Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3363/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Faenza (RA), Via S. Marino n. 7, con il patrocinio dell'avv. DAVIDE PEZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA), Corso Matteotti n. 10
e
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Faenza (RA), Via S. Marino n.7, con il patrocinio dell'avv. DAMIANA RIGOBELLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Faenza (RA), Corso Matteotti n.10
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 15.10.2024.
In data 23.09.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 30.07.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto in Moldavia in data 01.10.2016 matrimonio civile, che non veniva trascritto in Italia, che, dall'unione coniugale, erano nati i figli Persona_1 in data 04.02.2016 e in data 18.05.2024 e che successivamente la convivenza Persona_2 familiare, a causa di incomprensioni e divergenze, diveniva nel tempo intollerabile tanto che pervenivano alla determinazione di separarsi consensualmente.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi ed si separeranno consensualmente, con Parte_1 Parte_2 rispetto reciproco e disinteressandosi delle rispettive abitudini di vita.
2. La casa coniugale sita in Faenza (RA), Via S. Marino n. 7 resterà assegnata alla moglie, mentre il marito si trasferirà altrove portando con sé i propri effetti personali ed altri beni individuati di comune accordo tra i coniugi. Il contratto di locazione, ora intestato al marito, verrà successivamente intestato alla moglie.
3. I figli minori ed resteranno affidati in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Per effetto di questo, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli quali ad esempio quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
4. Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli con le modalità che seguono:
A) per quanto attiene al figlio minore di anni 9 Per_1
a) a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera;
b) il martedì ed il giovedì nelle settimane in cui nel week end è prevista la permanenza presso la madre, mentre il mercoledì nelle settimane in cui nel week end è prevista la permanenza presso il padre;
c) 15 giorni anche consecutivi (per entrambi i genitori), nel corso delle vacanze estive, da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
d) 6 giorni durante le vacanze natalizie nel rispetto del criterio di alternatività del giorno di Natale e di quello di Santo Stefano;
e) 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
f) in altre occasioni secondo un calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite accordi telefonici o messaggi di testo.
B) Per quanto attiene, invece, al figlio minore , è nato poco più di un mese fa, i Per_2 Per_2 coniugi ritengono opportuno e necessario che per i primi anni lo stesso permanga con la madre in maniera stabile e continuativa, seppur con diritto di visita del padre in casa della madre o in altro luogo, sino al compimento del quinto anno di vita quando entreranno in vigore le stesse condizioni vigenti per il figlio primogenito. Con riserva dei genitori di anticipare – sempre e solo con decisione congiunta - tali scadenze. La condizione di neonato e tutte le necessità che dalla stessa derivano (tra le quali la gestione dell'allattamento, l'adattamento al ritmo veglia- sonno, la necessità di contatto pagina 2 di 5 diretto e continuo con la figura materna) impongono una presenza assidua della madre, insostituibile in questa fase con quella anche temporanea del padre.
5. In ogni caso il regime di affidamento in occasione delle festività ivi compreso il compleanno del figlio minore verrà concordato di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e Per_1 in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio.
6. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli e della moglie secondo i seguenti criteri Parte_2
e tempi:
1) attualmente la moglie non ha una occupazione lavorativa e deve accudire l'ultimogenito appena nato. Non avendo ella alcuna fonte di reddito il marito si impegna a pagare per intero il canone di locazione mensile della casa coniugale, tutte le spese per le utenze e a versare alla moglie per la stessa e per i figli, a decorrere dal giorno 1 luglio 2024 un contributo al mantenimento complessivo mensile di € 600,00 (di cui 100,00 di pertinenza della moglie e 500,00 di pertinenza dei due minori) accollandosi inoltre il 100% delle spese straordinarie come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna, il tutto da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c della moglie presso la Banca BCC sede centrale Faenza Iban:
[...]. La somma relativa al contributo ordinario sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) Non appena la moglie, svezzato il bambino neonato, avrà trovato idonea occupazione che le permetterà, tra l'altro, di corrispondere direttamente canone di locazione e utenze varie, il contributo al mantenimento dei minori sarà rideterminato in euro 350,00 cadauno oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie come anzidette, somme che saranno corrisposte fino a quando i figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica al compimento degli studi intrapresi. Anche in tale caso il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c della moglie presso la Banca BCC sede centrale Faenza Iban: [...], e il contributo ordinario sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Eventuali ulteriori necessità dei figli verranno concordate di volta in volta tra i genitori.
7. Le spese straordinarie affrontate per i figli saranno corrisposte dal marito a fronte delle documentazioni di spesa sostenute, con regolazione mensile dei conguagli.
8. L'autovettura Ford Fiesta tg. EX573EJ, cointestata tra la moglie e la suocera, per i prossimi due anni verrà utilizzata per i bisogni della famiglia dalla signora . Parte_1
9. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, ogni cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n. 898).
10. I benefici fiscali che per legge sono dovuti per i figli a carico saranno destinati in pari quota ad entrambi i genitori e le spese mediche saranno scaricate secondo la percentuale corrisposta dal padre.
11. I coniugi si rilasciano il consenso al rinnovo e rilascio del passaporto per fini turistici o lavorativi, nonché dei documenti di identità validi per l'espatrio e/o passaporto per i figli minori, secondo la vigente normativa, con facoltà di entrambi di iscrivere i minori e sul proprio Per_1 Per_2 passaporto o in altro documento.
12. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta. 13. I coniugi, con la sottoscrizione del presente pagina 3 di 5 ricorso, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
14. Le spese del giudizio e le competenze dei rispettivi legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
15. Si dà atto che la IG.ra , ricorrendone i presupposti, ha formulato richiesta di Parte_1 ammissione al gratuito patrocinio con spese a carico dello stato (Doc. n. 8).
16. I coniugi sono consapevoli e si impegnano in tal senso che, eventuali loro nuovi compagni, dovranno essere introdotti alla conoscenza dei figli, con estrema cautela e non prima di due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Con decreto emesso in data 02.09.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 15.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 23.09.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate in data 15.10.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dai sigg.ri
, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Pt_1
Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico, e sono conformi all'interesse dei figli minori e , Per_1 Per_2 come disciplinato dalle norme positive.
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del pagina 4 di 5 procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite stante la prosecuzione del giudizio per l'esame della domanda cumulata di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], Parte_1
e , nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in Moldavia in data Parte_2
01.10.2016;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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