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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1035 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2990/2019 resa dal Tribunale di Foggia, ex art. 281 sexies c.p.c., il 20.12.2019, non notificata, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - fondo patrimoniale tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Antonacci, per mandato Parte_1 allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in San Severo (FG)
=Appellante= e e , rappresentati e difesi dall'avv. Anna Pia CP_1 Controparte_2
Carella, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati nel suo studio, in San Severo (FG)
=Appellati=
All'udienza collegiale del 7 luglio 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 18/08/2016 , ragioniere, Parte_1 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, i coniugi e CP_1 [...]
e, premettendo di essere creditore del primo della somma di € Controparte_2
27.979,08 a titolo di compensi professionali per l'assistenza da lui prestata in suo favore in tre giudizi (contraddistinti dai nn. R.G. 1470/2012, 192/2013 e 2287/2013) innanzi alla CTP di Foggia, chiese che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti,
1 ex art. 2901 c.c., in quanto lesivo delle sue ragioni creditorie, dell'atto pubblico del 31.01.2012, a rogito del notaio in San Severo, con il quale Persona_1 CP_1
unitamente moglie, avevano costituito un fondo
[...] Controparte_2 patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. nel quale erano confluiti tutti i beni immobili di proprietà esclusiva di ivi analiticamente descritti (oltre che di quelli CP_1 facenti capo al coniuge) così sottraendoli alle aggressioni dei suoi creditori personali.
Nel contraddittorio dei convenuti -che, costituitisi con comparsa depositata il 16.12.2016 avevano contestato estensivamente l'avversa domanda per essere insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.- il Tribunale adito, acquisita la documentazione in atti, ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale ha rigettato la domanda, regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, in considerazione del rilievo che, pur potendosi ipotizzare che il fondo fosse stato costituito per sottrarre il patrimonio immobiliare del alle CP_1 ragioni creditorie vantate nei suoi confronti dall in forza di Controparte_3 una cartella di pagamento notificata prima sua costituzione, nella specie, tuttavia, essendo il credito vantato dall'attore successivo all'atto dispositivo, non sussistevano elementi tali per affermare che la costituzione del fondo fosse avvenuta con l'intenzione di frodare le sue ragioni creditore, all'epoca insussistenti.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23/09/2020 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento della domanda originariamente proposta ed il favore delle spese del doppio grado.
Gli appellati, costituitasi con comparsa depositata il 16.09.2022, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ne hanno chiesto il rigetto, perché infondato, con le conseguenziali statuizioni sulle spese del grado.
Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 7 luglio 2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico - giuridico seguito dal Tribunale per giungervi, in coerenza quindi con quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. (cfr.: Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Passando all'esame del merito del gravame, esso è affidato ai seguenti motivi:
1)-errata interpretazione delle risultanze istruttorie Assume l'appellante che il Giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato la documentazione allegata, ritenendo non sufficientemente provato il dolo del CP_1
e della di lui moglie nel costituire il fondo patrimoniale allo scopo preciso di frodare le 2 ragioni creditorie di tutti i loro creditori e di impedire che sul fondo patrimoniale si potessero soddisfare le loro ragioni creditorie. Così opinando, il Tribunale non aveva considerato che trattandosi di un atto dispositivo a titolo gratuito, era sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, consistente nella previsione del danno che sarebbe potuto derivare ai creditori da quell'atto; inoltre, nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame, nemmeno aveva tenuto conto che i coniugi disponenti e, in particolare, la avevano, CP_2 ciascuno, un patrimonio immobiliare cui poter attingere per far fronte ai rispettivi bisogni ed a quelli della famiglia (compresi quelli inerenti alla salute) per cui non vi era la necessità di costituire il fondo che, in realtà, era stato costituito per sottrarre il loro patrimonio immobiliare personale non solo all'Agenzia delle Entrate ma anche alle ragioni creditorie di esso appellante e degli altri creditori.
2)-difetto di motivazione La sentenza impugnata, secondo l'appellante, era illogica e contraddittoria, frutto di una ricostruzione del tutto soggettiva del Giudicante, che aveva travisato completamente le risultanze istruttorie documentali, senza consentire le richieste prove testimoniali, giungendo a delle conclusioni illogiche e non corrispondenti al vero. Invero, non era stato tenuto conto della circostanza che in data 22.12.2014 la signora aveva alienato un uliveto al prezzo di €. 34.000,00, attribuito al fondo CP_2 patrimoniale, facendo così cessare anticipatamente il vincolo del fondo patrimoniale relativamente a quel bene. Tanto rappresentava una ulteriore conferma della totale assenza di finalità solidaristico familiare dell'istituto e la sussistenza del dolo in capo al e del consilium fraudis in capo alla di lui moglie. CP_1
L'appello, ad avviso della Corte, esaminati congiuntamente i due motivi posti a suo fondamento, in quanto connessi, è giuridicamente infondato, per cui deve essere disatteso.
Va premesso che il Giudice di prime cure così ha motivato la decisione assunta:
<<… non vi è dubbio che il sorgere del credito è posteriore all'atto di disposizione: infatti i tre ricorsi alla CTP di Foggia si riferiscono ad intimazioni di pagamento notificate al dopo il 31.01.2012, data di costituzione del fondo patrimoniale: CP_1 il primo ricorso a firma dell' è avverso l'intimazione di pagamento notificata al CP_4 il 2.04.2012. CP_1
In realtà l'atto di disposizione impugnato aveva presumibilmente lo scopo di sottrarre il patrimonio immobiliare alle ragioni dell'Agente esattoriale Equitalia, posto che il 28.03.2011 era stata notificata al una cartella esattoriale dell'importo di CP_1
100.000 euro circa, oltre accessori. Risulta difficile pertanto, alla luce della debitoria pregressa, poter affermare che l'atto di costituzione del fondo avesse lo scopo di frodare le ragioni dell nel senso Pt_1 che non vi sono elementi per affermare che il al momento dell'atto di CP_1 disposizione, avesse già in animo di impugnare le intimazioni di pagamento che sarebbero seguite al mancato pagamento della cartella esattoriale e di affidare il relativo incarico all posto che non aveva impugnato la stessa cartella di CP_4
100.000 euro, previamente notificatagli. 3 Tant'è che lo stesso attore ha partecipato all'atto di costituzione del fondo come testimone, ignaro presumibilmente lui stesso di dover di lì a poco difendere il CP_1 presso la CTP di Foggia, con i ricorsi avverso le intimazioni di pagamento. È noto che in caso di atto anteriore al sorgere del credito deve sussistere il dolo specifico in capo al disponente, ossia che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di frodare le ragioni del futuro creditore. Ma nel caso di specie, come visto, non vi sono elementi per affermare che il fine dell'atto di disposizione sia stato quello di frodare le ragioni dell'odierno attore Pertanto, la domanda dev'essere rigetta per difetto del consilium fraudis>>.
La richiamata motivazione esprime chiaramente il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per giungere alla decisione assunta, pienamente coerente con le riportate premesse logiche e giuridiche per addivenirvi.
Sicché non coglie nel segno la censura con cui si denuncia il vizio di motivazione, considerato altresì che l'argomentazione spesa dall'appellante a fondamento della stessa attiene ad una circostanza estranea alla ratio decidendi.
La ragione per la quale la domanda attorea è stata rigettata attiene, infatti, non alla sussistenza di una causa giustificative della costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi ma all'accertata insussistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, ultima parte, c.c., in capo al debitore personale dell'originario attore (dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare le ragioni del creditore).
Sicché, non rileva ai fini che qui interessano (non essendo stata proposta domanda di nullità e/o di simulazione dell'atto dispositivo impugnato) la circostanza che entrambi i coniugi, prima della costituzione del fondo, fossero proprietari di beni immobili personali idonei a soddisfare le rispettive esigenze personali e quelle della famiglia, atteso che l'art. 167 c.c. non fissa termini e/o condizioni per la costituzione del fondo ed espressamente la prevede anche in costanza di matrimonio. Per le stesse ragioni nemmeno rileva l'ulteriore circostanza, pure dedotta dall'appellante, riguardo alla successiva alienazione, da parte di , di uno dei beni immobili Controparte_2 personali in precedenza confluiti nel fondo, essendo espressamente prevista detta possibilità (con il mero consenso dell'atro coniuge) nel relativo atto costitutivo.
La decisone impugnata, in ogni caso, è pienamente condivisibile, non ravvisandosi nella specie l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie denunciata con il primo motivo di gravame, riguardo alla accertata insussistenza del dolo specifico in capo a debitore dell'attore. CP_1
È incontestato tra le parti, e risulta dai documenti allegati, che il fondo patrimoniale oggetto di causa fu costituito il 31.01.2012 laddove l'incarico professionale da cui rinviene il credito vantato dall'odierno appellante, fu affidato in data successiva a quell'atto. Il primo dei tre ricorsi patrocinato dal rag. fu infatti proposto avverso Pt_1
l'intimazione di pagamento notificata il 2.04.2012.
4 Trattandosi, quindi, di credito insorto successivamente all'atto dispositivo, il creditore avrebbe dovuto provare che esso fosse stato dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il suo credito futuro.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che <in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro>> (così, tra le ultime, Cass. sez. un. 27/01/2025, n. 1898).
Ove il credito sia insorto successivamente all'atto dispositivo, ai fini della sussistenza del consilium fraudis in capo al debitore non è quindi sufficiente il c.d. dolo generico, così come richiesto per l'ipotesi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, ma è necessario che l'atto costituisca attuazione di un disegno del debitore volto a disfarsi dei propri beni, proprio in vista dell'assunzione di quello specifico debito che andrà in seguito a contrarre (appunto, la dolosa preordinazione).
Nel caso che ci occupa, come già detto, il credito dell'appellante è sorto successivamente all'atto dispositivo impugnato. Era quindi suo onere dimostrare che il debitore nel compiere quell'atto avesse già programmato di ricorrere al patrocinio di esso appellante e di non pagarne il corrispettivo.
Tale prova non solo non è stata fornita, ma il Giudice di prime cure ha escluso che ricorresse siffatta preordinazione atteso che, se l'atto poteva ritenersi in ipotesi posto in essere per evitare l'aggressione dei beni personali di da parte CP_1 dell'Agente della Riscossione in forza di una cartella di pagamento a lui già notificata, tanto non poteva dirsi riguardo al credito vantato dall'originario attore. Questi fu officiato del patrocino del non per impugnare quella cartella, ma per CP_1 contrastare le intimazioni di pagamento successivamente emesse in forza della stessa. Quindi, al momento in cui l'atto dispositivo fu posto in essere, nulla lasciava presagire che successivamente il disponente si sarebbe rivolto all'appellante per farsi assistere in un giudizio tributario da incardinare innanzi alla CTP. Né del resto era scontato che l' avrebbe accettato l'incarico. Infatti, essendo egli consapevole del compimento Pt_1
e del contenuto di quell'atto, per avervi preso parte in qualità di testimone, ben avrebbe potuto rifiutare l'incarico e/o acquisire idonee garanzie volte a garantire il pagamento del compenso che sarebbe poi maturato.
Deve in proposito ribadirsi, come pure ricordato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia, che la possibilità di estendere l'azione revocatoria anche agli atti dispositivi posti in essere prima del sorgere del credito pone una deroga al principio generale, 5 sancito dall'art. 2740, primo comma, c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento "con tutti i suoi beni presenti e futuri", cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta l'obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare. Questa esclusione trova giustificazione nella considerazione che, nel momento in cui entra in contatto con il debitore, il creditore è perfettamente in grado di rendersi conto dell'attuale consistenza e composizione del suo patrimonio, nonché di apprezzarne l'idoneità a garantire il soddisfacimento del credito in caso d'inadempimento: può quindi ritenersi ragionevole che l'esercizio dell'azione revocatoria resti limitato all'ipotesi, avente carattere ordinario, in cui il debitore abbia disposto dei propri beni in epoca successiva, nella consapevolezza del pregiudizio in tal modo arrecato al creditore, nonché a quella, eccezionale, in cui l'atto dispositivo, pur essendo stato posto in essere in epoca anteriore, costituisca attuazione di un disegno volto a disfarsi dei propri beni, proprio in vista dell'assunzione di quello specifico debito.
Nella specie, l'appellante, nel momento in cui gli fu conferito l'incarico conosceva perfettamente la condizione patrimoniale del cliente, per cui era in grado di valutare a priori la sua solvibilità attuale e futura, donde non può oggi lamentare che l'atto in questione fosse stato dolosamente preordinato al fine di evitare il pagamento del maturato compenso.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m., con applicazione dei compensi medi corrispondenti al valore della causa (il credito per cui si procede) ridotti della metà, in ragione della particolare non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle difese svolte.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e , avverso la sentenza
[...] CP_1 Controparte_2
n. 2990/2019 resa dal Tribunale di Foggia il 20.12.2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna a rifondere a e , le Parte_1 CP_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 4.996,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
6 3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 22 luglio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
7
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1035 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2990/2019 resa dal Tribunale di Foggia, ex art. 281 sexies c.p.c., il 20.12.2019, non notificata, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - fondo patrimoniale tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Antonacci, per mandato Parte_1 allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in San Severo (FG)
=Appellante= e e , rappresentati e difesi dall'avv. Anna Pia CP_1 Controparte_2
Carella, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati nel suo studio, in San Severo (FG)
=Appellati=
All'udienza collegiale del 7 luglio 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 18/08/2016 , ragioniere, Parte_1 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, i coniugi e CP_1 [...]
e, premettendo di essere creditore del primo della somma di € Controparte_2
27.979,08 a titolo di compensi professionali per l'assistenza da lui prestata in suo favore in tre giudizi (contraddistinti dai nn. R.G. 1470/2012, 192/2013 e 2287/2013) innanzi alla CTP di Foggia, chiese che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti,
1 ex art. 2901 c.c., in quanto lesivo delle sue ragioni creditorie, dell'atto pubblico del 31.01.2012, a rogito del notaio in San Severo, con il quale Persona_1 CP_1
unitamente moglie, avevano costituito un fondo
[...] Controparte_2 patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. nel quale erano confluiti tutti i beni immobili di proprietà esclusiva di ivi analiticamente descritti (oltre che di quelli CP_1 facenti capo al coniuge) così sottraendoli alle aggressioni dei suoi creditori personali.
Nel contraddittorio dei convenuti -che, costituitisi con comparsa depositata il 16.12.2016 avevano contestato estensivamente l'avversa domanda per essere insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.- il Tribunale adito, acquisita la documentazione in atti, ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale ha rigettato la domanda, regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, in considerazione del rilievo che, pur potendosi ipotizzare che il fondo fosse stato costituito per sottrarre il patrimonio immobiliare del alle CP_1 ragioni creditorie vantate nei suoi confronti dall in forza di Controparte_3 una cartella di pagamento notificata prima sua costituzione, nella specie, tuttavia, essendo il credito vantato dall'attore successivo all'atto dispositivo, non sussistevano elementi tali per affermare che la costituzione del fondo fosse avvenuta con l'intenzione di frodare le sue ragioni creditore, all'epoca insussistenti.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23/09/2020 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento della domanda originariamente proposta ed il favore delle spese del doppio grado.
Gli appellati, costituitasi con comparsa depositata il 16.09.2022, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ne hanno chiesto il rigetto, perché infondato, con le conseguenziali statuizioni sulle spese del grado.
Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 7 luglio 2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico - giuridico seguito dal Tribunale per giungervi, in coerenza quindi con quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. (cfr.: Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Passando all'esame del merito del gravame, esso è affidato ai seguenti motivi:
1)-errata interpretazione delle risultanze istruttorie Assume l'appellante che il Giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato la documentazione allegata, ritenendo non sufficientemente provato il dolo del CP_1
e della di lui moglie nel costituire il fondo patrimoniale allo scopo preciso di frodare le 2 ragioni creditorie di tutti i loro creditori e di impedire che sul fondo patrimoniale si potessero soddisfare le loro ragioni creditorie. Così opinando, il Tribunale non aveva considerato che trattandosi di un atto dispositivo a titolo gratuito, era sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, consistente nella previsione del danno che sarebbe potuto derivare ai creditori da quell'atto; inoltre, nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame, nemmeno aveva tenuto conto che i coniugi disponenti e, in particolare, la avevano, CP_2 ciascuno, un patrimonio immobiliare cui poter attingere per far fronte ai rispettivi bisogni ed a quelli della famiglia (compresi quelli inerenti alla salute) per cui non vi era la necessità di costituire il fondo che, in realtà, era stato costituito per sottrarre il loro patrimonio immobiliare personale non solo all'Agenzia delle Entrate ma anche alle ragioni creditorie di esso appellante e degli altri creditori.
2)-difetto di motivazione La sentenza impugnata, secondo l'appellante, era illogica e contraddittoria, frutto di una ricostruzione del tutto soggettiva del Giudicante, che aveva travisato completamente le risultanze istruttorie documentali, senza consentire le richieste prove testimoniali, giungendo a delle conclusioni illogiche e non corrispondenti al vero. Invero, non era stato tenuto conto della circostanza che in data 22.12.2014 la signora aveva alienato un uliveto al prezzo di €. 34.000,00, attribuito al fondo CP_2 patrimoniale, facendo così cessare anticipatamente il vincolo del fondo patrimoniale relativamente a quel bene. Tanto rappresentava una ulteriore conferma della totale assenza di finalità solidaristico familiare dell'istituto e la sussistenza del dolo in capo al e del consilium fraudis in capo alla di lui moglie. CP_1
L'appello, ad avviso della Corte, esaminati congiuntamente i due motivi posti a suo fondamento, in quanto connessi, è giuridicamente infondato, per cui deve essere disatteso.
Va premesso che il Giudice di prime cure così ha motivato la decisione assunta:
<<… non vi è dubbio che il sorgere del credito è posteriore all'atto di disposizione: infatti i tre ricorsi alla CTP di Foggia si riferiscono ad intimazioni di pagamento notificate al dopo il 31.01.2012, data di costituzione del fondo patrimoniale: CP_1 il primo ricorso a firma dell' è avverso l'intimazione di pagamento notificata al CP_4 il 2.04.2012. CP_1
In realtà l'atto di disposizione impugnato aveva presumibilmente lo scopo di sottrarre il patrimonio immobiliare alle ragioni dell'Agente esattoriale Equitalia, posto che il 28.03.2011 era stata notificata al una cartella esattoriale dell'importo di CP_1
100.000 euro circa, oltre accessori. Risulta difficile pertanto, alla luce della debitoria pregressa, poter affermare che l'atto di costituzione del fondo avesse lo scopo di frodare le ragioni dell nel senso Pt_1 che non vi sono elementi per affermare che il al momento dell'atto di CP_1 disposizione, avesse già in animo di impugnare le intimazioni di pagamento che sarebbero seguite al mancato pagamento della cartella esattoriale e di affidare il relativo incarico all posto che non aveva impugnato la stessa cartella di CP_4
100.000 euro, previamente notificatagli. 3 Tant'è che lo stesso attore ha partecipato all'atto di costituzione del fondo come testimone, ignaro presumibilmente lui stesso di dover di lì a poco difendere il CP_1 presso la CTP di Foggia, con i ricorsi avverso le intimazioni di pagamento. È noto che in caso di atto anteriore al sorgere del credito deve sussistere il dolo specifico in capo al disponente, ossia che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di frodare le ragioni del futuro creditore. Ma nel caso di specie, come visto, non vi sono elementi per affermare che il fine dell'atto di disposizione sia stato quello di frodare le ragioni dell'odierno attore Pertanto, la domanda dev'essere rigetta per difetto del consilium fraudis>>.
La richiamata motivazione esprime chiaramente il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per giungere alla decisione assunta, pienamente coerente con le riportate premesse logiche e giuridiche per addivenirvi.
Sicché non coglie nel segno la censura con cui si denuncia il vizio di motivazione, considerato altresì che l'argomentazione spesa dall'appellante a fondamento della stessa attiene ad una circostanza estranea alla ratio decidendi.
La ragione per la quale la domanda attorea è stata rigettata attiene, infatti, non alla sussistenza di una causa giustificative della costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi ma all'accertata insussistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, ultima parte, c.c., in capo al debitore personale dell'originario attore (dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare le ragioni del creditore).
Sicché, non rileva ai fini che qui interessano (non essendo stata proposta domanda di nullità e/o di simulazione dell'atto dispositivo impugnato) la circostanza che entrambi i coniugi, prima della costituzione del fondo, fossero proprietari di beni immobili personali idonei a soddisfare le rispettive esigenze personali e quelle della famiglia, atteso che l'art. 167 c.c. non fissa termini e/o condizioni per la costituzione del fondo ed espressamente la prevede anche in costanza di matrimonio. Per le stesse ragioni nemmeno rileva l'ulteriore circostanza, pure dedotta dall'appellante, riguardo alla successiva alienazione, da parte di , di uno dei beni immobili Controparte_2 personali in precedenza confluiti nel fondo, essendo espressamente prevista detta possibilità (con il mero consenso dell'atro coniuge) nel relativo atto costitutivo.
La decisone impugnata, in ogni caso, è pienamente condivisibile, non ravvisandosi nella specie l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie denunciata con il primo motivo di gravame, riguardo alla accertata insussistenza del dolo specifico in capo a debitore dell'attore. CP_1
È incontestato tra le parti, e risulta dai documenti allegati, che il fondo patrimoniale oggetto di causa fu costituito il 31.01.2012 laddove l'incarico professionale da cui rinviene il credito vantato dall'odierno appellante, fu affidato in data successiva a quell'atto. Il primo dei tre ricorsi patrocinato dal rag. fu infatti proposto avverso Pt_1
l'intimazione di pagamento notificata il 2.04.2012.
4 Trattandosi, quindi, di credito insorto successivamente all'atto dispositivo, il creditore avrebbe dovuto provare che esso fosse stato dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il suo credito futuro.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che <in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro>> (così, tra le ultime, Cass. sez. un. 27/01/2025, n. 1898).
Ove il credito sia insorto successivamente all'atto dispositivo, ai fini della sussistenza del consilium fraudis in capo al debitore non è quindi sufficiente il c.d. dolo generico, così come richiesto per l'ipotesi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, ma è necessario che l'atto costituisca attuazione di un disegno del debitore volto a disfarsi dei propri beni, proprio in vista dell'assunzione di quello specifico debito che andrà in seguito a contrarre (appunto, la dolosa preordinazione).
Nel caso che ci occupa, come già detto, il credito dell'appellante è sorto successivamente all'atto dispositivo impugnato. Era quindi suo onere dimostrare che il debitore nel compiere quell'atto avesse già programmato di ricorrere al patrocinio di esso appellante e di non pagarne il corrispettivo.
Tale prova non solo non è stata fornita, ma il Giudice di prime cure ha escluso che ricorresse siffatta preordinazione atteso che, se l'atto poteva ritenersi in ipotesi posto in essere per evitare l'aggressione dei beni personali di da parte CP_1 dell'Agente della Riscossione in forza di una cartella di pagamento a lui già notificata, tanto non poteva dirsi riguardo al credito vantato dall'originario attore. Questi fu officiato del patrocino del non per impugnare quella cartella, ma per CP_1 contrastare le intimazioni di pagamento successivamente emesse in forza della stessa. Quindi, al momento in cui l'atto dispositivo fu posto in essere, nulla lasciava presagire che successivamente il disponente si sarebbe rivolto all'appellante per farsi assistere in un giudizio tributario da incardinare innanzi alla CTP. Né del resto era scontato che l' avrebbe accettato l'incarico. Infatti, essendo egli consapevole del compimento Pt_1
e del contenuto di quell'atto, per avervi preso parte in qualità di testimone, ben avrebbe potuto rifiutare l'incarico e/o acquisire idonee garanzie volte a garantire il pagamento del compenso che sarebbe poi maturato.
Deve in proposito ribadirsi, come pure ricordato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia, che la possibilità di estendere l'azione revocatoria anche agli atti dispositivi posti in essere prima del sorgere del credito pone una deroga al principio generale, 5 sancito dall'art. 2740, primo comma, c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento "con tutti i suoi beni presenti e futuri", cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta l'obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare. Questa esclusione trova giustificazione nella considerazione che, nel momento in cui entra in contatto con il debitore, il creditore è perfettamente in grado di rendersi conto dell'attuale consistenza e composizione del suo patrimonio, nonché di apprezzarne l'idoneità a garantire il soddisfacimento del credito in caso d'inadempimento: può quindi ritenersi ragionevole che l'esercizio dell'azione revocatoria resti limitato all'ipotesi, avente carattere ordinario, in cui il debitore abbia disposto dei propri beni in epoca successiva, nella consapevolezza del pregiudizio in tal modo arrecato al creditore, nonché a quella, eccezionale, in cui l'atto dispositivo, pur essendo stato posto in essere in epoca anteriore, costituisca attuazione di un disegno volto a disfarsi dei propri beni, proprio in vista dell'assunzione di quello specifico debito.
Nella specie, l'appellante, nel momento in cui gli fu conferito l'incarico conosceva perfettamente la condizione patrimoniale del cliente, per cui era in grado di valutare a priori la sua solvibilità attuale e futura, donde non può oggi lamentare che l'atto in questione fosse stato dolosamente preordinato al fine di evitare il pagamento del maturato compenso.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m., con applicazione dei compensi medi corrispondenti al valore della causa (il credito per cui si procede) ridotti della metà, in ragione della particolare non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle difese svolte.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e , avverso la sentenza
[...] CP_1 Controparte_2
n. 2990/2019 resa dal Tribunale di Foggia il 20.12.2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna a rifondere a e , le Parte_1 CP_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 4.996,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
6 3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 22 luglio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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