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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 881/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Promessa di pagamento – ricognizione di debito”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tr. Pr. T de Amicis, n. 52;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(p.i. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dagli Avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in alla P.zza Matteotti presso l'Ufficio Legale del CP_1
CP_1
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il (P.IVA E Controparte_1
CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in alla Piazza P.IVA_3 CP_1
Matteotti, 1 indirizzo PEC rindisi.it estratto Email_1 CP_1 dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in Parte_1 narrativa, dei seguenti importi:1) € 10.394,92 per sorta capitale residua, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 8; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale residua: • “determinati nella misura degli interessi legali di
1 mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• 1c) gli interessi moratori sulla sorta capitale di Euro 3.753,17 pagata con mandato di pagamento del 21/4/22
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
2) €
7.178,67 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli Controparte_1 costituenti la sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alla Fatt. N. 90008668 del 20/7/20
(all.3); e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 18.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del Controparte_1
e di cui alle Fatt. . 90018547 del 31/10/19 di Euro 12.120,00 e N. 90003516 del 4/3/20 di
Euro 6.520,00 di cui all' all.5 e su questa somma: 3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con
2 decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF , in persona del Sindaco p.t., ope Controparte_1 P.IVA_3 legis dom.to in alla Piazza Matteotti, 1 indirizzo PEC CP_1 rindisi.it al pagamento in favore di delle Email_1 CP_1 Parte_1 diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, • Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
CONVENUTO: “chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia così giudicare: 1) Dichiarare invalidi, nulli, inefficaci e comunque annullare i contratti di cessione di credito su cui la società istante fonda le proprie richieste di pagamento nei confronti del per le ragioni esposte nella narrativa del Controparte_1 presente atto;
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dei contratti stipulati tra le società cedenti e il per le ragioni esposte nella narrativa della Controparte_1 comparsa di risposta e, in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla richiesta di pagamento avanzata dalla società Controparte_1 istante;
3) Dichiarare e riconoscere il difetto di legittimazione attiva della società istante;
4) Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate
e senza causa tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti del e Controparte_1 per l'effetto rigettarle;
5) Condannare in ogni caso la istante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.3.2022, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 domandandone la condanna al pagamento dei crediti portati da una serie di fatture,
[...] oggetto di cessione da parte di ENEL spa ed Hera Comm spa, relativi a sorte capitale ed interessi di mora, oltre interessi ex lege e risarcimento del danno nella misura determinata ex art. 6, co. 2 d.lgs. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.1.2023, si costituiva in giudizio il eccependo: la nullità della procura alle liti;
il difetto di legittimazione Controparte_1
3 attiva della società attrice, non avendo il mai accettato la cessione dei crediti;
CP_1
l'inopponibilità della cessione dei crediti al la nullità del contratto tra società CP_1 cedente ed ente locale per mancanza di forma scritta e per mancata indicazione del relativo impegno di spesa e della copertura finanziaria;
l'infondatezza della pretesa creditoria.
All'udienza del 2.3.2023, il Tribunale, in persona di altro giudice unico, rilevato che la controversia aveva natura bancaria, invitava le parti a proporre istanza di mediazione nel termine di giorni quindici e rinviava all'udienza del 27.9.2023 per verificare l'esito della procedura.
All'udienza del 27.9.2023 il eccepiva l'improcedibilità della domanda, Controparte_1 considerato che la società non aveva correttamente partecipato al primo incontro di mediazione. In particolare, rilevava che coloro i quali avevano partecipato all'incontro per conto della società attrice non avevano dimostrato di averne la rappresentanza sostanziale.
Con ordinanza del 2.10.2023, sciogliendo la riserva assunta nel corso della citata udienza del 27.9.2023, questo giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., riservando di decidere all'esito in ordine all'eccezione di improcedibilità.
Con provvedimento del 2.8.2024, ritenuto che la questione preliminare di rito relativa all'improcedibilità della domanda fosse idonea a definire il giudizio, la causa veniva rinviata al 13.1.2025 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla suddetta questione.
All'udienza successiva, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità nei giudizi che riguardino le controversie nelle materie di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo, rispetto alle quali tale strumento di conciliazione è obbligatorio ex lege.
Il mancato esperimento del procedimento di mediazione in tali materie è rilevabile a pena di decadenza dalle parti ovvero ex officio entro la prima udienza.
Il procedimento di mediazione è, altresì, condizione di procedibilità della domanda allorquando il giudice, discrezionalmente, ne abbia disposto l'esperimento.
4 In entrambi i casi, è previsto che all'udienza fissata dopo la scadenza del termine per lo svolgimento della procedura di mediazione, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara la domanda giudiziale improcedibile.
Ancora, va detto che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si intende avverata se il primo incontro si conclude senza l'accordo.
Agli incontri di mediazione partecipano le parti, assistite dai rispettivi difensori.
In ordine alla partecipazione della parte per mezzo di un terzo all'uopo delegato, nel vigore della disciplina antecedente alla cd. riforma Cartabia, la giurisprudenza si era espressa in senso favorevole, ritenendo sussistente, pur in mancanza di espressa previsione legislativa, la facoltà di delega dell'attività di partecipazione agli incontri di mediazione, purché ciò avvenisse a mezzo di apposita procura speciale.
In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione affermando che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473).
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il legislatore ha chiarito espressamente che le parti, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Quanto alle forme della delega, in assenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale, il legislatore è recentemente intervenuto, inserendo il comma 4 bis dell'art 8 d.lgs. n.
28/2010, con il quale è stato disposto che, salvo quanto previsto dall'art. 11, co. 7, la delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante.
5 Tanto premesso, nel caso in esame è accaduto che il Tribunale, nel corso della prima udienza, abbia assegnato alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, fissando l'udienza del 27.9.2023 per le verifiche conseguenti.
Ora, tanto che la mediazione sia stata disposta in quanto obbligatoria ex lege quanto che sia stata delegata per ordine del giudice, in ogni caso, la parte interessata avrebbe dovuto esperire correttamente il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ebbene, a fronte della tempestiva eccezione di parte convenuta, parte attrice non ha dato prova della regolarità formale della delega conferita al terzo (dott. ) Persona_1 per la partecipazione all'incontro di mediazione.
Dal verbale di mediazione in atti, datato 19 aprile 2023, risulta che per Parte_1 prendevano parte all'incontro “il Dr. , presente per conto di Persona_1 Parte_1
, con procura che viene inoltrata dall'Avv. Basile tramite pec all'Organismo,
[...] unitamente all'Avv. Loredana Basile, in qualità di assistente legale di parte”.
Il verbale di mediazione veniva depositato telematicamente dalla società attrice in data
20.9.2023. Ad esso non era allegato l'atto di delega in favore del terzo. Tale atto veniva prodotto unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Quella in atti è una procura speciale - con la quale la società attrice delegava il dott.
a presenziare all'incontro di mediazione del 19.4.2023 – che risulta, come Per_1 correttamente eccepito dal convenuto, priva di valida sottoscrizione e che reca in CP_1 calce un atto di autentica notarile, anche esso privo di valida sottoscrizione del notaio.
Ora, pur volendo escludere la necessità dell'autenticazione per atto notarile della sottoscrizione apposta in calce all'atto di delega - in ogni caso non è possibile riconoscere alcun valore probatorio ai documenti sopra richiamati, in quanto gli stessi recano una mera firma elettronica semplice, inidonea - soprattutto a fronte di specifica contestazione di controparte - a fornire adeguata prova in ordine all'immodificabilità del contenuto del documento e alla riferibilità di esso e della sottoscrizione al suo autore apparente (in senso conforme, cfr. Cassazione civile sez. II, 24/07/2023, n.22012, secondo cui “una e-mail che contenga espressioni generiche di consenso, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale dei promittenti, non integra l'atto scritto richiesto dagli articoli 1350
e 1351 del Cc.”).
6 Stante l'irregolare partecipazione al primo incontro di mediazione della parte attrice - la quale ha presenziato per mezzo di un soggetto terzo privo del relativo potere di rappresentanza sostanziale - la domanda giudiziale deve dichiararsi improcedibile per mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'attrice va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, in persona del sindaco p.t., contro in persona del Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda giudiziale;
2) condanna l'attrice alla rifusione in favore del delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 881/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Promessa di pagamento – ricognizione di debito”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tr. Pr. T de Amicis, n. 52;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(p.i. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dagli Avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in alla P.zza Matteotti presso l'Ufficio Legale del CP_1
CP_1
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il (P.IVA E Controparte_1
CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in alla Piazza P.IVA_3 CP_1
Matteotti, 1 indirizzo PEC rindisi.it estratto Email_1 CP_1 dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in Parte_1 narrativa, dei seguenti importi:1) € 10.394,92 per sorta capitale residua, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 8; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale residua: • “determinati nella misura degli interessi legali di
1 mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• 1c) gli interessi moratori sulla sorta capitale di Euro 3.753,17 pagata con mandato di pagamento del 21/4/22
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
2) €
7.178,67 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli Controparte_1 costituenti la sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alla Fatt. N. 90008668 del 20/7/20
(all.3); e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 18.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del Controparte_1
e di cui alle Fatt. . 90018547 del 31/10/19 di Euro 12.120,00 e N. 90003516 del 4/3/20 di
Euro 6.520,00 di cui all' all.5 e su questa somma: 3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con
2 decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF , in persona del Sindaco p.t., ope Controparte_1 P.IVA_3 legis dom.to in alla Piazza Matteotti, 1 indirizzo PEC CP_1 rindisi.it al pagamento in favore di delle Email_1 CP_1 Parte_1 diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, • Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
CONVENUTO: “chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia così giudicare: 1) Dichiarare invalidi, nulli, inefficaci e comunque annullare i contratti di cessione di credito su cui la società istante fonda le proprie richieste di pagamento nei confronti del per le ragioni esposte nella narrativa del Controparte_1 presente atto;
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dei contratti stipulati tra le società cedenti e il per le ragioni esposte nella narrativa della Controparte_1 comparsa di risposta e, in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla richiesta di pagamento avanzata dalla società Controparte_1 istante;
3) Dichiarare e riconoscere il difetto di legittimazione attiva della società istante;
4) Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate
e senza causa tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti del e Controparte_1 per l'effetto rigettarle;
5) Condannare in ogni caso la istante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.3.2022, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 domandandone la condanna al pagamento dei crediti portati da una serie di fatture,
[...] oggetto di cessione da parte di ENEL spa ed Hera Comm spa, relativi a sorte capitale ed interessi di mora, oltre interessi ex lege e risarcimento del danno nella misura determinata ex art. 6, co. 2 d.lgs. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.1.2023, si costituiva in giudizio il eccependo: la nullità della procura alle liti;
il difetto di legittimazione Controparte_1
3 attiva della società attrice, non avendo il mai accettato la cessione dei crediti;
CP_1
l'inopponibilità della cessione dei crediti al la nullità del contratto tra società CP_1 cedente ed ente locale per mancanza di forma scritta e per mancata indicazione del relativo impegno di spesa e della copertura finanziaria;
l'infondatezza della pretesa creditoria.
All'udienza del 2.3.2023, il Tribunale, in persona di altro giudice unico, rilevato che la controversia aveva natura bancaria, invitava le parti a proporre istanza di mediazione nel termine di giorni quindici e rinviava all'udienza del 27.9.2023 per verificare l'esito della procedura.
All'udienza del 27.9.2023 il eccepiva l'improcedibilità della domanda, Controparte_1 considerato che la società non aveva correttamente partecipato al primo incontro di mediazione. In particolare, rilevava che coloro i quali avevano partecipato all'incontro per conto della società attrice non avevano dimostrato di averne la rappresentanza sostanziale.
Con ordinanza del 2.10.2023, sciogliendo la riserva assunta nel corso della citata udienza del 27.9.2023, questo giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., riservando di decidere all'esito in ordine all'eccezione di improcedibilità.
Con provvedimento del 2.8.2024, ritenuto che la questione preliminare di rito relativa all'improcedibilità della domanda fosse idonea a definire il giudizio, la causa veniva rinviata al 13.1.2025 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla suddetta questione.
All'udienza successiva, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità nei giudizi che riguardino le controversie nelle materie di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo, rispetto alle quali tale strumento di conciliazione è obbligatorio ex lege.
Il mancato esperimento del procedimento di mediazione in tali materie è rilevabile a pena di decadenza dalle parti ovvero ex officio entro la prima udienza.
Il procedimento di mediazione è, altresì, condizione di procedibilità della domanda allorquando il giudice, discrezionalmente, ne abbia disposto l'esperimento.
4 In entrambi i casi, è previsto che all'udienza fissata dopo la scadenza del termine per lo svolgimento della procedura di mediazione, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara la domanda giudiziale improcedibile.
Ancora, va detto che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si intende avverata se il primo incontro si conclude senza l'accordo.
Agli incontri di mediazione partecipano le parti, assistite dai rispettivi difensori.
In ordine alla partecipazione della parte per mezzo di un terzo all'uopo delegato, nel vigore della disciplina antecedente alla cd. riforma Cartabia, la giurisprudenza si era espressa in senso favorevole, ritenendo sussistente, pur in mancanza di espressa previsione legislativa, la facoltà di delega dell'attività di partecipazione agli incontri di mediazione, purché ciò avvenisse a mezzo di apposita procura speciale.
In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione affermando che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473).
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il legislatore ha chiarito espressamente che le parti, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Quanto alle forme della delega, in assenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale, il legislatore è recentemente intervenuto, inserendo il comma 4 bis dell'art 8 d.lgs. n.
28/2010, con il quale è stato disposto che, salvo quanto previsto dall'art. 11, co. 7, la delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante.
5 Tanto premesso, nel caso in esame è accaduto che il Tribunale, nel corso della prima udienza, abbia assegnato alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, fissando l'udienza del 27.9.2023 per le verifiche conseguenti.
Ora, tanto che la mediazione sia stata disposta in quanto obbligatoria ex lege quanto che sia stata delegata per ordine del giudice, in ogni caso, la parte interessata avrebbe dovuto esperire correttamente il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ebbene, a fronte della tempestiva eccezione di parte convenuta, parte attrice non ha dato prova della regolarità formale della delega conferita al terzo (dott. ) Persona_1 per la partecipazione all'incontro di mediazione.
Dal verbale di mediazione in atti, datato 19 aprile 2023, risulta che per Parte_1 prendevano parte all'incontro “il Dr. , presente per conto di Persona_1 Parte_1
, con procura che viene inoltrata dall'Avv. Basile tramite pec all'Organismo,
[...] unitamente all'Avv. Loredana Basile, in qualità di assistente legale di parte”.
Il verbale di mediazione veniva depositato telematicamente dalla società attrice in data
20.9.2023. Ad esso non era allegato l'atto di delega in favore del terzo. Tale atto veniva prodotto unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Quella in atti è una procura speciale - con la quale la società attrice delegava il dott.
a presenziare all'incontro di mediazione del 19.4.2023 – che risulta, come Per_1 correttamente eccepito dal convenuto, priva di valida sottoscrizione e che reca in CP_1 calce un atto di autentica notarile, anche esso privo di valida sottoscrizione del notaio.
Ora, pur volendo escludere la necessità dell'autenticazione per atto notarile della sottoscrizione apposta in calce all'atto di delega - in ogni caso non è possibile riconoscere alcun valore probatorio ai documenti sopra richiamati, in quanto gli stessi recano una mera firma elettronica semplice, inidonea - soprattutto a fronte di specifica contestazione di controparte - a fornire adeguata prova in ordine all'immodificabilità del contenuto del documento e alla riferibilità di esso e della sottoscrizione al suo autore apparente (in senso conforme, cfr. Cassazione civile sez. II, 24/07/2023, n.22012, secondo cui “una e-mail che contenga espressioni generiche di consenso, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale dei promittenti, non integra l'atto scritto richiesto dagli articoli 1350
e 1351 del Cc.”).
6 Stante l'irregolare partecipazione al primo incontro di mediazione della parte attrice - la quale ha presenziato per mezzo di un soggetto terzo privo del relativo potere di rappresentanza sostanziale - la domanda giudiziale deve dichiararsi improcedibile per mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'attrice va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, in persona del sindaco p.t., contro in persona del Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda giudiziale;
2) condanna l'attrice alla rifusione in favore del delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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