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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404/2025 promossa da:
, nata in [...], Marocco, il 15.09.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1
Angelini per delega in calce al ricorso e da
, nato in [...], Marocco, il 23.4.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Kaoutar Badrane Parte_2 che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ex art. 70 comma 2 c.p.c.
OGGETTO: domanda contestuale di separazione e di scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.3.2025, e , hanno chiesto la separazione e Parte_1 Parte_2 contestuale domanda di divorzio.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: il 28.8.2023 hanno contratto matrimonio civile in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 41, parte I, anno 2023); dall'unione coniugale non sono nati figli;
di comune accordo con il marito, dalla data del matrimonio, Parte_1 rimaneva a vivere in Marocco con i propri due figli di anni 14 per portare a termine l'attività lavorativa legata all'anno scolastico in corso;
in data 6.1.2024 giungeva in Italia dal Marocco, ma di Parte_1 fatto i coniugi non si sono mai congiunti e non hanno mai convissuto per cui non vi è stata mai una unione affettiva e sentimentale.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Alla udienza del 20.3.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano la mancanza, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio per cui data l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
p.q.m.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e , coniugi per matrimonio Parte_1 Parte_2 celebrato il 28.8.2023 in Rieti;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato civile del Comune di Rieti (atto n.
41, parte I, anno 2023);
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404/2025 promossa da:
, nata in [...], Marocco, il 15.09.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1
Angelini per delega in calce al ricorso e da
, nato in [...], Marocco, il 23.4.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Kaoutar Badrane Parte_2 che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ex art. 70 comma 2 c.p.c.
OGGETTO: domanda contestuale di separazione e di scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.3.2025, e , hanno chiesto la separazione e Parte_1 Parte_2 contestuale domanda di divorzio.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: il 28.8.2023 hanno contratto matrimonio civile in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 41, parte I, anno 2023); dall'unione coniugale non sono nati figli;
di comune accordo con il marito, dalla data del matrimonio, Parte_1 rimaneva a vivere in Marocco con i propri due figli di anni 14 per portare a termine l'attività lavorativa legata all'anno scolastico in corso;
in data 6.1.2024 giungeva in Italia dal Marocco, ma di Parte_1 fatto i coniugi non si sono mai congiunti e non hanno mai convissuto per cui non vi è stata mai una unione affettiva e sentimentale.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Alla udienza del 20.3.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano la mancanza, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio per cui data l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
p.q.m.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e , coniugi per matrimonio Parte_1 Parte_2 celebrato il 28.8.2023 in Rieti;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato civile del Comune di Rieti (atto n.
41, parte I, anno 2023);
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio