che la Compagnia era rimasta silente e risultano aver concluso nei seguenti termini “attesa la mancata e colpevole messa a disposizione dello stesso (il massimale), condannare esse società al pagamento dell'intero massimale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e di anno in anno rivalutato dalla sentenza al soddisfo ed oltre il maggior danno”.
Dunque, la domanda risulta essere stata tempestivamente proposta, con conseguente infondatezza del motivo, essendovi vieppiù in atti richiesta di risarcimento racc.a.r. inviata dai ai sensi e per gli effetti di cui agli CP_1 art.145 e ss. del codice delle assicurazioni private (d.lgs.n.209/2005) alla
[...]
ricevuta dalla Compagnia il 19.05.2009 (doc.n.2 attore) rimasta Parte_3 priva di seguito da parte dell'assicurazione che non ha messo a disposizione il proprio massimale, non potendo invocare giustificazioni di sorta essendo sottesa alla richiesta una evidente responsabilità solidale, essendosi precisato nella missiva che la richiesta risarcitoria era svolta anche nei confronti del e CP_7 della ex artt.143 e ss. d.lgs.n.209/2005 e 2054 c.c.. Pt_3
§ 11.6 - Venendo infine al decimo motivo (§ 8.10), anch'esso è infondato, atteso che la Compagnia non risulta legittimata a simile domanda avendo chiesto parte attrice la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti della e rinunciato alla domanda nei confronti dei stante la CP_6 CP_8 messa a disposizione del massimale da parte della senza che la - CP_6 CP_16 tenuta comunque in solido - abbia svolto domanda di regresso alcuna.
§ 12. – Passando infine all'appello incidentale del , tempestivamente CP_7 proposto ex art.343 c.p.c., deve anzitutto premettersi che questi nella comparsa di
53 costituzione e risposta con chiamata in garanzia depositata in primo grado risulta aver chiesto di essere garantito e tenuto indenne da parte della in caso di CP_16 eventuale condanna (pag.n.5 conclusioni comparsa di risposta).
Orbene, premesso che secondo Cass.civ.n.9441/2022 il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art.269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c. - come invero avvenuto nel caso di specie - deve evidenziarsi che i motivi dell'appello incidentale da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono parzialmente fondati per quanto di seguito evidenziato.
Il primo giudice non risulta infatti aver disposto alcunché in merito alla domanda di manleva che diversamente deve essere accolta.
Non può invece accordarsi l'accollo in capo alla delle spese di lite CP_16 liquidate in primo grado in favore dell'attore e degli intervenuti, atteso che il massimale non era capiente, tantomeno possono riconoscersi al le spese CP_7 relative alla soccombenza della nei rapporti tra chiamante e chiamato CP_16 per cui il non ha spiegato alcun motivo d'appello incidentale, essendosi CP_7 invero incentrato sulle sole spese da rifondere ai danneggiati.
Giova altresì svolgere una breve digressione sull'ammontare del massimale all'epoca del sinistro (9.12.2008) pienamente legittimo e conforme alle disposizioni legislative dell'epoca, stando alle motivazioni di
Cass.civ.n.17893/2020 per cui “L'art. 128 è stato modificato dal D.Lgs. n.198 del
2007, art. 1, che è stato pubblicato sulla Gazz. uff. del 9.11.2007, ed è entrato in vigore il 24.11.2007. Per effetto della modifica, l'art. 128, comma 5, cod. ass., stabilisce che "alla data dell'1 i dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontati di cui al comma 1", ovvero
2,5 milioni di euro. E' dunque evidente che solo dall'11 dicembre 2009 il massimale del Fondo di garanzia è salito da 0,77 a 2,5 milioni di euro. La conclusione è confermata dall'art.3 del medesimo d.lgs. n. 198 del 2007, che ha disposto l'abrogazione del D.P.R. contenente i vecchi massimali soltanto "dalla data di applicazione di cui all'art. 1, comma 4", e cioè dall'11 dicembre 2009.Tale norma abrogatrice non fa nessuna distinzione tra l'ipotesi in cui il sinistro debba essere indennizzato da un assicuratore, e quella in cui il risarcimento sia carico
54 del Fondo di garanzia, così confermando che anche per quest'ultimo solo dall'11.12.2009 è divenuto operativo l'aumento del massimale minimo”. Conformi sul punto Cass.n.25949/2023 e Cass.n.9936/2024.
Ritornando quindi alla questione delle spese di lite in favore dell'assicurato giovi richiamare Cass.civ.n.4275/2024 e l'evidenziata tripartizione per cui in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata esclusivamente in punto di danno non patrimoniale riconosciuto a da liquidarsi in Controparte_1 euro 1.153.877,00 anziché in euro 1.475.913,00 oltre rivalutazione ed interessi come riconosciuti dalla sentenza di primo grado (non modificabili in difetto di censure) mentre quello di natura patrimoniale riconosciuto dal Tribunale in favore di va ridotto ad euro 28.600,00 diversamente dagli euro _3
368.200,00 liquidati in primo grado, confermati gli interessi legali dal 27.06.2019 al saldo (anche in questo caso non modificabili in difetto di censure).
Deve infine accogliersi la manleva in favore di nei termini sopra CP_7 evidenziati, tenuto in solido verso le controparti per tutti i danni riconosciuti in loro favore, mentre l'appello incidentale condizionato dei volto a CP_8 rimettere in discussione il concorso nella causazione del sinistro in caso di accoglimento dell'appello della sul punto della loro responsabilità CP_16 esclusiva deve ritenersi assorbito, come del resto inammissibile la richiesta della di cui al decimo motivo dell'appello principale. CP_16
§ 13. – Passando infine alle spese di lite sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse, tra tutte le parti in causa, in ragione della parziale fondatezza dei motivi d'appello sopra evidenziati e complessità delle questioni in fatto e diritto oggetto del presente gravame.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato in data 20.09.2019 e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n.1636/2019 resa in CP_7 data 27.06.2019 dal Tribunale di Latina, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale della – CP_16 integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado – dispone la riforma dei capi di cui alle lett. a) e d) del dispositivo della sentenza di primo grado nei seguenti termini: “a) in favore dell'attore , a titolo Controparte_1 di danni non patrimoniali, euro 1.153.877,00 oltre rivalutazione secondo l'indice
ISTAT per il 2019 e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
” e “d) a titolo di danni patrimoniali, in favore di euro 28.600,00 attuali oltre _3 interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo”.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale di condanna CP_7
in persona del l.r.p.t. a manlevare e tenere indenne Parte_1
dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza di primo grado CP_7 come sopra riformata nei limiti del massimale assicurato, oltre mala gestio come riconosciuta dalla sentenza di primo grado.
3) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 8.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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