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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9706 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 8685/21
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Filomena Alaia elett.te domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Avellino via Paul Harris n.22 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine AN, Paola Cosmai
e CA Di RS elett.te domiciliato presso la sede legale dell' in LI alla via CP_1
AN EM giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_2
, in persona dell'amministratore e l.r.p.t., rapp. ta e difesa dall'avv. Eva
[...]
LO e ES ZE, domiciliata presso lo studio della prima in LI alla Via
Dei Missionari 11 giusta procura in atti;
CONVENUTI rapp. to e difeso dagli avv. ti Nicola Crispino e Marco Sannino ed elett. te CP_3
dom. to presso il loro studio in LI via A. Depretis n. 51 giusta procura in atti;
in persona del procuratore Controparte_4
speciale rapp. ta e difesa dall'avv. Paolo de Divitiis ed elett. te dom. ta presso il studio in
LI via Monte di Dio n. 66 giusta procura in atti. TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che l'istante , nel mese di luglio 2015, si sottoponeva ad esame colonscopico presso la clinica Mediterranea di LI dove gli veniva riscontrata la presenza di una neoformazione ulcerata al retto distale, e successivamente bioptizzata, presentava i caratteri di un “adenocarcinoma”; rivoltosi all' Controparte_1 CP_1
” veniva sottoposto, nel periodo dal 28.09.2015 al 03.11.2015, ad un trattamento
[...]
radioterapico con finalità pre-operatoria in associazione a chemioterapia – c.d trattamento “neo-adiuvante”;
- che in data 23 febbraio 2016, presso l' , eseguiva un primo intervento Controparte_1
chirurgico di resezione del retto ultra bassa con intento conservativo;
purtroppo però, in data 2 marzo 2016 si rendeva necessario un secondo intervento di “radicalizzazione”, eseguito sempre presso l' , con diagnosi istologica di adenocarcinoma del Controparte_1
retto con tumor budding. Stadio yp T3 pNn1b (1 linfonodo positivo su 18 asportati );
- che in data 4 marzo 2016, veniva dimesso e si recava nuovamente a visita nei giorni successivi e precisamente in data 7.03.2016, 11.3.2016 e 16.3.2016; considerata la regressione del tumore grazie al trattamento “neo-adiuvante”, il sig. , secondo il Pt_1
protocollo, doveva effettuare solo un “follow-up” puntuale ed efficiente al fine di valutare nuove iniziative terapeutiche per evitare l'eventuale e probabile ripresa della malattia, se non addirittura sottoporsi ad una ulteriore chemioterapia adiuvante;
- che si sottoponeva ai controlli strumentali, praticando ogni 4 mesi “follow-up” con esami di laboratorio ed esami diagnostici (Tac, RM e PET) ed in data 8 marzo 2017, eseguiva presso il Centro Radio Medica una tomografia totale corporea con mezzo di contrasto, dalla quale emergeva un nodulo polmonare di 13x10 mm nel lobo inferiore destro, giudicato dal radiologo refertante, dott. fortemente sospetto di CP_3
localizzazione metastatica dove non venivano riscontrate ulteriori metastasi in altre sedi;
- che in data 13 marzo 2017, eseguiva una indagine PET total body, presso l'Istituto DN di LI che confermava la natura metastatica della lesione polmonare ma evidenziava, altra lesione, maggiormente sospetta per metastasi (SUV 25.8) a carico del segmento epatico;
- che il radiologo dell'istituto DN per poter esprimere una diagnosi corretta, dopo un mese dalla PET, consigliò un approfondimento mediante risonanza magnetica all'addome superiore che fu eseguita, in data 11 aprile 2017, presso il Centro
RadioMedica e da detta risonanza secondo il radiologo refertante (dott. non CP_3
emergeva alcuna lesione epatica compatibile con un ulteriore secondarismo;
- che gli approfondimenti diagnostici sono poi proseguiti e in data 20 giugno 2017 veniva eseguita nuovamente presso il Centro Radio-Medica TAC da cui emergeva un aumento del nodulo polmonare di dimensioni 22x14 mm e ma non veniva riscontrata ,secondo il radiologo,nessuna lesione a livello epatico;
- che nel successivo mese di agosto 2017 l'istante veniva sottoposto, presso l' CP_1
, ad un trattamento per la sola metastasi polmonare, in 5 sedute, mediante
[...]
apparecchiatura stereo atassica “ Cyberknife” che portava inizialmente alla riduzione dimensionale del reperto e difatti alla tac del 7 novembre 2017 risultava di 11mm, per poi ricrescere fino a 17 mm nella successiva Tac del 10 aprile 2018;
- che quanto riguarda il fegato, invece, il radiologo refertante del centro radiologico Radio- medica , il dott. nonostante permanesse l'immagine della lesione epatica nelle CP_3
TAC del 20 giugno 2017, del 7 novembre 2017 e dell'10 aprile 2018, continuava a ritenere che non vi fosse nessuna immagine significativa da segnalare e quindi da approfondire nonostante la PET total body effettuata in data 3 gennaio 2018 presso altro centro- DN LI , avesse evidenziato oltre all'iperaccumulo a livello lobo inferiore del polmone estro anche un iperaccumulo 20.0 al II segmento epatico;
- che il sig. , sconcertato da detti risultati, eseguiva gli esami di “imaging” presso Pt_1
altro centro, (UOC Radiologia e Diagnostica per immagini P.O. Santa Maria Delle
Grazie di Pozzuoli) e a seguito di una ecografia eseguita in data 28 giugno 2018, gli veniva riscontrata una metastasi epatica confermata poi dalla risonanza magnetica del 9 luglio 2018 e dalla successiva Tac del 24 luglio 2018 entrambe eseguite presso il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli le quali confermavano tutte il coinvolgimento metastatico anche del fegato in evoluzione rispetto a quanto già evidenziato nelle PET di marzo 2017 e gennaio 2018;
- che dal mese di giugno 2018 il sig. abbandonava il Centro Diagnostico che fino Pt_1
al quel momento non aveva refertato alcuna lesione focale a livello epatico e si rivolgeva ad altro Istituto, il UOC oncologia Controparte_5
Medica dove a seguito di una ecografia, fatta di propria iniziativa dal Sig. , veniva Pt_1
confermata la presenza di nodulazione epatica, riferibile a metastasi di diametro di 40mm nella stessa sede evidenziata dalla PET – CT del 13 marzo 2017 (ben 15 mesi prima ) e del 3 gennaio 2018 (6 mesi prima);
- che la successiva RM dell'addome, eseguita poi nel mese di luglio 2018 evidenziava ulteriori lesioni epatiche di dimensioni inferiori. Pertanto, in presenza di detti elementi in ulteriore progressione, il sig. veniva sottoposto dal mese di agosto 2018 ad oggi Pt_1
a chemioterapia di “necessità” presso il nuovo Istituto Policlinico Università della
Campania Luigi Vanvitelli, UOC oncologia Medica, per cercare di stabilizzare il quadro metastatico e far regredire alcune lesioni secondarie;
- che detta terapia, però, veniva interrotta per circa due mesi, a causa del necessario intervento chirurgico al fegato che l'istante ha dovuto effettuare nel mese di novembre
2019, per la resezione della metastasi al II segmento epatico con conseguente incremento della lesione polmonare già trattata;
- che da quanto rappresentato emerge con evidenzia un grave negligenza nella condotta degli esami eseguiti nel periodo anteriore al mese di giugno 2018, presso il Centro Radio
Medica di Pozzuoli e refertati dal dott. e il cui criterio diagnostico non ha tenuto CP_3
conto in maniera adeguata dei risultati PET/TAC dal marzo 2017 in poi,risultati che invece, avrebbero dovuto imporre idonei approfondimenti fino alla definizione della lesione epatica del II segmento;
- che detti risultati venivano trascurati anche dal medico oncologo responsabile del follow up presso il dipartimento di Oncologia Addominale dell' , il dott. Controparte_1
il quale avrebbe dovuto tenere conto, relativamente alla lesione epatica Controparte_6
del II segmento, delle discordanze dei referti degli esami di “imaging” morfologici e le risultanze di quelli funzionali (le due PET /TAC del 13 marzo 2017 e 3 gennaio 2018);
- che la tardiva diagnosi nell'individuare la lesione del II segmento, già nel mese di marzo
2017 e non evidenziata fino al mese di giugno 2018 ha ridotto notevolmente le chance di sopravvivenza del in quanto il ricorso alla terapia necessaria è stato per l'effetto Pt_1
parimenti tardivo.
Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione dell'evento Controparte_1
dannoso a causa della omessa e ritardata diagnosi nel periodo del Follow-Up per fatto del proprio medico e la responsabilità del centro
[...]
nella causazione dell'evento Controparte_2
dannoso a causa della omessa refertazione delle metastasi al II segmento epatico per fatto del proprio medico. Per l'effetto chiedeva di condannare i convenuti in solido per quanto di rispettiva competenza al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali e non patrimoniali e di condannarli ex art 96 c.p.c per aver agito in male fede o colpa grave, concretizzatasi, tra l' altro, anche in relazione alla mancata adesione al tentativo di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010.
Si costituiva l' il quale chiedeva di Controparte_1
accertare i fatti di causa e per l'effetto escludere qualsivoglia responsabilità a suo carico rispondendo il trattamento dell'attore ed i presidi di sicurezza alle linee guida ed ai protocolli vigenti, nonché ai canoni della diligenza e perizia richieste dall'ordinamento.
Chiedeva inoltre di dichiarare l' improcedibilità della domanda in quanto la domanda posta nel presente giudizio non era stata oggetto né di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. e nè di un procedimento di mediazione ex D. Lgs
28/10.
Si costituiva lo il quale in via Controparte_2
preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del dott. e CP_3
di dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto generico.Chiedeva inoltre il rigetto delle domande attoree perché infondate. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la sua responsabilità e/o del dr. previa CP_3
graduazione dell'eventuale responsabilità di tutti i soggetti coinvolti (ivi compreso l' ), chiedeva di condannare il dr. al risarcimento dei danni Controparte_1 CP_3
lamentati dall'attore, ovvero quantomeno condannarlo a manlevare e/o garantire lo stesso, dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che le potrebbero derivare dal presente giudizio, limitando in ogni caso l'eventuale condanna al giusto ed al dovuto.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzato CP_3
alla chiamata in causa della Reale Mutua Ass.ni.
In via principale chiedeva di rigettare tutte le domande formulate dall'attore, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto, in via gradata chiedeva di accertare e dichiarare inammissibile la domanda di rivalsa formulata dallo Controparte_2
, in via ancora più gradata chiedeva di rigettare la domanda di rivalsa formulata
[...]
dallo . Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento Controparte_2
delle domande avversarie, chiedeva di condannare direttamente la
[...]
al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore. In via di CP_4
ulteriore subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto ad essere manlevato e/o tenuto indenne dalla e, per l'effetto, condannare Controparte_4
quest'ultima.
Si costituiva la soc. Reale Mutua Ass.ni la quale chiedeva di rigettare la domanda avanzata dall'attore anche nei confronti della società Controparte_7
perché inammissibile, non provata ed infondata. Nella
[...]
denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti della società , chiedeva Controparte_7
di rigettare la domanda da questa proposta nei confronti del dott. perchè CP_3
inammissibile, non provata ed infondata. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento sia della domanda attorea anche nei confronti della società
[...]
, che della domanda da questa Controparte_7
proposta nei confronti del dott. chiedeva di accogliere la domanda di CP_3
garanzia da questi proposta nei confronti della Parte_2
solo laddove venisse dimostrata la ricorrenza di tutte le condizioni (oggettive, soggettive e cronologiche) contrattualmente previste per la sua operatività e, comunque, nei limiti stabiliti, anche per massimale e quota di responsabilità personale. Prodotta documentazione, espletata ctu medico- legale la causa sulle conclusioni delle parti veniva rinviata all'udienza del 03/07/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In ordine all'eccezione di improcedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria sollevata da parte convenuta per essere la stessa generica, si ritiene che nell'oggetto dell'istanza è indicato "risarcimento danni per responsabilità medica tardiva ed errata relativa a lesioni con riduzione delle chance di sopravvivenza" e successivamente, a seguito dell'invito alla mediazione fissato per il 29 ottobre 2020, l'
[...]
dichiarava di non partecipare alla procedura in Parte_3
quanto non riteneva sussistere elementi di responsabilità a carico della struttura e dei suoi operatori. Difatti in quella occasione, l' non sollevava alcuna perplessità CP_1
riguardo alla presunta genericità della domanda, come sostenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, laddove si afferma : "In altre parole, la Controparte_1
non ha aderito all'invito alla mediazione non perché non ritenga valido lo strumento della mediazione ex D.Lgs. 28/10, ma piuttosto perché non è in condizione di valutare eventuali profili di responsabilità in merito all'oggetto della domanda di mediazione, che risulta estremamente sintetico e generico". Peraltro, con la richiesta di risarcimento danni del 30 luglio 2020, i convenuti erano già stati resi edotti degli specifici inadempimenti e delle condotte contestate dal sig. , circostanza che esclude qualsiasi dubbio circa Pt_1
la conoscenza dell'oggetto della controversia.
Analogamente, anche lo dichiarava Controparte_2
di non aderire alla procedura di mediazione, sostenendo che nel proprio operato non fosse ravvisabile alcuna responsabilità od omissione. In definitiva, se l' Controparte_1
avesse realmente nutrito dubbi circa il contenuto o la chiarezza della domanda di mediazione, avrebbe potuto richiedere chiarimenti in merito circostanza che, tuttavia, non si è mai verificata. Ciò conferma che tutte le parti coinvolte erano già perfettamente consapevoli dei fatti e delle contestazioni poste a fondamento della domanda risarcitoria.
Per tali ragione l'eccezione di improcedibilità sollevata deve essere rigettata.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Del pari va detto che la chiamata in giudizio del dott. ( oltre ad essere ammissibile CP_3
per essere i fatti occorsi prima dell'entrata in vigore della L.24/17 lamentando una prima omissione risalente al giorno 8 marzo 2017) non è unicamente per l'azione di manleva ma anche per fare dichiarare lo stesso unico responsabile del lamentato danno rientrando la difesa dello studio radiologico nell'ipotesi in cui il convenuto chiama in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà
l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della
Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto dei convenuti per una tardiva diagnosi nell'individuazione della lesione del II segmento (epatico) con conseguente riduzione di perdita di chance di sopravvivenza.
Venivano nominati i consulenti dott. , dott. ed il Persona_1 Persona_2
dott. i quali dopo un breve excursus sull'iter terapeutico Persona_3
evidenziavano che “ Tutti questi trattamenti sono stati eseguiti in modo corretto ed erano necessari ed indifferibili e che la condizione clinica del sig. nel corso degli Pt_1
anni (recidiva polmonare ed epatica di adenocarcinoma del retto) rappresenta una delle evoluzioni più frequenti nei pazienti affetti da una neoplasia dell'intestino ed è quindi di routinaria osservazione. Egualmente “routinario” è l'intervento di asportazione chirurgia di metastasi epatiche da carcinomi del colon o del retto “ rilevando che “ I danni lamentati da parte attrice (necessità di chemioterapia e di intervento chirurgico) non sono stati causati da errori nella gestione clinica ma sono le conseguenze della comparsa di metastasi epatiche da carcinoma del retto, metastasi che vengono trattate con la asportazione chirurgica dopo un trattamento chemioterapico. “
I consulenti nella loro relazione chiarivano che “ la metastasi epatica era una lesione difficile da rilevare, in prima battuta, per la sua sede, il II segmento, vicino al cuore e suscettibile di artefatti da movimento, legati all'attività cardiaca e artefatto da volume parziale con l'adiacente pericardio, tuttavia, in seconda battuta, sulla base del reperto dell'esame PT-TC del 13.03.2017 la lesione avrebbe potuto essere identificata. Il sig.
, a causa della discrepanza tra TC dello 08.03.2017 e PET-TC del 13.03.2017 Pt_1
veniva quindi indirizzato dagli oncologi del a eseguire un RM con mezzo di CP_1
contrasto epato-specifico, eseguita l'11.04.2017 e che non rileverà la metastasi epatica, probabilmente a causa della sede, il II segmento, vicino al cuore e suscettibile di artefatti da movimento, ma anche ad artefatto “ghost” (fantasma) da aorta addominale.Tuttavia, se si fosse tenuto in giusto conto il reperto dell'esame PT-TC del 13.03.2017 la lesione avrebbe potuto essere identificata, così come avrebbe potuto essere identificata nelle successive TC di follow up, eseguite il 20.06.2017 e 07.11.2017 e, ancora di più, dopo che, a gennaio 2018 (03.01.2018) una nuova PET-TC, sempre prescritta dagli oncologi del , confermava l'iperaccumulo di FPG, indicativo di lesione metabolicamente CP_1
attiva, nel polmone e anche nel II segmento epatico, reperti compatibili con lesioni maligne, trattandosi di un follow up di adenocarcinoma del colon (la metastasi polmonare era già stata trattata con Radioterapia Stereotassica ad agosto 2017). Nel
Giugno 2018, in concomitanza con il significativo rialzo dei markers oncologici, il paziente si rivolgeva ad un altro oncologo, non più dell'Ospedale Pascale e veniva diagnosticata una metastasi epatica, nel II segmento, da un esame ecografico del
28.06.2018, confermata da RM addome superiore dello 09.07.2018 e da TC del
28.07.2018, nella quale, oltre all'aumento dimensionale della lesione, se ne visualizzava una più piccola, satellite. Dal punto di vista oncologico si può certamente affermare che:
l'eventuale diagnosi più precoce della metastasi epatica non avrebbe evitato la necessità dell'intervento di resezione della zona di fegato in cui essa era localizzata , la chemioterapia pre-operatoria sarebbe comunque stata necessaria, la diagnosi più precoce della metastasi epatica non avrebbe avuto alcuna influenza sulla efficacia della radioterapia stereotassica eseguita sul nodulo polmonare , la chemioterapia successiva sarebbe comunque stata indicata per il controllo della metastasi polmonare” difatti i ccttuu evidenziavano che “ la metastasi epatica del II segmento non sia stata tempestivamente diagnosticata, da chi ha refertato gli esami TC e RM, eseguiti a marzo, aprile, giugno, novembre 2017 e aprile 2018. Tuttavia, appare anche evidente che non siano stati tenuti in alcun conto, dagli oncologi del , i referti delle due PET-TC, CP_1
del marzo 2017 e gennaio 2018, nelle quali si descrivevano chiaramente le due aree di iperaccumulo di FPG, nel polmone e nel II segmento epatico, indicative di lesioni metabolicamente attive, quindi riferibili a lesioni secondarie (metastasi), trattandosi di follow up di paziente con neoplasia primitiva nota (adenocarcinoma del colon). Dal punto di vista oncologico non c'è dubbio che in presenza di una discordanza tra i risultati di diversi esami diagnostici deve portare i medici che hanno in cura un paziente a richiedere tutti gli accertamenti che possono aiutare a formulare la diagnosi corretta.
I consulenti concludevano precisando che “la responsabilità del ritardo diagnostico e terapeutico è da addebitare in par misura ai radiologici e agli oncologi convenuti. Dal punto di vista radiologico e oncologico possiamo affermare che ci sia responsabilità delle parti convenute nella tardiva diagnosi della sola metastasi epatica, ma se fosse stata formulata dal giugno 2017, il trattamento e la prognosi non sarebbero state diverse e quindi nessuna menomazione né danno può essere attribuito al segnalato ritardo diagnostico”.
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti della congruità dei giudizi espressi e delle osservazioni da parte dei convenuti dott. e della e da parte attorea. CP_3 Controparte_8
Con riferimento, a quanto riportato dai convenuti dott. e Prof. CP_3 Per_4
consulente di parte della i consulenti ritenevano che “ l'errore
[...] CP_9
diagnostico imputato al Dott. riguarda sia il referto della TAC dell'08.03.2017, sia CP_3
quello della RMN dell'11.04.2017, tutti e due a sua firma. La TAC dell'08.03.2017, alla luce della successiva PET-TAC del 13.03.2017 (effettuata in altra sede, ma è improbabile che non sia stata messa a conoscenza del radiologo dell'interessato), era quanto meno meritevole di approfondimento diagnostico. Stesso discorso per la dell'11.04.2017.
In ogni caso, anche volendo ammettere che l'accertamento PET-TAC del 13.03.2017 effettuato in altra sede non era stato messo in visione al radiologo Dott. i CP_3
successivi esami effettuati in data 20.06.2017 non lasciano dubbi sull'errore diagnostico” Riguardo le osservazioni da parte del Prof. consulente di parte Persona_5
attorea, lo stesso, evidenziava come” la tardiva diagnosi determinava una sofferenza fisica e psichica intensa e prolungata nel Serpico modificando l'iter terapeutico, poiché se la lesione fosse stata approfondita già nel 2017 non ci sarebbe stato il successivo intervento al fegato e la chemioterapia avrebbe avuto un programma diverso così come la radioterapia sarebbe stata sicuramente più efficace”. Difatti il CTP riteneva che la” tardiva diagnosi faceva sì che la lesione epatica crescesse fino a 4 cm dando origine ad altre lesioni più piccole “.
I CCTTUU ribadivano ancora una volta che “il ritardo diagnostico non ha modificato l'iter clinico e prognostico, chiarendo che la sussistente sofferenza psichica lamentata dal sig. , non è in relazione con il ritardo diagnostico ma bensì con la patologia Pt_1
tumorale di base”
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi anche in relazione alle osservazioni da parte delle parti convenute.
D'altra parte anche la relazione di parte ha quantificato in una perdita di chance di sopravvivenza del 20% con ciò garantendo quella apprezzabilità e consistenza di cui necessita la chance per assurgere a danno risarcibile, d'altra parte si richiamano le risposte rese dal Collegio peritale a seguito delle osservazioni avanzate dal ctp attoreo.
Rilevato quindi che, come già detto in precedenza, l'eventuale diagnosi precoce della metastasi epatica non avrebbe evitato la necessità dell'intervento di resezione;
si sarebbe comunque dovuto sostenere il ciclo chemioterapico ( peraltro comunque indicato per il controllo della metastasi polmonare) pre-operatorio; né questo ha inciso sull'efficacia della radioterapia stereotassica eseguita sul nodulo polmonare la domanda deve essere rigettata.
Dal rigetto della domanda principale discende l'assorbimento di ogni altra domanda ed il rigetto della domanda ex art. 96 cpc.
In ragione della accertata sussistenza di una colpa senza danno le spese di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico solidale della parte attrice e delle parti convenute.
LI, 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 8685/21
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Filomena Alaia elett.te domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Avellino via Paul Harris n.22 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine AN, Paola Cosmai
e CA Di RS elett.te domiciliato presso la sede legale dell' in LI alla via CP_1
AN EM giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_2
, in persona dell'amministratore e l.r.p.t., rapp. ta e difesa dall'avv. Eva
[...]
LO e ES ZE, domiciliata presso lo studio della prima in LI alla Via
Dei Missionari 11 giusta procura in atti;
CONVENUTI rapp. to e difeso dagli avv. ti Nicola Crispino e Marco Sannino ed elett. te CP_3
dom. to presso il loro studio in LI via A. Depretis n. 51 giusta procura in atti;
in persona del procuratore Controparte_4
speciale rapp. ta e difesa dall'avv. Paolo de Divitiis ed elett. te dom. ta presso il studio in
LI via Monte di Dio n. 66 giusta procura in atti. TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che l'istante , nel mese di luglio 2015, si sottoponeva ad esame colonscopico presso la clinica Mediterranea di LI dove gli veniva riscontrata la presenza di una neoformazione ulcerata al retto distale, e successivamente bioptizzata, presentava i caratteri di un “adenocarcinoma”; rivoltosi all' Controparte_1 CP_1
” veniva sottoposto, nel periodo dal 28.09.2015 al 03.11.2015, ad un trattamento
[...]
radioterapico con finalità pre-operatoria in associazione a chemioterapia – c.d trattamento “neo-adiuvante”;
- che in data 23 febbraio 2016, presso l' , eseguiva un primo intervento Controparte_1
chirurgico di resezione del retto ultra bassa con intento conservativo;
purtroppo però, in data 2 marzo 2016 si rendeva necessario un secondo intervento di “radicalizzazione”, eseguito sempre presso l' , con diagnosi istologica di adenocarcinoma del Controparte_1
retto con tumor budding. Stadio yp T3 pNn1b (1 linfonodo positivo su 18 asportati );
- che in data 4 marzo 2016, veniva dimesso e si recava nuovamente a visita nei giorni successivi e precisamente in data 7.03.2016, 11.3.2016 e 16.3.2016; considerata la regressione del tumore grazie al trattamento “neo-adiuvante”, il sig. , secondo il Pt_1
protocollo, doveva effettuare solo un “follow-up” puntuale ed efficiente al fine di valutare nuove iniziative terapeutiche per evitare l'eventuale e probabile ripresa della malattia, se non addirittura sottoporsi ad una ulteriore chemioterapia adiuvante;
- che si sottoponeva ai controlli strumentali, praticando ogni 4 mesi “follow-up” con esami di laboratorio ed esami diagnostici (Tac, RM e PET) ed in data 8 marzo 2017, eseguiva presso il Centro Radio Medica una tomografia totale corporea con mezzo di contrasto, dalla quale emergeva un nodulo polmonare di 13x10 mm nel lobo inferiore destro, giudicato dal radiologo refertante, dott. fortemente sospetto di CP_3
localizzazione metastatica dove non venivano riscontrate ulteriori metastasi in altre sedi;
- che in data 13 marzo 2017, eseguiva una indagine PET total body, presso l'Istituto DN di LI che confermava la natura metastatica della lesione polmonare ma evidenziava, altra lesione, maggiormente sospetta per metastasi (SUV 25.8) a carico del segmento epatico;
- che il radiologo dell'istituto DN per poter esprimere una diagnosi corretta, dopo un mese dalla PET, consigliò un approfondimento mediante risonanza magnetica all'addome superiore che fu eseguita, in data 11 aprile 2017, presso il Centro
RadioMedica e da detta risonanza secondo il radiologo refertante (dott. non CP_3
emergeva alcuna lesione epatica compatibile con un ulteriore secondarismo;
- che gli approfondimenti diagnostici sono poi proseguiti e in data 20 giugno 2017 veniva eseguita nuovamente presso il Centro Radio-Medica TAC da cui emergeva un aumento del nodulo polmonare di dimensioni 22x14 mm e ma non veniva riscontrata ,secondo il radiologo,nessuna lesione a livello epatico;
- che nel successivo mese di agosto 2017 l'istante veniva sottoposto, presso l' CP_1
, ad un trattamento per la sola metastasi polmonare, in 5 sedute, mediante
[...]
apparecchiatura stereo atassica “ Cyberknife” che portava inizialmente alla riduzione dimensionale del reperto e difatti alla tac del 7 novembre 2017 risultava di 11mm, per poi ricrescere fino a 17 mm nella successiva Tac del 10 aprile 2018;
- che quanto riguarda il fegato, invece, il radiologo refertante del centro radiologico Radio- medica , il dott. nonostante permanesse l'immagine della lesione epatica nelle CP_3
TAC del 20 giugno 2017, del 7 novembre 2017 e dell'10 aprile 2018, continuava a ritenere che non vi fosse nessuna immagine significativa da segnalare e quindi da approfondire nonostante la PET total body effettuata in data 3 gennaio 2018 presso altro centro- DN LI , avesse evidenziato oltre all'iperaccumulo a livello lobo inferiore del polmone estro anche un iperaccumulo 20.0 al II segmento epatico;
- che il sig. , sconcertato da detti risultati, eseguiva gli esami di “imaging” presso Pt_1
altro centro, (UOC Radiologia e Diagnostica per immagini P.O. Santa Maria Delle
Grazie di Pozzuoli) e a seguito di una ecografia eseguita in data 28 giugno 2018, gli veniva riscontrata una metastasi epatica confermata poi dalla risonanza magnetica del 9 luglio 2018 e dalla successiva Tac del 24 luglio 2018 entrambe eseguite presso il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli le quali confermavano tutte il coinvolgimento metastatico anche del fegato in evoluzione rispetto a quanto già evidenziato nelle PET di marzo 2017 e gennaio 2018;
- che dal mese di giugno 2018 il sig. abbandonava il Centro Diagnostico che fino Pt_1
al quel momento non aveva refertato alcuna lesione focale a livello epatico e si rivolgeva ad altro Istituto, il UOC oncologia Controparte_5
Medica dove a seguito di una ecografia, fatta di propria iniziativa dal Sig. , veniva Pt_1
confermata la presenza di nodulazione epatica, riferibile a metastasi di diametro di 40mm nella stessa sede evidenziata dalla PET – CT del 13 marzo 2017 (ben 15 mesi prima ) e del 3 gennaio 2018 (6 mesi prima);
- che la successiva RM dell'addome, eseguita poi nel mese di luglio 2018 evidenziava ulteriori lesioni epatiche di dimensioni inferiori. Pertanto, in presenza di detti elementi in ulteriore progressione, il sig. veniva sottoposto dal mese di agosto 2018 ad oggi Pt_1
a chemioterapia di “necessità” presso il nuovo Istituto Policlinico Università della
Campania Luigi Vanvitelli, UOC oncologia Medica, per cercare di stabilizzare il quadro metastatico e far regredire alcune lesioni secondarie;
- che detta terapia, però, veniva interrotta per circa due mesi, a causa del necessario intervento chirurgico al fegato che l'istante ha dovuto effettuare nel mese di novembre
2019, per la resezione della metastasi al II segmento epatico con conseguente incremento della lesione polmonare già trattata;
- che da quanto rappresentato emerge con evidenzia un grave negligenza nella condotta degli esami eseguiti nel periodo anteriore al mese di giugno 2018, presso il Centro Radio
Medica di Pozzuoli e refertati dal dott. e il cui criterio diagnostico non ha tenuto CP_3
conto in maniera adeguata dei risultati PET/TAC dal marzo 2017 in poi,risultati che invece, avrebbero dovuto imporre idonei approfondimenti fino alla definizione della lesione epatica del II segmento;
- che detti risultati venivano trascurati anche dal medico oncologo responsabile del follow up presso il dipartimento di Oncologia Addominale dell' , il dott. Controparte_1
il quale avrebbe dovuto tenere conto, relativamente alla lesione epatica Controparte_6
del II segmento, delle discordanze dei referti degli esami di “imaging” morfologici e le risultanze di quelli funzionali (le due PET /TAC del 13 marzo 2017 e 3 gennaio 2018);
- che la tardiva diagnosi nell'individuare la lesione del II segmento, già nel mese di marzo
2017 e non evidenziata fino al mese di giugno 2018 ha ridotto notevolmente le chance di sopravvivenza del in quanto il ricorso alla terapia necessaria è stato per l'effetto Pt_1
parimenti tardivo.
Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione dell'evento Controparte_1
dannoso a causa della omessa e ritardata diagnosi nel periodo del Follow-Up per fatto del proprio medico e la responsabilità del centro
[...]
nella causazione dell'evento Controparte_2
dannoso a causa della omessa refertazione delle metastasi al II segmento epatico per fatto del proprio medico. Per l'effetto chiedeva di condannare i convenuti in solido per quanto di rispettiva competenza al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali e non patrimoniali e di condannarli ex art 96 c.p.c per aver agito in male fede o colpa grave, concretizzatasi, tra l' altro, anche in relazione alla mancata adesione al tentativo di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010.
Si costituiva l' il quale chiedeva di Controparte_1
accertare i fatti di causa e per l'effetto escludere qualsivoglia responsabilità a suo carico rispondendo il trattamento dell'attore ed i presidi di sicurezza alle linee guida ed ai protocolli vigenti, nonché ai canoni della diligenza e perizia richieste dall'ordinamento.
Chiedeva inoltre di dichiarare l' improcedibilità della domanda in quanto la domanda posta nel presente giudizio non era stata oggetto né di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. e nè di un procedimento di mediazione ex D. Lgs
28/10.
Si costituiva lo il quale in via Controparte_2
preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del dott. e CP_3
di dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto generico.Chiedeva inoltre il rigetto delle domande attoree perché infondate. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la sua responsabilità e/o del dr. previa CP_3
graduazione dell'eventuale responsabilità di tutti i soggetti coinvolti (ivi compreso l' ), chiedeva di condannare il dr. al risarcimento dei danni Controparte_1 CP_3
lamentati dall'attore, ovvero quantomeno condannarlo a manlevare e/o garantire lo stesso, dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che le potrebbero derivare dal presente giudizio, limitando in ogni caso l'eventuale condanna al giusto ed al dovuto.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzato CP_3
alla chiamata in causa della Reale Mutua Ass.ni.
In via principale chiedeva di rigettare tutte le domande formulate dall'attore, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto, in via gradata chiedeva di accertare e dichiarare inammissibile la domanda di rivalsa formulata dallo Controparte_2
, in via ancora più gradata chiedeva di rigettare la domanda di rivalsa formulata
[...]
dallo . Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento Controparte_2
delle domande avversarie, chiedeva di condannare direttamente la
[...]
al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore. In via di CP_4
ulteriore subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto ad essere manlevato e/o tenuto indenne dalla e, per l'effetto, condannare Controparte_4
quest'ultima.
Si costituiva la soc. Reale Mutua Ass.ni la quale chiedeva di rigettare la domanda avanzata dall'attore anche nei confronti della società Controparte_7
perché inammissibile, non provata ed infondata. Nella
[...]
denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti della società , chiedeva Controparte_7
di rigettare la domanda da questa proposta nei confronti del dott. perchè CP_3
inammissibile, non provata ed infondata. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento sia della domanda attorea anche nei confronti della società
[...]
, che della domanda da questa Controparte_7
proposta nei confronti del dott. chiedeva di accogliere la domanda di CP_3
garanzia da questi proposta nei confronti della Parte_2
solo laddove venisse dimostrata la ricorrenza di tutte le condizioni (oggettive, soggettive e cronologiche) contrattualmente previste per la sua operatività e, comunque, nei limiti stabiliti, anche per massimale e quota di responsabilità personale. Prodotta documentazione, espletata ctu medico- legale la causa sulle conclusioni delle parti veniva rinviata all'udienza del 03/07/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In ordine all'eccezione di improcedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria sollevata da parte convenuta per essere la stessa generica, si ritiene che nell'oggetto dell'istanza è indicato "risarcimento danni per responsabilità medica tardiva ed errata relativa a lesioni con riduzione delle chance di sopravvivenza" e successivamente, a seguito dell'invito alla mediazione fissato per il 29 ottobre 2020, l'
[...]
dichiarava di non partecipare alla procedura in Parte_3
quanto non riteneva sussistere elementi di responsabilità a carico della struttura e dei suoi operatori. Difatti in quella occasione, l' non sollevava alcuna perplessità CP_1
riguardo alla presunta genericità della domanda, come sostenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, laddove si afferma : "In altre parole, la Controparte_1
non ha aderito all'invito alla mediazione non perché non ritenga valido lo strumento della mediazione ex D.Lgs. 28/10, ma piuttosto perché non è in condizione di valutare eventuali profili di responsabilità in merito all'oggetto della domanda di mediazione, che risulta estremamente sintetico e generico". Peraltro, con la richiesta di risarcimento danni del 30 luglio 2020, i convenuti erano già stati resi edotti degli specifici inadempimenti e delle condotte contestate dal sig. , circostanza che esclude qualsiasi dubbio circa Pt_1
la conoscenza dell'oggetto della controversia.
Analogamente, anche lo dichiarava Controparte_2
di non aderire alla procedura di mediazione, sostenendo che nel proprio operato non fosse ravvisabile alcuna responsabilità od omissione. In definitiva, se l' Controparte_1
avesse realmente nutrito dubbi circa il contenuto o la chiarezza della domanda di mediazione, avrebbe potuto richiedere chiarimenti in merito circostanza che, tuttavia, non si è mai verificata. Ciò conferma che tutte le parti coinvolte erano già perfettamente consapevoli dei fatti e delle contestazioni poste a fondamento della domanda risarcitoria.
Per tali ragione l'eccezione di improcedibilità sollevata deve essere rigettata.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Del pari va detto che la chiamata in giudizio del dott. ( oltre ad essere ammissibile CP_3
per essere i fatti occorsi prima dell'entrata in vigore della L.24/17 lamentando una prima omissione risalente al giorno 8 marzo 2017) non è unicamente per l'azione di manleva ma anche per fare dichiarare lo stesso unico responsabile del lamentato danno rientrando la difesa dello studio radiologico nell'ipotesi in cui il convenuto chiama in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà
l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della
Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto dei convenuti per una tardiva diagnosi nell'individuazione della lesione del II segmento (epatico) con conseguente riduzione di perdita di chance di sopravvivenza.
Venivano nominati i consulenti dott. , dott. ed il Persona_1 Persona_2
dott. i quali dopo un breve excursus sull'iter terapeutico Persona_3
evidenziavano che “ Tutti questi trattamenti sono stati eseguiti in modo corretto ed erano necessari ed indifferibili e che la condizione clinica del sig. nel corso degli Pt_1
anni (recidiva polmonare ed epatica di adenocarcinoma del retto) rappresenta una delle evoluzioni più frequenti nei pazienti affetti da una neoplasia dell'intestino ed è quindi di routinaria osservazione. Egualmente “routinario” è l'intervento di asportazione chirurgia di metastasi epatiche da carcinomi del colon o del retto “ rilevando che “ I danni lamentati da parte attrice (necessità di chemioterapia e di intervento chirurgico) non sono stati causati da errori nella gestione clinica ma sono le conseguenze della comparsa di metastasi epatiche da carcinoma del retto, metastasi che vengono trattate con la asportazione chirurgica dopo un trattamento chemioterapico. “
I consulenti nella loro relazione chiarivano che “ la metastasi epatica era una lesione difficile da rilevare, in prima battuta, per la sua sede, il II segmento, vicino al cuore e suscettibile di artefatti da movimento, legati all'attività cardiaca e artefatto da volume parziale con l'adiacente pericardio, tuttavia, in seconda battuta, sulla base del reperto dell'esame PT-TC del 13.03.2017 la lesione avrebbe potuto essere identificata. Il sig.
, a causa della discrepanza tra TC dello 08.03.2017 e PET-TC del 13.03.2017 Pt_1
veniva quindi indirizzato dagli oncologi del a eseguire un RM con mezzo di CP_1
contrasto epato-specifico, eseguita l'11.04.2017 e che non rileverà la metastasi epatica, probabilmente a causa della sede, il II segmento, vicino al cuore e suscettibile di artefatti da movimento, ma anche ad artefatto “ghost” (fantasma) da aorta addominale.Tuttavia, se si fosse tenuto in giusto conto il reperto dell'esame PT-TC del 13.03.2017 la lesione avrebbe potuto essere identificata, così come avrebbe potuto essere identificata nelle successive TC di follow up, eseguite il 20.06.2017 e 07.11.2017 e, ancora di più, dopo che, a gennaio 2018 (03.01.2018) una nuova PET-TC, sempre prescritta dagli oncologi del , confermava l'iperaccumulo di FPG, indicativo di lesione metabolicamente CP_1
attiva, nel polmone e anche nel II segmento epatico, reperti compatibili con lesioni maligne, trattandosi di un follow up di adenocarcinoma del colon (la metastasi polmonare era già stata trattata con Radioterapia Stereotassica ad agosto 2017). Nel
Giugno 2018, in concomitanza con il significativo rialzo dei markers oncologici, il paziente si rivolgeva ad un altro oncologo, non più dell'Ospedale Pascale e veniva diagnosticata una metastasi epatica, nel II segmento, da un esame ecografico del
28.06.2018, confermata da RM addome superiore dello 09.07.2018 e da TC del
28.07.2018, nella quale, oltre all'aumento dimensionale della lesione, se ne visualizzava una più piccola, satellite. Dal punto di vista oncologico si può certamente affermare che:
l'eventuale diagnosi più precoce della metastasi epatica non avrebbe evitato la necessità dell'intervento di resezione della zona di fegato in cui essa era localizzata , la chemioterapia pre-operatoria sarebbe comunque stata necessaria, la diagnosi più precoce della metastasi epatica non avrebbe avuto alcuna influenza sulla efficacia della radioterapia stereotassica eseguita sul nodulo polmonare , la chemioterapia successiva sarebbe comunque stata indicata per il controllo della metastasi polmonare” difatti i ccttuu evidenziavano che “ la metastasi epatica del II segmento non sia stata tempestivamente diagnosticata, da chi ha refertato gli esami TC e RM, eseguiti a marzo, aprile, giugno, novembre 2017 e aprile 2018. Tuttavia, appare anche evidente che non siano stati tenuti in alcun conto, dagli oncologi del , i referti delle due PET-TC, CP_1
del marzo 2017 e gennaio 2018, nelle quali si descrivevano chiaramente le due aree di iperaccumulo di FPG, nel polmone e nel II segmento epatico, indicative di lesioni metabolicamente attive, quindi riferibili a lesioni secondarie (metastasi), trattandosi di follow up di paziente con neoplasia primitiva nota (adenocarcinoma del colon). Dal punto di vista oncologico non c'è dubbio che in presenza di una discordanza tra i risultati di diversi esami diagnostici deve portare i medici che hanno in cura un paziente a richiedere tutti gli accertamenti che possono aiutare a formulare la diagnosi corretta.
I consulenti concludevano precisando che “la responsabilità del ritardo diagnostico e terapeutico è da addebitare in par misura ai radiologici e agli oncologi convenuti. Dal punto di vista radiologico e oncologico possiamo affermare che ci sia responsabilità delle parti convenute nella tardiva diagnosi della sola metastasi epatica, ma se fosse stata formulata dal giugno 2017, il trattamento e la prognosi non sarebbero state diverse e quindi nessuna menomazione né danno può essere attribuito al segnalato ritardo diagnostico”.
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti della congruità dei giudizi espressi e delle osservazioni da parte dei convenuti dott. e della e da parte attorea. CP_3 Controparte_8
Con riferimento, a quanto riportato dai convenuti dott. e Prof. CP_3 Per_4
consulente di parte della i consulenti ritenevano che “ l'errore
[...] CP_9
diagnostico imputato al Dott. riguarda sia il referto della TAC dell'08.03.2017, sia CP_3
quello della RMN dell'11.04.2017, tutti e due a sua firma. La TAC dell'08.03.2017, alla luce della successiva PET-TAC del 13.03.2017 (effettuata in altra sede, ma è improbabile che non sia stata messa a conoscenza del radiologo dell'interessato), era quanto meno meritevole di approfondimento diagnostico. Stesso discorso per la dell'11.04.2017.
In ogni caso, anche volendo ammettere che l'accertamento PET-TAC del 13.03.2017 effettuato in altra sede non era stato messo in visione al radiologo Dott. i CP_3
successivi esami effettuati in data 20.06.2017 non lasciano dubbi sull'errore diagnostico” Riguardo le osservazioni da parte del Prof. consulente di parte Persona_5
attorea, lo stesso, evidenziava come” la tardiva diagnosi determinava una sofferenza fisica e psichica intensa e prolungata nel Serpico modificando l'iter terapeutico, poiché se la lesione fosse stata approfondita già nel 2017 non ci sarebbe stato il successivo intervento al fegato e la chemioterapia avrebbe avuto un programma diverso così come la radioterapia sarebbe stata sicuramente più efficace”. Difatti il CTP riteneva che la” tardiva diagnosi faceva sì che la lesione epatica crescesse fino a 4 cm dando origine ad altre lesioni più piccole “.
I CCTTUU ribadivano ancora una volta che “il ritardo diagnostico non ha modificato l'iter clinico e prognostico, chiarendo che la sussistente sofferenza psichica lamentata dal sig. , non è in relazione con il ritardo diagnostico ma bensì con la patologia Pt_1
tumorale di base”
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi anche in relazione alle osservazioni da parte delle parti convenute.
D'altra parte anche la relazione di parte ha quantificato in una perdita di chance di sopravvivenza del 20% con ciò garantendo quella apprezzabilità e consistenza di cui necessita la chance per assurgere a danno risarcibile, d'altra parte si richiamano le risposte rese dal Collegio peritale a seguito delle osservazioni avanzate dal ctp attoreo.
Rilevato quindi che, come già detto in precedenza, l'eventuale diagnosi precoce della metastasi epatica non avrebbe evitato la necessità dell'intervento di resezione;
si sarebbe comunque dovuto sostenere il ciclo chemioterapico ( peraltro comunque indicato per il controllo della metastasi polmonare) pre-operatorio; né questo ha inciso sull'efficacia della radioterapia stereotassica eseguita sul nodulo polmonare la domanda deve essere rigettata.
Dal rigetto della domanda principale discende l'assorbimento di ogni altra domanda ed il rigetto della domanda ex art. 96 cpc.
In ragione della accertata sussistenza di una colpa senza danno le spese di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico solidale della parte attrice e delle parti convenute.
LI, 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio