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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 158/2025
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 158/2025 promosso da
(P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Parte_1 P.IVA_1
TU e RO IO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bergamo, Via Locatelli, 31 nei confronti di
(C.F. ), con sede in Desio (MB) Via Controparte_1 P.IVA_2
Canaletto, 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mazza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via Piave, 3
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
Rilevato che:
• con ricorso depositato in data 17.05.2025, P.I. Parte_1 P.IVA_1 ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_1
• in data 21.05.2025 ha proposto domanda ex artt. 40 e 44 CCII, Controparte_1 con riserva di depositare entro un assegnando termine la proposta di concordato preventivo e contestualmente richiesto la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII;
• con decreto del 23.05.2025, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano, nonché della correlata documentazione di legge, nominando quale commissario giudiziale il Dott. ; Persona_1
• con decreto in data 19.06.2025, il Giudice designato Dott.ssa Caterina Rizzotto ha confermato le misure protettive per un periodo di quattro mesi dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;
• in data 21.07.2025 la società ha depositato istanza di proroga per ulteriori sessanta giorni del termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII;
• con decreto del 31.07.2025 il Tribunale ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni, ossia fino al 22.09.20254;
• in data 22.09.2025 la società ha depositato la domanda di ammissione al procedimento di omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta ex artt. 84 e ss. CCII;
• con decreto del 21.10.2025, il Tribunale, dato atto della pendenza della domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata da e visto il Parte_1 parere del commissario giudiziale, ha fissato l'udienza del 10.12.2025 per la declaratoria di inammissibilità della proposta, concedendo termine alla ricorrente sino al 30.11.2025 per eventuali deduzioni difensive e rigettato la domanda di proroga delle misure protettive;
• in data 26.11.2025, ha depositato una nuova “domanda di Controparte_1 ammissione al procedimento di omologazione preventivo in continuità aziendale indiretta ex artt. 84 e ss CCII”;
• all'udienza del 10.12.2025, per quanto ora rileva, nessuno è comparso per Pt_1
e il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
• con decreto del 10.12.2025, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle proposte di concordato preventivo ex artt. 84 e ss. CCII presentate da CP_1 in data 22.09.2025 e 26.11.2025, riservandosi di provvedere separatamente
[...] sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Desio (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva sia del creditore originario ricorrente Pt_1
siccome titolare di credito di € 10.210,90 in forza di decreto ingiuntivo
[...] provvisoriamente esecutivo n. 536/2024 del Giudice di Pace di Crema, sia del
Pubblico Ministero;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “sviluppo, progettazione, approvvigionamento/appalto e costruzione direttamente e indirettamente di sistemi di analisi …”;
• risulta la sussistenza sia dei requisiti dimensionali, sia del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, in quanto – come emerge dal ricorso per l'omologazione del concordato preventivo del 22.09.2025 – i debiti ammontano ad € 5.306.552,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, la quale emerge – oltre che dall'impossibilità di addivenire a una soluzione concordata della crisi, stante l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo – dalla rilevante esposizione debitoria, nettamente superiore all'attivo, il cui valore di liquidazione stimato è pari a € 457.526,00;
• come può desumersi dagli elementi sopra indicati, ersa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), con sede in Desio (MB) Via Canaletto, 21, P.IVA_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la Dott.ssa Arianna Toppan Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F. ) che alla luce dell'organizzazione Persona_1 CodiceFiscale_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17.03.2026, ore 11.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Arianna Toppan dott.ssa Patrizia Fantin
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 158/2025 promosso da
(P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Parte_1 P.IVA_1
TU e RO IO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bergamo, Via Locatelli, 31 nei confronti di
(C.F. ), con sede in Desio (MB) Via Controparte_1 P.IVA_2
Canaletto, 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mazza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via Piave, 3
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
Rilevato che:
• con ricorso depositato in data 17.05.2025, P.I. Parte_1 P.IVA_1 ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_1
• in data 21.05.2025 ha proposto domanda ex artt. 40 e 44 CCII, Controparte_1 con riserva di depositare entro un assegnando termine la proposta di concordato preventivo e contestualmente richiesto la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII;
• con decreto del 23.05.2025, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano, nonché della correlata documentazione di legge, nominando quale commissario giudiziale il Dott. ; Persona_1
• con decreto in data 19.06.2025, il Giudice designato Dott.ssa Caterina Rizzotto ha confermato le misure protettive per un periodo di quattro mesi dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;
• in data 21.07.2025 la società ha depositato istanza di proroga per ulteriori sessanta giorni del termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII;
• con decreto del 31.07.2025 il Tribunale ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni, ossia fino al 22.09.20254;
• in data 22.09.2025 la società ha depositato la domanda di ammissione al procedimento di omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta ex artt. 84 e ss. CCII;
• con decreto del 21.10.2025, il Tribunale, dato atto della pendenza della domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata da e visto il Parte_1 parere del commissario giudiziale, ha fissato l'udienza del 10.12.2025 per la declaratoria di inammissibilità della proposta, concedendo termine alla ricorrente sino al 30.11.2025 per eventuali deduzioni difensive e rigettato la domanda di proroga delle misure protettive;
• in data 26.11.2025, ha depositato una nuova “domanda di Controparte_1 ammissione al procedimento di omologazione preventivo in continuità aziendale indiretta ex artt. 84 e ss CCII”;
• all'udienza del 10.12.2025, per quanto ora rileva, nessuno è comparso per Pt_1
e il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
• con decreto del 10.12.2025, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle proposte di concordato preventivo ex artt. 84 e ss. CCII presentate da CP_1 in data 22.09.2025 e 26.11.2025, riservandosi di provvedere separatamente
[...] sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Desio (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva sia del creditore originario ricorrente Pt_1
siccome titolare di credito di € 10.210,90 in forza di decreto ingiuntivo
[...] provvisoriamente esecutivo n. 536/2024 del Giudice di Pace di Crema, sia del
Pubblico Ministero;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “sviluppo, progettazione, approvvigionamento/appalto e costruzione direttamente e indirettamente di sistemi di analisi …”;
• risulta la sussistenza sia dei requisiti dimensionali, sia del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, in quanto – come emerge dal ricorso per l'omologazione del concordato preventivo del 22.09.2025 – i debiti ammontano ad € 5.306.552,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, la quale emerge – oltre che dall'impossibilità di addivenire a una soluzione concordata della crisi, stante l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo – dalla rilevante esposizione debitoria, nettamente superiore all'attivo, il cui valore di liquidazione stimato è pari a € 457.526,00;
• come può desumersi dagli elementi sopra indicati, ersa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), con sede in Desio (MB) Via Canaletto, 21, P.IVA_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la Dott.ssa Arianna Toppan Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F. ) che alla luce dell'organizzazione Persona_1 CodiceFiscale_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17.03.2026, ore 11.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Arianna Toppan dott.ssa Patrizia Fantin