Articolo 128 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 228Articolo 231
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Art. 128. (( (Massimali di garanzia). )) (( 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell' articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.)) ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il Decreto 9 giugno 2017 (in G.U. 27/07/2017, n. 174) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , sono aggiornati ai seguenti valori;
euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b)". ------------ AGGIORNAMENTO (43)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 29) che "I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge". --------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il Decreto 31 maggio 2022 (in G.U. 27/06/2022, n. 148) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , sono aggiornati ai seguenti valori:
euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b)". ------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2023
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