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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Roberto Lepetit 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento Prot. n.-OMISSIS- emesso in data 13.06.2022 e comunicato il 26.11.2024, col quale il Ministero dell’Interno – Prefettura di Milano ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento Prot. n.-OMISSIS- emesso e comunicato in data 28.03.2025 dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Milano di conferma del rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LV TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo il sig-OMISSIS- ha domandato l’annullamento del provvedimento adottato in data 13.6.2022 con cui la Prefettura di Milano ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: vizio di motivazione per omessa valutazione della documentazione inviata dal ricorrente, vizio di procedura per violazione ed erronea applicazione dei principi di buona fede di cui all’art. 1 comma 2bis legge n. 241/1990, nonché delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis legge n. 241/1990.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 210/2025 il Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare presentata dal ricorrente, ha sospeso il provvedimento impugnato, ai fini di un motivato riesame.
Con provvedimento adottato in data 28.3.2025 la Prefettura ha confermato la decisione di rigettare l’istanza di emersione poiché i timbri, apposti sul passaporto rilasciato dal Governo Egiziano al ricorrente in data 22.9.2016 e scaduto in data 21.9.2023, di estensione della validità del documento, sono risultati essere non autentici.
Il sig-OMISSIS- ha proposto, avverso tale provvedimento, ricorso per motivi aggiunti. Queste le censure dedotte: vizio di motivazione per erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto per l’accesso alla procedura di emersione, come evidenziati nella memoria difensiva ex art. 10bis legge n. 241/1990, violazione ed erronea applicazione della ratio sottesa all’art. 103 d.l. n. 34/2020 e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Con ordinanza n. 476/2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente e ha sospeso il provvedimento.
All’udienza del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come eccepito nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché il provvedimento con esso impugnato è stato sostituito dal nuovo atto di rigetto dell’istanza di emersione, adottato dalla Prefettura in data 28.3.2025.
Con il ricorso per motivi aggiunti viene dedotta l’illegittimità di quest’ultimo provvedimento sostenendo che il sig.-OMISSIS- non avrebbe alcuna responsabilità quanto alla falsità dei timbri apposti sul documento. Il ricorrente, per ottenere il rinnovo del proprio passaporto, non si sarebbe rivolto a canali estranei al Consolato egiziano di Milano: come ha dichiarato nell’atto di querela sporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all’ingresso del consolato sarebbe stato avvicinato da due uomini che apparivano funzionari del Consolato e i timbri dagli stessi apposti al documento non avrebbero fatto sorgere alcun dubbio quanto alla loro autenticità.
Inoltre, la falsità lamentata dalla Prefettura non verterebbe su di un elemento presupposto della procedura di emersione, riguardando solamente i timbri con cui la validità del documento - richiesto a fini esclusivamente identificativi e in assenza di alcun dubbio quanto all’identità del ricorrente - sarebbe stata estesa anche agli anni 2024 e 2025.
L’amministrazione, infine, non avrebbe tenuto conto che, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente ha prodotto copia del passaporto rinnovato, con validità dall’8 marzo 2025 all’11.12.2025.
Le censure sono fondate.
Il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria poiché l’amministrazione non ha tenuto in adeguata considerazione che il ricorrente aveva presentato, in data 20.3.2025, una denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, evidenziando di essere stato vittima di una truffa, e che, nel corso del procedimento, ha tempestivamente presentato un nuovo passaporto in corso di validità.
La buona fede del sig.-OMISSIS- non può essere ritenuta irrilevante non essendo stati addotti elementi che palesino il rilievo assunto dalla falsità contestata ai fini della dimostrazione dell’identità del lavoratore o dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno.
Alla luce di queste circostanze, le norme e i principi giurisprudenziali richiamati nel provvedimento non possono ritenersi pertinenti.
Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Per l’effetto il provvedimento adottato dalla Prefettura di Milano in data 28.3.2025 deve essere annullato.
Per la peculiarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento adottato dalla Prefettura di Milano in data 28.3.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA SS, Presidente
LV TT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV TT | AR DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.