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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 21 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 853 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi di lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
in p. del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma , Parte_1
presso lo studio degli Avv. ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato, presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Francesca Paparoni e Ida Scanu, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RESISTENTE
Oggetto : accertamento legittimità licenziamento disciplinare
Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 5 gennaio 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al Tribunale di accertare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato per giusta causa ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera g) CCNL applicato il 27 novembre 2023 al dipendente . Controparte_1
2. Ha premesso, al riguardo, di averlo assunto in data 4 settembre 2017 con contratto di apprendistato professionalizzante ( doc. 1 ), trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il 1 settembre 2020 ( doc. 2 ) con inquadramento nella categoria C1, elettricista di base e che il ricorrente era stata successivamente inquadrato, dall'ottobre 2022, nella qualifica B2S
CCNL Elettrici “ Elettricista provetto di Distribuzione”, con sede di lavoro in
Teramo ed assegnazione all'Unità Blue Team, dedita alla gestione di tutte le attività di esercizio e manutenzione della rete di distribuzione di energia elettrica. Con riferimento ai fatti che avevano portato al licenziamento del resistente, parte ricorrente ha inoltre premesso che il era stato CP_1
nominato Responsabile dell'impianto in località Valle San IO (
Teramo) per lavori che società terza, Terna s.p.a. aveva chiesto di eseguire su tratti di linea elettrica ivi insistenti e che comportavano la messa fuori servizio di due tratti di linee aeree e che la squadra di lavoro di E. Distribuzione, costituta allo scopo, era composta oltre che dallo stesso in CP_1
qualità di Responsabile impianto anche dal Sig. , quale Persona_1
addetto ; la società ricorrente ha inoltre allegato di aver consegnato al
[...]
due piani di lavoro per la messa in sicurezza dell'impianto, piano CP_1
di lavoro n. 6624 ( doc. 12) per i lavori che società appaltatrice CP_2
, doveva svolgere la mattina del 25 settembre 2023 ed il piano di
[...]
lavoro n. 6225 ( doc. 13) per i lavori che sempre quest'ultimo doveva svolgere il 25 settembre 2023, dopo la pausa pranzo.
3. La società ricorrente ha inoltre esposto che il giorno 25 settembre 2023 alle ore 13, 27 il dipendente del , era Controparte_2 Controparte_3
deceduto a seguito di infortunio letale occorsogli all'atto di ripristino della corrente elettrica sui cavi di media tensione che non erano stati messi in
Pag. 2 di 14 sicurezza, cioè disalimentati, prima dell'intervento dell'operaio stesso
Controparte_3
4. Parte ricorrente ha dedotto, in relazione al comportamento gravemente colposo ed imperdonabile del resistente, che i compiti di responsabile impianto sono disciplinati dall'Istruzione Operativa aziendale del 7 luglio
2020 ( doc. 14) che, al punto 5.3.7, pone a carico del Responsabile dell'Impianto compiti di “ attuazione delle manovre di messa in sicurezza dell'impianto prima dell'esecuzione del lavoro “ ed ha altresì dedotto che dai piani di lavoro n. 6224 e 6225 ( doc. 12 e 13 fascicolo di parte ricorrente), risultava l'assegnazione del al ruolo di Responsabile impianto CP_1 designato, ( “RI designato ) e l'obbligo di svolgere Controparte_1
da parte del attività propedeutica alla consegna dell'impianto in CP_1
sicurezza ( pag. 7 ricorso ) al , di attuazione cioè di Controparte_2
manovre di disalimentazione della corrente stessa (“ esecuzione di manovre di sezionamento “ ), volte a garantire la consegna in sicurezza al suddetto dell'impianto elettrico su cui quest'ultima doveva eseguire i lavori CP_2
oggetto di appalto.
5. La società ricorrente ha quindi richiamato la contestazione disciplinare del
16 ottobre 2023 ( doc. 15 fascicolo di parte ) sollevata al dipendente
[...]
con la quale era stato contestata l'inosservanza delle “ CP_1 procedure interne di cui all'Istruzione operativa 3405-Prescrizioni integrative per la prevenzione del rischio elettrico del 7 luglio 2020 con gravi violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare Lei.. ha eseguito la consegna dell'ìmpianto relativa al secondo piano di lavoro (
PDL 6225) senza aver previamente effettuato le manovre di sezionamento (
I Regola d'oro per la prevenzione del rischio elettrico ) e di assicurazione contro la richiusura( II regola d'oro per la prevenzione del rischio elettrico ).
Pag. 3 di 14 6. Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente in epigrafe ha inoltre chiarito che per “sezionamento “ si intende la messa fuori tensione dell'impianto allo scopo di proteggere l'intero impianto e le persone che vi lavorano, come da
Istruzione Operativa aziendale del 7 luglio 2020, disposizione aziendale non rispettata dal nel caso concreto ( pag. 6 e 7 del ricorso), CP_1
atteso che, quest'ultimo, aveva provveduto a consegnare l'impianto alla società per i lavori da eseguire indicati nel secondo piano di CP_2
lavoro ( PDL 6225), senza eseguire le azioni previste nel PDL 6225, propedeutiche alla consegna dell'impianto in sicurezza, con disalimentazione del tratto di linea elettrica interessato. La società ricorrente ha altresì dato atto di aver ricevuto le giustificazioni del lavoratore ( doc. 16
) e di averle ritenute non sufficienti per venuta meno del vincolo fiduciario e di aver pertanto intimato il licenziamento disciplinare senza preavviso il 21 novembre 2023 ( doc. 3 fascicolo di parte ), ai sensi dell'art.25 comma 1
CCNL Elettrici lettera g.
7. In relazione alla gravità dei fatti contestati al resistente, parte ricorrente ha inoltre precisato che l' Istruzione Operativa n. 3405 il 07/07/2020 avente ad oggetto “ Prescrizioni Integrative per la Prevenzione del Rischio
Elettrico” ( all. 14 ), prevede la redazione di piani di lavoro per tutti i lavori relativi ad impianti Elettrici di Media o Alta Tensione e, al punto 6.4.2,1 - pag. 31, prevede le c.d. 5 regole d'oro per prevenire il rischio elettrico mediante l'adozione di cinque prescrizioni, definite dall'istruzione operativa stessa come “ Fondamentali “ perché dirette a preservare la sicurezza degli operatori, costituendo così il riferimento fondamentale per l'attuazione dei provvedimenti atti a prevenire il rischio elettrico (D. Lgs. 81/08, art. 28, comma 2, lettera d).
8. Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che il nel corso del CP_1
procedimento disciplinare aveva ammesso la sua responsabilità ( doc. 16),
Pag. 4 di 14 essendo stato riportato a verbale di audizione : “ Ancora oggi non so spiegarmi quale meccanismo si sia attivato e mi abbia indotto ad una scelta di quel tipo, probabilmente la rípresa delle 2 linea da Terna, associata alla manovra della mattina e a quella idéntica da fare successivamente e con punti di sezionamento all'interno della stessa cabina, in comune tra i piani di lavoro (6224 e 6225), ha determinato in me la certezza che tutto fosse in ordine per effettuare quella scelta” .
9. Parte ricorrente ha inoltre dedotto che il aveva eseguito corsi CP_1
di formazione già dal 2021 sugli impianti elettrici ( doc. 4 ) tanto che, in Pers data 31 marzo 2021 aveva conseguito la qualifica di ai sensi della norma
Ce 11-27, con idoneità a svolgere anche il ruolo di preposto ai lavori;
ha inoltre evidenziato che dal marzo 2021 al settembre 2023 aveva svolto il ruolo di responsabile impianto designato per 66 volte ( pag. 13 ricorso ) e che pertanto la gravissima negligenza commessa non era scusabile per essere il lavoratore esperto nei compiti da svolgere su messa in sicurezza di linee elettriche.
10. In relazione alla lesione irreversibile del vincolo fiduciario, parte ricorrente ha allegato, da una canto, l'elevato grado di fiducia riposto nel lavoratore atteso il ruolo assegnatogli di responsabile impianto e dall'altro l'elevatissimo grado di negligenza che aveva connotato il comportamento di inadempimento del lavoratore, che evidenziava disinteresse per le più elementari norme di sicurezza contro il rischio elettrico e che non potevano condurre all'applicazione di sanzioni conservative.
11. Ha concluso pertanto chiedendo in via principale di accertare la legittimità del licenziamento intimato al ed, in subordine di applicare CP_1
l'art. 4 comma 3 D.Legs. 23/2025 nella misura minima.
12. Si è tempestivamente costituito il resistente ed ha chiesto al Tribunale di;
“
Annullare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, intimato al
Pag. 5 di 14 Sig. in data 21.11.2023 (consegnato il 27.11.2023), per CP_1 insussistenza del fatto contestato;
ordinare all , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata reintegra del
Sig. nel posto di lavoro in precedenza occupato Controparte_1
con attribuzione delle medesime funzioni e qualifiche;
condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_4 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegra;
dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, D. lgs
23/2015 e per l'effetto; condannare , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge commisurata all'ultima retribuzione valida ai fini del calcolo TFR. “
13. Ha al riguardo premesso di essere stato assunto attraverso il percorso di alternanza scuola lavoro e che soltanto tra il 2020 ed il 2021 era stato destinatario di attività formativa specifica che lo aveva portato ad acquisire il ruolo di responsabile impianto;
ha altresì evidenziato che il preposto del aveva omesso di compiere “ alcuni Controparte_2
passaggi previsti dalla procedura “ ( così pag. 8 della memoria ) il giorno 25 settembre 2023, che quest'ultimo era in ogni caso a conoscenza delle misure di sicurezza da adottare e non aveva osservato egli stesso gli obblighi derivanti dall'art. 19 del D.Legs. 81/08 di vigilanza sull'attività lavorativa svolta dai dipendenti dell'impresa.
14. Ha in ogni caso evidenziato che, la causa della morte del dipendente CP_3
del non era stata ancora ancora accertata in sede Controparte_2
penale e, sotto altro profilo, che alcuna contestazione disciplinare era stata mossa al collega , addetto alla squadra con lo stesso resistente, Per_1
Pag. 6 di 14 sebbene il rivestisse il ruolo di “ Buddy Partner” consistente nel Per_1
dialogo e sostegno col compagno di lavoro, al fine di mantenere un confronto attivo ed un alto livello di concentrazione. In relazione al profilo del difetto di proporzionalità della misura disciplinare inflitta, ha eccepito l'assenza di recidive riportate e l'assenza di grave diligenza commessa, atteso che nella settimana precedente ai fatti accaduti era stato sottoposto a lavori stressanti, con interferenze tra i vari impianti ed piani di lavoro e che il datore di lavoro non aveva operato corretta valutazione del disposto di cui all'art. 25 del CCNL applicato ( all. 9 fascicolo di parte ), disposizione convenzionale che, per i comportamenti analoghi a quelli posti in essere dallo stesso resistente, prevede soltanto misure conservative.
15. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, parte ricorrente rendeva dichiarazioni articolate in sede di interrogatorio libero del seguente tenore :
“ So che sono in corso di indagini penali da parte del Tribunale di Teramo per la morte del sig. di anni 25, non sono stato sentito dal PM né ho CP_3
ricevuto avviso di conclusione indagini, ho nominato un difensore. Dopo il licenziamento non ho trovato lavoro. Confermo che ho commesso una disattenzione nel non provvedere alla disalimentazione della seconda linea su cui stavano intervenendo gli operai di;
errore dipeso dal fatto CP_2
che ero convinto di aver disalimentato sia la prima che la seconda linea elettrica su cui la mattina sono intervenuti gli operai della ditta e CP_2
dopo la pausa pranzo sono intervenuti sulla seconda linea. Entrambe le operazioni dovevano essere da me e dal eseguite in una cabina Per_1
che si trova in prossimità dell'impianto. Il è intervenuto sulla Per_3
seconda linea alle 13, 30 mentre la mattina aveva lavorato sulla prima linea.”
16. A seguito di richiesta formulata dalla scrivente ex art. 421 cpc di acquisizione degli atti pertinenti al procedimento disciplinare azionato nei
Pag. 7 di 14 confronti del collega del ricorrente Sig,. Di IM e respinte le istanze istruttorie reciprocamente avanzate, la causa è stata decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusive e di discussione orale, con pubblica lettura di sentenza in assenza delle parti, depositata in via telematica.
17. Accertamento dei fatti contestati
Alla luce delle produzioni documentali offerte da parte ricorrente, segnatamente delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare e nel corso del presente procedimento, dell'Istruzione operativa n. 3405 del 7 luglio 2020 ( all. 14 ) e del Piano di lavoro n. 6225 ( doc. 13) è rimasto provato l'inadempimento contestato al resistente sulla mancata consegna in sicurezza dell'impianto elettrico il 25 settembre 2023 alle ore 12,49 al Preposto del CP_2
, ente appaltatore dei lavori, nell'ambito dei quali ha lavorato
[...]
il dipendente della , Sig, deceduto all'atto di Parte_2 CP_3
salire sul traliccio e iniziare i lavori.
Si osserva al riguardo che l'errore nella non disalimentazione sulla seconda linea area è stato ammesso dalla stesso sia in sede CP_1
amministrativa che all'udienza del 17 maggio 2024 ed è stato dallo stesso chiarito come dipendente da erroneo convincimento di aver provveduto in mattinata a disalimentare anche la seconda linea aerea su cui invece è poi intervenuto il;
la qualità di responsabile impianto a lui attribuita ed CP_3
i compiti di prevenzione del rischio elettrico che si desumono dalla disposizione aziendale invocata da parte ricorrente - Istruzione operativa n. 3405 del 7 luglio 2020, sono provati documentalmente atteso che il
Responsabile impianto deve garantire il compimento “ delle manovre per la messa in sicurezza dell'impianto, prima dell' esecuzione del lavoro “ e deve quindi provvedere allo svolgimento delle attività propedeutiche alla
Pag. 8 di 14 messa in sicurezza, quali “l'esecuzione delle manovre di sezionamento” come indicato nella contestazione disciplinare e cioè la disalimentazione della linea aerea al fine di mettere in sicurezza l'impianto al momento della consegna alla ditta esecutrice dei lavori. Né possono esserci dubbi nel concreto sulla mancata conoscenza da parte del resistente dell'attività propedeutica da svolgere prima della consegna dell'impianto al preposto del per i lavori da svolgere dopo la pausa pranzo e Controparte_2
nel pomeriggio del 25 settembre 2023, per mancata indizione di riunione da parte del datore di lavoro il giorno prima, come adombrato da parte resistente in memoria, atteso che lo stesso ha dichiarato CP_1 all'udienza del 27 maggio 2024 che, per i lavori da eseguire la mattina sulle linee aeree, aveva provveduto a disalimentare la corrente tanto che alcun infortunio è accaduto nella mattinata mentre tanto non ha fatto dopo la pausa pranzo del 25 settembre 2023, prima della consegna dell'impianto al , perché era convinto di aver Controparte_2
provveduto la mattina a disalimentare la corrente anche per la seconda linee aerea, con ciò mostrando di conoscere bene quali erano i compiti da svolgere per mettere in sicurezza il cantiere. Dallo stesso Piano di lavoro del 25 settembre 2023 risulta altresì che alle ore 12,49 il ha CP_1
dichiarato di aver eseguito le attività ivi indicate, propedeutiche alla disalimentazione delle linee elettriche, sottoscrivendo il Piano di lavoro, mentre, nel concreto, ciò non è avvenuto. Si osserva infine che il resistente non ha neppure allegato e chiesto di provare di aver avvertito per le vie brevi il preposto dei lavori del della necessità di CP_2
disalimentare la seconda linea e anzi in senso opposto, si rileva che dalle giustificazioni rese dal ed acquisite ai sensi dell'art. 421 Per_1
c.p.c. emerge che solo dopo aver abbandonato il locale ove il resistente ed il si erano recati per raggiungere il personale della società Persona_1
Pag. 9 di 14 in pausa pranzo, hanno realizzato entrambi di non essere stata CP_2
disalimentata la seconda linea aerea e di non aver di tanto avvertito il preposto dei lavori della ditta appaltatrice. Si osserva inoltre che parte resistente non ha contestato in memoria, le fonti della responsabilità disciplinare allegate da parte ricorrente in ricorso e cioè l' Istruzione operativa del 7 luglio 2020 n. 3405 ( doc. 14 fascicolo di parte ricorrente ) che ai punti 5.3.7 e 6.4.2.4.4., rispettivamente, individuano il responsabile impianti (quale era il ) quale soggetto che ha la CP_1
“ responsabilità per l' attuazione delle manovre per la messa in sicurezza dell'impianto prima dell' esecuzione del lavoro “ e i compiti che lo stesso deve svolgere prima dell'inizio dei lavori, tra i quali alla lettera g) dello stesso paragrafo 6.4.2.4.4. “ esecuzione dei sezionamenti ( 1° prescrizione) con obbligo di sospensione del lavoro e ripianificazione ove il sezionamento non sia possibile e alla lettera h ) adozione dei provvedimenti di chiusure intempestive ( 2° prescrizione), con la conseguenza che la fonte stessa della responsabilità disciplinare contestata allo stesso è documentale. Né parte convenuta ha in CP_1 concreto individuato in memoria l'esistenza di eventuale altra disposizione contenuta nell'Istruzione operativa n. 3405 da cui desumere l'esclusiva responsabilità del preposto ai lavori della società appaltatrice per la prevenzione del rischio elettrico, con la conseguenza che la difesa sul punto è rimasta non dirimente nella presente controversia, a fronte dei documentati da parte ricorrente obblighi di corretto adempimento che gravano sul , in qualità di responsabile impianto, di consegna CP_1
in sicurezza di impianto elettrico, con lo svolgimento delle manovre a ciò propedeutiche. La circostanza che anche il preposto ai lavori del abbia omesso di vigilare sulla sicurezza Controparte_2
dell'impianto consegnato dal non è infatti dirimente, ai fini CP_1
Pag. 10 di 14 dell'accertamento della sussistenza dei fatti disciplinari contestati, perché il non ha dimostrato di aver adottato le misure di CP_1
prevenzione del rischio elettrico, indicate nell'Istruzione operativa e nel piano di lavoro del 25 settembre 2023, quali regole fondamentali per prevenire infortuni sul lavoro, derivanti dal rischio di operare su linee elettriche e non ha quindi dimostrato di aver consegnato in sicurezza l'impianto elettrico al . Controparte_2
Si osserva inoltre che le difese svolte nelle note conclusive da parte resistente sull'assenza di responsabilità del alla luce del CP_1
contenuto del secondo piano di lavoro del 25 settembre 2023 secondo cui lo stesso preposto del ha dichiarato di essere “ sua Controparte_2
esclusiva responsabilità l'esecuzione nei casi previsti, della verifica di assenza di tensione o della messa in c.to c.to e terra sul posto di lavoro da tutti i lati del posto di lavoro” è deduzione che appare tardiva perché non dedotta in memoria;
in ogni caso, alla luce di quanto replicato all'odierna udienza da parte ricorrente, la difesa non merita di essere condivisa, atteso che gli stessi Piani di lavoro del 25 settembre 2023 sottoscritti dal resistente e dal Preposto dal non contengono Controparte_2
esclusioni di responsabilità del resistente rispetto agli obblighi derivanti dall'Istruzione operativa di assicurare anch'egli la sicurezza dell'impianto elettrico e di eseguire le manovre propedeutiche alla disalimentazione indicate nei Piani di lavoro, di cui ha dato atto di avvenuta CP_1
esecuzione nei Piani di lavoro stessi con la sottoscrizione del piano di lavori, in difformità da quanto effettivamente avvenuto.
18. Accertamento della proporzionalità della misura disciplinare inflitta
Sul punto parte resistente ha diffusamente argomentato sul difetto di proporzionalità, sia perché maggiormente responsabile il preposto ai lavori del sia perché, sotto altro profilo, pari Controparte_2
Pag. 11 di 14 responsabilità del ricorrente sarebbe stata assunta dal , atteso Per_1 il ruolo di quest'ultimo di c.d. buddy partener. Tali argomenti non sono tuttavia condivisibili, attese le repliche svolte da parte della società ricorrente sia in corso di causa che con le note conclusive, con le quali si è dato atto che al predetto non è stato contestato in sede Per_1
disciplinare di non aver attivato le procedure di c.d buddy partener, ma di non aver attivato la procedura consistente nell'intervenire tempestivamente e di fermare qualsiasi attività che possa mettere a rischio la salute e la sicurezza degli altri, indipendentemente dalla specifico ruolo o posizione gerarchica delle persone all'interno dell'organizzazione ( doc. prodotto il 26 giugno 2024 nel fascicolo di parte ) e che l' obbligo gravante sul era sussidiario e di supporto, agli obblighi che Per_1
gravavano in via primaria sul in ragione della posizione di CP_1
garanzia assunta quale responsabile di impianto della società ricorrente.
Né sotto tale profilo ha rilievo, al fine che occupa, quanto pure dedotto da parte resistente secondo cui il preposto ai lavori del Controparte_2
abbia omesso di verificare l'assenza di tensione delle linee elettriche prima di far riprendere la lavorazione ai dipendenti del , atteso CP_2
che come, rimarcato nelle note conclusive da parte ricorrente, tanto non esclude il gravissimo inadempimento contrattuale commesso dal
[...]
nei confronti della società datrice di lavoro per la mancata CP_1
consegna in sicurezza dell'impianto al preposto del CP_2
. Né parte resistente ha replicato alla dedotta da parte ricorrente
[...]
in ricorso, formazione impartita al resistente sugli obblighi di R.i., sull'assunzione dell'idoneità a ruolo di Responsabile impianti fin dal marzo 2021 e sullo svolgimento da parte dello stesso di tale CP_1
medesimo ruolo da gennaio a settembre 2023 per ben 66 volte, fatti che, in quanto non contestati in memoria, sono pacifici e sono indicativi di
Pag. 12 di 14 capacità professionale ed esperienza maturata dal lavoratore prima del settembre 2023, pur se di anni 23 alla data dell'inadempimento commesso.
Infine l'assenza di dolo nelle condotte di inadempimento all'Istruzione operativa ed ai piani di lavoro, argomentata da parte resistente a sostegno dell'applicazione di misura conservativa, non rileva atteso che, l'art. 24 del CCNL applicato prevede alla lettera c) tra i doveri del lavoratore quello di “ osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari sulla prevenzione infortuni “ e nel caso concreto l'omessa attenzione prestata dal lavoratore alla prevenzione del rischio elettrico, mediante la consegna in sicurezza dell'impianto, considerate le mansioni specifiche di operaio elettrico esperto, lo rende non adeguato alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società ricorrente, dedita proprio ad erogare forniture elettriche, con esecuzione di lavori molto delicati sulle linee elettriche, che presuppongono la stretta osservanza delle disposizioni regolamentari del datore di lavoro, volte a prevenire rischi di infortunio. Il giudizio espresso dal datore di lavoro di lesione irrimediabile della fiducia riposta nel lavoratore è pertanto fondato, attesa la previsione specifica negoziale sopra indicata ed il comportamento omissivo del che ha mostrato gravissima disattenzione, CP_1
rimasta non giustificata e disinteresse nell'osservanza di norme regolamentari fondamentali fornite dal datore di lavoro perché atte a prevenire infortuni derivanti da rischio elettrico, con conseguente impossibilità di formulare prognosi favorevole di futuri corretti adempimenti.
Da ultimo si rileva che le deduzioni svolte da parte resistente sulla non regolarità del procedimento disciplinare e sulla violazione dell'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori non sono fondate, avendo avuto modo il lavoratore di apprestare le sue difese nella fase amministrativa come documentato in
Pag. 13 di 14 atti ( doc. 16), così come legittimo è stato il ricorso all'A.g. da parte della società ricorrente, avendo declinato parte ricorrente ( doc. 20 ) la giurisdizione arbitrale.
Le domande meritano pertanto di essere accolte ed alla soccombenza del resistente segue sua condanna alle spese di lite come in dispositivo, alla luce della natura del giudizio, del valore indeterminato della controversia e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria orale, secondo i valori medi previsti dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 5 gennaio 2024 così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto accerta e dichiara la legittimità del licenziamento senza preavviso intimato a CP_1
il 21 novembre 2023 ;
[...]
2. Condanna il resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 6162 oltre rimborso C.U. versato, 15 % per spese generali, iva e cpa
Roma, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 21 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 853 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi di lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
in p. del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma , Parte_1
presso lo studio degli Avv. ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato, presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Francesca Paparoni e Ida Scanu, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RESISTENTE
Oggetto : accertamento legittimità licenziamento disciplinare
Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 5 gennaio 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al Tribunale di accertare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato per giusta causa ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera g) CCNL applicato il 27 novembre 2023 al dipendente . Controparte_1
2. Ha premesso, al riguardo, di averlo assunto in data 4 settembre 2017 con contratto di apprendistato professionalizzante ( doc. 1 ), trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il 1 settembre 2020 ( doc. 2 ) con inquadramento nella categoria C1, elettricista di base e che il ricorrente era stata successivamente inquadrato, dall'ottobre 2022, nella qualifica B2S
CCNL Elettrici “ Elettricista provetto di Distribuzione”, con sede di lavoro in
Teramo ed assegnazione all'Unità Blue Team, dedita alla gestione di tutte le attività di esercizio e manutenzione della rete di distribuzione di energia elettrica. Con riferimento ai fatti che avevano portato al licenziamento del resistente, parte ricorrente ha inoltre premesso che il era stato CP_1
nominato Responsabile dell'impianto in località Valle San IO (
Teramo) per lavori che società terza, Terna s.p.a. aveva chiesto di eseguire su tratti di linea elettrica ivi insistenti e che comportavano la messa fuori servizio di due tratti di linee aeree e che la squadra di lavoro di E. Distribuzione, costituta allo scopo, era composta oltre che dallo stesso in CP_1
qualità di Responsabile impianto anche dal Sig. , quale Persona_1
addetto ; la società ricorrente ha inoltre allegato di aver consegnato al
[...]
due piani di lavoro per la messa in sicurezza dell'impianto, piano CP_1
di lavoro n. 6624 ( doc. 12) per i lavori che società appaltatrice CP_2
, doveva svolgere la mattina del 25 settembre 2023 ed il piano di
[...]
lavoro n. 6225 ( doc. 13) per i lavori che sempre quest'ultimo doveva svolgere il 25 settembre 2023, dopo la pausa pranzo.
3. La società ricorrente ha inoltre esposto che il giorno 25 settembre 2023 alle ore 13, 27 il dipendente del , era Controparte_2 Controparte_3
deceduto a seguito di infortunio letale occorsogli all'atto di ripristino della corrente elettrica sui cavi di media tensione che non erano stati messi in
Pag. 2 di 14 sicurezza, cioè disalimentati, prima dell'intervento dell'operaio stesso
Controparte_3
4. Parte ricorrente ha dedotto, in relazione al comportamento gravemente colposo ed imperdonabile del resistente, che i compiti di responsabile impianto sono disciplinati dall'Istruzione Operativa aziendale del 7 luglio
2020 ( doc. 14) che, al punto 5.3.7, pone a carico del Responsabile dell'Impianto compiti di “ attuazione delle manovre di messa in sicurezza dell'impianto prima dell'esecuzione del lavoro “ ed ha altresì dedotto che dai piani di lavoro n. 6224 e 6225 ( doc. 12 e 13 fascicolo di parte ricorrente), risultava l'assegnazione del al ruolo di Responsabile impianto CP_1 designato, ( “RI designato ) e l'obbligo di svolgere Controparte_1
da parte del attività propedeutica alla consegna dell'impianto in CP_1
sicurezza ( pag. 7 ricorso ) al , di attuazione cioè di Controparte_2
manovre di disalimentazione della corrente stessa (“ esecuzione di manovre di sezionamento “ ), volte a garantire la consegna in sicurezza al suddetto dell'impianto elettrico su cui quest'ultima doveva eseguire i lavori CP_2
oggetto di appalto.
5. La società ricorrente ha quindi richiamato la contestazione disciplinare del
16 ottobre 2023 ( doc. 15 fascicolo di parte ) sollevata al dipendente
[...]
con la quale era stato contestata l'inosservanza delle “ CP_1 procedure interne di cui all'Istruzione operativa 3405-Prescrizioni integrative per la prevenzione del rischio elettrico del 7 luglio 2020 con gravi violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare Lei.. ha eseguito la consegna dell'ìmpianto relativa al secondo piano di lavoro (
PDL 6225) senza aver previamente effettuato le manovre di sezionamento (
I Regola d'oro per la prevenzione del rischio elettrico ) e di assicurazione contro la richiusura( II regola d'oro per la prevenzione del rischio elettrico ).
Pag. 3 di 14 6. Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente in epigrafe ha inoltre chiarito che per “sezionamento “ si intende la messa fuori tensione dell'impianto allo scopo di proteggere l'intero impianto e le persone che vi lavorano, come da
Istruzione Operativa aziendale del 7 luglio 2020, disposizione aziendale non rispettata dal nel caso concreto ( pag. 6 e 7 del ricorso), CP_1
atteso che, quest'ultimo, aveva provveduto a consegnare l'impianto alla società per i lavori da eseguire indicati nel secondo piano di CP_2
lavoro ( PDL 6225), senza eseguire le azioni previste nel PDL 6225, propedeutiche alla consegna dell'impianto in sicurezza, con disalimentazione del tratto di linea elettrica interessato. La società ricorrente ha altresì dato atto di aver ricevuto le giustificazioni del lavoratore ( doc. 16
) e di averle ritenute non sufficienti per venuta meno del vincolo fiduciario e di aver pertanto intimato il licenziamento disciplinare senza preavviso il 21 novembre 2023 ( doc. 3 fascicolo di parte ), ai sensi dell'art.25 comma 1
CCNL Elettrici lettera g.
7. In relazione alla gravità dei fatti contestati al resistente, parte ricorrente ha inoltre precisato che l' Istruzione Operativa n. 3405 il 07/07/2020 avente ad oggetto “ Prescrizioni Integrative per la Prevenzione del Rischio
Elettrico” ( all. 14 ), prevede la redazione di piani di lavoro per tutti i lavori relativi ad impianti Elettrici di Media o Alta Tensione e, al punto 6.4.2,1 - pag. 31, prevede le c.d. 5 regole d'oro per prevenire il rischio elettrico mediante l'adozione di cinque prescrizioni, definite dall'istruzione operativa stessa come “ Fondamentali “ perché dirette a preservare la sicurezza degli operatori, costituendo così il riferimento fondamentale per l'attuazione dei provvedimenti atti a prevenire il rischio elettrico (D. Lgs. 81/08, art. 28, comma 2, lettera d).
8. Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che il nel corso del CP_1
procedimento disciplinare aveva ammesso la sua responsabilità ( doc. 16),
Pag. 4 di 14 essendo stato riportato a verbale di audizione : “ Ancora oggi non so spiegarmi quale meccanismo si sia attivato e mi abbia indotto ad una scelta di quel tipo, probabilmente la rípresa delle 2 linea da Terna, associata alla manovra della mattina e a quella idéntica da fare successivamente e con punti di sezionamento all'interno della stessa cabina, in comune tra i piani di lavoro (6224 e 6225), ha determinato in me la certezza che tutto fosse in ordine per effettuare quella scelta” .
9. Parte ricorrente ha inoltre dedotto che il aveva eseguito corsi CP_1
di formazione già dal 2021 sugli impianti elettrici ( doc. 4 ) tanto che, in Pers data 31 marzo 2021 aveva conseguito la qualifica di ai sensi della norma
Ce 11-27, con idoneità a svolgere anche il ruolo di preposto ai lavori;
ha inoltre evidenziato che dal marzo 2021 al settembre 2023 aveva svolto il ruolo di responsabile impianto designato per 66 volte ( pag. 13 ricorso ) e che pertanto la gravissima negligenza commessa non era scusabile per essere il lavoratore esperto nei compiti da svolgere su messa in sicurezza di linee elettriche.
10. In relazione alla lesione irreversibile del vincolo fiduciario, parte ricorrente ha allegato, da una canto, l'elevato grado di fiducia riposto nel lavoratore atteso il ruolo assegnatogli di responsabile impianto e dall'altro l'elevatissimo grado di negligenza che aveva connotato il comportamento di inadempimento del lavoratore, che evidenziava disinteresse per le più elementari norme di sicurezza contro il rischio elettrico e che non potevano condurre all'applicazione di sanzioni conservative.
11. Ha concluso pertanto chiedendo in via principale di accertare la legittimità del licenziamento intimato al ed, in subordine di applicare CP_1
l'art. 4 comma 3 D.Legs. 23/2025 nella misura minima.
12. Si è tempestivamente costituito il resistente ed ha chiesto al Tribunale di;
“
Annullare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, intimato al
Pag. 5 di 14 Sig. in data 21.11.2023 (consegnato il 27.11.2023), per CP_1 insussistenza del fatto contestato;
ordinare all , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata reintegra del
Sig. nel posto di lavoro in precedenza occupato Controparte_1
con attribuzione delle medesime funzioni e qualifiche;
condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_4 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegra;
dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, D. lgs
23/2015 e per l'effetto; condannare , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge commisurata all'ultima retribuzione valida ai fini del calcolo TFR. “
13. Ha al riguardo premesso di essere stato assunto attraverso il percorso di alternanza scuola lavoro e che soltanto tra il 2020 ed il 2021 era stato destinatario di attività formativa specifica che lo aveva portato ad acquisire il ruolo di responsabile impianto;
ha altresì evidenziato che il preposto del aveva omesso di compiere “ alcuni Controparte_2
passaggi previsti dalla procedura “ ( così pag. 8 della memoria ) il giorno 25 settembre 2023, che quest'ultimo era in ogni caso a conoscenza delle misure di sicurezza da adottare e non aveva osservato egli stesso gli obblighi derivanti dall'art. 19 del D.Legs. 81/08 di vigilanza sull'attività lavorativa svolta dai dipendenti dell'impresa.
14. Ha in ogni caso evidenziato che, la causa della morte del dipendente CP_3
del non era stata ancora ancora accertata in sede Controparte_2
penale e, sotto altro profilo, che alcuna contestazione disciplinare era stata mossa al collega , addetto alla squadra con lo stesso resistente, Per_1
Pag. 6 di 14 sebbene il rivestisse il ruolo di “ Buddy Partner” consistente nel Per_1
dialogo e sostegno col compagno di lavoro, al fine di mantenere un confronto attivo ed un alto livello di concentrazione. In relazione al profilo del difetto di proporzionalità della misura disciplinare inflitta, ha eccepito l'assenza di recidive riportate e l'assenza di grave diligenza commessa, atteso che nella settimana precedente ai fatti accaduti era stato sottoposto a lavori stressanti, con interferenze tra i vari impianti ed piani di lavoro e che il datore di lavoro non aveva operato corretta valutazione del disposto di cui all'art. 25 del CCNL applicato ( all. 9 fascicolo di parte ), disposizione convenzionale che, per i comportamenti analoghi a quelli posti in essere dallo stesso resistente, prevede soltanto misure conservative.
15. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, parte ricorrente rendeva dichiarazioni articolate in sede di interrogatorio libero del seguente tenore :
“ So che sono in corso di indagini penali da parte del Tribunale di Teramo per la morte del sig. di anni 25, non sono stato sentito dal PM né ho CP_3
ricevuto avviso di conclusione indagini, ho nominato un difensore. Dopo il licenziamento non ho trovato lavoro. Confermo che ho commesso una disattenzione nel non provvedere alla disalimentazione della seconda linea su cui stavano intervenendo gli operai di;
errore dipeso dal fatto CP_2
che ero convinto di aver disalimentato sia la prima che la seconda linea elettrica su cui la mattina sono intervenuti gli operai della ditta e CP_2
dopo la pausa pranzo sono intervenuti sulla seconda linea. Entrambe le operazioni dovevano essere da me e dal eseguite in una cabina Per_1
che si trova in prossimità dell'impianto. Il è intervenuto sulla Per_3
seconda linea alle 13, 30 mentre la mattina aveva lavorato sulla prima linea.”
16. A seguito di richiesta formulata dalla scrivente ex art. 421 cpc di acquisizione degli atti pertinenti al procedimento disciplinare azionato nei
Pag. 7 di 14 confronti del collega del ricorrente Sig,. Di IM e respinte le istanze istruttorie reciprocamente avanzate, la causa è stata decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusive e di discussione orale, con pubblica lettura di sentenza in assenza delle parti, depositata in via telematica.
17. Accertamento dei fatti contestati
Alla luce delle produzioni documentali offerte da parte ricorrente, segnatamente delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare e nel corso del presente procedimento, dell'Istruzione operativa n. 3405 del 7 luglio 2020 ( all. 14 ) e del Piano di lavoro n. 6225 ( doc. 13) è rimasto provato l'inadempimento contestato al resistente sulla mancata consegna in sicurezza dell'impianto elettrico il 25 settembre 2023 alle ore 12,49 al Preposto del CP_2
, ente appaltatore dei lavori, nell'ambito dei quali ha lavorato
[...]
il dipendente della , Sig, deceduto all'atto di Parte_2 CP_3
salire sul traliccio e iniziare i lavori.
Si osserva al riguardo che l'errore nella non disalimentazione sulla seconda linea area è stato ammesso dalla stesso sia in sede CP_1
amministrativa che all'udienza del 17 maggio 2024 ed è stato dallo stesso chiarito come dipendente da erroneo convincimento di aver provveduto in mattinata a disalimentare anche la seconda linea aerea su cui invece è poi intervenuto il;
la qualità di responsabile impianto a lui attribuita ed CP_3
i compiti di prevenzione del rischio elettrico che si desumono dalla disposizione aziendale invocata da parte ricorrente - Istruzione operativa n. 3405 del 7 luglio 2020, sono provati documentalmente atteso che il
Responsabile impianto deve garantire il compimento “ delle manovre per la messa in sicurezza dell'impianto, prima dell' esecuzione del lavoro “ e deve quindi provvedere allo svolgimento delle attività propedeutiche alla
Pag. 8 di 14 messa in sicurezza, quali “l'esecuzione delle manovre di sezionamento” come indicato nella contestazione disciplinare e cioè la disalimentazione della linea aerea al fine di mettere in sicurezza l'impianto al momento della consegna alla ditta esecutrice dei lavori. Né possono esserci dubbi nel concreto sulla mancata conoscenza da parte del resistente dell'attività propedeutica da svolgere prima della consegna dell'impianto al preposto del per i lavori da svolgere dopo la pausa pranzo e Controparte_2
nel pomeriggio del 25 settembre 2023, per mancata indizione di riunione da parte del datore di lavoro il giorno prima, come adombrato da parte resistente in memoria, atteso che lo stesso ha dichiarato CP_1 all'udienza del 27 maggio 2024 che, per i lavori da eseguire la mattina sulle linee aeree, aveva provveduto a disalimentare la corrente tanto che alcun infortunio è accaduto nella mattinata mentre tanto non ha fatto dopo la pausa pranzo del 25 settembre 2023, prima della consegna dell'impianto al , perché era convinto di aver Controparte_2
provveduto la mattina a disalimentare la corrente anche per la seconda linee aerea, con ciò mostrando di conoscere bene quali erano i compiti da svolgere per mettere in sicurezza il cantiere. Dallo stesso Piano di lavoro del 25 settembre 2023 risulta altresì che alle ore 12,49 il ha CP_1
dichiarato di aver eseguito le attività ivi indicate, propedeutiche alla disalimentazione delle linee elettriche, sottoscrivendo il Piano di lavoro, mentre, nel concreto, ciò non è avvenuto. Si osserva infine che il resistente non ha neppure allegato e chiesto di provare di aver avvertito per le vie brevi il preposto dei lavori del della necessità di CP_2
disalimentare la seconda linea e anzi in senso opposto, si rileva che dalle giustificazioni rese dal ed acquisite ai sensi dell'art. 421 Per_1
c.p.c. emerge che solo dopo aver abbandonato il locale ove il resistente ed il si erano recati per raggiungere il personale della società Persona_1
Pag. 9 di 14 in pausa pranzo, hanno realizzato entrambi di non essere stata CP_2
disalimentata la seconda linea aerea e di non aver di tanto avvertito il preposto dei lavori della ditta appaltatrice. Si osserva inoltre che parte resistente non ha contestato in memoria, le fonti della responsabilità disciplinare allegate da parte ricorrente in ricorso e cioè l' Istruzione operativa del 7 luglio 2020 n. 3405 ( doc. 14 fascicolo di parte ricorrente ) che ai punti 5.3.7 e 6.4.2.4.4., rispettivamente, individuano il responsabile impianti (quale era il ) quale soggetto che ha la CP_1
“ responsabilità per l' attuazione delle manovre per la messa in sicurezza dell'impianto prima dell' esecuzione del lavoro “ e i compiti che lo stesso deve svolgere prima dell'inizio dei lavori, tra i quali alla lettera g) dello stesso paragrafo 6.4.2.4.4. “ esecuzione dei sezionamenti ( 1° prescrizione) con obbligo di sospensione del lavoro e ripianificazione ove il sezionamento non sia possibile e alla lettera h ) adozione dei provvedimenti di chiusure intempestive ( 2° prescrizione), con la conseguenza che la fonte stessa della responsabilità disciplinare contestata allo stesso è documentale. Né parte convenuta ha in CP_1 concreto individuato in memoria l'esistenza di eventuale altra disposizione contenuta nell'Istruzione operativa n. 3405 da cui desumere l'esclusiva responsabilità del preposto ai lavori della società appaltatrice per la prevenzione del rischio elettrico, con la conseguenza che la difesa sul punto è rimasta non dirimente nella presente controversia, a fronte dei documentati da parte ricorrente obblighi di corretto adempimento che gravano sul , in qualità di responsabile impianto, di consegna CP_1
in sicurezza di impianto elettrico, con lo svolgimento delle manovre a ciò propedeutiche. La circostanza che anche il preposto ai lavori del abbia omesso di vigilare sulla sicurezza Controparte_2
dell'impianto consegnato dal non è infatti dirimente, ai fini CP_1
Pag. 10 di 14 dell'accertamento della sussistenza dei fatti disciplinari contestati, perché il non ha dimostrato di aver adottato le misure di CP_1
prevenzione del rischio elettrico, indicate nell'Istruzione operativa e nel piano di lavoro del 25 settembre 2023, quali regole fondamentali per prevenire infortuni sul lavoro, derivanti dal rischio di operare su linee elettriche e non ha quindi dimostrato di aver consegnato in sicurezza l'impianto elettrico al . Controparte_2
Si osserva inoltre che le difese svolte nelle note conclusive da parte resistente sull'assenza di responsabilità del alla luce del CP_1
contenuto del secondo piano di lavoro del 25 settembre 2023 secondo cui lo stesso preposto del ha dichiarato di essere “ sua Controparte_2
esclusiva responsabilità l'esecuzione nei casi previsti, della verifica di assenza di tensione o della messa in c.to c.to e terra sul posto di lavoro da tutti i lati del posto di lavoro” è deduzione che appare tardiva perché non dedotta in memoria;
in ogni caso, alla luce di quanto replicato all'odierna udienza da parte ricorrente, la difesa non merita di essere condivisa, atteso che gli stessi Piani di lavoro del 25 settembre 2023 sottoscritti dal resistente e dal Preposto dal non contengono Controparte_2
esclusioni di responsabilità del resistente rispetto agli obblighi derivanti dall'Istruzione operativa di assicurare anch'egli la sicurezza dell'impianto elettrico e di eseguire le manovre propedeutiche alla disalimentazione indicate nei Piani di lavoro, di cui ha dato atto di avvenuta CP_1
esecuzione nei Piani di lavoro stessi con la sottoscrizione del piano di lavori, in difformità da quanto effettivamente avvenuto.
18. Accertamento della proporzionalità della misura disciplinare inflitta
Sul punto parte resistente ha diffusamente argomentato sul difetto di proporzionalità, sia perché maggiormente responsabile il preposto ai lavori del sia perché, sotto altro profilo, pari Controparte_2
Pag. 11 di 14 responsabilità del ricorrente sarebbe stata assunta dal , atteso Per_1 il ruolo di quest'ultimo di c.d. buddy partener. Tali argomenti non sono tuttavia condivisibili, attese le repliche svolte da parte della società ricorrente sia in corso di causa che con le note conclusive, con le quali si è dato atto che al predetto non è stato contestato in sede Per_1
disciplinare di non aver attivato le procedure di c.d buddy partener, ma di non aver attivato la procedura consistente nell'intervenire tempestivamente e di fermare qualsiasi attività che possa mettere a rischio la salute e la sicurezza degli altri, indipendentemente dalla specifico ruolo o posizione gerarchica delle persone all'interno dell'organizzazione ( doc. prodotto il 26 giugno 2024 nel fascicolo di parte ) e che l' obbligo gravante sul era sussidiario e di supporto, agli obblighi che Per_1
gravavano in via primaria sul in ragione della posizione di CP_1
garanzia assunta quale responsabile di impianto della società ricorrente.
Né sotto tale profilo ha rilievo, al fine che occupa, quanto pure dedotto da parte resistente secondo cui il preposto ai lavori del Controparte_2
abbia omesso di verificare l'assenza di tensione delle linee elettriche prima di far riprendere la lavorazione ai dipendenti del , atteso CP_2
che come, rimarcato nelle note conclusive da parte ricorrente, tanto non esclude il gravissimo inadempimento contrattuale commesso dal
[...]
nei confronti della società datrice di lavoro per la mancata CP_1
consegna in sicurezza dell'impianto al preposto del CP_2
. Né parte resistente ha replicato alla dedotta da parte ricorrente
[...]
in ricorso, formazione impartita al resistente sugli obblighi di R.i., sull'assunzione dell'idoneità a ruolo di Responsabile impianti fin dal marzo 2021 e sullo svolgimento da parte dello stesso di tale CP_1
medesimo ruolo da gennaio a settembre 2023 per ben 66 volte, fatti che, in quanto non contestati in memoria, sono pacifici e sono indicativi di
Pag. 12 di 14 capacità professionale ed esperienza maturata dal lavoratore prima del settembre 2023, pur se di anni 23 alla data dell'inadempimento commesso.
Infine l'assenza di dolo nelle condotte di inadempimento all'Istruzione operativa ed ai piani di lavoro, argomentata da parte resistente a sostegno dell'applicazione di misura conservativa, non rileva atteso che, l'art. 24 del CCNL applicato prevede alla lettera c) tra i doveri del lavoratore quello di “ osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari sulla prevenzione infortuni “ e nel caso concreto l'omessa attenzione prestata dal lavoratore alla prevenzione del rischio elettrico, mediante la consegna in sicurezza dell'impianto, considerate le mansioni specifiche di operaio elettrico esperto, lo rende non adeguato alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società ricorrente, dedita proprio ad erogare forniture elettriche, con esecuzione di lavori molto delicati sulle linee elettriche, che presuppongono la stretta osservanza delle disposizioni regolamentari del datore di lavoro, volte a prevenire rischi di infortunio. Il giudizio espresso dal datore di lavoro di lesione irrimediabile della fiducia riposta nel lavoratore è pertanto fondato, attesa la previsione specifica negoziale sopra indicata ed il comportamento omissivo del che ha mostrato gravissima disattenzione, CP_1
rimasta non giustificata e disinteresse nell'osservanza di norme regolamentari fondamentali fornite dal datore di lavoro perché atte a prevenire infortuni derivanti da rischio elettrico, con conseguente impossibilità di formulare prognosi favorevole di futuri corretti adempimenti.
Da ultimo si rileva che le deduzioni svolte da parte resistente sulla non regolarità del procedimento disciplinare e sulla violazione dell'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori non sono fondate, avendo avuto modo il lavoratore di apprestare le sue difese nella fase amministrativa come documentato in
Pag. 13 di 14 atti ( doc. 16), così come legittimo è stato il ricorso all'A.g. da parte della società ricorrente, avendo declinato parte ricorrente ( doc. 20 ) la giurisdizione arbitrale.
Le domande meritano pertanto di essere accolte ed alla soccombenza del resistente segue sua condanna alle spese di lite come in dispositivo, alla luce della natura del giudizio, del valore indeterminato della controversia e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria orale, secondo i valori medi previsti dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 5 gennaio 2024 così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto accerta e dichiara la legittimità del licenziamento senza preavviso intimato a CP_1
il 21 novembre 2023 ;
[...]
2. Condanna il resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 6162 oltre rimborso C.U. versato, 15 % per spese generali, iva e cpa
Roma, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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