Articolo 639 del Codice di procedura civile
Articolo 590Articolo 591
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21 aprile 1942
Art. 639.
(Ricorso per consegna di cose fungibili).

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita' di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e' disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo' invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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