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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 707/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. NOTARISTEFANO Parte_1 C.F._1
IN e l'avv. DRUETTA DANIELE;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. PESSIONE FULVIA CP_1 C.F._2
MARGHERITA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Si conferma l'affido condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio separato della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il tutto come già definito e concordato con accordo congiunto recepito con Ordinanza del
Tribunale di Asti del 22.05.2018; pagina 1 di 4 2. Il padre potrà tenere con sé il figlio salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e Per_1 tenuto conto degli impegni scolastici del minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola - ovvero, a discrezione del padre, al termine del Doposcuola (ore 17:30 circa) - sino alla domenica sera alle ore 21:00, con riaccompagnamento da parte del padre presso l'abitazione della madre.
Resta inteso che durante le vacanze scolastiche estive il fine settimana paterno avrà inizio il venerdì mattina (ore 9:00/9:30) quando la NO , salvo diverso accordo, accompagnerà CP_1 presso l'abitazione del NO . Per_1 Pt_1
Nelle settimane in cui frequenterà l'Estate Ragazzi a Marene il padre provvederà, di Per_1 regola, a prelevarlo all'orario pomeridiano di uscita. In via eccezionale, in presenza di impegni previamente comunicati alla madre, l'inizio del fine settimana paterno sarà anticipato alle ore
9:00/9:30;
- due pomeriggi infrasettimanali (Martedì e Giovedì) dall'uscita da scuola, od orario corrispondente, sino alle ore 21:00, con prelievo a cura della madre presso l'abitazione paterna;
- durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 23 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio (a partire dalle festività natalizie del 2025 in cui la NO -che lo scorso anno non ha trascorso il Natale con - terrà con sé il figlio CP_1 Per_1 dal 23 al 30 dicembre).
Le parti concordano che il genitore a cui compete il secondo periodo di vacanza (31 dicembre-6 gennaio), a decorrere dalle vacanze natalizie del 2025, terrà con sé anche dal 26 Per_1
Dicembre ore 10:00 al giorno successivo alle ore 10:00, provvedendo altresì ad andare a prenderlo e poi riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore.
Le parti concordano inoltre che il genitore cui compete il secondo periodo di vacanza (dal 31 dicembre al 06 gennaio) provvederà ad andare a prendere il figlio il 31 dicembre ore 10:00 e a riaccompagnarlo presso l'abitazione di Marene il giorno 06 gennaio alle ore 21,00.
Si precisa che, su accordo dei genitori da assumere entro il 31 maggio, le festività natalizie potranno anche eventualmente essere trascorse per la loro intera durata presso ciascuno dei genitori ad anni alterni;
- ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze di Carnevale, con prelievo del bambino a scuola il giorno della fine delle lezioni scolastiche sino alla sera del Martedì Grasso alle ore
21.00, il tutto in conformità del calendario scolastico (vacanze di Carnevale 2026 con la madre);
- ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze pasquali, con prelievo del bambino a scuola il giorno di fine delle lezioni scolastiche sino al martedì sera alle ore 21:00, il tutto in conformità del calendario scolastico (vacanze Pasquali 2026 con il padre);
- si concorda che in occasione delle festività scolastiche infrasettimanali (25 aprile1° maggio, 2 giugno;
1° novembre, 8 dicembre) verrà osservato il seguente regime: alternanza tra ciascuno dei genitori di festa in festa nonché di anno in anno, a partire dalla prima festività in programma ovvero Tutti i Santi del 2025 che sarà di competenza della madre;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze scolastiche estive salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà Per_1 tre settimane, non consecutive, con ciascun genitore, in tempi da concordarsi tra le parti entro il
31 maggio di ogni anno;
3. I genitori concordano che in caso di malattia del bambino la visita del padre non verrà svolta.
In tal caso la NO ne darà tempestiva comunicazione al NO e ove richiesta CP_1 Pt_1 provvederà altresì a trasmettergli la relativa certificazione medica, con espresso accordo che il costo della stessa rientra fra le spese mediche da suddividere al 50% fra le parti. Le visite non godute dal padre potranno essere recuperate in altro periodo concordato tra le parti.
4. Le parti convengono che ciascuno dei genitori possa sentire telefonicamente il figlio quando lo stesso si trova presso l'altro genitore;
5. Le parti concordano che l'importo a carico del NO a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio a decorrere dal mese di novembre 2025 sia rideterminato in € Per_1
500,00 (Cinquecento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dell'attuale accordo: novembre 2026), da versare alla NO , entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore come da Protocollo di Intesa
Tribunale di Asti/Ordine Avvocati di Asti.
6. Le parti confermano l'accordo già raggiunto e recepito con ordinanza del Tribunale di Asti del 22.05.2018 a tenore del quale il NO si impegna a versare alla NO Parte_1
, a titolo di contributo per spese di abitazione di quest'ultima e del figlio, la somma CP_1 mensile di € 200,00, non rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Detta somma sarà versata contestualmente all'assegno di cui al punto n. 5) e corrisposta sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, mentre il contributo al mantenimento del medesimo sarà versato sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
7. Dare atto che le parti concordano che l'assegno unico e universale per RI verrà percepito integralmente dalla NO;
CP_1
8. Dare atto che le parti si impegnano a individuare di comune accordo un coordinatore genitoriale, al fine di avviare un percorso strutturato di gestione collaborativa dei reciproci rapporti nell'interesse del figlio minore, con l'obiettivo di prevenire e risolvere in modo costruttivo eventuali difficoltà comunicative o organizzative.
9. Ferme restando la validità e l'efficacia del precedente accordo recepito nell'Ordinanza del Tribunale di Asti del 22/5/2018 sino all'intervenuto provvedimento giudiziale sulle modifiche in questa sede concordate, le parti convengono che – successivamente a tale provvedimento - le condizioni assunte avanti al Tribunale di Asti, ove non espressamente richiamate in questa sede, dovranno intendersi prive di ulteriore efficacia;
10. Le spese di lite della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, co. 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 28/03/2025, proponeva Parte_1 domanda di modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione more Persona_2 uxorio con premettendo che in data 26/04/2018, il Tribunale di Asti aveva CP_1 omologato l'accordo in ordine all'affidamento, al diritto di visita e al mantenimento di . Per_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 15/06/2025 si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 17/09/2025, il Giudice sentiva lungamente le parti e formulava una proposta conciliativa;
veniva, dunque, concesso alle parti un breve rinvio al fine di valutare la proposta formulata in udienza.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Collegio, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che le nuove condizioni concordate per il mantenimento del figlio minore rispondano all'interesse del Per_1 medesimo, sicché l'ascolto risulta superfluo anche in considerazione della tenera età, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Come da accordo, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica del provvedimento n. 5815/2018 del 22/05/2018 emesso dal Tribunale di Asti
DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti, sul mantenimento del figlio minore e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni Per_1 congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
il resto;
CP_2
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 707/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. NOTARISTEFANO Parte_1 C.F._1
IN e l'avv. DRUETTA DANIELE;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. PESSIONE FULVIA CP_1 C.F._2
MARGHERITA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Si conferma l'affido condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio separato della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il tutto come già definito e concordato con accordo congiunto recepito con Ordinanza del
Tribunale di Asti del 22.05.2018; pagina 1 di 4 2. Il padre potrà tenere con sé il figlio salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e Per_1 tenuto conto degli impegni scolastici del minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola - ovvero, a discrezione del padre, al termine del Doposcuola (ore 17:30 circa) - sino alla domenica sera alle ore 21:00, con riaccompagnamento da parte del padre presso l'abitazione della madre.
Resta inteso che durante le vacanze scolastiche estive il fine settimana paterno avrà inizio il venerdì mattina (ore 9:00/9:30) quando la NO , salvo diverso accordo, accompagnerà CP_1 presso l'abitazione del NO . Per_1 Pt_1
Nelle settimane in cui frequenterà l'Estate Ragazzi a Marene il padre provvederà, di Per_1 regola, a prelevarlo all'orario pomeridiano di uscita. In via eccezionale, in presenza di impegni previamente comunicati alla madre, l'inizio del fine settimana paterno sarà anticipato alle ore
9:00/9:30;
- due pomeriggi infrasettimanali (Martedì e Giovedì) dall'uscita da scuola, od orario corrispondente, sino alle ore 21:00, con prelievo a cura della madre presso l'abitazione paterna;
- durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 23 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio (a partire dalle festività natalizie del 2025 in cui la NO -che lo scorso anno non ha trascorso il Natale con - terrà con sé il figlio CP_1 Per_1 dal 23 al 30 dicembre).
Le parti concordano che il genitore a cui compete il secondo periodo di vacanza (31 dicembre-6 gennaio), a decorrere dalle vacanze natalizie del 2025, terrà con sé anche dal 26 Per_1
Dicembre ore 10:00 al giorno successivo alle ore 10:00, provvedendo altresì ad andare a prenderlo e poi riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore.
Le parti concordano inoltre che il genitore cui compete il secondo periodo di vacanza (dal 31 dicembre al 06 gennaio) provvederà ad andare a prendere il figlio il 31 dicembre ore 10:00 e a riaccompagnarlo presso l'abitazione di Marene il giorno 06 gennaio alle ore 21,00.
Si precisa che, su accordo dei genitori da assumere entro il 31 maggio, le festività natalizie potranno anche eventualmente essere trascorse per la loro intera durata presso ciascuno dei genitori ad anni alterni;
- ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze di Carnevale, con prelievo del bambino a scuola il giorno della fine delle lezioni scolastiche sino alla sera del Martedì Grasso alle ore
21.00, il tutto in conformità del calendario scolastico (vacanze di Carnevale 2026 con la madre);
- ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze pasquali, con prelievo del bambino a scuola il giorno di fine delle lezioni scolastiche sino al martedì sera alle ore 21:00, il tutto in conformità del calendario scolastico (vacanze Pasquali 2026 con il padre);
- si concorda che in occasione delle festività scolastiche infrasettimanali (25 aprile1° maggio, 2 giugno;
1° novembre, 8 dicembre) verrà osservato il seguente regime: alternanza tra ciascuno dei genitori di festa in festa nonché di anno in anno, a partire dalla prima festività in programma ovvero Tutti i Santi del 2025 che sarà di competenza della madre;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze scolastiche estive salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà Per_1 tre settimane, non consecutive, con ciascun genitore, in tempi da concordarsi tra le parti entro il
31 maggio di ogni anno;
3. I genitori concordano che in caso di malattia del bambino la visita del padre non verrà svolta.
In tal caso la NO ne darà tempestiva comunicazione al NO e ove richiesta CP_1 Pt_1 provvederà altresì a trasmettergli la relativa certificazione medica, con espresso accordo che il costo della stessa rientra fra le spese mediche da suddividere al 50% fra le parti. Le visite non godute dal padre potranno essere recuperate in altro periodo concordato tra le parti.
4. Le parti convengono che ciascuno dei genitori possa sentire telefonicamente il figlio quando lo stesso si trova presso l'altro genitore;
5. Le parti concordano che l'importo a carico del NO a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio a decorrere dal mese di novembre 2025 sia rideterminato in € Per_1
500,00 (Cinquecento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dell'attuale accordo: novembre 2026), da versare alla NO , entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore come da Protocollo di Intesa
Tribunale di Asti/Ordine Avvocati di Asti.
6. Le parti confermano l'accordo già raggiunto e recepito con ordinanza del Tribunale di Asti del 22.05.2018 a tenore del quale il NO si impegna a versare alla NO Parte_1
, a titolo di contributo per spese di abitazione di quest'ultima e del figlio, la somma CP_1 mensile di € 200,00, non rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Detta somma sarà versata contestualmente all'assegno di cui al punto n. 5) e corrisposta sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, mentre il contributo al mantenimento del medesimo sarà versato sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
7. Dare atto che le parti concordano che l'assegno unico e universale per RI verrà percepito integralmente dalla NO;
CP_1
8. Dare atto che le parti si impegnano a individuare di comune accordo un coordinatore genitoriale, al fine di avviare un percorso strutturato di gestione collaborativa dei reciproci rapporti nell'interesse del figlio minore, con l'obiettivo di prevenire e risolvere in modo costruttivo eventuali difficoltà comunicative o organizzative.
9. Ferme restando la validità e l'efficacia del precedente accordo recepito nell'Ordinanza del Tribunale di Asti del 22/5/2018 sino all'intervenuto provvedimento giudiziale sulle modifiche in questa sede concordate, le parti convengono che – successivamente a tale provvedimento - le condizioni assunte avanti al Tribunale di Asti, ove non espressamente richiamate in questa sede, dovranno intendersi prive di ulteriore efficacia;
10. Le spese di lite della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, co. 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 28/03/2025, proponeva Parte_1 domanda di modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione more Persona_2 uxorio con premettendo che in data 26/04/2018, il Tribunale di Asti aveva CP_1 omologato l'accordo in ordine all'affidamento, al diritto di visita e al mantenimento di . Per_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 15/06/2025 si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 17/09/2025, il Giudice sentiva lungamente le parti e formulava una proposta conciliativa;
veniva, dunque, concesso alle parti un breve rinvio al fine di valutare la proposta formulata in udienza.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Collegio, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che le nuove condizioni concordate per il mantenimento del figlio minore rispondano all'interesse del Per_1 medesimo, sicché l'ascolto risulta superfluo anche in considerazione della tenera età, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Come da accordo, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica del provvedimento n. 5815/2018 del 22/05/2018 emesso dal Tribunale di Asti
DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti, sul mantenimento del figlio minore e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni Per_1 congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
il resto;
CP_2
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
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